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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
34.2003.12
Data decisione, Autorità:
09.01.2004, TCA
Raccomandata
Incarto n.
34.2003.12
RG/sc
Lugano
9 gennaio 2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo nella causa che oppone
rappr. da: avv. __________
a
Rappr. da: avv. __________
e
e
Fondazione di libero passaggio di __________
in materia di previdenza professionale
ritenuto in fatto che
-
con
sentenza __________ 2003, cresciuta in giudicato il __________ 2003, il Pretore
di __________ ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto tra i coniugi
__________ il __________ 1971 e ha stabilito, al dispositivo n. 6 della stessa,
il diritto di __________ all'accredito della metà della prestazione d'uscita
accumulata da __________ durante il matrimonio (doc. _);
-
con
scritto 17 febbraio 2003 il Pretore ha trasmesso l'intero incarto di divorzio e
notificato al TCA i dati a lui noti di cui all'art. 142 cpv. 3 CC (doc. _);
-
ai fini
del calcolo della prestazione d'uscita accumulata dall'ex marito durante il
matrimonio, il TCA ha chiesto agli ex coniugi e agli istituti interessati di
determinarsi in proposito (art. 25a cpv. 2 LFLP) ed ha in seguito effettuato
ulteriori accertamenti - di cui si dirà, per quanto necessario, nei
considerandi successivi -, trasmettendo le relative risultanze agli ex coniugi
(doc. _);
-
con
decreto 17 dicembre 2003 il Vicepresidente del TCA ha accolto l'istanza di
assistenza giudiziaria presentata da __________ nelle more della presente
procedura (doc. _).
considerato in diritto che
-
la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003
nella causa N., I 707/00; del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; del 4
febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; del 29 gennaio 2002 nella causa R. e
R., H 220/00; del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; del 26
ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);
-
giusta l'art. 22 LFLP, in vigore dal 1° gennaio 2000,
" In
caso di divorzio, le prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono
divise conformemente agli articoli 122, 123, 141 e 142 del Codice civile, gli
articoli 3-5 sono applicabili per analogia all'importo da trasferire.
Per ciascun coniuge la prestazione d'uscita da
dividere corrisponde alla differenza fra la prestazione d'uscita aumentata
degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la
prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al
momento della celebrazione del matrimonio (cfr. art. 24). Per questo calcolo si
aggiungono alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti
al momento della celebrazione del matrimonio gli interessi dovuti al momento
del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono
computati.
Le parti di un versamento unico finanziario
durante il matrimonio da uno dei coniugi con beni che nel regime matrimoniale
della partecipazione agli acquisti sarebbero beni propri per legge (art. 198
CC) devono essere dedotte, compresi gli interessi, dalla prestazione d'uscita
da dividere."
"
In caso di mancata intesa, il giudice fissa le
proporzioni secondo le quali suddividere le prestazioni d’uscita.
2 Non appena
la decisione sulle quote di ripartizione è passata in giudicato, il giudice
rimette d’ufficio la causa al giudice competente secondo la legge del 17
dicembre 1993 sul libero passaggio.
3 Egli deve in
particolare notificargli:
-
la decisione sulle quote di ripartizione;
-
la data del matrimonio e la data del divorzio;
-
gli istituti di previdenza professionale presso i quali i coniugi
probabilmente detengono averi;
-
gli importi degli averi dei coniugi,
dichiarati da questi istituti."
- a norma dell'art.
25a LFLP
" In
caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere in caso
di divorzio (art. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio competente
ai sensi dell'articolo 73 capoverso 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla
divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del
divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC).
I coniugi e gli istituti di previdenza
professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce
loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni."
- l'art.
22a LFLP prevede inoltre che
" In
caso di matrimonio anteriore al 1° gennaio 1995 la prestazione d'uscita
esistente al momento della celebrazione del matrimonio è calcolata sulla base
di una tabella allestita dal Dipartimento federale dell'interno. Allorché un
coniuge, fra la data del matrimonio e il 1° gennaio 1995, non abbia ma cambiato
istituto di previdenza, l'importo accertato della sua prestazione d'uscita al
momento della celebrazione del matrimonio, calcolato secondo il nuovo diritto,
è nondimeno determinante per il calcolo previsto all'articolo 22 capoverso 2.
Per il calcolo, a mezzo della tabella, della
prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del matrimonio,
sono considerati i seguenti valori:
a. la
data e l'importo della prima prestazione d'uscita comunicata d'ufficio
conformemente all'articolo 24; allorché una prestazione d'uscita sia scaduta
fra il momento della celebrazione del matrimonio e il momento della
comunicazione della prestazione d'uscita, determinanti per il calcolo sono
l'importo della prestazione scaduta e la data della sua scadenza;
b. la
data e l'importo dell'ultima prestazione d'entrata in un nuovo rapporto di
previdenza prima della celebrazione del matrimonio; la data dell'inizio del
rapporto di previdenza e il valore zero, allorché non sia nota alcuna
prestazione d'entrata.
Dal valore ottenuto secondo la lettera a sono
dedotti il valore calcolato secondo la lettera b e gli eventuali versamenti
unici effettuati nell'intervallo, compreso l'interesse fino alla data prevista
alla lettera a. La tabella indica quale parte dell'importo così calcolato vale
quale prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del
matrimonio. All'importo risultante dalla tabella devono essere aggiunti la
prestazione d'entrata dedotta conformemente alla lettera b e i versamenti unici
effettuati prima della celebrazione del matrimonio, compreso l'interesse fino a
questa data.
La tabella tiene conto della durata di contribuzione
fra la data del versamento della prestazione d'entrata prevista al capoverso 2
lettera b e la data del versamento della prestazione d'uscita prevista al
capoverso 2 lettera a, nonché della durata di matrimonio intercorsa durante
questo periodo di contribuzione.
I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia agli
averi di libero passaggio acquisiti prima del 1° gennaio 1995."
-
l'art.
22a LFLP presuppone l'esistenza di un'affiliazione ad un istituto di previdenza
al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e
tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel,
Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in: AJP 1999, p.
1623; STCA del 12 marzo 2001 in re AV e CS, 34.00.27-28, cresciuta in
giudicato);
-
giusta l'art. 25a cpv. 1 LFLP, competente ratione loci a
statuire sulla presente vertenza è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del
divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP; la competenza ratione
materiae è tuttavia più estesa rispetto a quella stabilita all'art. 73 LPP,
ritenuto che, giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP, oltre agli istituti di previdenza,
possono essere parte nella procedura anche gli istituti di libero passaggio (Schneider/Bruchez,
La prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce,
Publication CEDIDAC 41, Losanna 2000, p. 253);
-
in
concreto dagli atti risulta __________ al momento del matrimonio era assicurato
presso l'istituto di previdenza della __________ quale dipendente della stessa
a far tempo dal 1966. Al momento dell'uscita dall'istituto (dicembre 1974, doc.
_), tuttavia, la prestazione previdenziale ivi accumulata (fr. 7'744.--, doc.
_) è stata versata in contanti all'assicurato, uscendo quindi la stessa dal ciclo
della previdenza e per tale motivo non essendo ora più suscettibile di
divisione ai sensi degli artt. 122 CC e 22 LFLP (art. 22 cpv. 2 ultima frase
LFLP; DTF 123 III 437; FF 1996 I 110; Schneider/Bruchez,
op. cit., p. 228; Baumann/Lauterburg, Darf's ein bisschen weniger sein?
Grundsätzliches und Strittiges beim Vorsorgeausgleich, in: FamPra 2000, p.
213);
-
dagli
atti risulta che l'avere previdenziale successivamente accumulato in costanza
di matrimonio da __________ (assicurato sino a settembre 1988 presso
l'istituto di previdenza della __________ [nella quale a sua volta, nel maggio
1980, era stata apportata una prestazione di libero passaggio di fr. 20'229.--
maturata con ogni verosimiglianza presso l'istituto previdenziale dell'istituto
bancario presso cui l'interessato ha precedentemente lavorato da febbraio 1975
a luglio 1977, doc. _], e, successivamente, sino a fine agosto 1992, presso la
__________ da gennaio 1989 ad agosto 1992 [doc. _] ed in seguito ancora, da
settembre 1992 a maggio 1995, presso il Fondo di previdenza della __________
[doc. _]) sino al momento del divorzio (__________2003, data della
crescita in giudicato della sentenza di divorzio, cfr. Vetterli/Keel,
op. cit., p. 1620) e soggetto a divisione ex artt. 122 CC e 22 LFLP ammonta a
complessivi
fr.
577'052.80.
Tale
importo si compone di
·
fr. 560'529.80, quale avere di libero passaggio
di spettanza dell'ex marito al momento del divorzio presso la __________ (conto
n. __________, doc. _), avere trasferitole in medesima data da parte della
Fondazione istituto collettore LPP di __________, Amministrazione conti di
libero passaggio (doc. _), cui a sua volta erano state versate, nel settembre
1996 rispettivamente nel giugno 1997, due distinte prestazioni da parte del
succitato istituto previdenziale della __________ (fr. 429'352.40, doc. _)
rispettivamente della __________ (fr. 27'820.40, in virtù di un ulteriore
contratto previdenziale in vigore da settembre 1992 a maggio 1995, doc. _) ed
entrambe accumulate durante il periodo d'impiego alle dipendenze di detto
istituto bancario
e
·
fr. 16'523.--, importo depositato su un conto di
libero passaggio (aperto nel giugno 1994) - a valere quale avere previdenziale
destinato esclusivamente alla previdenza ai sensi dell'art. 10 cpv. 3 OLP e
quindi soggetto a divisione ex art. 122 CC e 22 LFLP - presso la Fondazione di
libero passaggio di __________ (conto n. __________, doc. _);
-
per
contro non entra in considerazione, ai fini del computo della dividenda
prestazione, l'importo di fr. 22'187.95 (oltre interessi per fr. 277.35) di
spettanza, il 10 febbraio 2003, di __________ sul conto di previdenza 3°
pilastro (A) presso il __________ (doc. _). Siffatta forma assicurativa non
rientra infatti nel campo d'applicazione dell'art. 122 CC e non può quindi la
stessa essere fatta oggetto di divisione, atteso che la compensazione delle
aspettative previdenziali sancite dal diritto del divorzio riguarda unicamente
il secondo pilastro ad esclusione quindi del primo e del terzo, quest'ultimo
(sia nella forma di previdenza individuale libera (3B) che vincolata (3A))
soggiacendo alle disposizioni del regime matrimoniale (Geiser, La
previdenza professionale nel nuovo divorzio, in: AA.VV., Il nuovo diritto del
divorzio, Atti della giornata di studio CFPG del 18 ottobre 1999,
Basilea/Ginevra/Monaco 2002, p. 40s, Schneider/Bruchez, op. cit., p.
215s);
-
considerata
la chiave di ripartizione, pari, per la ex moglie, alla metà della prestazione
accumulata dall'ex marito, il credito a favore di __________ deve essere
cifrato in fr. 288'526.40 (577'052.80 : 2);
-
per applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP stabilita
all'art. 22 cpv. 1 LFLP, l'avere a cui il coniuge ha diritto deve essere di
principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio
ai sensi della LFLP e non versato in contanti (Schneider/Bruchez, La
prévoyance professionnelle et le divorce, in: SVZ 2000, p. 258);
-
l'importo dovuto deve pertanto essere accreditato o a un
istituto di previdenza o su un conto (o polizza) di libero passaggio;
-
__________ dispone attualmente di un conto di libero passaggio
presso la __________ (conto n. __________, doc. _) sul quale dovrà essere
trasferito l'importo complessivo di fr. 288'526.40;
-
che in
assenza di diverso accordo tra le parti (doc. _), posta la chiave di riparto
fissata dal giudice del divorzio, gli istituti di libero passaggio interessati
verseranno a favore di __________ ognuno la metà dei rispettivi averi
depositati sui succitati conti;
-
la
__________ e la Fondazione di libero passaggio di __________ verseranno
pertanto a favore di __________ sul succitato conto di libero passaggio, la
prima l'importo di fr. 280'264.90 (560'529.80 : 2), la seconda l'importo di fr.
8'261.50 (16'523 : 2).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
prestazione d'uscita acquisita da __________ durante il matrimonio ammonta a
fr. 577'052.80.
2.- E' fatto
ordine alla __________, di versare sul conto di libero passaggio no. __________
presso la Banca __________ a favore di __________ l'importo di fr. 280'264.90.
3.- E' fatto
ordine alla Fondazione di libero passaggio di __________, di versare sul conto
di libero passaggio no. __________ presso la Banca __________ a favore di
__________ l'importo di fr. 8'261.50.
4.- Non si percepisce
tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
5.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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