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Numero d'incarto:
34.2000.34
Data decisione, Autorità:
17.04.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
34.2000.00034
MB
Lugano
17 aprile 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Michela Bürki
Moreni
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul petizione del 14 agosto 2000
di
Fondaz. Istituto Collettore LPP, 6900 Lugano,
contro
__________,
in materia di previdenza professionale
ritenuto in fatto
1.1 La società
anonima __________, con sede a __________, è affiliata d'ufficio all'Istituto
collettore ai fini della realizzazione della previdenza professionale dei suoi
dipendenti dal 1. gennaio 1998 (doc. _).
1.2 Sulla base
dei salari notificati dalla Cassa di compensazione, il Fondo di previdenza ha
stabilito e trasmesso alla società l’ammontare dei contributi previdenziali
dovuti a favore dei dipendenti __________ e __________ dal 1 gennaio 1998 al 31
marzo 2000 per complessivi fr. 38'566.50 (doc. _).
1.3 In data 1.
febbraio 2000 l’Istituto collettore ha sollecitato il pagamento, da parte del
datore di lavoro, del contributo al 1. Dicembre 1999 per fr. 34'014, delle
spese di diffida per fr. 100, e alla tassa di decisione pari fr. 525 (doc. _).
1.4 IL17 maggio
2000 la Fondazione ha quindi fatto spiccare dall'Ufficio esecuzione e
fallimenti di __________ il precetto esecutivo no. __________per fr. 38'666.50
e spese di fr. 150, oltre a interessi del 5% dal 12 maggio 2000, pari ai
contributi della previdenza professionale dovuti dal 1 gennaio 1998 al 31
marzo 2000 (cfr. doc. _). L’interessata ha interposto opposizione.
1.5 Con
petizione 14 agosto 2000 l'Istituto collettore ha chiesto al TCA di condannare
__________, al pagamento di fr. 38'816.50, a titolo di contributi della
previdenza professionale, oltre a interessi e spese, così come il rigetto
definitivo dell'opposizione interposta al precetto esecutivo no.
__________dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ (I).
1.6 Con risposta
del 30 ottobre 2000 la convenuta ha dichiarato di trovarsi in una situazione
finanziaria disastrosa e di aver concordato con la Fondazione un pagamento
rateale del debito.
In data 2
novembre 2000 l'attrice ha confermato al TCA l'accordo concluso con la
convenuta e ha chiesto la sospensione della causa.
1.7 La
Fondazione ha poi chiesto la riattivazione della procedura per mancato ossequio
dei pagamenti promessi (IV; IX). Il TCA ha dal canto suo chiesto la
trasmissione delle condizioni di affiliazione (VII e allegati).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.,
I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel
merito
2.2. L'art. 11
cpv. 1 e 3 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare
obbligatoriamente di affiliarsi ad un istituto di previdenza regolarmente
registrato.
L’Istituto
collettore è un istituto di previdenza obbligato ad affiliare d’ufficio i
datori di lavoro che non adempiono il loro obbligo di aderire ad un istituto di
previdenza (art. 60 cpv. 1 e 2 lett. a LPP; cfr. art. 2 cpv. 1 dell’Ordinanza
concernente i diritti dell’istituto collettore in materia di previdenza
professionale).
L’Ordinanza
citata precisa che il datore di lavoro deve versare all’Istituto collettore i
contributi dovuti per l’insieme dei salariati sottoposti alla legge con effetto
dal momento in cui avrebbe dovuto essere affiliato ad un istituto di previdenza
(art. 3; art. 3 delle condizioni di affiliazione, art. 16 del regolamento).
L’obbligo
contributivo del datore di lavoro, affiliato d’ufficio, non è mai stato
contestato e dev’essere ammesso.
2.3 L’art. 66
LPP prevede che l’istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni
regolamentari l’importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori.
Il contributo del datore di lavoro dev’essere almeno uguale a quello
complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro deve all’Istituto gli
interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita nelle
disposizioni regolamentari. Egli è l’unico debitore dei contributi (T. Lüthy,
Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, Zurigo
1989, p. 32).
Secondo
l’art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previdenza possono strutturare
liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l’organizzazione.
2.4. In concreto
le modalità di calcolo dei contributi previdenziali sono previste nel
regolamento dell’Istituto collettore all’art. 16. Tale normativa corrisponde a
quanto previsto all’art. 16 LPP per l’accredito di vecchiaia. Il premio di
rischio è inoltre determinato in base alle tariffe ratificate ufficialmente
(cfr. tariffe per l'assicurazione collettiva approvate dall'Ufficio federale
per le assicurazioni private; C. Helbling, Personalvorsorge und BVG, Berna e
Stoccarda 1990, p. 67).
Il
contributo per le misure speciali, il quale ammonta all’1% corrisponde a quanto
statuito all’art. 70 cpv. 1 LPP, quello per il rincaro all’art. 36 LPP, (art. 9
del regolamento in vigore nel 1994 e 1995, VIII e allegati).
2.5 Con la
petizione l’Istituto collettore chiede al TCA di condannare __________ al
pagamento dei contributi della previdenza professionale dovuti dal 1 gennaio
1998 al 31 marzo 1999, oltre a interessi e spese di diffida, quantificando
l’importo in fr. 38'816.50.
La
convenuta ha riconosciuto pendente causa di essere debitrice nei confronti
dell'attrice dell'importo richiesto, accordandosi circa un pagamento rateale
del debito, a cui tuttavia non ha mai fatto fronte (IV).
Il
calcolo effettuato dalla Fondazione è del resto suffragato dalla necessaria
documentazione (nominativo ed età degli assicurati, ammontare del salario,
conteggi dettagliati; doc. _).
Il
conteggio dei contributi dovuti, rimasti insoluti, si fonda su questi elementi
e su quelli ricordati al paragrafo precedente (doc. _).
La
convenuta dev'essere, quindi, condannata a versare l’importo all'attrice di fr.
38'566.50 a titolo di contributi della previdenza professionale.
2.6 Per quanto
riguarda le spese di gestione e quelle di diffida (cfr. conteggio doc. _, fr.
250) secondo l’articolo 106 CO, il debitore è tenuto a risarcire anche il danno
patito dal creditore eccedente gli interessi moratori (art. 104 CO), in quanto
non provi che non gli incombe alcuna colpa.
L’art.
4.4 delle condizioni di affiliazione stabilisce in particolare che
" costi
che derivano da interventi straordinari dovuti a mancanza di collaborazione
nell’attuazione dell’assicurazione, mancato pagamento dei contributi, ecc. sono
carico del datore di lavoro. Essi sono regolati dall'apposita tariffa
allgata"
Tali
spese, inoltre, per essere riconosciute, devono essere dimostrate (DTF 117 II
258).
2.7 In concreto
l’Istituto collettore ha giustificato le spese addebitate e prodotto la
“Tariffa dei costi amministrativi”, nella quale viene quantificato l’ammontare
delle spese addebitabili (allegato al doc. _).
In tali
circostanze i costi di cui è chiesto il pagamento in questa sede possono essere
riconosciuti, in quanto trattasi di spese di cui all’art. 4.4 ultima frase
delle condizioni di affiliazione, che vanno poste a carico del datore di
lavoro: in particolare di spese di diffida fr. 100 (fr. 100) e di gestione (fr.
150, cfr. estratti conto al doc. _).
2.8 L'Istituto
chiede pure il versamento di interessi di mora. Il pagamento di interessi di
questo tipo è previsto all'art. 4.4 delle condizioni di affiliazione (VII).
Inoltre
la convenuta è palesemente in mora (art. 102 CO; art. 103 CO) con il pagamento
dei contributi. Di conseguenza possono essere riconosciuti interessi dimora al
tasso legale del 5% (art. 104 cpv. 2 CO).
2.9 Per quanto
riguarda le spese esecutive relative al precetto di cui è chiesto il rigetto
dell'opposizione in questa sede si precisa che esse non sono oggetto della
sentenza di rigetto definitivo dell’opposizione, ma seguono le sorti
dell’esecuzione in quanto costituiscono un’accessorio del credito, e meglio
devono essere sopportate dal debitore se non riesce ad opporsi con successo
all’esecuzione, in caso contrario dal creditore. Esse sono aggiunte alla somma
oggetto di esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto (DTF 71 III 144,
Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 164, p. 414; K. Ammon, Grundriss
des Schuldbetreibungs und Konkursrechts, Berna 1983, p. 106), senza che sia
necessaria un’esplicita pronuncia nel merito (STCA 21 settembre 1993 in re
R.B.).
Né
l’amministrazione né il giudice possono quindi porre le spese a carico degli
assicurati (SVR 1995 KV Nr. 57 p. 175).
2.10 Con la
petizione l’attrice chiede infine la pronuncia del rigetto definitivo
dell’opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________emesso
dall’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________.
Secondo
la giurisprudenza federale il creditore che "in seguito d'opposizione ha
fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere
direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura
speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale
laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità
o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro
dell'esecuzione (conferma della giurisprudenza). Occorre tuttavia che il
dispositivo del giudizio civile o della decisione amministrativa si riferisca
con precisione all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione
integralmente o fino a concorrenza di un determinato importo (modifica della
giurisprudenza)." Così la massima del DTF 107 III 60ss.
Il
principio è che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi
intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere
definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF
(cfr. T. Adler, "La mainlevée de l'opposition par une caisse-maladie dans
une poursuite pour dettes", in Droit privé et assurances sociales,
Friborgo 1990, p. 241ss (251 e 252);
La
presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione
dell'esecuzione, per l’importo di fr. 38'816.50, oltre a interessi del 5% dal
12 maggio 2000, senza che il creditore debba previamente chiedere il rigetto
definitivo dell'opposizione al giudice dell'esecuzione.
2.11 Secondo la
legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in
materia di assicurazioni sociali (art. 20 capoverso 1), applicabile in virtù
dell’articolo 8 cpv. 2 LALPP la procedura è di principio gratuita.
Il TFA ha
tuttavia stabilito un’eccezione alla gratuità della procedura in caso di
introduzione di procedimenti temerari o per leggerezza (DTF 124 V 285-287; SZS
1998 pag. 64; DTF 118 V 319ss; STFA del 17 luglio 1998 in re T);
Secondo
la giurisprudenza un processo è temerario o sconsiderato se la parte fonda la
propria richiesta su fatti di cui conosce o dovrebbe conoscere l'inesattezza.
La temerarietà è tra l'altro data nel caso in cui una parte si attiene ad un
opinione palesemente illegale.
Al
contrario non si può ritenere temerario colui che sottopone al giudice un
parere non arbitrario. Ciò vale anche quando pendente causa il giudice intende
convincere la parte dell'infondatezza della richiesta per indurlo a ritirare il
ricorso (DTF 112 V 334). La presentazione di un ricorso privo di esito
favorevole non significa che il gravame è temerario. Per ammettere la
temerarietà la carenza di esito favorevole dev'essere accompagnata da un
fattore soggettivo: la parte ha riconosciuto o poteva a riconoscere
l'impossibilità di successo e malgrado ciò ha introdotto il gravame (DTF 124 V
287/288; AHI Praxis 1998 p. 189; STFA del 13 luglio 1998 in re T).
La
temerarietà è inoltre data nel caso in cui una parte viola un obbligo che le
compete (ad esempio l'obbligo di collaborare o di astenersi dal compiere un
determinato atto; DTF 124 V 288, 289; DTF 112 V 335).
Nell'ambito
dell'azione in materia di contributi LPP il solo fatto di non intervenire in
causa non è sufficiente per ritenere temerario il comportamento della
convenuta. Tuttavia, in tale contesto il comportamento della controparte
dev'essere valutato tenendo conto anche dell'agire che l'interessato ha tenuto
precedentemente al processo. Se, quindi, il datore di lavoro o l'assicurato non
rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive e obbliga
l'Istituto di previdenza, malgrado una situazione palesemente infondata, a inoltrare
un'azione, tramite la presentazione dell'opposizione al precetto esecutivo, e
non interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili condizioni si può
infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre dilatorie passibili
d’essere sanzionate tramite il pagamento di spese di giustizia (DTF 124 V 288,
290; STCA del 28 gennaio 1998 in re __________ contro P Sagl).
Nel caso
in esame la convenuta non ha dato seguito alle richieste di pagamento inviatele
dall’attrice, ha interposto opposizione al precetto esecutivo, è intervenuta
in causa, promettendo pagamenti rateali alla Cassa a cui in realtà non ha mai
dato seguito neppure una volta.
Alla luce
della suesposta giurisprudenza il comportamento della convenuta va considerato
temerario. Di conseguenza vanno poste a suo carico tasse e spese di procedura
per fr. 1'000 (cfr. STCA del 28 gennaio 1999 nella causa __________ contro P.
Sagl).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione è parzialmente accolta.
§) Di
conseguenza __________ è condannato a versare all’Istituto collettore LPP fr.
38'816.50 a titolo di contributi previdenziali dovuti dal 1 gennaio 1998 al 31
marzo 2000 oltre a interessi del 5% dal 12 maggio 2000.
§§) E'
rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al precetto esecutivo no.
__________dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ per fr. 38'816.50
oltre a interessi del 5% dal 12 maggio 2000.
2.- La tassa di
giustizia e le spese di fr. 1'000 sono a carico de __________.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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