AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
34.2000.7
Data decisione, Autorità:
02.10.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
34.2000.00007
MB/tf
Lugano
2 ottobre 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Michela Bürki
Moreni
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 28 marzo 2000
di
Fondaz. coll. __________,
contro
__________,
in materia di previdenza professionale
ritenuto, in
fatto
1.1. Con effetto
dal 1. gennaio 1994 la __________, ha aderito, in qualità di datore di lavoro,
alla Fondazione collettiva LPP della __________, compagnia di assicurazioni
sulla Vita, __________, ai fini dell'attuazione della previdenza professionale
dei suoi dipendenti ai sensi della relativa legge federale (LPP; cfr. doc. _).
1.2. In data 23
maggio 1996 la Fondazione ha sollecitato, da parte del datore di lavoro, il
pagamento dei contributi dovuti al 31 dicembre 1997 per fr. 14'164.05 (doc. _).
Il 27
maggio 1998 la società ha sottoscritto un riconoscimento di debito e un piano
di pagamento, secondo cui il debito di fr. 11'164.05 oltre agli interessi e le
spese per il piano di pagamento sarebbero stati tacitati tramite il versamento
di sei rate ammontanti da fr. 1'500 a fr. 2'164.05 (doc. _).
1.3. In data 7
agosto 1998 la Fondazione ha fatto spiccare, dall'Ufficio esecuzione e
fallimenti di __________, il precetto esecutivo no. __________, per un importo
di fr. 10'164.05, oltre a interessi del 5% dal 1 gennaio 1998 e spese di fr.
300 (doc. _), a cui l'interessata ha interposto opposizione.
1.4. In data 28
ottobre la Fondazione ha nuovamente preteso dal datore di lavoro il pagamento
del saldo impagato al 31 dicembre 1997, comminando la rescissione del contratto
in caso di mancato versamento del dovuto. Il 25 novembre 1998 l'Istituto di
previdenza ha poi comunicato alla ditta che il contratto è stato sciolto con
effetto dal 30 novembre 1998. In data 19 maggio 1999 le ha poi inviato il
conteggio finale (doc. _).
1.5. Il datore di
lavoro ha poi chiesto di poter tacitare il debito contributivo in rate di fr.
500 mensili. La proposta non è però stata accettata dalla Fondazione che in
data 6 luglio 1999 ha nuovamente fatto spiccare, dall'Ufficio esecuzione e
fallimenti di __________, un precetto esecutivo (no. __________), per fr.
13'673.20, oltre a interessi al 5 % dal 30 novembre 1998 (doc. _).
1.6. Una nuova
richiesta di pagamento rateale è stata sottoposta dal datore di lavoro in data
12 luglio 1999. La Fondazione ha accolto la proposta sottoponendo un piano di
pagamento alla ditta, che però non lo ha mai sottoscritto.
1.7. Con
petizione 28 marzo 2000 la Fondazione collettiva LPP della __________ ha
chiesto al TCA di giudicare:
"
- Si obblighi la parte attrice a pagare alla
parte convenuta i premi
arretrati pari a fr.
13'673.20, compresi gli interessi del 5% dal 30.11.1998, nonché fr. 100 per le
spese di precetto esecutivo, più fr. 68.35 per le spese di incasso.
- Sia sospesa completamente l'opposizione interposta nel precetto
esecutivo n° __________ dell'Ufficio di esecuzione di __________."
A
motivazione delle proprie richieste, l’attrice ha rammentato che:
"
Con il contratto di adesione la parte convenuta
è legata contrattualmente alla parte attrice ai sensi dell'art. 7 lettera a
delle Condizioni generali del contratto di adesione, la parte convenuta
s'impegnò, nei confronti della parte attrice, a versare i premi e a eseguire i
necessari pagamenti previsti dalla legge a favore della __________Compagnia di
Assicurazioni sulla Vita. Dal canto suo, la parte attrice, s'impegnò a
corrispondere ai dipendenti assicurati le prestazioni versatele dalla
__________Compagnia di Assicurazioni sulla Vita."
1.8. La convenuta
ha chiesto a questa Corte l'assegnazione di una proroga per la presentazione
della risposta di causa, che non ha tuttavia fatto pervenire al TCA.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999
nella causa D.C.).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è il versamento da parte della __________, alla Fondazione
collettiva LPP della __________, dei contributi previdenziali arretrati, in
particolare del saldo al 30 novembre 1998, data della rescissione del
contratto, oltre agli interessi di mora, alle spese esecutive e a quelle
d'incasso.
La
convenuta non ha contestato la pretesa né è intervenuta in causa, ha tuttavia
ripetutamente sottoscritto piani di pagamento rateale, che non ha rispettato.
L'art. 11
cpv. 1 e 3 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare
obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente
registrato. Tale affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore
di lavoro, l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP).
Per quel
che riguarda l'ammontare dei contributi, l'art. 66 LPP prevede che l'Istituto
di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi
del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro
dev'essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di
lavoro deve all'Istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota
del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è l'unico
debitore dei contributi (T. Lüthy, Das Rechts- verhältnis zwischen Arbeitgeber
und Personalvorsorgestiftung, Zurigo 1989, p. 32).
Secondo
l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previdenza possono strutturare
liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione. Di
conseguenza i contributi non devono necessariamente corrispondere agli
accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale
sulla LPP p. 98). I primi servono per il finanziamento del fondo di previdenza,
i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla legge.
2.3. Nel caso
concreto l'obbligo di versare i contributi è previsto alla cifra VI del
contratto di previdenza, così come il finanziamento (doc. _).
La cifra
1 precisa che, a titolo di premi, al datore di lavoro viene conteggiato il
premio base per l’assicurazione vecchiaia insieme con il premio supplementare
per l’assicurazione di rischio. Gli accrediti di vecchiaia vengono calcolati
ogni anno in percento del salario assicurato (cfr, regolamento art. 2.5), sulla
base di determinate aliquote che dipendono dall'età (cfr. punto I cifra 2 del
contratto di adesione, Doc. _).
Il premio
di rischio viene determinato in base alla tariffa collettiva approvata
dall'UFAS (C. Helbling, Personalvorsorge und BVG, Berna e Stoccarda 1990, p.
67).
La cifra
3 del punto 6 prevede invece le modalità di finanziamento delle spese
accessorie LPP, che si compongono dello 0,04 % del salario annuo assicurato
come quota di finanziamento per il fondo di garanzia ai sensi dell'art. 59 LPP,
dell' 1% del salario annuo assicurato per misure speciali (art. 70 LPP), e,
infine, dello 0,5 % per gli uomini, risp. dello 0,25 % per le donne, del salario
assicurato come premio supplementare per il finanziamento delle indennità di
rincaro (Doc. _ cifra VI, 3).
2.4. Dai
documenti agli atti emerge che il calcolo dei contributi previdenziali dovuti
dalla __________ è stato effettuato conformemente alle disposizioni
regolamentari suesposte, tenuto conto del salario coordinato LPP.
Il
calcolo dei contributi dovuti, rimasti insoluti, si fonda su questi elementi e
su quelli esposti al paragrafo precedente.
Del resto
la convenuta non ha contestato né l'obbligo contributivo, né l'ammontare dei
contributi, ma anzi l'ha ripetutamente ammesso, omettendo però di far fronte ai
piani di pagamento da lei sottoscritti (cfr. doc. _).
In simili
condizioni la petizione non può che essere accolta e la convenuta condannata a
versare i contributi previdenziali chiesti dall'attrice con la petizione pari a
fr. 13'673.20.
2.5. Sull’importo
dei contributi la Fondazione chiede anche che le siano assegnati interessi di
mora del 5% dal 30 novembre 1998.
Anche
questa richiesta non è contestata. Poiché il tasso è pari a quello legale (art.
104 cpv. 1 CO) e la convenuta è palesemente in mora con il pagamento dei
contributi (art. 102 CO), la pretesa, in quanto fondata, può essere
riconosciuta.
Su questo
punto la petizione è quindi accolta e la convenuta condannata a versare fr.
13'673.20, oltre a interessi del 5% dal 30 novembre 1998.
2.6. Per quanto
riguarda le spese esecutive relative al precetto di cui è chiesto il rigetto
dell'opposizione in questa sede si precisa che esse non sono oggetto della
sentenza di rigetto definitivo dell’opposizione, ma seguono le sorti
dell’esecuzione in quanto costituiscono un’accessorio del credito, e meglio
devono essere sopportate dal debitore se non riesce ad opporsi con successo
all’esecuzione, in caso contrario dal creditore. Esse sono aggiunte alla somma
oggetto di esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto (DTF 71 III 144,
Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 164, p. 414; K. Ammon, Grundriss
des Schuldbetreibungs und Konkursrechts, Berna 1983, p. 106), senza che sia
necessaria un’esplicita pronuncia nel merito (STCA 21 settembre 1993 in re
R.B.).
Né
l’amministrazione né il giudice possono quindi porre le spese a carico degli
assicurati (SVR 1995 KV Nr. 57 p. 175).
La
richiesta, in quanto infondata, va quindi respinta,
2.7. L’attrice
chiede infine la pronuncia del rigetto definitivo dell’opposizione del precetto
esecutivo no. 373716 del 14 luglio 1999 agli atti (doc. _).
Si
ricorda in proposito che, secondo la giurisprudenza federale, il creditore che
"in seguito d'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti
conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere direttamente la continuazione
dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto
dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione
pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un
Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro
dell'esecuzione (conferma della giurisprudenza). Occorre tuttavia che il
dispositivo del giudizio civile o della decisione amministrativa si riferisca
con precisione all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione
integralmente o fino a concorrenza di un determinato importo (modifica della
giurisprudenza)." Così la massima del DTF 107 III 60ss (cfr. DTF 121 V
109ss e DTF 119 V 329ss.).
Il
principio é che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi
intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere
definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF
(cfr. T. Adler, "La mainlevée de l'opposition par une caisse-maladie dans
une poursuite pour dettes", in Droit privé et assurances sociales, Friborgo
1990, p. 241ss (251 e 252).
La
condizione aggiuntiva introdotta dalla citata sentenza federale, é che il
giudice dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del
credito il giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in
casu, il Tribunale cantonale delle assicurazioni sociali) faccia preciso
riferimento, nel dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum,
all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del
credito riconosciuto.
Visto quanto
sopra la richiesta tendente al rigetto dell'opposizione interposta dalla
convenuta al precetto esecutivo può essere ammessa.
2.8. Per quel che
riguarda invece l’addebito di tasse e spese relative alla presente procedura,
si osserva che secondo la legge di procedura per i ricorsi al Tribunale
cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali (art. 20
capoverso 1), applicabile in virtù dell’articolo 2 del Regolamento provvisorio
concernente le controversie in materia di LPP dell’11 luglio 1984, la procedura
è di principio gratuita.
Il TFA ha
tuttavia stabilito che l'esclusione della gratuità della procedura in caso di
introduzione di procedimenti temerari o per leggerezza costituisce un principio
processuale generale del diritto federale della assicurazioni sociali (DTF 124
V 285-287; DTF 118 V 319ss; STFA del 17 luglio 1998 in re T).
Secondo
la giurisprudenza un processo è temerario o sconsiderato se la parte fonda la
propria richiesta su fatti di cui conosce o dovrebbe conoscere l'inesattezza.
La temerietà è tra l'altro data nel caso in cui una parte si attiene ad un
opinione palesemente illegale.
Al
contrario non si può ritenere temerario colui che sottopone al giudice un
parere non arbitrario. Ciò vale anche quando pendente causa il giudice intende
convincere la parte dell'infondatezza della richiesta per indurlo a ritirare il
ricorso (DTF 112 V 334). La presentazione di un ricorso privo di esito
favorevole non significa che il gravame è temerario. Per ammettere la temerarietà
la carenza di esito favorevole dev'essere accompagnata da un fattore
soggettivo: la parte ha riconosciuto o poteva a riconoscere l'impossibilità di
successo e malgrado ciò ha introdotto il gravame (DTF 124 V 287/288; AHI Praxis
1998 p. 189; STFA del 13 luglio 1998 in re T).
La
temerarietà è inoltre data nel caso in cui una parte viola un obbligo che le
compete (ad esempio l'obbligo di collaborare o di astenersi dal compiere un
determinato atto; DTF 124 V 288, 289; DTF 112 V 335).
Nell'ambito
dell'azione in materia di contributi LPP il solo fatto di non intervenire in
causa non è sufficiente per ritenere temerario il comportamento del convenuto.
Tuttavia, in tale contesto il comportamento della controparte dev'essere
valutato tenendo conto anche dell'agire che l'interessato ha tenuto
precedentemente al processo. Se, quindi, il datore di lavoro o l'assicurato non
rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive e obbliga
l'Istituto di previdenza, malgrado una situazione palesemente infondata, a
inoltrare un'azione, tramite la presentazione dell'opposizione al precetto
esecutivo, e non interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili
condizioni si può infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre
dilatorie passibili d’essere sanzionate tramite il pagamento di spese di
giustizia (DTF 124 V 288, 290).
2.9 Nel caso
concreto dagli atti emerge che la convenuta non ha rispettato le fatture, i
solleciti e i piani di pagamento sottoscritti, ha chiesto la possibilità di
pagare ratealmente omettendo poi di sottoscrivere le proposte, ha provocato
l'avvio di procedure esecutive, e infine ha chiesto la proroga per intervenire
in causa, ma non ha fatto fronte né al termine prorogato. In simili condizioni
il suo comportamento va considerato temerario ai sensi della succitata
giurisprudenza e quindi le spese di procedura di fr. 800 vanno poste a suo
carico.
2.10. Il tema della
rifusione delle ripetibili non è regolato dalla LPP.
L'art. 73
cpv. 2 LPP si limita a delegare ai Cantoni l'istituzione di una procedura di
ricorso semplice, spedita e di regola gratuita, in cui il giudice accerta
d'ufficio i fatti.
Il
principio, enunciato sia dall'art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS (estensibile all'AI,
PC, IPG, AF contadini di montagna) sia dall'art. 108 cpv. 1 lett. g LAINF,
secondo cui il ricorrente vittorioso ha diritto a ripetibili, non può essere
applicato per analogia in materia di LPP. E neppure, per costante
giurisprudenza (DTF 114 V 228ss, 112 V 111 con riferimenti), il diritto a
ripetibili può essere dedotto dall'art. 4 CF così come non è deducibile
dall'art. 6 CEDU. Spetta ai cantoni prevederlo.
Vi ha
provveduto, nel Ticino, la Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale
cantonale delle assicurazioni, che prevede il "diritto nella misura
stabilita dal giudice al rimborso delle spese processuali, dei disborsi e delle
spese di patrocinio".
Il
diritto è dunque riservato, analogamente alle norme di diritto federale
sopraccitate, al solo ricorrente.
Il motivo
di questo privilegio è esposto dal TFA in DTFA 7 dicembre 1989 in causa D.W.,
pubblicata in RAMI 1990 U 98 p. 195 a proposito dell'art. 108 LAINF, precisando
che scopo della norma è di consentire all'assicurato, spesso socialmente
debole, di far valere in giustizia le sue pretese a prestazioni assicurative
senza esserne trattenuto dal timore di dover sborsare, in caso di soccombenza,
un'indennità alla controparte. Motivi analoghi presiedono all'esclusione del
diritto a ripetibili a favore di organismi adempienti funzioni di diritto pubblico,
sancito dall'art. 159 cpv. 2 OG in fine (112 V 49).
In
materia di LPP il diritto a ripetibili dev'essere esclusivamente riservato al
convenuto-assicurato vittorioso in causa: le ripetibili sono in tale ipotesi
accollate all'assicuratore che ha introdotto la causa e l'ha persa.
L'assicuratore
che vince la causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 112 V 356, STCA
del 9 marzo 1992 in re F.P. c/S. SA; per le eccezioni vedasi: DTF 112 V 362,
RAMI 1992).
2.10. Visto quanto
sopra la Fondazione, vittoriosa in causa, non ha diritto al rimborso di spese
ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione é parzialmente accolta.
§ Di
conseguenza la __________ è condannata a versare alla Fondazione collettiva LPP
della __________ fr. 13'673.20, a titolo di contributi della previdenza
professionale, oltre a interessi del 5% dal 30 novembre 1998.
§§ E'
rigettata in via definitiva l'opposizione interposta dalla __________ al
precetto esecutivo no. 373716 dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di
__________ del 14 luglio 1999, per l'importo di fr. 13'673.20, a titolo di
contributi della previdenza professionale, oltre a interessi del 5% dal 30
novembre 1998.
2.- La tassa di
giustizia e le spese di fr. 800.-- sono poste a carico della __________.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il vipresidente Il
segretario
Raffele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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