AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
33.2001.59
Data decisione, Autorità:
24.04.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
33.2001.00059
TB
Lugano
24 aprile 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 5 giugno 2001 di
__________,
2.
__________,
contro
le decisioni del 14 maggio 2001 emanate
da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di prestazioni complementari
ritenuto, in
fatto
1.1. Con due
distinte decisioni emesse in data 14 maggio 2001, la Cassa di compensazione di
Bellinzona ha riconosciuto singolarmente a ciascun ricorrente, a far data dal
1° aprile 2001, una prestazione limitatamente al pagamento del premio
dell'assicurazione malattia obbligatoria.
1.2. Con
tempestivo ricorso 5 giugno 2001, i summenzionati assicurati si sono aggravati
contro le decisioni amministrative sollevando la seguente censura:
"
(…)
Nella decisione inviataci figura, quale montante
della sostanza, l'importo di fr. 60'000.— che non possediamo più avendolo
ceduto ai nostri due figli, entrambi disoccupati, per la costituzione di una
loro attività indipendente, come da allegata dichiarazione, opportunità che non
potevano lasciarsi sfuggire. Tale importo quindi non può essere considerato
quale "titolo" di cui possiamo goderne l'usufrutto in quanto
difficilmente potremo rientrare in possesso di tale somma prima di un lasso di
tempo variabile tra i 5 ed i 10 anni. (…)" (Doc. _)
1.3. Nella
propria risposta 2 luglio 2001, la Cassa ha proposto di respingere il ricorso
con la seguente motivazione:
"
(…)
Alla luce di quanto precede la resistente ha
quindi riesaminato il calcolo notificato ai ricorrenti e appurato come agli
atti risulta una dichiarazione di prestito firmata dai coniugi con la quale si
conviene tra le parti che il prestito verrà rimborsato e quindi, non trovandoci
di fronte ad una donazione, alla resistente non resta altro che considerare
l'importo contestato (fr. 60'000.-) quale credito nei confronti dei figli.
E' quindi chiaro che nell'impossibilità di
trattare diversamente l'importo, oggetto del contendere, il calcolo della
prestazione complementare non può essere diverso da quello notificato in data
14 maggio 2001. (…)" (Doc. _).
1.4. I ricorrenti
non hanno prodotto ulteriori mezzi di prova (doc. _).
in
diritto
2.1. Va avantutto
rilevato come la LPC persegue lo scopo di garantire un "reddito
minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai sensi dell'art.
112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992
pag. 346). Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale"
disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La Legge federale sulle
prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) contiene dunque la garanzia di un
reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF
113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143;
CATTANEO, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza
sociale" in RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag.
460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e
meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V
204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr.
anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni
complementari all’AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
2.2. Per l’art.
2a lett. a LPC hanno diritto alle prestazioni complementari giusta l’articolo 2
LPC le persone che ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS.
2.3. Secondo
l’art. 3a cpv. 1 LPC,
" L'importo
della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra
l'eccedenza delle spese riconosciute e i redditi determinanti."
2.4. Per quanto
riguarda le spese riconosciute, l’art. 3b LPC prevede che
"
Per le persone che non vivono durevolmente o per
un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa),
le spese riconosciute sono le seguenti:
a. importo
destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno:
-
per le persone sole, almeno 14690 franchi e al massimo 16290
franchi;
-
per i coniugi, almeno 22035 franchi e al massimo 24435 franchi;
-
per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per
figli dell’AVS o dell’AI, almeno 7745 franchi e al massimo 8545 franchi. Per i
due primi figli si prende in considerazione la totalità dell’importo
determinante, per due altri figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un
terzo;
b. la
pigione di un appartamento e le relative spese accessorie. In caso di
presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può tenere conto
né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione."
(cpv. 1)
"
Per le persone che vivono a casa e per le
persone che vivono in un istituto sono inoltre riconosciute le spese seguenti:
a. spese
per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo
dell'attività lucrativa;
b. spese
di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del
ricavo lordo dell'immobile;
c. premi
versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata
l'assicurazione malattie;
d. importo
forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
L'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale per
l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura
infortuni);
e. pensioni
alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."
A partire dal 1° gennaio 2001, i fabbisogni
vitali sono stati fissati a 15280 franchi al minimo e 16880 franchi al massimo,
22920 franchi al minimo e 25320 franchi al massimo, 8050 franchi al minimo e
8850 franchi al massimo (art. 1 dell'Ordinanza 01 del 18 settembre 2000
sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI).
2.5. Ancora,
giusta l’art. 3c LPC i redditi determinanti comprendono:
"a. le entrate in denaro o in natura provenienti
dall'esercizio di un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le
persone sole e di 1500 franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o
danno diritto a una rendita è dedotto dal reddito annuo proveniente
dall'esercizio di un'attività lucrativa, il saldo è computato in ragione di due
terzi. Per gli invalidi ai sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito
dell'attività lucrativa è interamente computato;
b. il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i
beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per persone
sole 25000 franchi, per coniugi 40000 franchi e per orfani e figli che danno
diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15000 franchi. Se l'immobile
appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona
compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione
ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente
75000 franchi é preso in considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche,
comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
e. le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra
convenzione analoga;
f. gli assegni familiari
g. le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha
rinunciato;
h. le pensioni alimentari del diritto di famiglia. (cpv. 1)"
"
Non sono computati come redditi determinanti:
a. le
prestazioni dei parenti giusta gli articoli 328 e seguenti del Codice civile;
b. le
prestazioni d'aiuto sociale;
c. le
prestazioni pubbliche o private di natura manifestamente assistenziale;
d. gli
assegni per grandi invalidi dell'AVS o dell'AI;
e. le
borse di studio e altri aiuti finanziari all'istruzione. (cpv. 2)"
2.6. A mente dei
ricorrenti, ai fini della determinazione del diritto alla prestazione
complementare bisognerebbe eliminare da entrambe le tabelle di calcolo
allestite dall'Amministrazione il computo del prestito di CHF 60'000.-,
classificato come sostanza sotto la voce "titoli".
Tale censura non può essere accolta. Difatti,
secondo un principio generale del diritto fiscale, vengono considerati sostanza
i risparmi di ogni tipo, le azioni estere ed interne, le obbligazioni, le
vincite alla lotteria, le eredità, i valori di riscatto dell'assicurazione
sulla vita ed il capitale pagato a rate (pagamenti di capitale da parte di
assicurazioni e capitali di vecchiaia), auto, gioielli, partecipazioni a
cooperative, immobili e prestiti (CARIGIET/KOCH, Ergänzungsleistungen zur
AHV/IV, Supplemento, Zurigo, 2000, pag. 96, WERLEN, Der Anspruch auf
Ergänzungsleistungen und deren Berechnung, Baden, 1995, pag. 116). La sostanza
comprende dunque l'insieme dei beni valutabili in denaro, compresi i diritti
(WERLEN, op. cit., pag. 104).
Il N. 2105 delle Direttive sulle prestazioni
complementari all'AVS e AI (DPC), edite dall'UFAS, giunge alla medesima
conclusione:
"
La sostanza di un richiedente di PC comprende i
beni mobili e immobili di sua proprietà nonché i suoi diritti personali
e reali. Sono pure computati come sostanza le vincite a lotterie, i valori di
riscatto di assicurazioni sulla vita e di rendite vitalizie con
restituzione."
Nel caso concreto, il prestito stipulato in data
19 aprile 2000 fra i ricorrenti ed i loro due figli con oggetto il
trasferimento a questi ultimi dell'importo di CHF 60'000.- al fine di poter
"iniziare la propria attività indipendente in qualità di soci gerenti
della Stazione di servizio + Shop __________ (cfr. la dichiarazione agli atti
dell'Amministrazione), costituisce invero, ai sensi della legge, un contratto
di mutuo (artt. 312 segg. CO). Ciò significa che i ricorrenti, mutuanti,
vantano nei confronti dei propri figli, mutuatari un diritto personale teso
alla restituzione, in uguale qualità e quantità, di cose della stessa specie
loro trasferite.
A buon diritto, quindi, la Cassa ha computato ai
ricorrenti l'intero ammontare del mutuo da essi concesso nel 2000.
Oltre al capitale come tale, bisogna altresì
computare il reddito di tale sostanza mobiliare.
In proposito, il N. 2100 delle predette Direttive
dell'UFAS (DPC) recita:
"
Il reddito della sostanza mobiliare comprende il
reddito ricavato dal capitale, particolarmente gli interessi lordi su depositi
a risparmio, i titoli, le partecipazioni agli utili d'ogni genere, gli introiti
ottenuti dando in affitto o concessione valori mobiliari, nonché gli interessi
su somme prestate. (Per ciò che riguarda il patrimonio in contanti
investito senza interessi, v. il N. 2064)."
Il N. 2064 DPC prevede che
"
I redditi a cui si è rinunciato sono computati
nello stesso modo dei redditi a cui non si è rinunciato. Se un patrimonio in
contanti di una certa importanza è stato investito senza interessi (Pratique
VSI 1997 p. 264 segg.), o se si è rinunciato alla riscossione di
interessi su un prestito, si devono computare gli interessi calcolati sulla
base dei tassi d'interesse medi applicati ai depositi a risparmio (cfr. N.2091.1)."
Giusta l'art. 313 CO, il mutuo, in materia
civile, non produce interessi se non sono stipulati. Nel caso di specie, il
contratto di mutuo agli atti non menziona alcun accordo in tal senso; pertanto
torna applicabile il N. 2091.1 DPC, secondo il quale
"
Fa pure parte del reddito proveniente dalla
sostanza un reddito ipotetico proveniente dai beni patrimoniali ai quali si è
rinunciato. Il reddito ipotetico è stabilito sulla base del tasso d'interesse
medio sui risparmi dell'anno precedente quello in cui è assegnata la
prestazione (VSI 1994 p. 161).
Negli ultimi anni i tassi d'interesse medi sul
risparmio ammontavano a:
(…)
2000*: 1.4% (…)"
Ritenuto come le prestazioni complementari in
esame siano state richieste per l'anno 2001, il tasso d'interesse ammonta
dunque in casu all'1,4%, ciò che comporta un interesse pari a CHF 840.- (CHF
60'000.- x 1,4%). Questo importo va ad aggiungersi agli altri interessi da
deposito a risparmio derivanti dai conti dei ricorrenti presso l'__________
(cfr. documentazione agli atti). L'importo di CHF 1'594.- (CHF 289.30 + CHF
373.10 + CHF 29.80 + CHF 61.85 + CHF 840.-) fissato dalla resistente come
reddito non privilegiato deve conseguentemente essere confermato.
2.7. Alla luce di
quanto appena esposto, il ricorso va quindi integralmente respinto.
L'Amministrazione ha rettamente concesso ai ricorrenti una prestazione
limitatamente al pagamento del premio dell'assicurazione malattia obbligatoria.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
-
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster