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Numero d'incarto:
34.2003.41
Data decisione, Autorità:
19.12.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
34.2003.41
RG/sc
Lugano
19 dicembre 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
vista la petizione del 5 agosto 2003
promossa da
Fondaz. coll. LPP __________
contro
in materia di previdenza professionale
ritenuto in fatto che
-
ai fini
dell'attuazione della previdenza professionale dei suoi dipendenti, con effetto
dal 1° gennaio 2002 la __________ ha aderito, in qualità di datore di lavoro,
alla Fondazione collettiva LPP della __________ (in seguito: Fondazione) (doc.
_);
-
allestito,
in base ai salari annunciati, il conteggio dei contributi previdenziali dovuti
e diffidatone il pagamento con rispettive lettere 14 aprile e 14 ottobre 2002,
dopo notifica della rescissione del contratto d'adesione con effetto al 31
novembre 2002, con domanda d'esecuzione 10 aprile 2003 la Fondazione ha fatto spiccare
dall'UE di __________ nei confronti della __________ il precetto esecutivo no.
__________- in sostituzione di un precedente precetto emesso nel maggio 2002
(PE n. __________dell'UE di __________, doc. _) - per complessivi fr. 16'803.70
(di cui fr. 16'503.70 per contributi e fr. 300 per spese) oltre interessi al 5%
dal 28 febbraio 2003 su fr. 16'503.70, contro cui l’escussa ha interposto
opposizione (doc. _);
-
con la
petizione in oggetto la Fondazione ha chiesto al TCA di condannare la
__________ al pagamento di complessivi fr. 16'503.70 oltre interessi al 5% dal
28 febbraio 2003, postulando altresì il rimborso delle spese d'esecuzione
nonché il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al precetto esecutivo
no. __________dell'UE di __________ e la rifusione di ripetibili;
-
con
scritto 27 agosto 2003 la convenuta ha prodotto copia della lettera di medesima
data inviata alla Fondazione, in cui ha precisato che provvederà a saldare
integralmente quanto dovuto nel corso del mese di settembre (doc. _);
-
interpellata
dal TCA, con scritto 24 novembre 2003 la Fondazione ha comunicato di non aver
nel frattempo ricevuto alcun pagamento da parte della convenuta (doc. _).
considerato in diritto che
-
la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003
nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre
2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I
623/98).
-
l'art. 11
cpv. 1 e 3 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare
obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente
registrato. Tale affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore
di lavoro, l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP).
Per quel
che riguarda l'ammontare dei contributi – che non è contestato in questa sede
-, l'art. 66 LPP prevede che l'Istituto di previdenza stabilisce nelle
disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei
lavoratori. Il contributo del datore di lavoro dev'essere almeno uguale a
quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro deve all'Istituto
gli interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita
nelle disposizioni regolamentari. Egli è l'unico debitore dei contributi (Lüthy,
Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, Zurigo
1989, p. 32).
Secondo
l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previdenza possono strutturare
liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione. Di
conseguenza i contributi non devono necessariamente corrispondere agli
accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio
federale sulla LPP p. 98). I primi servono per il finanziamento del fondo di
previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla legge;
- in
concreto l'obbligo contributivo, le modalità di finanziamento, calcolo,
fatturazione e versamento dei contributi sono disciplinati agli articoli 9 del
Contratto d'adesione, 6 a 9 delle Condizioni generali d'assicurazione, 2.1 e 6
del Regolamento di previdenza nonché nel Piano di previdenza valido dal 1.
gennaio 2002 (doc. _).
In
particolare i premi, il cui intero versamento incombe al datore di lavoro, si
compongono dell'accredito di vecchiaia, del premio di rischio e delle spese
accessorie LPP (art. 66 cpv. 2 LPP; art. 9 Contratto d'adesione).
I
contributi vengono calcolati in base al salario annuo assicurato e secondo
aliquote che dipendono dall'età; essi sono a carico del lavoratore e del datore
di lavoro in ragione del 50% ciascuno (art. 2.3.2 Regolamento di previdenza;
cfr. Piano di Previdenza).
Per
quanto riguarda il finanziamento delle spese accessorie LPP, esse si compongono
dello 0,04 % del salario annuo assicurato come quota di finanziamento per il
fondo di garanzia ai sensi dell'art. 59 LPP, dell'1% del salario annuo
assicurato per misure speciali (art. 70 LPP), e da un premio supplementare per
l'adeguamento al rincaro delle rendite giusta l'art. 36 LPP;
- dagli
atti di causa emerge che il calcolo dei contributi previdenziali dovuti dalla
__________ a favore dei suoi dipendenti è stato effettuato conformemente alle
sopra richiamate disposizioni regolamentari, tenuto conto del salario
coordinato LPP, delle persone assicurate, dei salari erogati e delle mutazioni
intervenute.
Il
calcolo dei contributi dovuti rimasti insoluti si fonda su questi elementi e su
quelli precedentemente esposti.
Del resto
la convenuta non ha mai contestato né l'obbligo contributivo, né l'ammontare
dei contributi, limandosi a precisare che il mancato pagamento è dovuto a
motivi finanziari (doc. _).
In simili
condizioni la convenuta deve essere condannata a solvere i contributi
previdenziali scoperti;
- per
quanto riguarda le spese amministrative, di diffida e di esecuzione addebitate
per complessivi fr. 690
(doc. _),
le stesse in quanto dimostrate (DTF 117 II 258) e conformi al
regolamento (doc. _) vanno riconosciute;
- l'attrice
chiede pure il versamento di interessi di mora al 5 % dal 28 febbraio 2003.
Poiché la
convenuta è palesemente in mora con il pagamento dei contributi e il tasso del
5% richiesto corrisponde a quello legale (art. 104 CO), la domanda dev'essere
accolta;
-
ne
consegue che la convenuta deve essere condannata al pagamento di complessivi
fr. 16'803.70 oltre interessi al 5% dal 28 febbraio 2003 su fr. 16'503.70;
-
l’attrice
postula infine la pronuncia del rigetto definitivo dell’opposizione al precetto
esecutivo no. __________ dell'UE di __________.
Secondo
la giurisprudenza federale, il creditore che in seguito d'opposizione ha fatto
riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere
direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura
speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale
laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da
un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone
del foro dell'esecuzione (conferma della giurisprudenza). Occorre tuttavia che
il dispositivo del giudizio civile o della decisione amministrativa si
riferisca con precisione all'esecuzione in corso e rigetti formalmente
l'opposizione integralmente o fino a concorrenza di un determinato importo (DTF
121 V 109ss, 119 V 329ss, 107 III 60ss).
Il
principio é che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi
intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere
definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF
(Adler, La mainlevée de l'opposition par une caisse-maladie dans une
poursuite pour dettes, in: Droit privé et assurances sociales, Friborgo 1990,
p. 241ss, 251 e 252).
La
condizione aggiuntiva introdotta dalla citata sentenza federale, é che il
giudice dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del
credito il giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in
casu, il Tribunale cantonale delle assicurazioni sociali) faccia preciso
riferimento, nel dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum,
all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del
credito riconosciuto.
Visto
quanto sopra la richiesta tendente al rigetto dell'opposizione interposta dalla
convenuta al precetto esecutivo può essere ammessa.
La
presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione
dell’esecuzione, senza che il creditore debba previamente chiedere il rigetto
definitivo dell’opposizione al giudice dell’esecuzione;
-
per quel
che riguarda invece l’addebito di tasse e spese relative alla presente
procedura, si osserva che secondo la legge di procedura per i ricorsi al Tribunale
cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali (art. 20
capoverso 1), applicabile in virtù dell’articolo 8 LALPP, la procedura è di
principio gratuita;
-
il tema
della rifusione delle ripetibili non è regolato dalla LPP.
L'art. 73
cpv. 2 LPP si limita a delegare ai Cantoni l'istituzione di una procedura di
ricorso semplice, spedita e di regola gratuita, in cui il giudice accerta
d'ufficio i fatti.
Il
principio, enunciato dall'art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA (in vigore dal 1. gennaio
2003), secondo cui il ricorrente vittorioso ha diritto a ripetibili, non trova
applicazione in materia LPP (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, ad
art. 1 n. 7, ad art. 61 n. 4; Meyer-Blaser, Die Rechtspflegebestimmungen
des ATSG, in: HAVE 2000 pp. 328, 332); lo stesso valeva per gli artt. 85 cpv. 2
lett. f LAVS (estensibile all'AI, PC, IPG, AF contadini di montagna) e 108 cpv.
1 lett. g LAINF, nel loro tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002. E neppure,
per costante giurisprudenza (DTF 114 V 228ss, 112 V 111 con
riferimenti), il diritto a ripetibili poteva essere dedotto dall'art. 4 vCF
così come non è deducibile dall'art. 6 CEDU. Spetta ai cantoni prevederlo (DTF
117 V 403).
Vi ha
provveduto, nel Ticino, la Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale
cantonale delle assicurazioni, che prevede il "diritto nella misura
stabilita dal giudice al rimborso delle spese processuali, dei disborsi e delle
spese di patrocinio".
Il
diritto è dunque riservato, analogamente alle norme di diritto federale sopraccitate,
al solo ricorrente.
Il motivo
di questo privilegio è esposto dal TFA in STFA 7 dicembre 1989 in causa D.W.,
pubblicata in RAMI 1990 U 98 p. 195 a proposito dell'art. 108 LAINF,
precisando che scopo della norma è di consentire all'assicurato, spesso
socialmente debole, di far valere in giustizia le sue pretese a prestazioni
assicurative senza esserne trattenuto dal timore di dover sborsare, in caso di
soccombenza, un'indennità alla controparte. Motivi analoghi presiedono
all'esclusione del diritto a ripetibili a favore di organismi adempienti
funzioni di diritto pubblico, sancito dall'art. 159 cpv. 2 OG in fine (DTF
112 V 49).
In
materia di LPP il diritto a ripetibili dev'essere esclusivamente riservato al
convenuto-assicurato vittorioso in causa: le ripetibili sono in tale ipotesi
accollate all'assicuratore che ha introdotto la causa e l'ha persa (DTF
126 V 150).
L'assicuratore
che vince la causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 112 V
356; STCA del 9 marzo 1992 in re F.P. c/S. SA; per le eccezioni v. DTF
112 V 362, RAMI 1992 p. 164).
Visto
quanto sopra la Fondazione, per altro non patrocinata in causa, ancorché
vittoriosa non ha diritto al rimborso di spese ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La petizione
é accolta.
§
Di conseguenza la __________ è condannata a versare alla Fondazione
collettiva LPP della __________ fr. 16'803.70 oltre interessi al 5% dal 28
febbraio 2003 su fr. 16'503.70.
§§ E'
rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al precetto esecutivo no.
__________dell'UE di __________.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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