AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
33.2000.29
Data decisione, Autorità:
13.11.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
33.2000.00029
MB/sc
Lugano
13 novembre 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Giovanna Roggero-Will, Raffaele Guffi
redattrice:
Michela Bürki
Moreni
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 10 aprile 2000 di
contro
la decisione del 27 marzo 2000 emanata da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di prestazioni complementari
ritenuto, in
fatto
1.1. Con due
decisioni 27 marzo 2000, con effetto dal 1° dicembre 1999 e dal 1 gennaio 2000,
la Cassa cantonale di compensazione (in seguito Cassa) ha respinto la richiesta
di __________, tendente all'assegnazione di una prestazione complementare
mensile (doc. _). Secondo l'amministrazione i redditi di cui dispone
l'assicurato superano il suo fabbisogno.
1.2. Con
tempestivo ricorso 10 aprile 2000, l’interessato ha impugnato la decisione
dell'amministrazione, precisando che:
"
(…)
Le tabelle di calcolo PC sono state fatte
inserendo sostanza che io non posseggo.
Nell'agosto '97 ho ceduto parte della sostanza
mediante donazione (anticipo ereditario) al Signor __________. L'altra parte è
stata ritirata dallo stesso tramite l'Ufficio Esecuzioni e Fallimenti per
120'000 SFR. Di conseguenza io non posseggo più alcuna sostanza. Trovo quindi
che nei calcoli fatti si sia commesso un grave errore computando una sostanza
che non è più di mia proprietà." (Doc. _)
1.3. Con risposta
21 aprile 2000, la Cassa ha proposto di respingere il ricorso, adducendo le
seguenti motivazioni:
"
Dall'esame della documentazione agli atti si
rivela che il ricorrente era proprietario in ragione di un mezzo, delle
particelle No. __________e No. __________site in territorio del comune di
__________.
In data 18 agosto 1997, tramite atto pubblico
dell'avv. dott. __________ i, il Signor __________ donava al figlio, quale
anticipo ereditario, la sua quota di proprietà (1/2).
Secondo l'art. 3c cpv. 1 lett. g occorre
computare, nel calcolo della prestazione complementare, tutte le entrate e le
parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato.
Nel caso specifico si configura quanto previsto
dal citato articolo per cui la resistente, in ossequio all'art. 17 cpv. 4 OPC,
avrebbe dovuto richiedere una perizia tecnica riferita alle particelle citate.
Per economicità di giudizio si è tuttavia soprasseduto alla richiesta specifica
in quanto l'altra metà della casa è stata acquistata a pubblico incanto, in
data 20 maggio 1997, al prezzo di fr. 120'000.
Il ricorrente ha quindi donato al figlio la sua
quota parte di un mezzo della casa senza contropartita per cui il valore
secondo l'art. 17 cpv. 4 OPC va computato. Per la determinazione dell'importo
da considerare la resistente ha comunque applicato l'art. 17a OPC deducendo,
dal valore di aggiudicazione dell'incarto, l'ammortamento annuo di fr.
10'000.-- nonché i relativi debiti ipotecari gravanti la proprietà (fr.
120'000.-- ./. fr. 60'250.-- ./. 10'000.-- = fr. 49'750.--). L'importo di fr.
49'750.-- per l'anno 1999 rispettivamente di fr. 39'750.- per l'anno 2000 (pos.
49 della tabella di calcolo PC) devono, quindi, senza dubbio, essere
riconfermati." (Doc. _)
1.4. Pendente
causa il TCA ha richiamato agli atti gli incarti fiscali del ricorrente e ha
chiesto alcuni chiarimenti alla Cassa. La documentazione trasmessa al TCA è
stata notificata all'assicurato.
in
diritto
2.1. Oggetto del
contendere è il calcolo effettuato dalla Cassa di compensazione per stabilire
il diritto alla PC del ricorrente. Egli sostiene in particolare di aver donato
la sostanza di sua proprietà al figlio, mentre fr. 120'000 sono stati ritirati
dall'Ufficio esecuzioni e fallimenti. A sua detta quindi non va computato alcun
importo a titolo di sostanza.
Preliminarmente
va rilevato che, scopo della prestazione complementare è quello di garantire un
"reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai
sensi dell'art. 34 quater CF (RCC 1992 p. 346). Questa nozione è più ampia
rispetto al "minimo vitale" agli effetti del diritto esecutivo (art.
93 LEF). La legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI contiene
dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su
queste questioni cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989
pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo
obiettivo della sicurezza sociale" in RDAT 1991 II pag. 447ss, spec. pag.
448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di redditi rivestono pertanto una
doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo
garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 p. 52 e 176; 1994 p. 225; RCC 1992
p. 225).
2.2. Nel merito
l’art. 2a LPC prevede che hanno diritto alle prestazioni giusta l’articolo 2 le
persone che:
"
a) ricevono una rendita di vecchiaia
dell’AVS;"
2.3. Secondo
l’art. 3a LPC
" L'importo
della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra
l'eccedenza delle spese riconosciute e i redditi (cpv. 1)."
2.4. Per quanto
riguarda le spese riconosciute l’art. 3b LPC, prevede che:
" Per
le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o
in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le
seguenti:
a. importo destinato
alla copertura del fabbisogno vitale, per anno:
-
per le persone
sole, almeno 14690 franchi e al massimo 16 290 franchi;
-
per i coniugi,
almeno 22 035 franchi e al massimo 24 435 franchi;
-
per gli orfani e
per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS
o dell'AI, almeno 7745 franchi e al massimo 8545 franchi. Per i due
primi figli si prende in considerazione la totalità
dell'importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno
e per ogni altro figlio un terzo;
b. la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie. In
caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può
tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di
restituzione."
Dal 1
gennaio 1999 l’importo massimo computabile a titolo di fabbisogno è pari a fr.
16’460 per persone sole, fr. 24’690 per coniugi, fr. 8’630 per il primo e per il
secondo figlio o orfano, fr. 5'755 per il terzo e per il quarto figlio o orfano
e fr. 2’880 per il quinto e successivi figli o orfani (Decreto esecutivo
concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI del 18
novembre 1998).
Per
l'art. 3b cpv. 3 LPC
" Per
le persone che vivono a casa e per le persone che vivono in un istituto sono
inoltre riconosciute le spese seguenti:
a. spese per il
conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo
dell'attività lucrativa;
b. spese di
manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del
ricavo lordo dell'immobile;
c. premi versati
alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata
l'assicurazione malattie;
d. importo
forfetario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
L'importo forfetario deve corrispondere al premio medio cantonale per
l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
(compresa la copertura infortuni);
e. pensioni
alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."
2.5. Secondo
l’art. 3c cpv. 1 LPC, inoltre, i redditi determinanti comprendono
" a. le
entrate in denaro o in natura provenienti dall'esercizio di un'attività
lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le persone sole e di 1500 franchi
per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno
diritto a una rendita é dedotto dal reddito annuo proveniente
dall'esercizio di un'attività lucrativa, il saldo é computato in ragione di
due terzi. Per gli invalidi ai sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito
dell'attività lucrativa é interamente
computato;
b. il reddito
proveniente da sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo
della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di
vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25 000
franchi, per coniugi 40 000 franchi e per orfani e figli che danno diritto
a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15 000 franchi. Se l'immobile
appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra
persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale
abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore
dell'immobile eccedente 75 000 franchi é preso in
considerazione quale sostanza;
d. le
rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite
dell'AVS e dell'AI;
e. le prestazioni
derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;
f. gli assegni
familiari
g. le entrate e
le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;
h. le pensioni
alimentari del diritto di famiglia."
2.6. Per quanto
riguarda l'importo computato dalla Cassa a titolo di sostanza immobiliare
alienata nel 1997 e del relativo reddito ipotetico, si rileva che, di
principio, per stabilire il diritto alla PC di un assicurato, vengono presi in
considerazione solo quegli attivi che egli ha effettivamente ricevuto e di cui
può disporre senza restrizioni (AHI Praxis 1995 p. 166 consid. 2a; RDAT I 1992
p. 154; RCC 1984 p. 189; Werlen, Der Anspruch auf Ergänzungsleistungen, Baden
1995, p.156/ 166; ZAK 1989 p. 238). È infatti rilevante la circostanza che
l’interessato non dispone dei mezzi necessari per far fronte ai suoi bisogni
esistenziali, non il motivo che ha condotto a questa situazione (DTF 115 V 355).
Nell’ipotesi
in cui tuttavia l’assicurato ha rinunciato a dei beni senza esserne
giuridicamente obbligato e senza controprestazione adeguata, dispone di un
diritto a determinate entrate o a una determinata sostanza, non ne fa tuttavia
uso o non fa valere le sue pretese (RCC 1989 p. 350 consid. 3b; 1988 p. 275
consid. 2b) oppure, per motivi di cui è responsabile, non esercita, per lo meno
a tempo parziale, un’attività lucrativa ammissibile, il succitato principio non
è applicabile (AHI Praxis 1995 p. 166 consid. 2a; Pratique VSI 1994 p. 225
consid. 3a; RCC 1992 p. 348; DTF 115 V 353 consid. 5c; cfr. Anche DTF 122 V 397
consid. 2).
In tal
caso la giurisprudenza considera infatti che vi è rinuncia di sostanza ai sensi
dell’art. 3c cpv. 1 lett. g (cfr. vecchio art. 3 cpv. 1 lett. f LPC; RDAT I
1994 p. 189 consid. 3a; RCC 1989 p. 350 consid. 3b).
In
conclusione, quindi, lo scopo dell’art. 3c cpv. 1 lett. g LPC consiste
avantutto nell’evitare che un assicurato si spogli di tutto o di una parte dei
suoi beni a favore di terzi, senza obbligo giuridico ed in modo da diminuire il
reddito che determina il diritto alla prestazioni. Nel caso in cui tuttavia
l’assicurato spende la sua fortuna per acquistare dei beni di consumo o per
migliorare livello di vita dispone della sua libertà personale, di conseguenza
l’art. 3c cpv. 1 lett. g LPC non torna applicabile (DTF 115 V 354).
2.7. Nel caso in
esame, a titolo di sostanza immobiliare alienata, la Cassa ha computato fr.
39'750 nel 2000, e fr. 49'750 nel 1999. Quest'ultimo importo è stato ridotto di
fr. 20'000 nella risposta di causa.
A
motivazione del proprio gravame l'assicurato sostiene che l'Ufficio esecuzioni
ha ritirato fr. 120'000, mentre al figlio ha donato la parte restante.
In
concreto dagli atti emerge che, con atto notarile redatto il 18 agosto 1997 dal
notaio __________, __________ ha donato, a scopo di anticipo ereditario, al
figlio __________, la quota di comproprietà di 1/2 della particella no.
__________del Comune di __________ o, nonché la quota di comproprietà coattiva
B di 1/4 sulla part. __________. Nel contratto è stato in particolare precisato
che:
"
(…)
Premesso che il donatario è già proprietario
della quota B dello stesso mappale N. __________ RFD __________, esso risulta
quindi a seguito di questo atto di sua esclusiva proprietà.
- Il donatario signor __________ assume
i debiti ipotecari del donante signor __________ e in particolare
-
quello
di attuali fr. 40'250.-- (quarantamiladuecentocinquanta), valuta 30 (trenta)
giugno 1997 (millenovecentonovantasette) della Banca __________, garantito
dalla cartella ipotecaria di fr. 70'000.-- (settantamila) gravante in I (primo)
rango la quota A intestata al donante (dg. __________)
-
quello nei confronti dello __________ garantito dall'ipoteca
legale di fr. 20'000.-- (ventimila) iscritto in II (terzo) rango pure sulla
quota A (dg. __________).
3.1. Il
donatario __________ subentra inoltre quale terzo proprietario del pegno
nell'iscrizione ipotecaria di cui alla cartella ipotecaria al Portatore di fr.
65'000.-- (sessantacinquemila) iscritta in II (secondo) rango sulla quota A
(dg. __________), ritenuto che il relativo debito verso la __________, con atto
separato, è stato assunto dalla madre __________. (…)" (Doc. _)
Dagli
atti risulta quindi che i debiti gravanti l'immobile al momento della donazione
erano pari a fr. 125'250.
Dagli
atti trasmessi pendente causa dalla Cassa su espressa richiesta del TCA,
relativi alla realizzazione della quota b) di 1/2 del mappale no. __________di
__________, oltre alla quota b) 1/2 della comproprietà coattiva del mappale
__________di proprietà di __________ risulta inoltre quanto segue:
"
(…)
Dopo le tre chiamate di legge e chiuse le
offerte, viene chiesto l'avente in diritto di prelazione se intende esercitarlo,
come alla nostra comunicazione 25.3.1997.
Nessuno fa valere tale diritto e pertanto la
quota b) di 1/2 del mappale n. RFD S + la quota b) di 1/2
della comproprietà coattiva del mappale n. __________RFD di __________ vengono
deliberate a __________, qui rappresentato dal signor __________ come a
procura in atti, al prezzo di fr. 120'000.-- (centoventimila).
Il deliberatario consegna la somma di fr.
30'000.-- (trentamila) in contanti di cui fr. 20'000.-- (ventimila) acconto
prezzo delibera e fr. 10'000.-- (diecimila) acconto spese di realizzazione, il
tutto come alle condizioni d'asta." (Doc. _)
Gli
ulteriori fr. 100'000 vengono tacitati tramite subingresso ipotecario (VIII,
doc. _).
2.8. Dalla
documentazione agli atti dell'incarto indicata a grandi linee al considerando
precedente risulta, quindi, in concreto, che 1/2 della part. no. __________di
__________, di proprietà del ricorrente, è stato acquistato all'incanto dal
figlio, mentre l'altra parte è stata donata a quest'ultimo dal padre.
In simili
condizioni, considerato un valore dell'altra quota parte di un mezzo, pari a
fr. 120'000 (cfr. consid. 1.3), il valore immobiliare donato dovrebbe essere
nullo, in quanto i debiti gravanti la proprietà sono pari a fr. 125'250.
Parte di
questi debiti, per un importo di fr. 65'000, è stato tuttavia assunto dalla
moglie del ricorrente e madre del donatario. Per quanto riguarda questo importo
il figlio del ricorrente risulta così terzo proprietario del pegno (cfr.
consid. 2.7).
2.9. Il padre ha
quindi donato al figlio sostanza per un valore uguale a zero, in quanto i
debiti che la gravano superano il suo valore.
In simili
condizioni, di principio, non si può quindi asserire che egli ha rinunciato a
sostanza senza controprestazione adeguata.
Dev'essere
tuttavia esaminato se il fatto che la moglie si è assunta parte del debito
gravante l'immobile è di qualche rilevanza per l'esito del ricorso. Nel caso di
specie infatti il titolare dell'immobile non coincide con il debitore (cfr.
Tuor/Schnyder, Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, Zurigo 1986, p.773).
Per
l'art. 805 cpv. 1 CCS:
"
Il pegno immobiliare grava sul fondo con tutte
le sue parti costitutive e gli accessori.
Per
l'art. 816 CCS:
"
1Il
creditore ha il diritto di essere pagato sul ricavo del fondo nel caso che non sia altrimenti soddisfatto.
Secondo
l'art. 845 cpv. 1 CCS:
"
La posizione giuridica del proprietario del
fondo ipotecario che non è personalmente debitore, è regolata secondo le norme
relative all'ipoteca."
Per
l'art. 827 cpv. 1 CCS:
"
Il proprietario del fondo, che non è
personalmente debitore, può riscattare il pegno alle medesime condizioni alle
quali il debitore è autorizzato all'estinzione del debito."
Nel caso in
cui, quindi, il proprietario del fondo non coincide con il titolare del debito,
per il debito rispondono in ogni caso sia l'immobile che il debitore
personalmente La situazione giuridica è quindi del tutto particolare in quanto
il proprietario dell'immobile rischia di dover tollerare una procedura esecutiva
forzata a carico del suo fondo per un debito altrui (Tuor/Schnyder, op. cit. p.
773). È questo il motivo per cui il legislatore ha introdotto alcuni
accorgimenti a favore del proprietario tra cui la possibilità di pagare il
debito al posto del terzo debitore e quindi di subentrare nel ruolo del
creditore tacitato (art. 827 CCS succitato) e il diritto che gli sia comunicata
la disdetta del credito (art. 831 CCS; Tuor/Schnyder, op. cit. p. 773).
2.10. Visto quanto
sopra, quindi, poiché in virtù di giurisprudenza e dottrina la sostanza
alienata rimane gravata in ogni caso anche dal debito assunto dalla madre,
malgrado che il figlio non risulti debitore personalmente, l'importo della
sostanza alienata dev'essere considerato nullo.
In simili
condizioni non si può concludere che il ricorrente ha rinunciato a sostanza
senza percepire una controprestazione adeguata: visto il valore della sostanza
egli non avrebbe avuto diritto a controprestazione alcuna. Il ricorso deve
dunque essere accolto e le decisioni impugnate annullate.
L'incarto va
pertanto rinviato alla Cassa, affinché stabilisca il diritto alla PC
dell'assicurato, senza tener conto di sostanza alienata e del relativo reddito
ipotetico.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è accolto.
§ Le
decisioni impugnati sono annullate.
§§
L'incarto
è rinviato alla Cassa affinché pronunci due nuove decisioni ai sensi di quanto
indicato al consid. 2.10.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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