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Numero d'incarto:
34.2000.40
Data decisione, Autorità:
15.01.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
34.2000.00040
MB
Lugano
15 gennaio 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice
Daniele Cattaneo
statuendo sulla petizione del 25 settembre
2000 di
Fondaz. Istituto Collettore LPP, 6900 Lugano,
contro
__________,
rappr. da: __________,
in materia di previdenza professionale
ritenuto in fatto - che con petizione
25 settembre 2000 l'Istituto collettore ha chiesto al TCA di condannare la
__________ al pagamento di fr. 16'976.75 a titolo di contributi di previdenza
dovuti dal 1 ottobre 1997 al 30 giugno 2000, così come di rigettare
l'opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________, in base
all'affiliazione d'ufficio intervenuta con decisione cresciuta in giudicato del
4 agosto 1999;
-
che con
risposta di causa 27 novembre 2000, la datrice di lavoro, rappresentata dallo
studio legale __________, ha chiesto al TCA di respingere la petizione e
confermare l'opposizione interposta al precetto esecutivo, in quanto la
convenuta sarebbe affiliata al Fondo di previdenza del __________;
-
che la
convenuta ha quindi trasmesso la dichiarazione della Fondazione __________
secondo cui essa è affiliata a questo Fondo dal 1 settembre 1997;
-
che
l'attrice ha ritirato la petizione, precisando che "dobbiamo riconsiderare
la nostra decisione del 4 agosto 1999, con l'addebito dei relativi costi in
base alla vigente tariffa";
-
che la
petizione va stralciata dai ruoli, essendo divenuta priva di oggetto a seguito
all'acquiescenza dell'attrice;
-
che, la
Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni,
applicabile in virtù dell'art. 8 cpv. 2 LALPP, prevede il diritto nella misura
stabilita dal giudice al rimborso delle spese processuali, dei disborsi e delle
spese di patrocinio al ricorrente vittorioso in causa;
-
che la
convenuta è vittoriosa in causa, tuttavia non ha chiesto l'assegnazione di
spese ripetibili;
-
che secondo
l'art. 11b della legge per i ricorsi al TCA, il Tribunale può dare di più di
quanto l'interessato abbia domandato;
-
che nel
caso in esame le circostanze concrete non giustificano l'assegnazione di
ripetibili in quanto l'interessato non ha mai contestato la decisione di
affiliazione d'ufficio e i conteggi trasmessi dalla fondazione attrice,
limitandosi a dichiarare pendente causa di essere affililato ad un altro Fondo;
-
che non
si assegnano pertanto spese ripetibili;
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione è stralciata dai ruoli.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele Cattaneo
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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