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Numero d'incarto:
33.2001.9
Data decisione, Autorità:
29.10.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
33.2001.00009
ma
Lugano
29 ottobre 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Marco Armati
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 17 gennaio 2001
di
contro
le decisioni del 12 gennaio 2001 emanate
da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di prestazioni complementari
ritenuto, in
fatto
1.1. Con due
decisioni 12 gennaio 2001 la Cassa cantonale di compensazione (di seguito la
Cassa) ha respinto la domanda di __________ intesa ad ottenere una prestazione
complementare mensile, con effetto dal 1° settembre 2000 rispettivamente dal 1°
gennaio 2001 (doc. agli atti dell’amministrazione).
1.2. Contro
queste decisioni l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA (doc.
_) nel quale si è così espresso:
« con
la presente vi trasmetto un atto di ricorso contro la decisione dell’istituto
delle assicurazioni sociali di Bellinzona per avere respinto la mia richiesta
« di ricevere una complementare ».
Ho messo tra virgolette perché ho richiesto solamente se mi aiutavano a
ritornare fr. 1'600 che un amico mi ha prestato per pagare la caparra
dell’affitto che necessitavo urgentemente perché necessitavo di un locale in
più per avere i permessi per entrare in Svizzera a mia moglie e a mio figlio.
Questi soldi per loro non andavano persi, ma li ritiravano loro direttamente
dalla Banca __________ al momento che io lasciavo l’appartamento, praticamente
non perdevano mai i loro soldi.
Io sono un pensionato AI, quando arrivai in Svizzera con la famiglia ho dovuto
pagare il trasloco, ho dovuto comprare i vestiti per l’inverno a tutti e due,
comperare la camera completa al bambino, a me non piace chiedere l’elemosina,
ma ho fr. 1'500 da pagare alla carta __________, 2'000 fr. alla carta di
credito __________ e questo mio amico rivuole i soldi che mi ha prestato.
(…) »
1.3. Nella sua
risposta del 29 gennaio 2001 la Cassa ha chiesto di respingere il gravame,
osservando:
« La
prestazione complementare è una prestazione di diritto che è subordinata alla
situazione economica del richiedente e tiene conto del fabbisogno
(sostentamento, oneri ipotecari, spese di manutenzione di fabbricati, ev.
contributi alle assicurazioni sociali) e delle entrate (rendita AVS/AI,
pensioni, altre entrate, reddito della sostanza) secondo i valori previsti
dalla Legge federale sulle prestazioni complementari (art. 2cpv. 1 LPC).
A tal
proposito va inoltre ricordato che il limite di reddito legale ai sensi
dell’art. 2 cpv. 1 LPC, limite di fabbisogno, ha per scopo di garantire un
reddito minimo. Fanno parte di tale fabbisogno, oltre alle spese di vitto e di
alloggio, costi di vario genere definiti in modo esaustivo dall’art. 3b LPC.
In
considerazione a quanto precede la resistente ha quindi riesaminato il calcolo
notificato al ricorrente ed in merito possiamo assicurare che lo stesso è
corretto e conforme alle vigenti disposizioni legali.
È
quindi chiaro che nell’impossibilità di poter dedurre le spese elencate dal
ricorrente in sede ricorsuale, in quanto non contemplate dall’attuale
legislazione, il calcolo della PC non può essere diverso da quello notificato
in data 12 gennaio 2001.
Visto
quanto precede e tutto ben considerato si chiede pertanto a questo lodevole
Tribuanle cantonale delle assicurazioni di voler respingere il ricorso
confermando le decisioni impugnate » (doc. _)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel
merito
2.2. Giusta
l’art. 2c LPC, hanno diritto alle prestazioni complementari gli invalidi che:
" a)
hanno diritto a una mezza rendita o ad una rendita intera dell'AI."
2.3. Per l’art.
3a LPC (cfr. anche art. 2 LPC)
" L'importo
della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra
l'eccedenza delle spese riconosciute e i redditi determinanti (cpv. 1).
Per
quanto attiene alle spese riconosciute l’art. 3b LPC prevede che
" Per
le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o
in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le
seguenti:
a. importo (valido
fino al 31.12.98) destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per
anno:
-
per le persone
sole, almeno 14690 franchi e al massimo 16 290 franchi;
-
per i coniugi,
almeno 22 035 franchi e al massimo 24 435 franchi;
-
per gli orfani e
per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS
o dell'AI, almeno 7745 franchi e al massimo 8545 franchi. Per i due
primi figli si prende in considerazione la totalità
dell'importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno
e per ogni altro figlio un terzo;
b. la pigione di un
appartamento e le relative spese accessorie. In caso di presentazione di un
conguaglio per le spese accessorie, non si può tenere conto né di un
pagamento di arretrati né di una richiesta di
restituzione."
Dal 1° gennaio
1999 (sino al 31 dicembre 2000) l’importo massimo computabile a titolo di
fabbisogno è pari 16’460 per persone sole, 24’690 per coniugi, fr. 8’630 per il
primo e per il secondo figlio o orfano, fr. 5755 per il terzo e per il quarto
figlio o orfano e fr. 2’880 per il quinto e successivi figli o orfani (Decreto
esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari
all’AVS/AI del 18 novembre 1998).
A decorrere
dal 1° gennaio 2001, invece, gli importi massimi destinati alla copertura del
fabbisogno vitale sono aumentati a fr. 16'800.— per persone sole, fr. 25’320.—
per coniugi e, per orfani e figli che danno diritto ad una rendita per figli
AVS o dell’AI, a fr. 8'850.— (cfr. art. 1 dell’Ordinanza 01 sull’adeguamento
delle prestazioni complementari all’AVS/AI del 18 settembre 2000).
Secondo l’art.
3b cpv. 3 LPC per le persone che vivono a casa e per le persone che vivono in
un istituto sono pure riconosciute le seguenti spese:
"a. spese per il conseguimento del reddito fino a
concorrenza del reddito lordo dell'attività lucrativa;
b. spese
di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del
ricavo lordo dell'immobile;
c. premi
versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata
l'assicurazione malattie;
d. importo
forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
L'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale per
l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura
infortuni);
e. pensioni alimentari versate in virtù del
diritto di famiglia."
Per
l’art. 3c cpv. 1 LPC, infine, i redditi determinanti comprendono:
"a. le entrate in denaro o in natura provenienti dall'esercizio di
un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le persone sole e di 1500
franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una
rendita é dedotto dal reddito annuo proveniente dall'esercizio di un'attività
lucrativa, il saldo é computato in ragione di due terzi. Per gli invalidi ai
sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito dell'attività lucrativa é
interamente computato;
b. il reddito
proveniente da sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo
della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di
vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25 000
franchi, per coniugi 40 000 franchi e per orfani e figli che danno diritto
a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15 000 franchi. Se l'immobile
appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra
persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale
abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore
dell'immobile eccedente 75 000 franchi é preso in
considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le
pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le
rendite dell'AVS
e dell'AI;
e. le prestazioni
derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;
f. gli assegni
familiari
g. le entrate e le
parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;
h. le pensioni
alimentari del diritto di famiglia."
2.5. Oggetto
della presente lite è l’assegnazione a favore di __________ di una prestazione
complementare mensile.
L’assicurato,
al beneficio di una rendita dell’assicurazione invalidità, sostiene di dover
far fronte a diverse spese che lo costringono, suo malgrado, ad un certo
disagio finanziario e segnatamente: due debiti per un importo di fr. 1'500.— e
di fr. 2'000.— verso __________ e __________ corrispondenti ai costi per il
trasloco in Svizzera, l’acquisto di vestiti invernali e della camera da letto
per il figlio ed un debito di fr. 1'600.— nei confronti di un amico che gli
aveva anticipato la caparra per l’affitto (doc. agli atti dell’amministrazione,
cfr. doc. _ e consid. 1.2.).
Al
proposito, si rileva che la prestazione complementare persegue lo scopo di
garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni
vitali" ai sensi dell'art. 34 quater vCF (RCC 1992 p. 346), corrispondente
all’art. 112 della nuova CF in vigore dal 1° gennaio 2000. Questa nozione è più
ampia rispetto al "minimo vitale" agli effetti del diritto esecutivo
(art. 93 LEF). La Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI
contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e
invalide (su queste questioni cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143
(145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo
garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in RDAT 1991 II
pag. 447ss, spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito,
posti dal legislatore per garantire la parità di trattamento e la sicurezza del
diritto, altrimenti seriamente compromesse (cfr. STFA del 9 maggio 2001 in re
W.Z., P 36/00 Ws), rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di
limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI
1995 p. 52 e 176; 1994 p. 225; RCC 1992 p. 225; cfr. anche Messaggio
concernente la terza revisione della legge federale sulle prestazioni complementari
all’AVS/AI, p. 3, p. 8 e 9).
Nel determinare questi limiti, il legislatore riconosce che l’assicurato è
esposto a delle spese ordinarie indispensabili (di alloggio, di cura medica,
ecc.) alle quali deve potere far fronte per assicurarsi l’esistenza e che gli
vengono appunto garantite dalle prestazioni complementari all’AVS e all’AI
(cfr. STFA del 9 maggio 2001 in re W.Z., P 36/00; vedi pure Maurer,
Bundessozialversicherungsrecht, 2a Ed., Basilea 1994, pag. 179).
2.5. Inoltre, va
precisato che la lista dei costi computabili ai fini del calcolo della PC,
elencati all'art. 3b cpv. 3 LPC (cfr. consid. 2.3.) è esaustiva e che le
disposizioni sono di diritto federale imperativo (E. Carigiet,
Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Zurigo 1995, p. 135; e Ergänzungsband, Zurigo
2000, p. 83). Le spese che non risultano nell'elenco non possono, quindi,
essere ammesse in deduzione.
Pertanto,
nel caso di specie, non possono essere computati quali costi specifici a carico della
PC quelli menzionati al precedente considerando. L’operato della Cassa merita
dunque tutela.
Infatti,
dovendo la LPC garantire unicamente necessità minime indispensabili e non un
determinato tenore di vita di cui l’assicurato ha beneficiato in precedenza, a
tutto quanto non è possibile far fronte tramite i costi speciali previsti dalla
legge, si deve sopperire tramite l'importo destinato a coprire il fabbisogno
minimo (in particolare: vestiti, vitto, mobilio, telefono e tasse telefoniche,
acqua, luce, ecc.; cfr. recente STFA del 9 maggio 2001 in re W.Z., consid. 1 e
2, P 36/00 Ws; E. Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, p. 23 N 74, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht (SBVR), Basilea 1998).
2.6. In simili
circostanze questo TCA, pur comprendendo il disagio finanziario in cui si trova
l’assicurato, non può che respingere il ricorso e confermare la decisione
impugnata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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