AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
34.2001.62
Data decisione, Autorità:
22.04.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
34.2001.00062
RG/sc
Lugano
22 aprile 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo nella causa che oppone
__________,
rappr. da: avv. __________,
__________ Fondazione LPP,
a
__________,
rappr. da: avv. __________,
- Fondazione
di libero passaggio di __________,
in materia di previdenza professionale
ritenuto, in
fatto
-
che con
sentenza di divorzio 20 luglio 2001, cresciuta in giudicato il 20 settembre
2001, il Pretore del Distretto di __________ ha accertato il diritto di
__________ e __________ al reciproco accredito sulla propria cassa pensione,
rispettivamente su una polizza o su un conto di libero passaggio, della metà
della prestazione di libero passaggio accumulata dall'altro coniuge dalla data
del matrimonio sino alla pronunzia del divorzio;
-
che con
scritto 15 ottobre 2001 il Pretore ha trasmesso l'intero incarto di divorzio e
notificato al TCA, quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi
dell'art. 73 cpv. 1 LPP, i dati di cui all'art. 144 cpv. 2;
-
che ai
fini del calcolo delle rispettive prestazioni d'uscita accumulate durante il
matrimonio, il TCA ha richiesto ai coniugi e agli istituti di previdenza e
fondi di libero passaggio interessati di determinarsi a tale proposito (art.
25a cpv. 2 LFLP);
-
che con
scritto 22 ottobre 2001 la Fondazione di libero passaggio di __________ -
confermando la ricezione, in data 11 dicembre 1997, di una prestazione di
libero passaggio di fr. 44'665 da parte della Cassa pensioni dei dipendenti
__________, rispettivamente, in data 16 ottobre 1998, di una prestazione di fr.
205.10 da parte della Fondazione di libero passaggio __________ e, in data 19
dicembre 2000, di una prestazione di fr. 404.90 da parte della __________ - ha
comunicato al TCA che la prestazione d'uscita di __________ al momento della
crescita in giudicato della sentenza di divorzio (20 settembre 2001) ammonta a
fr. 50'044.25 (doc. _);
-
che con
scritto 8 novembre 2001, per il tramite del suo patrocinatore, __________ ha
comunicato al TCA che, sulla base degli atti in suo possesso, la somma di fr.
47'364.80 (risultante dall'estratto conto al 31 dicembre 1999 della Fondazione
di libero passaggio di __________, doc. _), possa essere suddivisa per metà tra
gli ex coniugi. Egli si è tuttavia riservato una più precisa quantificazione
dell'importo da dividersi al termine dell'istruttoria (doc. _);
-
che con
scritto 8 novembre 2001, la patrocinatrice di __________, producendo copia
della lettera 6 novembre 2001 della __________, ha comunicato al TCA che
l'avere di vecchiaia accumulato dalla sua mandante nel periodo d'assicurazione
- giugno 2000 - 20 settembre 2001 ammonta a fr. 3'560 (doc. _), precisando che
non appena codesto Tribunale sarà in possesso di un estratto aggiornato concernente
la prestazione di libero passaggio di __________, la parte di sua spettanza
potrà essere trasferita a suo favore presso la __________ (doc. _);
-
che su
richiesta del TCA con scritto pervenuto in data 29 novembre 2001 la Cassa
pensioni dei __________, presso cui __________ è stato assicurato dal 1. luglio
1985 al 28 febbraio 1997 ha comunicato che al momento del matrimonio
(__________1992) la prestazione di libero passaggio ammonta a fr. 18'051. Essa
ha inoltre precisato che la prestazione acquisita da __________ dalla data del
matrimonio sino alla sua uscita dalla Cassa (28 febbraio 1997) ammonta a fr.
24'525.55 e che all'uscita dalla Cassa è stata trasferita alla Fondazione di
libero passaggio di __________ una prestazione di libero passaggio pari a fr.
44'665 (fr. 43'027.55 quale prestazione di libero passaggio al 28 febbraio 1997
oltre interessi di mora per fr. 1'637.45 fino al 4 dicembre 1997) (doc. _);
-
che
sempre su richiesta del TCA, nelle rispettive date 11 dicembre 2001 e 6
febbraio 2002 la Fondazione di libero passaggio __________ ha comunicato che
l'ammontare della prestazione di libero passaggio sul conto di spettanza di
__________, aperto in data 25 maggio 1998 a seguito del trasferimento
dell'importo di fr. 202.70 da parte della cassa pensione __________,
alla data d'uscita dalla fondazione (16 ottobre 1998) è pari a fr 205.10 (doc.
_). Con scritto 8 febbraio 2002 la __________ ha confermato che __________ è
stato assicurato presso la Fondazione collettiva LPP della __________ dal 1.
gennaio 1999 al 2 aprile 1999 e che in data 15 dicembre 2000 (valuta 19
dicembre 2000) è stata trasferita alla Fondazione libero passaggio di
__________ la prestazione di libero passaggio di fr. 440.90 (prestazione di
libero passaggio di fr. 409 al 2 aprile 1999 oltre fr. 31,90 di interessi sino
al 15 dicembre 2000) (doc. _);
-
che in
data 21 dicembre 2001 la __________ Fondazione LPP ha confermato che __________
è assicurata presso la fondazione a far tempo dal 1. giugno 2000 e che l'avere
di vecchiaia al 20 settembre 2001 (data della crescita in giudicato della
sentenza di divorzio) ammontava a fr. 3'560.60 (XVII);
-
che con
scritto 25 gennaio 2002, per il tramite della sua patrocinatrice __________ ha
precisato di non essere stata assicurata ad alcun istituto di previdenza sino
al 1. giugno 2000 (XIX);
-
che la
documentazione acquisita nelle more della procedura è stata trasmessa agli ex
coniugi __________ per osservazioni (XXIV, XXV);
-
che con
scritto 4 marzo 2002 il patrocinatore di __________ ha concluso che per
quest'ultimo la prestazione da dividersi conformemente alla quota di
ripartizione stabilita dal giudice del divorzio, ammonta a fr. 29'872.90. A
mente dell'ex marito tale importo si ottiene deducendo dalla prestazione
d'uscita esistente al momento del divorzio (fr. 50'044.25) la prestazione
esistente al momento del matrimonio (fr. 18'502) nonché gli interessi di mora
(fr. 1637.45) corrisposti dalla Cassa pensioni dei __________ come pure gli
interessi (fr. 31.90) corrisposti dalla __________ sulle rispettive prestazioni
di libero passaggio a suo tempo trasferite (entrambe) alla Fondazione di libero
passaggio di __________. __________ conclude inoltre per divisione a metà della
prestazione di libero passaggio accumulata da __________ durante il matrimonio,
pari a fr. 3'560.60 (XXVI);
-
che con
scritto 4 marzo 2002 la patrocinatrice di __________ ha postulato a favore di
quest'ultima il trasferimento della somma accumulata dall'ex marito durante il
matrimonio (fr. 50'044.25), dedotti la prestazione esistente al momento del
matrimonio (fr. 18'502) nonché l'importo di fr. 3'560.60 (XXVII);
-
che
prendendo posizione sullo scritto 4 marzo 2002 del legale di __________ i, con
ulteriore scritto 8 marzo 2002 la patrocinatrice di __________ ha comunicato di
"accettare la proposta formulata dal collega nel senso che gli importi di
fr. 29'872.90 e fr. 3'560.60 vengano suddivisi per metà come da sentenza di
divorzio cresciuta in giudicato il 20 settembre 2001", precisando che "alla
mia cliente spetta quindi l'importo di fr. 16'716.75 (di cui fr. 3'560.60 già
in suo possesso)" (doc. _).
considerato, in
diritto
- che
giusta l'art. 22 LFLP in vigore dal 1° gennaio 2000
"
In caso di divorzio, le prestazioni d'uscita
acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente agli articoli 122,
123, 141 e 142 del Codice civile, gli articoli 3-5 sono applicabili per
analogia all'importo da trasferire.
Per ciascun coniuge la prestazione d'uscita da
dividere corrisponde alla differenza fra la prestazione d'uscita aumentata
degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la
prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al
momento della celebrazione del matrimonio (cfr. art. 24). Per questo calcolo si
aggiungono alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti
al momento della celebrazione del matrimonio gli interessi dovuti al momento
del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono
computati.
Le parti di un versamento unico finanziario
durante il matrimonio da uno dei coniugi con beni che nel regime matrimoniale
della partecipazione agli acquisti sarebbero beni propri per legge (art. 198
CC) devono essere dedotte, compresi gli interessi, dalla prestazione d'uscita
da dividere."
"
In caso di mancata intesa, il giudice fissa le
proporzioni secondo le quali suddividere le prestazioni d’uscita.
2 Non appena
la decisione sulle quote di ripartizione è passata in giudicato, il giudice rimette
d’ufficio la causa al giudice competente secondo la legge del 17 dicembre 19931 sul libero passaggio.
3 Egli deve in
particolare notificargli:
-
la decisione sulle quote di ripartizione;
-
la data del matrimonio e la data del divorzio;
-
gli istituti di previdenza professionale presso i quali i coniugi
probabilmente detengono averi;
4.gli importi degli averi dei coniugi,
dichiarati da questi istituti."
- che a
norma dell'art. 25a LFLP, in vigore dal 1° gennaio 2000
"
In caso di disaccordo fra i coniugi sulla
prestazione d'uscita da dividere in caso di divorzio (art. 122 e 123 CC), il
giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'articolo 73 capoverso 1
della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di
ripartizione determinata dal giudice del divorzio, non appena gli sia stata
deferita la controversia (art. 142 CC).
I coniugi e gli istituti di previdenza
professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce
loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni."
-
che
giusta l'art. 25a LFLP competente ratione loci a statuire sulla presente
vertenza è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del divorzio competente ai
sensi dell'art. 73 LPP; la competenza ratione materiae è tuttavia più estesa
rispetto a quella stabilita all'art. 73 LPP, ritenuto che giusta l'art. 25a
cpv. 2 LFLP, oltre agli istituti di previdenza, possono essere parti alla
procedura anche le istituzioni di libero passaggio (cfr. Schneider/Bruchez, La
prevoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce,
Publication CEDIDAC 41, Lausanne 2000, p. 253);
-
che
l'art. 22a LFLP dispone che
"
In caso di matrimonio anteriore al 1° gennaio
1995 la prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del
matrimonio è calcolata sulla base di una tabella allestita dal Dipartimento
federale dell'interno. Allorché un coniuge, fra la data del matrimonio e il 1°
gennaio 1995, non abbia ma cambiato istituto di previdenza, l'importo accertato
della sua prestazione d'uscita al momento della celebrazione del matrimonio,
calcolato secondo il nuovo diritto, è nondimeno determinante per il calcolo
previsto all'articolo 22 capoverso 2.
Per il calcolo, a mezzo della tabella, della
prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del matrimonio,
sono considerati i seguenti valori:
a. la
data e l'importo della prima prestazione d'uscita comunicata d'ufficio
conformemente all'articolo 24; allorché una prestazione d'uscita sia scaduta
fra il momento della celebrazione del matrimonio e il momento della
comunicazione della prestazione d'uscita, determinanti per il calcolo sono
l'importo della prestazione scaduta e la data della sua scadenza;
b. la
data e l'importo dell'ultima prestazione d'entrata in un nuovo rapporto di
previdenza prima della celebrazione del matrimonio; la data dell'inizio del
rapporto di previdenza e il valore zero, allorché non sia nota alcuna
prestazione d'entrata.
Dal valore ottenuto secondo la lettera a sono
dedotti il valore calcolato secondo la lettera b e gli eventuali versamenti
unici effettuati nell'intervallo, compreso l'interesse fino alla data prevista
alla lettera a. La tabella indica quale parte dell'importo così calcolato vale
quale prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del
matrimonio. All'importo risultante dalla tabella devono essere aggiunti la
prestazione d'entrata dedotta conformemente alla lettera b e i versamenti unici
effettuati prima della celebrazione del matrimonio, compreso l'interesse fino a
questa data.
La tabella tiene conto della durata di
contribuzione fra la data del versamento della prestazione d'entrata prevista
al capoverso 2 lettera b e la data del versamento della prestazione d'uscita
prevista al capoverso 2 lettera a, nonché della durata di matrimonio intercorsa
durante questo periodo di contribuzione.
I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia agli
averi di libero passaggio acquisiti prima del 1° gennaio 1995."
-
che nella
fattispecie in esame, i coniugi __________ hanno contratto matrimonio il
__________ 1991, quindi anteriormente all'entrata in vigore della LFLP (1.
Gennaio 1995) e che al momento del matrimonio solo __________ era assicurato
presso un istituto di previdenza;
-
che essendo
conosciuto l'importo della prestazione d'uscita di __________ al momento del
matrimonio e non avendo l'interessato cambiato istituto di previdenza tra la
data del matrimonio e il 1. gennaio 1995 (egli è stato assicurato presso la
Cassa pensione dei __________ dal 1. luglio 1985 al 28 febbraio 1997),
l'importo di fr. 18'502 comunicato dalla citata Cassa (doc. _) è
determinante ai fini della determinazione della prestazione d'uscita al momento
del matrimonio (cfr. art. 22a cpv. 1 seconda frase; cfr. Schneider/Bruchez, La
prévoyance professionnelle et le divorce, in RSA 2000, p. 253);
-
che dagli
atti e dagli accertamenti esperiti dal TCA emerge, come visto, che al momento
della crescita in giudicato della sentenza di divorzio la prestazione d'uscita di
__________ ammontava a fr. 50'044.25 (doc. _);
-
che
__________ è stata assicurata dal 1. giugno 2000 presso la __________, la
quale ha comunicato che l'ammontare dell'avere di vecchiaia accumulato
dall'assicurata ammonta, al 20 settembre 2001 (data della crescita in giudicato
della sentenza di divorzio), a fr. 3'560 (doc. _).
Prima del
- giugno 2000 __________ ha dichiarato di non essere stata assicurata preso
alcun istituto di previdenza (cfr. doc. _);
-
che per
quanto riguarda ora la determinazione della prestazione d'uscita di __________
da dividersi secondo la chiave di ripartizione stabilita dal giudice del
divorzio, una volta stabilito l'ammontare della prestazioni al momento del
matrimonio e del divorzio, alla prestazione d'uscita al momento del matrimonio
devono essere aggiunti gli interessi maturati al momento del divorzio. Il tasso
d'interesse applicabile è pari al 4% (art. 22 cpv. 2 LFLP, 26 cpv. 3 LFLP, art.
12 OPP2, 8a OLP; cfr. Baumann/Lautenburg, Darfs ein bisschen weniger sein? Grudsätzliches
und Strittiges beim Vorsorgeausgleich, FAMPRA 2000, pag. 194; Geiser, Le
nouveau droit du divorce et les droits en matière de prévoyance
professionnelle, in: De l'ancien au nouveau droit du divorce, Berna 1999, pag.
69; Walser, op. cit., pagg. 59-60; Schneider/Bruchez, op. cit., pag. 253);
-
che in
casu il matrimonio è stato contratto nel 1991 ed è stato sciolto per divorzio
nel 2001. La prestazione d'uscita di __________ al momento del matrimonio deve
pertanto essere aumentata di fr. 8'885.50 (18'502 x 0,480244 = 8'885.50;
cfr. Stauffer/Schätzle, Tables de capitalisation, Leonardo I, Zurigo 2001,
tabella 47, durata 10 anni, tasso 4%, fattore 1.480244);
-
che ne
consegue che l'avere di __________ accumulato durante il matrimonio,
corrispondente alla differenza tra la prestazione d'uscita al momento del
divorzio (fr. 50'044.25) e la prestazione d'uscita al momento del
matrimonio (fr. 18'502) più gli interessi (fr. 8'885.50), deve essere
cifrato in fr. 22'656.75;
-
che con
osservazioni 4 marzo 2002, il legale di __________, pronunciandosi in merito
all'ammontare di entrambe le prestazioni da dividersi giusta la chiave di
riparto stabilita dal giudice del divorzio, ha concluso che dalla prestazione
d'uscita acquisita dall'ex marito durante il matrimonio, corrispondente alla
differenza tra la prestazione al momento del matrimonio e quella al momento
del divorzio, devono essere dedotti gli interessi di mora corrisposti dalla
Cassa pensioni dei __________ (fr. 1673.45) come pure gli interessi versati
dalla __________ (fr. 31.90) sulle rispettive prestazioni di libero passaggio a
partire dal momento della loro esigibilità sino alla data del trasferimento (di
entrambe) alla Fondazione di libero passaggio di __________;
-
che tale
modo di procedere, cui l'ex coniuge ha espressamente dichiarato il proprio
accordo, non può tuttavia essere avallato da questo TCA;
-
che al
proposito giova infatti ricordare che nelle controversie in materia di
previdenza professionale il giudice istituito dall'art. 73 LPP, oltre ad
accertare i fatti d'ufficio, non è vincolato alle conclusioni delle parti (cfr.
STFA 8 marzo 1990 nella causa M, B 6/89, SZS 1990 268; Stauffer, Die berufliche
Vorsorge BVG/FZG/ZGB/OR, Zurigo 1996, pag. 100-101; Meyer-Blaser, 1990-1994: Die
Rechtsprechung von Eidgenössischem Versicherungsgericht und Bundesgericht zum
BVG, in SZS 1995, 81 e segg., 110). Inoltre, un avviso difeso in comune dalle
parti ha valore di proposta al giudice e quindi compete a quest’ultimo
verificare se corrisponde ai fatti e alla legge (cfr. STFA 25 settembre 1992
nella causa M., B 44/90, SZS 1994 230; SVR 1996 p. 223 AHV Nr. 74; DTF 104 V
165; Meyer, die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 28; cfr. in
materia di assicurazione malattia SVR 1995 KV Nr. 54 p. 165);
-
che in
casu la soluzione prospettata dalle parti s'appalesa non conforme alla legge.
Infatti,
in caso di libero passaggio nell'ambito della previdenza professionale, la
prestazione d'uscita è esigibile con l'uscita dell'assicurato dall'istituto di
previdenza e a partire da tale momento sulla stessa deve essere versato un
interesse di mora (art. 2 cpv. 3 LFLP). In caso di libero passaggio, quindi, la
prestazione d'uscita dell'assicurato che lascia l'istituto prima che insorga un
caso di previdenza, deve essere trasferita, unitamente agli interessi di mora,
al nuovo istituto di previdenza, rispettivamente versata su una polizza o su un
conto di libero passaggio (cfr. Schöbi, Das Bundesgesetz über die Freizügigkeit
in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen-und Invalidenvorsorge - ein überblick, in AJP 1994, pag. 1499 e
segg., 1505). Per quanto riguarda in particolare il mantenimento della
previdenza, mediante un conto o una polizza di libero passaggio, dopo l'uscita
da un istituto di previdenza la prestazione d'uscita apportata serve al
finanziamento delle prestazioni assicurative (art. 18 OLP);
-
che in
casu le prestazioni d'uscita esistenti presso la Cassa pensioni dei __________
al 28 febbraio 1997 rispettivamente presso la __________ al 2 aprile 1999 sono
state correttamente aumentate degli interessi di mora (fr. 1'637.45
rispettivamente fr. 31.90) dovuti sino al trasferimento di entrambe le
prestazioni alla Fondazione di libero passaggio di __________ (X/2, XVI/1). Gli
importi complessivi accreditati all'apertura del conto di libero passaggio a
favore di __________ presso la citata fondazione quali prestazioni d'uscita
apportate (fr. 44'665, trasferiti in data 11 dicembre 1997, rispettivamente fr.
440,90 trasferiti in data 19 dicembre 2000) sono quindi stati da questa
correttamente considerati ai fini della determinazione della prestazione
d'uscita al momento del divorzio, cifrata in fr. 50'044.25 (doc. _);
-
che di
conseguenza, posta la chiave di ripartizione stabilita dal giudice del divorzio
(per entrambi i coniugi metà della prestazione accumulata dall'altro coniuge),
il credito a favore di __________ è pari a fr. 11'328,40 (22'656.75 :
2);
-
che per
__________, non essendo la stessa assicurata a nessun istituto di previdenza e
non disponendo di averi di libero passaggio al momento del matrimonio ed
essendo assicurata ad un istituto di previdenza al momento del divorzio,
l'avere accumulato durante il matrimonio corrisponde all'ammontare della
prestazione d'uscita presso la __________ Fondazione LPP al momento del
divorzio (fr. 3'560.60). L'applicazione dell'art. 22a LFLP presuppone
infatti l'esistenza di un'affiliazione ad un istituto di previdenza al momento
del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e tutto l'avere
di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (cfr.
Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP
12/99, S. 1623; cfr. STCA del 12 marzo 2001 in re AV e CS, __________,
cresciuta in giudicato);
-
che di
conseguenza, conformemente alla surriferita chiave di ripartizione, il credito
a favore di __________, ammonta a fr. 1'780.30 (3'560.60 : 2);
-
che
considerate le suevidenziate reciproche pretese degli ex coniugi, a favore di
__________ spetta, a saldo, una prestazione d'uscita pari a fr. 9'548.10;
-
che per
applicazione analogica degli artt. 3-5 LFLP stabilita all'art. 22 cpv. 1 LFLP,
l'avere cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella
forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non
versato in contanti (cfr. Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et
le divorce, RSA 2000, p. 258);
-
che
l'importo dovuto deve pertanto essere accreditato o a un istituto di previdenza
o su un conto di libero passaggio;
-
che, come
visto, __________ è assicurata presso la __________ Fondazione LPP alla quale
dove dovrà pertanto essere trasferito l'importo di fr. 9'548.10 a suo
favore.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
prestazione d'uscita acquisita da __________ durante il matrimonio ammonta a
fr. 22'656.75.
La
prestazione d'uscita acquisita da __________ durante il matrimonio ammonta a
fr. 3'560.60.
2.- E' fatto
ordine alla Fondazione di libero passaggio di __________, di versare alla
__________ Fondazione LPP, Assicurazione previdenza professionale n.
__________della __________, a favore di __________ l'importo di fr. 9'548.10.
4.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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