AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
33.2001.82
Data decisione, Autorità:
14.06.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
33.2001.00082
TB
Lugano
14 giugno 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 23 agosto 2001 di
contro
la decisione del 25 luglio 2001 emanata
da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di prestazioni complementari
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione 25 luglio 2001, la Cassa di compensazione di Bellinzona ha fissato la
prestazione complementare a favore di __________ in Fr. 416.- mensili con effetto
retroattivo al 1° marzo 2001, avendo l'assicurata postulato la stessa in data 5
marzo 2001.
1.2. Con ricorso
23/27 agosto 2001 l'assicurata contesta da un lato il computo di solo metà
della pigione rispetto all'intera locazione che ella deve realmente sopportare;
dall'altro sostiene che la prestazione complementare dovrebbe esserle versata a
partire dall'inizio dell'anno 2000, poiché è da quel momento che beneficia
della rendita AVS. Infine, l'interessata evidenzia come sarebbe stato più
opportuno che i contributi AVS/AI/IPG, rimasti impagati, fossero compensati
ratealmente con la rendita PC concessale, anziché in una sola volta (doc. _).
1.3. Con risposta
17 settembre 2001, la Cassa ha proposto parziale accoglimento del gravame con
riferimento al pagamento rateale degli arretrati dei summenzionati contributi,
provvedendo al rimborso dell'ammontare di Fr. 1'545.- trattenutole. Quanto alle
censure sulla divisione a metà della pigione ed alla concessione della PC
soltanto a partire dal mese di marzo 2001, la resistente ha integralmente
confermato la decisione impugnata (doc. _).
1.4. La
ricorrente non ha prodotto ulteriori mezzi di prova (doc. _).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H
335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio
2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre
1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Va avantutto
rilevato come la LPC persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo"
per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai sensi dell'art. 112 cpv. 2
lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346).
Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato
dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La Legge federale sulle prestazioni
complementari all'AVS/AI (LPC) contiene dunque la garanzia di un reddito minimo
per le persone anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF 113 V 280
(285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; CATTANEO,
"Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza
sociale" in RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag.
460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e
meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V
204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr.
anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle
prestazioni complementari all’AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
2.3. Per l’art.
2a lett. a LPC hanno diritto alle prestazioni complementari giusta l’articolo 2
LPC le persone che ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS.
2.4. Secondo
l’art. 3a cpv. 1 LPC,
" L'importo
della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra
l'eccedenza delle spese riconosciute e i redditi determinanti."
2.5. Per quanto
riguarda le spese riconosciute, fino al 31 dicembre 1998 l’art. 3b LPC
prevedeva che:
"
Per le persone che non vivono durevolmente o per
un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa),
le spese riconosciute sono le seguenti:
a. importo
destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno:
-
per le persone sole, almeno 14690 franchi e al massimo 16290
franchi;
-
per i coniugi, almeno 22035 franchi e al massimo 24435 franchi;
-
per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per
figli dell’AVS o dell’AI, almeno 7745 franchi e al massimo 8545 franchi. Per i
due primi figli si prende in considerazione la totalità dell’importo
determinante, per due altri figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un
terzo;
b. la
pigione di un appartamento e le relative spese accessorie. In caso di
presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può tenere conto
né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione."
(cpv. 1)
"
Per le persone che vivono a casa e per le
persone che vivono in un istituto sono inoltre riconosciute le spese seguenti:
a. spese
per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo
dell'attività lucrativa;
b. spese
di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del
ricavo lordo dell'immobile;
c. premi
versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata
l'assicurazione malattie;
d. importo
forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
L'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale per
l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura
infortuni);
e. pensioni
alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."
Dal 1° gennaio 1999 (sino al 31 dicembre 2000)
l’importo massimo computabile a titolo di fabbisogno è pari a Fr. 16’460.- per
persone sole, Fr. 24’690.- per coniugi, Fr. 8’630.- per il primo e per il
secondo figlio o orfano, Fr. 5'755.- per il terzo e per il quarto figlio o
orfano e Fr. 2’880.- per il quinto e successivi figli o orfani (Decreto
esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari
all’AVS/AI del 18 novembre 1998).
A decorrere
dal 1° gennaio 2001, invece, gli importi massimi destinati alla copertura del
fabbisogno vitale sono aumentati a Fr. 16'880.- per persone sole, Fr. 25’320.-
per coniugi e, per orfani e figli che danno diritto ad una rendita per figli
AVS o dell’AI, a Fr. 8'850.- (cfr. art. 1 dell’Ordinanza 01 sull’adeguamento
delle prestazioni complementari all’AVS/AI del 18 settembre 2000).
2.6. Ancora,
giusta l’art. 3c LPC i redditi determinanti comprendono:
"a. le entrate in denaro o in natura provenienti
dall'esercizio di un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le
persone sole e di 1500 franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o
danno diritto a una rendita è dedotto dal reddito annuo proveniente dall'esercizio
di un'attività lucrativa, il saldo è computato in ragione di due terzi. Per gli
invalidi ai sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito dell'attività
lucrativa è interamente computato;
b. il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i
beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per persone
sole 25000 franchi, per coniugi 40000 franchi e per orfani e figli che danno
diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15000 franchi. Se l'immobile
appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona
compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione
ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente
75000 franchi é preso in considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche,
comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
e. le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da
un'altra convenzione analoga;
f. gli assegni familiari
g. le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha
rinunciato;
h. le pensioni alimentari del diritto di famiglia. (cpv. 1)"
"
Non sono computati come redditi determinanti:
a. le
prestazioni dei parenti giusta gli articoli 328 e seguenti del Codice civile;
b. le
prestazioni d'aiuto sociale;
c. le
prestazioni pubbliche o private di natura manifestamente assistenziale;
d. gli
assegni per grandi invalidi dell'AVS o dell'AI;
e. le
borse di studio e altri aiuti finanziari all'istruzione. (cpv. 2)"
2.7. Nel caso in
esame la Cassa ha ritenuto le spese riconosciute pari a Fr. 24'866.- ed ha
cifrato i redditi in Fr. 16'789.-.
A mente della ricorrente, controverso è l'importo
relativo alla pigione annua lorda. La Cassa ha ritenuto l'ammontare di Fr.
815.- al mese, ciò che comporta una locazione pari a Fr. 9'780.- all'anno.
Siccome la ricorrente condivide l'appartamento di __________ con la figlia,
sulla base dell'art. 16c OPC-AVS/AI e del N. 3023 delle Direttive sulle
prestazioni complementari all'AVS e AI (DPC), l'Amministrazione ha computato
all'assicurata soltanto metà della pigione versata ai locatori.
Dalla documentazione agli atti
dell'Amministrazione risulta che durante l'anno 2001 – anno di computo per il
calcolo delle spese riconosciute ai fini dell'attribuzione di una PC –
nell'appartamento della ricorrente in Via __________ abitava pure la figlia
__________, studentessa all'università di __________.
Per quanto riguarda l’ammontare della pigione
computabile nell’ipotesi in cui più inquilini abitino nel medesimo
appartamento, il nuovo art. 16c OPC-AVS/AI entrato in vigore il 1° gennaio 1998
prevede che:
"
Quando appartamenti o case unifamiliari sono
occupati anche da persone escluse dal calcolo della PC, la pigione computabile
dev’essere ripartita fra le singole persone. Le parti di pigione delle
persone escluse dal calcolo della PC non sono prese in considerazione nel
calcolo della prestazione complementare annua” (cpv. 1).
Di massima l’ammontare della pigione è ripartito in
parti uguali” (cpv. 2).
L’UFAS ha commentato nel modo seguente questa
norma (Pratique VSI 1998 pag. 35):
"
Le 1er alinéa indique quand il
y a lieu de procéder à une répartition du loyer. Il s'agit d'empêcher que les
PC aient également à intervenir à l'endroit de personnes qui ne sont pas prises
en compte dans le calcul PC.
On ne précise pas davantage la nature du loyer
qui doit être partagé. En règle générale, lorsque l'appartement appartient à
une tierce personne, c'est le loyer prévu qui sera partagé. Si l'appartement ou
la maison occupée l'est conjointement avec le propriétaire, l'usufruitier ou le
titulaire d'un droit d'habitation, c'est le montant de la valeur locative qui
sera en règle générale réparti entre toutes les personnes.
Le 2e alinéa indique comment la
répartition doit être opérée. En principe, elle se fera par têtes, et
non selon le nombre des pièces occupées ou de m2. Des dérogations
sont possibles, d'où l'utilisation de l'expression "en
principe"."
La norma citata ha in pratica codificato quanto
stabilito in precedenza dalla giurisprudenza federale. Secondo il TFA, infatti,
il canone di locazione deve essere suddiviso in parti uguali tra le
persone che occupano l'alloggio (RCC 1977 pag. 567; RCC 1974 pag. 512 consid.
2; STCA 11 novembre 1991 in re A.T.; STCA 21 febbraio 1992 in re A.T.), anche
nel caso in cui il contratto di locazione è intestato ad una sola persona (ZAK
1974 pag. 556).
Lo stesso vale per i figli a beneficio di una
prestazione complementare che vivono con i genitori (ZAK 1977 pag. 245). Una
deroga a tale principio è concessa solo entro certi limiti e dev’essere ammessa
con prudenza, ad esempio se uno degli inquilini occupa da solo gran parte
dell’abitazione.
Un’eccezione è parimenti ammessa quando una
persona accoglie gratuitamente nell’abitazione un’altra, poiché vi è obbligata
moralmente o giuridicamente (DTF 105 V 273).
In quest’ultimo caso il TFA ha ammesso
l’eccezione alla suddivisione in parti uguali del canone di locazione, in
quanto la titolare del contratto di locazione, affetta da disturbi fisici e
psichici, necessitava forzatamente delle cure erogatele dalla persona che
divideva con lei l’appartamento, in caso contrario avrebbe dovuto essere
ricoverata in istituto. Tali cure risultavano quindi di grande importanza per l’assicurata,
che aveva un grosso debito di riconoscenza nei confronti dell’amico (DTF 105 V
274).
Ciò stante, l'assicurata non ha sostenuto di
usufruire della maggior parte dell'appartamento né di dipendere in qualche modo
dall'aiuto della figlia. In simili condizioni, ritenuto come l'abitazione in
questione sia occupata da due persone, a giusta ragione la Cassa ha computato
solo metà del canone di locazione a carico dell'assicurata (Fr. 4'890.-),
essendo l'altra metà a carico della figlia.
Da quanto sopra discende pertanto che l'impugnata
tabella di calcolo PC allestita dalla resistente deve essere integralmente
confermata e con essa la relativa decisione 25 luglio 2001.
2.8. La
ricorrente sostiene ancora che la prestazione complementare le debba essere
versata dal mese di gennaio 2000, quando quindi ha iniziato a beneficiare della
rendita AVS.
Di principio, il diritto ad una prestazione
complementare sorge il primo giorno del mese in cui è presentata la domanda e
sono adempiute tutte le condizioni legali a cui esso è subordinato.
E' riservato l'art. 22 OPC-AVS/AI, secondo cui se
la domanda di una prestazione complementare annua è presentata entro i sei mesi
a partire dalla notifica di una decisione di rendita dell'AVS o dell'AI, il
diritto sorge il mese in cui è stata presentata la domanda di rendita, ma al
più presto all'inizio del diritto alla rendita.
In concreto, dal mese di gennaio 2000 al mese di
marzo 2001 (allorquando la ricorrente ha introdotto la propria domanda di PC),
sono manifestamente trascorsi più dei suddetti sei mesi. Pertanto, il succitato
art. 22 OPC-AVS/AI non torna applicabile e si deve quindi applicare il
principio della concessione di una rendita PC a partire dal primo giorno del
mese in cui è presentata la domanda.
Correttamente, dunque, la Cassa ha erogato alla
ricorrente la prestazione complementare a partire dal mese di marzo 2001.
2.9. A titolo
abbondanziale va segnalato che nel proprio gravame l'assicurata afferma che una
restituzione rateale alla Cassa di compensazione di Fr. 1'545.-, dovuti a
titolo di contributi arretrati AVS/AI/IPG, sarebbe stata più confacente
considerate le sue condizioni finanziarie (cfr. consid. 1.2.; doc. _).
Al riguardo giova ribadire che un'eventuale
soluzione confacente alle esigenze della ricorrente deve essere concordata con
la Cassa. Questo tema non è comunque oggetto della presente vertenza e pertanto
il TCA non è tenuto ad occuparsene (DTF 123 V 230 consid. 3e).
2.10. Stanti le
suesposte considerazioni, il ricorso va quindi respinto e la prestazione
mensile di Fr. 416.- è integralmente confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster