AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
34.2002.4
Data decisione, Autorità:
05.06.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
34.2002.00004
fc/sc
Lugano
5 giugno 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Francesca
Cassina-Barzaghini
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 22 gennaio
2002 di
__________,
contro
Cassa pensioni della __________,
rappr. da: __________,
in materia di previdenza professionale
ritenuto, in
fatto
1.1. __________,
nato nel 1942, già alle dipendenze della Direzione __________ e come tale
affiliato alla Cassa pensioni della __________ a far tempo dal 1. maggio 1967
(doc. _), è deceduto il __________ 2001.
Nel 1974 aveva
contratto matrimonio con __________, nata __________ nel 1948, e dalla loro
unione erano nate due figlie nel 1976 e 1978. Con sentenza __________ 1993 del
Pretore di __________, l'unione è stata sciolta per divorzio. Le conseguenze
accessorie sono state regolate in una convenzione omologata dal giudice, il cui
punto 2 disponeva quanto segue:
"
(…)
- Il
sig. __________ si obbliga a pagare a favore della moglie i seguenti contributi
alimentari ex art. 151 CCS:
a partire dal 1.3.93 sino al 1996 Fr.
2'000.-- al mese
a partire dal 1.9.96 sino al 2000 Fr.
1'800.-- al mese
2.1 Qualora
allo scadere dell'impegno del versamento del sig. __________ del 2000 la
signora __________ si trovasse in situazione tale da non poter mantenere il
tenore di vita datole dall'indennità versatale dal marito, essa potrà chiedere
al Pretore la proroga dell'assetto a quel momento riconosciuto sino ad un
periodo massimo di 5 (cinque) anni (2005), comprovandone i motivi. (…)"
(Doc. _)
1.2. Il 22 agosto
2001 __________ si è rivolta alla Cassa pensioni della __________ postulando
l'erogazione di una rendita vedovile (doc. _). Con scritto del 29 ottobre 2001
la richiesta è stata negata con la seguente motivazione:
"
(…)
Per quanto riguarda la rendita vedovile, Le
facciamo notare che i nostri statuti prevedono il versamento della rendita alla
vedova divorziata a condizione che il matrimonio sia durato almeno 10 anni e
che nella sentenza di divorzio siano stati stabiliti degli alimenti a vita. Nel
Suo caso il termine per il versamento degli alimenti è stabilito al massimo
fino al 2005, quindi non ha diritto a ricevere la rendita vedovile." (Doc.
_)
1.3. Con
petizione al TCA del 22 gennaio 2002 nei confronti della Cassa pensioni della
__________ (in seguito: Cassa) __________ ha chiesto il riconoscimento di una
pensione vedovile a vita, subordinatamente il versamento di una siffatta
prestazione sino alla fine del 2005. A motivazione della sua pretesa ha
evidenziato che:
"
(…)
-
II diritto
federale prevede espressamente la pensione vedovile anche per il coniuge
divorziato a condizione che il matrimonio sia durato più di 10 anni e che la
sentenza di divorzio gli abbia accordato il versamento di una pensione.
-
Con sua
lettera del 29.10.2001 (Allegato _) la Cassa pensioni della __________ mi
negava la rendita vedovile in quanto la sentenza di divorzio non aveva
stabilito il versamento da parte dell'ex coniuge di alimenti a vita,
precisandomi poi telefonicamente che questa decisione si fondava sull'art. 34
paragrafo 5 dello Statuto della Cassa (Vedasi Allegato _).
-
Ora, il
matrimonio celebrato il ____________________.1942 già domiciliato in __________
e deceduto a __________ il __________.2001, è stato sciolto per divorzio con
sentenza __________.1993 - cresciuta in giudicato il 2.12.1993 - (Allegato _),
sentenza che prevedeva il versamento di un assegno mensile di fr. 2'000.- dal
1993 al 1996 e di fr. 1'800.- dal 1996 al 2000 con possibilità di proroga per
5 anni.
-
Nel caso
concreto quindi non solo sono date le due condizioni stabilite dalla legge ma -
come risulta dalla fotocopia dei pagamenti effettuati dopo il 2000 (allegato _)
- il Defunto aveva chiaramente dimostrato la sua volontà continuando a versare
gli alimenti alla ex moglie fino al suo decesso - quindi anche dopo il
31.12.2000 senza che questo gli fosse imposto dal Pretore in quanto riconosceva
spontaneamente che la moglie senza quell'entrata mai avrebbe potuto "mantenere
il tenore di vita datole dall'indennità versatale dal marito" come
indicato dal quel Magistrato al punto 3 capoverso 2 e 2.1 della sentenza di
divorzio (Vedasi Allegato _). (Doc. _)
1.4. Nella sua
risposta dell' 8 marzo 2002 la Cassa convenuta ha postulato la reiezione della
petizione argomentando:
"
(…)
II senso della disposizione dell'articolo 20 OPP 2 (e dell'art. 34
cpv. 5 degli Statuti della __________) è di compensare la perdita di
sostentamento subita dalla donna divorziata a seguito della privazione degli
alimenti (cfr. commentario al disegno della OPP 2, pag. 27).
Se la sentenza di divorzio prevede un obbligo di mantenimento
limitato nel tempo, il diritto alla prestazione della donna divorziata sussiste
solo sino alla scadenza della data fissata. Se il coniuge divorziato muore dopo
tale data, la donna divorziata non può far valere alcun diritto alla
prestazione nei confronti dell'istituto di previdenza del proprio coniuge
divorziato; la perdita di sostentamento non è più dimostrata (cfr.
Mitteilungen Nr. 1 über die berufliche Vorsorge UFAS del 24 ottobre 1986,
marginale 2).
- Con sentenza
di divorzio __________ 1993 all'istante è stato assegnato un contributo
alimentare con scadenza alla fine dell'anno 2000. In un altro punto, riguardo
al diritto alla prestazione dell'istante, è stabilito quanto segue:
" Qualora allo scadere dell'impegno del
versamento del sig. __________ del 2000 la signora __________ si trovasse in
situazione tale da non poter mantenere il tenore di vita datole dall'indennità
versata dal marito, essa potrà chiedere al Pretore la proroga dell'assetto a
quel momento riconosciuto sino ad un periodo massimo di 5 (cinque) anni (2005),
comprovandone i motivi".
Nel presente procedimento l'istante
afferma che anche dopo la scadenza dei diritto alla prestazione per la fine del
2000 e senza dover ricorrere al Pretore il coniuge divorziato ha continuato a
versare i contributi alimentari, dimostrando in tal modo la sua volontà di
continuare a sostenere finanziariamente la moglie divorziata: di conseguenza,
anche senza la relativa decisione di un'autorità giudiziaria, ella avrebbe
diritto a una rendita per superstiti. Dalla fotocopia del libretto dei
versamenti del defunto presentata dall'istante risulta che l'ex marito avrebbe
versato gli alimenti all'istante sino al mese di luglio 2001, ovvero fino al
suo decesso.
- Questa
circostanza non può per nulla modificare la durata del diritto dell'istante.
Nella sua decisione pubblicata in Schweizerische Zeitschrift für
Sozialversicherung und berufliche Vorsorge (SZS), 1995, pagina 139, il
Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito che il diritto a una
pensione vedovile della donna divorziata non si fonda sulla perdita di
sostentamento effettiva bensì sulla pretesa derivante dalla sentenza.
Così come le prestazioni corrisposte spontaneamente dal coniuge divorziato -
in sovrappiù all'importo stabilito nella sentenza - non possono essere prese in
considerazione per il calcolo della soprassicurazione risp. della riduzione
della prestazione secondo l'articolo 20 capoverso 2 OPP 2 (cfr. Stauffer,
Rechtsprechung Acs Bundesgerichts zur beruflichen Vorsorge, Zurigo 1996, ad
art. 19 cpv. 3,LPP, pag. 23), anche le prestazioni fornite spontaneamente oltre
la data stabilita dall'autorità giudiziaria non sono da tenere in
considerazione." (Doc. _)
1.5. Con lettera
del 21 marzo 2002 l'attrice si è confermata nelle proprie posizioni precisando:
" Riferendomi
alla risposta della __________ e al Vostro scritto dell'11 c.m. Vi comunico
che, a causa della mancata conoscenza della materia, rinuncio a confutare i
diversi argomenti esposti dalla controparte, limitandomi a confermare che:
-
devo
provvedere al sostentamento della figlia __________ (1978) iscritta
all'Università di __________ (vedasi ricevuta allegata);
-
il fatto che
il mio ex marito continuasse a versarmi l'assegno mensile senza esserne
obbligato deve essere interpretato come sua chiara volontà di continuare
a dividere con me le sue entrate (siano esse provenienti dall'Al o dalla
__________) a vita. Infatti se, a partire dal 1.1.2001 aveva spontaneamente
deciso di continuare a versarmi i fr. 1'800.- stabiliti dal Pretore affinché io
potessi "mantenere il tenore di vita
datomi da detta indennità" vuol dire che intendeva farlo a
vita in quanto è ovvio che, con il passare degli anni (ne ho 54), la mia
situazione finanziaria non avrebbe certo potuto migliorare." (Doc. _)
1.6. La Cassa,
esprimendosi sullo scritto del 21 marzo 2002 dell'attrice, ha ribadito le
proprie considerazioni e conclusioni (VIII).
in
diritto
2.1. Oggetto del
contendere è l'assegnazione all'attrice, vedova divorziata di __________, già
affiliato alla Cassa pensioni della __________, di una rendita per superstiti
della previdenza professionale.
Al
proposito, va rilevato che giusta l'art. 19 cpv.1 LPP, che è una disposizione
minima (art. 6 LPP):
"
La vedova ha diritto alla rendita
per vedove se, alla morte del coniuge:
a. deve provvedere al sostentamento di uno o più
figli o
b. ha compiuto i 45 anni e il matrimonio ha
durato almeno 5 anni."
Il
diritto alle prestazioni per superstiti della donna divorziata è
disciplinato dal Consiglio federale all'art. 20 OPP2, in forza della delega
conferitagli dall'art. 19 cpv. 3 LPP.
L'art. 20
cpv. 1 OPP2 statuisce che:
"
Dopo la morte dell'ex-marito, la donna
divorziata è equiparata alla vedova, a condizione che il matrimonio sia durato
almeno 10 anni e che, in virtù della sentenza di divorzio, la donna abbia
beneficiato di una rendita o di un'indennità in capitale invece di una rendita
vitalizia."
Per il
cpv. 2 della medesima norma:
"
Le prestazioni dell’istituto di previdenza
possono tuttavia essere ridotte nella misura in cui, sommate a quelle di altre
assicurazioni, e particolarmente quelle dell’AVS e dell’AI, superano l’importo
delle pretese derivanti dalla sentenza di divorzio."
Quanto
all'ammontare della rendita viene fissato dall'art. 21 cpv.1 LPP al 60% della
rendita intera d'invalidità cui avrebbe avuto diritto l'assicurato.
2.2. Gli statuti
della Cassa pensioni della __________ contemplano una regolamentazione analoga,
il cpv. 5 dell’art. 34 (disciplinante appunto il diritto alla prestazione
vedovile del coniuge superstite) prevedendo che il coniuge divorziato è
parificato al coniuge vedovo se il matrimonio è durato almeno dieci anni e se,
in virtù della sentenza di divorzio, gli è stata attribuita una pensione o una
liquidazione in capitale invece di una rendita vitalizia.
2.3. Come
pertinentemente fa rilevare la convenuta, il senso dell'art. 20 OPP2 (e,
quindi, anche dell'art. 34 cpv. 5 degli Statuti della __________) è di
compensare la perdita di sostentamento subita dalla donna divorziata a seguito
della morte dell'ex coniuge e la conseguente privazione degli alimenti (Praxis
1/2002 pag. 76; SVR 2001 BVG n. 19 pag. 74 consid. 3a; SVR 1994 BVG n. 8 pag.
22 consid. 3b; SZS 1995 pag. 139 consid. 3a).
In
proposito, la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni ha già
avuto modo di precisare che non è determinante la perdita di sostentamento
effettiva. Decisivo è per contro che il diritto agli alimenti della donna
divorziata si evinca espressamente dalla sentenza di divorzio o dalla
convenzione sugli effetti accessori omologata dal giudice. Prestazioni
alimentari più alte versate spontaneamente dal coniuge divorziato - e, quindi,
anche alimenti erogati oltre la scadenza stabilita dal giudizio di divorzio -
non sono per contro determinanti (SZS 1995 pag. 91 e 139; cfr. anche Stauffer,
Die berufliche Vorsorge, Serie: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1996, pag. 22 seg.). Né lo sono importi a
titolo di contributi versati prima della pronuncia del divorzio, segnatamente
durante la procedura giudiziale o durante la separazione di fatto (SZS 1995
pag. 136).
Inoltre,
diversamente che per l’analoga regolamentazione di cui all’art. 23 cpv. 2 LAVS
- per la quale per fondare un diritto ad una rendita vedovile dell’ex coniuge
divorziato bastano alimenti versati limitatamente nel tempo -, nella LPP, dove
viene maggiormente sottolineato il citato principio della perdita di sostegno,
l’assegnazione della prestazione vedovile alla moglie divorziata presuppone
l’attribuzione di una rendita alimentare a vita (cfr. SZS 1995 pag. 91 e,
implicitamente, pag. 135 e 139; cfr. anche Stauffer, op. cit., pag. 23).
2.4. Nel caso in
esame, mentre non è contestato che __________, nata nel 1948, nel 2001, alla
morte del suo ex marito, aveva più di 45 anni e che il matrimonio è durato più
di dieci anni, controverso è l'adempimento dell’ulteriore presupposto legale e
regolamentare per il riconoscimento della pretesa rendita vedovile quale è il
diritto ad un contributo alimentare vitalizio stabilito giudizialmente nel
senso voluto dall'art. 20 cpv. 1 OPP2 e dall'art. 34 cpv. 5 Statuti __________.
Ora,
esaminata la documentazione all'inserto, tale requisito non può considerarsi
assolto.
La
convenzione sugli effetti accessori al divorzio omologata dalla sentenza
dell’11 novembre 1993 del Pretore di __________ prevede in effetti che
__________ era tenuto a versare all’attrice contributi alimentari solo sino
all’anno 2000. Conformemente alla cifra 2.1. della medesima convenzione il
versamento oltre tale scadenza dipendeva invece da una comprovata situazione di
bisogno della beneficiaria e da una relativa decisione di modifica del pretore
(cfr. doc. _ e consid. 1.1).
In proposito,
l’attrice adduce tuttavia che l'ex marito aveva continuato, anche dopo la fine
del 2000, a versarle gli alimenti, e questo sino al momento della sua morte,
avvenuta il __________ 2001. Questo fatto dimostrerebbe la sua volontà di
volervi provvedere vita natural durante (cfr. VI).
Tale
allegazione non può tuttavia modificare l’esito della presente vertenza, posto
come per la suesposta giurisprudenza federale determinante per il diritto alla
prestazione controversa è l'obbligo contributivo stabilito nella sentenza di
divorzio. In merito, il TFA ha già avuto modo di ribadire tale principio
motivandolo con esigenze d’ordine amministrativo. In effetti, il riferimento al
diritto ad una pretesa alimentare scaturente dalla sentenza di divorzio
consente la definizione delle prestazioni per i superstiti senza dovere
effettuare accertamenti dispendiosi e spesso poco praticabili sui contributi di
mantenimento versati effettivamente. Solo ponendo tale esigenza la procedura
amministrativa risulta notevolmente snellita, è garantita la sicurezza del
diritto e possono venir limitati gli abusi (cfr. SZS 1995 pag. 139 seg.).
Di transenna
si rilevi che tale prassi può in qualche modo suscitare perplessità nella
misura in cui di fatto costringe coppie divorziate a promuovere procedure
giudiziarie finalizzate al cambiamento dell’assetto alimentare stabilito nella
sentenza di divorzio anche quando tra di loro non vi sono disaccordi in punto
ad una modifica dei rispettivi obblighi e diritti. In una pronuncia del 1994 la
Corte federale ha invero riconosciuto tale aspetto, non ritenendolo tuttavia di
portata sufficiente per una modifica della giurisprudenza, la quale, oltre a
fondarsi sull’esplicito tenore dell’art. 20 OPP2, si giustifica alla luce delle
esigenze di praticabilità e di sicurezza del diritto già menzionate (SZS 1995
pag. 141 consid. 3d).
Nel caso
presente, come si è visto, conformemente al punto 2.1. della convenzione
omologata giudizialmente, l'eventuale proroga dell'assetto alimentare oltre la
fine dell'anno 2000 avrebbe dovuto essere oggetto di una decisione del Pretore,
pronuncia quest'ultima che nella specie fa tuttavia difetto. Ne discende che
l'attrice non può validamente sostenere una perdita di sostegno ai fini
dell'attribuzione di un rendita per vedove, considerato come il relativo
diritto ad una pensione alimentare, oltre la fine dell'anno 2000, non è
direttamente deducibile dal giudizio pretorile.
2.5. Ne discende
che a ragione la Cassa ha negato la prestazione vedovile a __________, la cui
petizione, in quanto infondata, deve pertanto essere respinta.
2.6. L'istituto
di previdenza convenuto ha postulato l'attribuzione di ripetibili (Doc. _).
Ora, il
tema della rifusione delle ripetibili non è regolato dalla LPP.
L'art. 73
cpv. 2 LPP si limita a delegare ai Cantoni l'istituzione di una procedura di
ricorso semplice, spedita e di regola gratuita, in cui il giudice accerta
d'ufficio i fatti.
Il
principio, enunciato sia dall'art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS (estensibile all'AI,
PC, IPG, AF contadini di montagna) sia dall'art. 108 cpv. 1 lett. g LAINF,
secondo cui il ricorrente vittorioso ha diritto a ripetibili, non può essere
applicato per analogia in materia di LPP. E neppure, per costante
giurisprudenza (DTF 114 V 228ss, 112 V 111 con riferimenti), il diritto a
ripetibili può essere dedotto dall'art. 4 CF così come non è deducibile
dall'art. 6 CEDU. Spetta ai cantoni prevederlo.
Vi ha
provveduto, nel Ticino, la Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale
delle assicurazioni, che prevede il "diritto nella misura stabilita dal
giudice al rimborso delle spese processuali, dei disborsi e delle spese di patrocinio".
Il
diritto è dunque riservato, analogamente alle norme di diritto federale
sopraccitate, al solo ricorrente.
Il motivo
di questo privilegio è esposto dal TFA in DTFA 7 dicembre 1989 in causa D.W.,
pubblicata in RAMI 1990 U 98 p. 195 a proposito dell'art. 108 LAINF, precisando
che scopo della norma è di consentire all'assicurato, spesso socialmente
debole, di far valere in giustizia le sue pretese a prestazioni assicurative
senza esserne trattenuto dal timore di dover sborsare, in caso di soccombenza,
un'indennità alla controparte. Motivi analoghi presiedono all'esclusione del
diritto a ripetibili a favore di organismi adempienti funzioni di diritto
pubblico, sancito dall'art. 159 cpv. 2 OG in fine (DTF 112 V 49).
In
materia di LPP il diritto a ripetibili dev'essere esclusivamente riservato
all'assicurato vittorioso in causa: le ripetibili sono in tale ipotesi
accollate all'assicuratore che ha introdotto la causa e l'ha persa.
Per
contro, l'assicuratore che vince la causa non ha, di regola, diritto a
ripetibili (SZS 2001 pag. 174; DTF 112 V 356, STCA del 9 marzo 1992 in re F.P.
c/S. SA; per le eccezioni vedasi: DTF 112 V 362, RAMI 1992 pag. 164).
Ne
discende che la Cassa, ancorché vittoriosa in causa, non ha diritto al rimborso
di spese ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione é respinta.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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