AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
34.2003.35
Data decisione, Autorità:
30.04.2004, TCA
Raccomandata
Incarto n.
34.2003.35
fc/sc
Lugano
30 aprile
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca Cassina Barzaghini,
vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 23 aprile
2003 di
ATTO1
rappr. da: ATTO2
contro
_CONV1
in materia di previdenza professionale
ritenuto, in
fatto
1.1. __________,
nata il __________ 1941, ha svolto attività lucrativa alle dipendenze della
ditta __________. Ai fini dell'attuazione della previdenza professionale dei
suoi dipendenti, dal 1986 la datrice di lavoro era affiliata alla Fondazione
collettiva LPP della __________ (in seguito: Fondazione LPP della _____).
1.2. L'Ufficio
assicurazione invalidità cantonale (UAI) ha riconosciuto ad __________ una
rendita intera d'invalidità a decorrere dal 1. marzo 1994 (__________con
allegati).
Di
conseguenza, anche la Fondazione LPP della __________ le ha attribuito, a far
tempo dal 6 marzo 1995, una rendita intera d'invalidità della previdenza
professionale, pari al 40% del salario assicurato, dal 1. gennaio 2003
ammontante a
fr.
13'064.-- annui (doc. _ con allegati).
1.3. Con lettera
20 febbraio 2003 la Fondazione LPP della __________ ha comunicato a __________
che a decorrere dal raggiungimento dell'età di pensionamento (1. marzo 2003),
la rendita d'invalidità erogatale sarebbe stata sostituita da una pensione di
vecchiaia di fr. 9'723.-- annui (doc. _).
1.4. Con scritto
25 febbraio 2003, __________ i, assistita dal marito __________, richiamata la
giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni, ha espresso alla
Fondazione LPP della __________ le proprie rimostranze verso la paventata
modifica delle prestazioni e in particolare postulato la concessione, anche
dopo il 1. marzo 2003, di una rendita di importo pari a quella (d'invalidità)
percepita sino a quel momento (doc. _).
La
Fondazione LPP della __________ si è dal canto suo riconfermata nelle proprie
posizioni in data 9 aprile 2003 (doc. _).
1.5. Con
petizione 23 aprile 2003 al TCA nei confronti della Fondazione LPP della
__________ __________, sempre assistita dal marito, ha chiesto in sostanza che
anche dopo il
1° marzo
2003 le venga versata una rendita di importo equivalente alla rendita
d'invalidità versatale in precedenza.
A
motivazione della propria pretesa ha fatto valere:
"
La fondazione LPP della "__________,
indirizzo postale __________, con lettera del 20 febbraio 2003 (allegato _)
c'informava che a decorrere dal 1 marzo 2003 la rendita d'invalidità di
__________ nata il __________ 1941 sarà convertita in rendita di vecchiaia, con
conseguente decurtazione della stessa, poiché secondo la Legge sulla Previdenza
Professionale (LPP) prevede il pensionamento per le donne a partire del
compimento del 62° anno d'età.
In data 25 febbraio 2003 (allegato _) scrivemmo
alla Compagnia che a seguito delle sentenze del Tribunale federale delle
assicurazioni cifre DTV 127 V 259 e seguenti, la rendita d'invalidità deve
essere versata in forma vitalizia denunciandone così la nullità della loro
decisione.
Con uno scritto del 09 aprile 2003 (allegato _)
redatto dal lic. jur. __________ l'Assicurazione confermava la validità e la
inoppugnabilità della loro decisione.
Conclusione:
Chiediamo che il Tribunale giudichi l'operato
della Fondazione e che in virtù dei fatti su esposti e, dopo la visione degli
atti allegati, emetta la sentenza di condanna nei confronti della compagnia e
che la stessa abbia a continuare il versamento della rendita in forma vitalizia
e senza decurtazione." (I)
1.6. Con risposta
16/23 giugno 2003 la Fondazione LPP della __________ ha postulato la reiezione
della petizione esprimendo diverse considerazioni critiche sulla DTF 127 V 259
segg. e evidenziando, tra l’altro, quanto segue:
"
(…)
- La
rendita corrisposta all'attrice comprendeva prestazioni nell'ambito della
previdenza professionale extraobbligatoria, ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LPP.
Sebbene la base dell'assicurazione fosse costituita da un salario assicurato
corrispondente al salario coordinato secondo LPP (cifra 2.3.2 cpv. 2 del
regolamento di previdenza in relazione all'art. 8 cpv. 2 LPP, allegato alla
petizione 4), l'ammontare della rendita non veniva calcolato secondo l'art.
24 cpv. 2 LPP, ma in percentuale del salario assicurato. La rendita
d'invalidità per legge secondo LPP sarebbe ammontata a CHF 7641.-- (stato
all'1.1.2003), rincaro incluso, allegato alla risposta 5), mentre
la parte di rendita esclusivamente extraobbligatoria era di CHF 5'423.--).
(…)
-
A
differenza dell'art. 26 cpv. 3 LPP, la tariffa collettiva della __________ non
prevede rendite d'invalidità a vita. Si assicurano invece le cosiddette rendite
d'invalidità temporanee, fino al raggiungimento dell'ordinaria età di
pensionamento; dopodiché la rendita d'invalidità viene sostituita da una
rendita di vecchiaia. Tuttavia, in considerazione del fatto che la LPP prevede
una rendita d'invalidità a vita (incluse le indennità di rincaro previste per
legge fino all'età di 65 risp. 62 anni, art. 26 cpv. 3 LPP in connessione
all'art. 36 LPP), la cifra 4.6.2 cpv. 4 del regolamento di previdenza della
convenuta stabilisce espressamente che la rendita di vecchiaia deve essere
almeno uguale alla rendita d'invalidità legale secondo LPP. La convenuta
non ha stabilito ulteriori concessioni; cosa che peraltro non è nemmeno tenuta
a fare, poiché in base alla legge è obbligata a corrispondere esclusivamente le
prestazioni legali (cifra 2).
-
In
considerazione della discrezionalità attribuitale nell'organizzazione della
previdenza, non solo nel finanziamento, ma anche nelle prestazioni
previdenziali la convenuta si è limitata prevedere una rendita d'invalidità
(extraobbligatoria) temporanea, ossia limitata nel tempo (art. 49 cpv. 1 LPP).
Il periodo della prestazione influisce ovviamente in modo diretto sul
"prezzo" della prestazione ed è evidente che il premio per un rendita
d'invalidità extraobbligatoria temporanea ê notevolmente più basso di quello
che sarebbe stato richiesto per un rendita a vita. Per tale ragione la
convenuta non è in grado di corrispondere una rendita d'invalidità
extraobbligatoria a vita, poiché non ha mai ricevuto il rispettivo controvalore
in forma di contributi del datore di lavoro (art. 66 LPP), né peraltro ha mai
provveduto a metterlo in conto.
-
Al
fine di garantire la conversione della rendita d'invalidità dell'attrice in
rendita di vecchiaia alla data del pensionamento, per tutta la durata
dell'invalidità, la convenuta ha continuato ad accumulare e remunerare mediante
accrediti di vecchiaia regolamentari l'avere di vecchiaia, sul conto
individuale dell'attrice. La base per detto procedimento è costituita dalla
vincolante disposizione dell'art. 14 OPP2. A seguito dell'incapacità al
guadagno, l'attrice non ha dunque subito alcun pregiudizio in ordine
all'accumulo dell'avere di vecchiaia, tranne eventuali aumenti di stipendio
(art. 14 cpv. 3 OPP2). Il capitale di vecchiaia esistente al momento del
pensionamento è stato trasformato in rendita di vecchiaia - mediante il tasso
di conversione di legge, pari al 7,2 % - in sostituzione della originaria
rendita d'invalidità (lettera della convenuta del 20.2.2003, allegata alla
petizione 2).
-
Quale
dipendente della __________, l'attrice - assicurata per la previdenza presso la
convenuta - riceveva peraltro una copia del regolamento che descrive le
prestazioni che le spettano con il verificarsi degli eventi assicurati, nonché
un certificato di assicurazione annuale che esprime in cifre le prestazioni
dovute.
Nonostante
il certificato di assicurazione costituisca soltanto un'istantanea della
posizione previdenziale - trattandosi di una stima su circostanze di un determinato
momento X - dagli importi emergeva inequivocabilmente che la rendita di
vecchiaia sarebbe stata notevolmente inferiore alla rendita d'invalidità. Dal
regolamento (cifra 4.6.2 cpv. 4) si desume inoltre che con il pensionamento
ordinario, la rendita d'invalidità viene convertita in rendita di vecchiaia.
Inoltre, per la durata dell'invalidità, l'attrice riceveva annualmente il
certificato d'assicurazione che informa sul prevedibile ammontare della futura
rendita di vecchiaia (certificato d'assicurazione all'1.1.2003, allegato alla
petizione 6).
Alla luce di queste constatazioni, la convenuta
contesta che l'attrice ignorasse le prestazioni che le sarebbero spettate al
momento del pensionamento." (IX)
1.7. Con scritto
8 luglio 2003 l'attrice ha mantenuto la propria domanda di petizione
argomentando come segue:
"
Con riferimento alla causa citata in epigrafe e
dopo attento esame dell'allegato di risposta 23/06/2003 di controparte, la
informo di non avere ulteriori mezzi di prova da produrre.
Mi permetto però di osservare come controparte
ignori completamente il fatto che la questione centrale posta nel nostro
allegato di petizione non è già la diminuzione della prestazione di vecchiaia,
(cfr. art. 13 cpv. 1 LPP), bensì il fatto che il Fondo di Previdenza
Professionale della __________ ha anticipato la sostituzione della rendita
d'invalidità con una prestazione di vecchiaia al compimento del 62° anno di età
della signora __________, mentre conformemente alla legge AVS la signora
__________ avrà diritto ad una rendita di vecchiaia a far tempo dal compimento
del 63° anno di età, essendo nata nel 1941.
Si rammenta che la signora __________ percepisce
tuttora una rendita d'invalidità ai sensi della LAI.
Ex art. 30 LAI il diritto alla rendita
d'invalidità si estingue con l'inizio di una rendita di vecchiaia AVS.
Controparte, non si capisce se per inavvertenza o
per ignoranza della materia, ha fondato la propria decisione sulla cifra 2.2.1
del regolamento di previdenza della __________ (che fissa l'età pensionabile al
compimento del 65° anno di età per gli uomini e del 62° anno di età per le
donne), non rendendosi conto che tale regolamento è antecedente alla X
revisione della legge AVS, che posticipa di un anno l'età pensionabile delle
donne nate nel 1941.
In sostanza il Fondo Previdenza della __________
è comunque tenuto a versare alla signora __________ una rendita annua
d'invalidità di franchi 13'064.-- (cfr. doc. _) e non già una rendita di
vecchiaia di franchi 9'723.--, e ciò fino al compimento del 63° anno di età
dell'assicurata.
Ciò detto, circa le ulteriori considerazioni
della controparte, e per evitare che al compimento del 63° anno di età la
sottoscritta debba dare avvio ad una nuova procedura contro il Fondo di
Previdenza della __________, si osserva che la sentenza del TFA, già citata
nell'allegato di petizione è certamente preminente rispetto alle decisioni dei
tribunali cantonali citati da controparte, e di cui per altro non vi è traccia
nei documenti prodotti.
Non fosse altro che per il principio gerarchico
dei tribunali, appare impensabile che una sentenza di un tribunale cantonale
sia opponibile a una sentenza del TFA.
Inoltre non avendo controparte prodotto le
sentenze di cui sopra, neppure è dato sapere se la fattispecie ivi contemplata
sia la stessa a quella in esame.
I rilievi dottrinali formulati dalla controparte
rappresentano un vero esercizio accademico che nulla toglie alla citata
sentenza del TFA, e men che meno ne inficia la validità.
In altre parole la scrivente chiede che il cod. lod.
Tribunale si esprima pure sulla questione relativa al diritto dell'assicurata
di continuare a percepire una rendita annua di franchi 13'064.-- anche quando
la rendita invalidità verrà sostituita da una rendita di vecchiaia al
compimento del 63° anno di età."
1.8. Con duplica
23 luglio 2003, corredata da diversi documenti, la convenuta ha tra l'altro
osservato quanto segue:
"
(…)
Dal punto di vista materiale la convenuta
sottolinea quanto segue:
- L'attrice
reclama di avere diritto - in base alla legislazione relativa all'AVS, che per
donne con anno di nascita 1941 e più prevede un'età di pensionamento a 63 anni
- almeno sino al raggiungimento di questa età ad una rendita d'invalidità
sovraobbligatoria da parte della convenuta.
2, Questa
valutazione non può essere condivisa. La 10ecima revisione AVS ha sì introdotto
un aumento scalare dell'età di pensionamento ordinario per donne; questa
ammonta attualmente a 63 anni. Per la previdenza professionale ai sensi della
LPP vale comunque sempre ancora l'età di pensionamento di 62 anni per donne.
L'età
di pensionamento a 63 anni nel contesto della LPP vale unicamente per danno che
oltre al 16esimo anno d'età continuano ad espletare un'attività lucrativa.
-
La
convenuta rinvia in tale contesto alle Comunicazioni UFAS n° 57 del 29.06.2001,
nota 351 ("BSV-Mitteilungen Nr. 57 vom 29.6.2001, Randziffer 351").
In questa nota l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) prende
posizione sulla "Legge federale relativa alla continuazione della
previdenza professionale per le donne che esercitano un'attività lucrativa"
del 23 marzo 2001 (SR 831.49) e dichiara alla cifra 2 (pag. 9), che l'età di
pensionamento ordinario per donne ai sensi dell'art. 13 cpv. 1 lett. b LPP non
fu aumentato.
-
Alla
cifra 6 (pag. 11) l'UFAS osserva inoltre chiaramente e senza ombra di dubbio
che la commutazione di una rendita d'invalidità in una rendita di pensionamento
deve eseguirsi al momento del raggiungimento dell'età di 62 anni, ancor più che
l'assicurata in mancanza di un'attività lucrativa non è ulteriormente
assicurata ai sensi della legge federale relativa alla continuazione
dell'assicurazione. Il rinvio della parte attrice all'art. 30 LAI risulta
quindi senza seguito; tale normativa si riferisce unicamente al sistema della 1a
colonna (AVS/AI). Pure è inoltre evidenziato in modo ineluttabile che la
commutazione di una rendita d'invalidità in corso in una rendita per età di
pensionamento è possibile, allorquando quest'ultima corrisponde almeno alla
rendita d'invalidità LPP obbligatoria (si vedano le disquisizioni della
convenuta nella sua risposta di causa, in diritto, I, cifra 3).
(…)
- I
Tribunali cantonali non sono legati alle decisioni del Tribunale federale. La
convenuta ha esposto in modo esaustivo e motivando con vari rinvii alla
dottrina che la sentenza DTF 127 V 259 è una palese e manifesta sentenza
erronea. Inoltre ha rinviato a diverse sentenze rilasciate poco tempo fa da
Tribunali cantonali, che non hanno seguito le disquisizioni del Tribunale
federale nell'insieme di questa domanda." (XVI)
1.9. Il TCA ha in
seguito chiesto alla Fondazione LPP della __________ la produzione di diversa
documentazione, intimando all'attrice le relative risultanze.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Oggetto del
contendere è la continuazione dell'erogazione a __________ della rendita
d'invalidità della previdenza professionale da parte della Fondazione LPP della
__________ dopo il raggiungimento del 62.esimo anno d'età. A far tempo dal 1.
marzo 2003 la Fondazione LPP della __________ ha infatti riconosciuto
unicamente il versamento di una rendita di vecchiaia di fr. 9'723.-- annui, in
luogo della prestazione d'invalidità di fr. 13'064.-- annui erogata sino a tale
momento (doc. _). L'istituto previdenziale ritiene in sostanza che il principio
per cui la rendita d'invalidità ha carattere vitalizio è applicabile solo nella
previdenza professionale obbligatoria, censurando la più recente giurisprudenza
del TFA. Rileva altresì che in concreto la prestazione di vecchiaia
regolamentare riconosciuta, di fr. 9'723.--, risulta comunque superiore a
quella d'invalidità vitalizia, di fr. 7'641.--, che spetterebbe all'assicurata
secondo l'art. 24 LPP.
L'attrice,
per contro, ribadisce il diritto all'attribuzione, anche dopo il pensionamento,
di una rendita di importo pari a quella percepita in precedenza, in quanto la
pretesa è vitalizia. Si appella in modo particolare alla sentenza resa il 24
luglio 2001 dal Tribunale federale delle assicurazioni.
2.3. Dalla
documentazione acquisita agli atti risulta che la __________ ha affidato
l'attuazione della previdenza professionale obbligatoria alla Fondazione LPP
della __________.
Secondo
il Regolamento di previdenza della Fondazione convenuta valido dal 1. gennaio
1997 (doc. _), il diritto a una rendita d'invalidità sussiste finché il grado
d'invalidità è del 25% o più , ma al massimo fino al pensionamento o fino al
decesso (art. 4.6.2). Per l'art. 2.2.1. del Regolamento il pensionamento
ordinario inizia il primo giorno del mese che segue il compimento del 65. anno
d'età per gli uomini, risp. del 62. anno di età per le donne. Una volta andata
in pensione, la persona assicurata ha diritto ad una rendita di vecchiaia vita
natural durante (art. 4.3.1). Giusta l'art. 4.6.2. del Regolamento, al
pensionamento la rendita d'invalidità viene rimpiazzata da una rendita di
vecchiaia, il cui ammontare corrisponde almeno alla rendita d'invalidità ai
sensi della LPP.
Il diritto
alle prestazioni d'invalidità si estingue quindi, fra l'altro, quando la
persona assicurata raggiunge l'età di pensionamento. Da questo momento
l'assicurato ha diritto a una rendita di vecchiaia.
Vale
quindi il principio secondo cui al raggiungimento dell'età di pensionamento la
rendita d'invalidità viene sostituita da una rendita di vecchiaia.
2.4. In base alle
disposizioni della LPP e alla relativa giurisprudenza, nel caso in cui
l’assicurato, prima dell’età del pensionamento, percepisce una rendita di
invalidità dell'assicurazione obbligatoria, questa continua ad essere erogata,
poiché, secondo l’art. 26 cpv. 3 LPP, tale prestazione è vitalizia (cfr. DTF
123 V 126 consid. 4 e 118 V 100; FF 1976 I 208; STFA non pubblicata dell’11
aprile 1997 nella causa A. C, B 15/95).
Con una
pronunzia del 24 luglio 2001 l'alta Corte federale, esprimendosi sulla sorte
giuridica della rendita d'invalidità in regime previdenziale sovraobbligatorio
a far tempo dall'età di pensionamento, ha precisato che la giurisprudenza
sviluppata nell'ambito della previdenza obbligatoria, secondo la quale appunto
la rendita d'invalidità ha carattere vitalizio, vale, quale esigenza minima,
anche nella previdenza sovraobbligatoria. Ciò non impedisce a un istituto di
previdenza di disciplinare, nel suo regolamento, che una rendita di invalidità
sia sostituita, al raggiungimento dell'età di pensionamento, da una rendita di
vecchiaia. Nel campo obbligatorio così come in quello sovraobbligatorio, essa
deve tuttavia corrispondere quantomeno al valore equivalente alla rendita
d'invalidità erogata sino al pensionamento (cfr. DTF 127 V 259 segg. = RDAT
II-2001 pag. 610-611; cfr. anche U. Meyer/Blaser, 1990-1994, Die
Rechtssprechung vom Eidgenössischen Versicherungsgericht und Bundesgericht zum
BVG, SZS 1995 p. 103/104; H.U. Stauffer, “Die berufliche Vorsorge”. Serie:
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1996, p.
30; cfr. STCA non pubblicata del 31 marzo 1995 nella causa A. C., pag. 6 e 10;
cfr. anche STFA non pubblicata dell’11 aprile 1997 nella causa A. C, B 15/95).
2.5. Come
rilevato dalla Fondazione convenuta, questa sentenza è stata oggetto di
vigorose critiche da parte della dottrina, per la quale il TFA, con la sua
pronunzia, avrebbe ignorato i limiti posti dal principio costituzionale della
separazione dei poteri operando un’inspiegabile ingerenza in un campo, quello
della previdenza professionale sovraobbligatoria, che il legislatore ha voluto
espressamente riservare alla libertà dispositiva degli istituti di previdenza.
L’estensione dei principi LPP alla previdenza
professionale sovraobbligatoria non sarebbe del resto giustificata nemmeno dal
richiamo all'obiettivo costituzionale del mantenimento del tenore di vita
abituale sancito dall'art.113 CF, non essendo manifestamente compito del
giudice quello di intervenire in un settore così complesso come quello della
previdenza professionale.
La
pronunzia in oggetto partirebbe inoltre da presupposti errati e misconoscerebbe
in particolare che i diritti scaturenti da un’invalidità non si esauriscono nel
diritto alla rendita d’invalidità. Nel senso di una prestazione accessoria e
nella prospettiva di un possibile reinserimento nella vita attiva, l’istituto
di previdenza deve infatti continuare a tenere il conto di vecchiaia
dell’invalido fino al momento in cui questi ha riacquistato la capacità di
guadagno o ha raggiunto l’età conferente il diritto alla rendita di vecchiaia
(art. 34 cpv. 1 lett. b LPP e art. 14 OPP 2). L'avere di vecchiaia continua pertanto
ad essere incrementato anche dopo il sopraggiungere dell'invalidità mediante
accrediti di vecchiaia calcolati sulla base dell’ultimo salario assicurato
(art. 24 cpv. 3 LPP, art. 18 OPP 2 e art. 34 cpv. 1 lett. a LPP). Siffatto
ordinamento vuole fare in modo che l’invalido possa disporre, nel caso di
ripresa della capacità lavorativa, di un avere di vecchiaia più o meno uguale a
quello che avrebbe avuto senza invalidità. Di conseguenza, secondo la dottrina,
non può essere seguito il TFA quando osserva che la diminuzione delle
prestazioni previdenziali al raggiungimento dell'età di pensionamento, nel caso
di un assicurato invalido, è da ricondurre direttamente all’invalidità stessa
che ha ostacolato il finanziamento delle medesime e, in particolare, l'incremento
dell'avere di vecchiaia.
In linea generale invece - argomenta ancora la
dottrina - la rendita di vecchiaia corrisponde (almeno) alla proiezione degli
accrediti di vecchiaia obbligatori, inclusi gli interessi, sulla base
dell’ultimo salario assicurato prima dell’insorgenza dell’incapacità di
guadagno. In definitiva quindi l'argomentazione del TFA costituirebbe una
critica alle modalità di calcolo delle rendite previste dalla legge in caso
d'invalidità in virtù dell'art. 24 cpv. 2 LPP.
La dottrina
sottolinea infine che il mantenimento di una simile giurisprudenza – di cui in
ogni modo auspica l’immediato cambiamento – avrebbe conseguenze disastrose per
l’equilibrio finanziario degli istituti di previdenza e, di conseguenza,
mutamenti drammatici a livello di piani di previdenza. Evidenti sarebbero
inoltre gli svantaggi per gli assicurati attivi e i loro aventi diritto i quali
si vedrebbero imporre contributi supplementari destinati a coprire gli
importanti deficit tecnici che ne deriverebbero. Siffatta conseguenza
costituirebbe una crassa disparità di trattamento rispetto agli assicurati
invalidi (cfr. Moser, Stauffer, Vetter, Das Urteil des EVG Nr. B 48/98 vom 24
Juli 2001 – Desaster oder einmalige “Entgleisung”?, in: AJP 2001, pag. 1376
segg. e in: Schweizer Personalvorsorge 12/01, pag. 865 segg.; Schweizer
Personalvorsorge 1/02, pag. 11; Walser, "Ein Urteil mit Folgen für die
Vorsorgepläne der beruflichen Vorsorge: Kommentar zum Urteil des EVG vom 24
Juli 2001, "in: SZS 2002 pag. 159 seg.; Riemer "Die
überobligatorische berufliche Vorsorge im Schnittpunkt von BVG - obligatorium
und vertragsrecht", in: SZS 2002 pag. 168; Wirz, "Das eidgenossische
Versicherungsgericht schiesst den vogel ab", in: plädoyer 2002 pag. 3; si
veda anche Schneider, "ATF 127 V 259: La fin du système de la biprimauté
des prestations dans la prévoyance professionnelle", in: SZS 2002 pag.
201segg; Kahil-Wolff, Pacifico, in AJP 2003 pag. 841segg.).
Questo
Tribunale ha preso atto delle critiche della dottrina appena riassunte.
Tuttavia, considerato come la sentenza federale in questione è stata emessa in
una vertenza ticinese dalla Ia Camera del TFA , nella composizione
di cinque giudici, ed è stata inoltre pubblicata nella Raccolta ufficiale (DTF
127 V 259) e nel Bollettino della previdenza professionale dell'ufas (n° 58 del 10 ottobre 2001 pag.
8), il TCA non può far altro che conformarvisi.
Spetterà
semmai all’Alta Corte, se lo riterrà opportuno, modificare tale giurisprudenza,
o, se del caso, al legislatore adottare eventuali correttivi (cfr. le STCA non
pubblicate del 18 febbraio 2002 in nella causa P., __________; del 3 maggio
2002 nella causa O., __________; del 25 novembre 2002 nella causa S.,
__________3; del 10 febbraio 2003 nella causa P., __________, tutte cresciute in
giudicato).
2.6. Nella
fattispecie, in applicazione della citata giurisprudenza federale, questo
Tribunale deve dunque concludere che ad __________ deve essere garantita, anche
dopo il raggiungimento del 62. anno d'età, una rendita di vecchiaia di valore
equivalente a quello della rendita d'invalidità, parte sovraobbligatoria
inclusa, versatale sino a quel momento, pari a fr. 13'064.-- annui.
2.7. A siffatta
conclusione non possono mutare le allegazioni della Fondazione LPP della
__________. In effetti, essa si limita in sostanza a riproporre le critiche
espresse alla recente sentenza del TFA dalla dottrina (consid. 2.5), le quali
tuttavia, per i motivi già evocati, non possono esimere questo Tribunale
dall’applicare la giurisprudenza federale.
L'esito
della presente vertenza non può evidentemente nemmeno essere modificato dalla
circostanza che i Tribunali delle assicurazioni dei Cantoni San Gallo e Zurigo
abbiano statuito diversamente con i giudizi datati 4 settembre 2002 e 14
febbraio 2003 versati agli atti dalla convenuta (doc. _).
2.8. In queste
condizioni, considerato come la petizione meriti accoglimento già per i motivi
suesposti, questo TCA potrebbe tralasciare di entrare nel merito dell'ulteriore
allegazione - avversata dalla convenuta - di __________ per la quale in
sostanza la Fondazione LPP della __________ sarebbe comunque tenuta a
posticipare la trasformazione della rendita d'invalidità in pensione di
vecchiaia sino al 1. marzo 2004, vale a dire sino al raggiungimento del 63.
anno d'età, considerato come a partire da questo momento avrà diritto ad una
rendita di vecchiaia AVS in sostituzione della rendita d'invalidità AI
attualmente percepita (XII).
In tema
sollevato dall'attrice rende comunque opportune le considerazioni che seguono.
La 10.
revisione della LAVS del 7 ottobre 1994 (in vigore dal 1. gennaio 1997) ha, tra
l'altro, introdotto un aumento scalare progressivo dell'età di pensionamento
ordinario per le donne. Giusta la disposizione finale lett. d, l'età di
pensionamento della donna è fissata a 63 anni quattro anni dopo l'entrata in
vigore della decima revisione dell'AVS e a 64 anni otto anni dopo la sua
entrata in vigore.
Per quanto
concerne la previdenza professionale vale invece attualmente ancora l'età di
pensionamento di 62 anni per le donne (art. 13 cpv. 1 lett. b LPP).
In effetti,
uno degli obiettivi della 1. revisione della LPP che entrerà in vigore il 1.
gennaio 2005 (con alcune eccezioni; cfr. RU N. 13 del 6 aprile 2004 pag. 1699)
è l'introduzione di un'età di pensionamento identica (65 anni) per donne e
uomini mediante aumento graduale dell'età ordinaria di pensionamento delle
donne; questo obiettivo è legato alla realizzazione dell'11. revisione dell'AVS
(cfr. la disposizione transitoria alla 1. revisione della LPP del 3 ottobre
2003 lett. e, "Coordinamento con l'11. revisione dell'AVS" , RU pag.
1698; cfr. anche il Messaggio del Consiglio federale concernente la 1.
revisione della LPP del 1. marzo 2000, pag. 2351 e 2359).
Al fine di
risolvere temporaneamente, vale a dire in attesa dell'armonizzazione dell'età
di pensionamento delle donne tra l'AVS e la LPP, la situazione problematica in
cui vengono a trovarsi le donne che, raggiunta l'età di pensionamento ordinario
LPP, continuano la loro attività lucrativa fino a 63 anni, età ordinaria di
pensionamento AVS, l'Assemblea federale ha promulgato la Legge federale urgente
relativa alla continuazione della previdenza professionale per le donne che
esercitano un'attività lucrativa del 23 marzo 2001 in vigore sino al 31 dicembre
2004 (SR 831.49; cfr. in proposito il Rapporto della Commissione della
sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati del 16 gennaio 2001,
FF 2001 p. 1069).
L'art. 1 di
questa legge recita:
"
Le donne che soddisfano le condizioni previste
dall'art. 7 cpv. 1 della legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza
professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP), così come le
donne che esercitano un'attività lucrativa e che sono assicurate
facoltativamente ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LPP continuano, in deroga all'art.
13 cpv. 1 lett. b LPP, a essere assicurate per la previdenza professionale fino
al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento dell'AVS (art. 21 cpv. 1
lett. b della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la
vecchiaia e per i superstiti)."
Trattasi di
una disposizione speciale applicabile solo alla previdenza obbligatoria che
prevale sull'art. 13 cpv. 1 lett. b LPP. Va sottolineato che questa legge non
modifica l'età di pensionamento nella previdenza professionale secondo l'art.
13 cpv. 1 lett. b LPP, una siffatta modifica essendo di pertinenza della
revisione della LPP e dell'AVS. Per il suo chiaro tenore, la legge in parola si
limita a stabilire che le donne che a seguito dell'innalzamento dell'età di
pensionamento nell'AVS a 63 anni continuano a lavorare (come dipendenti o
indipendenti) oltre l'età ordinaria di pensionamento LPP (62 anni) continuano
ad essere assicurate per la previdenza professionale fino all'età di pensionamento
AVS. Su riserva di una disposizione regolamentare più favorevole (prevedente
segnatamente un limite di reddito più basso), conformemente all'art. 1 della
legge è necessario che la donna interessata riscuota un salario annuo maggiore
all'importo minimo previsto dall'art. 7 cpv. 1 LPP e sia assoggettata al
secondo pilastro.
La legge non
ha invece conseguenze sulle prestazioni d'invalidità insorte prima del
raggiungimento dell'età di 62 anni (Rapporto cit. sopra, all'art. 1, pag. 1073;
cfr. in proposito anche il Bollettino della previdenza professionale n. 57
edito dall'UFAS il 29 giugno 2001).
Ora, nel caso
concreto, __________ non può tuttavia pretendere il riconoscimento dell'età
ordinaria di pensionamento LPP a 63 anni in analogia all'età di pensionamento
dell'AVS. Come detto infatti l'età di pensionamento di 62 anni per le donne
prevista dall'art. 13 LPP non ha (ancora) subito alcuna modifica e rimane in
vigore, per l'auspicato coordinamento dell'età di pensionamento tra AVS e
secondo pilastro essendo necessario attendere l'entrata in vigore della 1a
revisione della LPP in relazione all'11a revisione della LAVS.
Né d'altra
parte l'attrice può richiamarsi alla deroga prevista all'art. 1 della Legge
federale urgente relativa alla continuazione della previdenza professionale per
le donne che esercitano un'attività lucrativa, la prevista continuazione
dell'assicurazione LPP oltre l'età di pensionamento legale essendo riservata
alle donne che continuano a lavorare oltre il 62. anno d'età.
__________ ha
invece interrotto la propria attività lucrativa per la __________ nel marzo
1993 (_ e allegati) e a seguito di tale totale incapacità lavorativa è stata
messa al beneficio di una rendita d'invalidità dell'AI e della previdenza
professionale. Inoltre, come è già stato detto, la Legge federale urgente in
oggetto non concerne i casi di invalidità sopravvenuti prima dell'età di 62
anni dell'assicurata (cfr. Boll. UFAS n. 578, pag. 9seg.).
In queste
condizioni, su questo punto a ragione la convenuta, in applicazione dell'art.
13 LPP e degli art. 2.2.1, 4.3.1 e 4.6.2 del Regolamento (cfr. sopra consid.
2.3), ritiene che a livello previdenziale il pensionamento ordinario inizia con
il compimento del 62. anno di età, momento a decorrere dal quale è quindi
dovuta la rendita di vecchiaia in sostituzione dell'eventuale rendita
d'invalidità percepita sino a quel momento.
2.9. La petizione
merita pertanto accoglimento. Di conseguenza, a far tempo dal 1° marzo 2003 a
__________ è riconosciuta una rendita di vecchiaia di importo equivalente a
quello della rendita d'invalidità versatale in precedenza.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione è accolta.
§ La Fondazione collettiva LPP della __________ è condannata a
versare a __________ una rendita di vecchiaia di fr. 13'064.-- annui a far
tempo dal 1° marzo 2003.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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