AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
33.2000.27
Data decisione, Autorità:
02.11.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
33.2000.00027
rs/sc
Lugano
2 novembre 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella
Sartoris
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 aprile 2000 di
contro
la decisione del 13 marzo 2000 emanata da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di prestazioni complementari
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione 13 marzo 2000 la Cassa cantonale di compensazione (in seguito Cassa)
ha respinto, con effetto dal 1° gennaio 2000, la richiesta di __________ tendente
all'assegnazione di una prestazione complementare alla rendita di vecchiaia AVS
(Doc. _).
1.2. Contro
questa decisione l'assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel
quale si è così espresso:
"1. L'istituto delle Assicurazioni Sociali usando parametri di
valutazione sicuramente esagerati forniti dall'Ufficio cantonale di Stima ha
negato la prestazione complementare inoltrata il 25 maggio 1999.
-
Il valore commerciale della proprietà fondiaria indicato nella
decisione in fr. 134'250.-- è fuori luogo ed esagerato già a prima vista. Una
contestazione più dettagliata ci si riserva di inoltrarla nel corso della
procedura appena in possesso della perizia richiesta all'Istituto delle
Assicurazioni (vedi doc. _).
-
Il valore commerciale della proprietà fondiaria stabilito con
parametri di valutazione attuali e non speculativi non può superare
complessivamente i fr. 90'000.--.
Con
la correzione del valore commerciale il totale redditi calcolato dall'Istituto
Assicurazioni sociali da fr. 44'993.-- verrebbe ridotto a fr. 40'568.-- e si
rientrerebbe nei parametri per essere posti al beneficio della prestazione
complementare." (Doc. _)
1.3. Pendente
causa la Cassa ha trasmesso all'assicurato, su sua richiesta, le perizie
esperite dall'Ufficio stima per un'eventuale presa di posizione (cfr. doc. _).
Con
osservazioni del 15 maggio 2000 il ricorrente ha rilevato che:
" mappale
no. __________RFD di __________
Dalla perizia non si comprende come per il mappale no. __________,
prato, si sia giunti al valore di mercato di fr. 140.‑ il mq..
Da informazioni risulta che a __________ terreni edificabili sono
stati trattati e conclusi a cifre varianti tra i fr. 40.‑ il mq. ed un
massimo fr. 150.‑ il mq. (per un solo caso).
Tenuto conto della particolare configurazione del fondo (scarpata
verso il fiume) la sua ubicazione (tra altre costruzioni), non completamente
urbanizzato il valore commerciale non può superare i fr. 100.‑ il mq..
Se si tiene poi conto che il valore ufficiale di stima è di fr.
55.‑ il mq. la mia valutazione di fr. 100. ‑‑ il mq. è più
che legittima e giustificata.
Il valore di mercato del mappale no. __________deve quindi venir
fissato in complessivi fr. 49'100.--.
mappale no. __________foglio 80/100 __________
Si premette che trattasi di una PPP quindi difficilmente
commerciabile.
La proprietà era una vecchia stalla riattata artigianalmente negli
anni 1975/76 e trasformata in un piccolo rustico abitabile. Ad esclusione del
tetto in piode imposto dal Piano Regolatore comunale, per la riattazione si
sono usati materiale di tipo semplice, standard e di recupero.
Le solette e come l'unica parete che divide la stanza con il bagno
sono in legno e perline (ad eccezione per una piccola parte che forma il
soffitto della cantina).
Lo stabile è privo di riscaldamento ad eccezione del camino e di
una stufa a legna. Le tre finestrelle esistenti sono normali e senza vetri
isolanti.
La cucina à stata realizzata con mobili pensili d'occasione, usati
e di recupero sono pure i mobili e le apparecchiature (lavello, cucina e frigo)
che la compongono.
La valutazione metrica di fr. 450.‑ il mc. attribuito
dell'Ufficio Cantonale di stima è sproporzionato al tipo di costruzione. La
valutazione di fr. 450.‑ il mc. si addice ad una nuova e razionale
costruzione, con finiture medio superiori.
Il rustico è accessibile e frequentabile solo nella bella stagione
(circa 3 mesi all'anno) il presunto reddito valutato dall'UCS in fr. 3'600.‑‑
annui è esagerato.
Tenuto conto della sopracitata argomentazione la stima metrica non
può essere superiore a fr. 250.‑‑ il mc. ed il presunto reddito
quantificato al massimo in fr. 2'000.‑‑ annui.
Con i suddetti parametri di valutazione e mediati con un fattore
di ponderazione dello 0,5 il valore reale e reperibile complessivo della proprietà
risulta essere pari a fr. 36'603." (Doc. _)
1.4. In seguito
alle precisazioni esposte dall'assicurato, la Cassa ha invitato l'Ufficio stime
a presentare le proprie considerazioni in merito. Quest'ultimo ha riesaminato
le perizie e ha ridotto il valore venale dei mappali __________e __________ RFD
di __________ (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
1.5. Con risposta
11 agosto 2000 l'amministrazione ha proposto di accogliere parzialmente il
ricorso con le seguenti motivazioni:
"
(…)
Dalla documentazione agli atti si rileva che la Signora
__________, moglie del ricorrente, è titolare di parecchie particelle site in
territorio del comune di __________.
A tal proposito, per quanto attiene la valutazione della sostanza
immobiliare, l'art. 17 cpv. 4 OPC stabilisce:
" La
sostanza immobiliare che non serve da abitazione al richiedente o a una persona
compresa nel calcolo delle PC deve essere computata al valore corrente."
Nel caso specifico si è verificato quanto previsto dal citato
articolo per cui la resistente ha ordinato le perizie tendenti a stabilire il
valore corrente della sostanza immobiliare di proprietà del ricorrente.
Per questa valutazione è stato dato mandato all'Ufficio cantonale
di stima il quale, a perizia conclusa, ha fatto si che il computo della
sostanza al valore corrente, considerato nel calcolo in fr. 134'250.‑
(pos. 44.02 della tabella di calcolo PC), precludesse il diritto alla PC.
In sede ricorsuale sono tuttavia emerse delle contestazioni circa
il valore commerciale attribuito ai mappali N. __________RFID e N.
__________foglio 80/100. La resistente ha pertanto voluto approfondire questa
fattispecie chiedendo all'Ufficio cantonale di stima, in data 16 maggio 2000,
una presa di posizione in merito alle osservazioni sollevate dalla controparte.
Con risposta del 12 luglio 2000 l'Ufficio stima ci comunica che a
seguito di un riesame della perizia vi sono alcuni elementi che è giusto
modificare per meglio adattarli alla situazione reale, in particolare:
Mappale __________
" Il
valore cubico unitario relativo all'abitazione risulta in effetti troppo
elevato in considerazione dello stato attuale della costruzione; il presunto
reddito del rustico risulta in effetti troppo elevato in considerazione
dell'utilizzo dell'edificio.
Mappale __________
Il valore del terreno risulta troppo
elevato in confronto con casi similari."
Sulla base dei considerandi l'Ufficio cantonale di stima ha quindi
ritenuto giustificato modificare alcuni elementi e di conseguenza ci ha
trasmesso le perizie debitamente rettificate. In particolare la particella N.
__________RFD è stata modificata in fr. 54'000.- contro i precedenti 68'000.‑
mentre la particella N. __________è stata modificata in fr. 48'000.‑
contro i precedenti fr. 60'000.‑. Il nuovo valore della sostanza
immobiliare computabile ammonta così a fr. 108'250.‑.
Alla luce delle nuove risultanze la resistente ha quindi rivisto
il calcolo della PC e a seguito delle modifiche apportate ha fatto sì che il
reddito non privilegiato passa da fr. 44'993.‑ a fr. 42'393.‑ con
conseguente riconoscimento della prestazione ma limitatamente al pagamento del
premio dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie di entrambi
i coniugi.
Circa i parametri utilizzati per valutare la sostanza la resistente
non può che allinearsi a quanto stabilito dall'Ufficio cantonale di stima in
quanto scaturito da perizie specificatamente richieste. A tal proposito giova
inoltre ricordare che anche codesto lodevole Tribunale cantonale delle
assicurazioni ha già avuto modo di confermare tale prassi amministrativa."
(Doc. _)
1.6. Con scritto
31 agosto 2000 l'assicurato ha osservato:
"1. Non ho nessun altro mezzo di prova da notificare.
- Aderisco
alle conclusioni della nuova perizia immobiliare 12 luglio 2000 allegata alla
risposta di causa." (Doc. _)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella
causa D.C.).
Nel
merito
2.2. Scopo della
prestazione complementare è quello di garantire un "reddito minimo"
per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai sensi dell'art. 34 quater CF
(RCC 1992 p. 346), corrispondente all'art. 112 della nuova CF. Questa nozione è
più ampia rispetto al "minimo vitale" agli effetti del diritto
esecutivo (art. 93 LEF). La Legge federale sulle prestazioni complementari
all'AVS/AI contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone
anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag.
143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo
garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in RDAT 1991 II
pag. 447ss, spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito
rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e
di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 p. 52 e 176; 1994
p. 225; RCC 1992 p. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione
della legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, p. 3, p. 8 e
9).
2.3. Per l’art.
2a lett. a LPC hanno diritto alle prestazioni complementari giusta l’articolo 2
le persone che ricevono una rendita di vecchiaia dell’AVS.
2.4. Secondo
l’art. 3a LPC (cfr. anche art. 2 LPC)
" L'importo
della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra
l'eccedenza delle spese riconosciute e i redditi (cpv. 1)."
Per
quanto riguarda le spese riconosciute l’art. 3b LPC, prevede che:
" Per
le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o
in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le
seguenti:
a. importo (valido
fino al 31.12.98) destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per
anno:
-
per le persone
sole, almeno 14690 franchi e al massimo 16 290 franchi;
-
per i coniugi,
almeno 22 035 franchi e al massimo 24 435 franchi;
-
per gli orfani e
per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS
o dell'AI, almeno 7745 franchi e al massimo 8545 franchi. Per i due
primi figli si prende in considerazione la totalità
dell'importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno
e per ogni altro figlio un terzo;
b. la pigione di un
appartamento e le relative spese accessorie. In caso di presentazione di un
conguaglio per le spese accessorie, non si può tenere conto né di un
pagamento di arretrati né di una richiesta di
restituzione."
Dal 1
gennaio 1999 l’importo massimo computabile a titolo di fabbisogno è pari 16’460
per persone sole, 24’690 per coniugi, fr. 8’630 per il primo e per il secondo
figlio o orfano, fr. 5755 per il terzo e per il quarto figlio o orfano e fr.
2’880 per il quinto e successivi figli o orfani (Decreto esecutivo concernente
la legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI del 18 novembre
1998).
" Per
le persone che vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in
un ospedale (persone che vivono in un istituto), le spese riconosciute sono le
seguenti:
a. tassa
giornaliera;
b. importo per le
spese personali (cpv. 2)."
" Per
le persone che vivono a casa e per le persone che vivono in un istituto sono
inoltre riconosciute le spese seguenti:
a. spese per il
conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo
dell'attività lucrativa;
b. spese di
manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del
ricavo lordo dell'immobile;
c. premi versati
alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata
l'assicurazione malattie;
d. importo
forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
L'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale per
l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
(compresa la copertura infortuni);
e. pensioni
alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."
Secondo
l’art. 3c cpv. 1 LPC, inoltre, i redditi determinanti comprendono
"a. le entrate in denaro o in natura provenienti dall'esercizio di
un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le persone sole e di 1500
franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una
rendita é dedotto dal reddito annuo proveniente dall'esercizio di un'attività
lucrativa, il saldo é computato in ragione di due terzi. Per gli invalidi ai
sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito dell'attività lucrativa é
interamente computato;
b. il reddito
proveniente da sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo
della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di
vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25 000
franchi, per coniugi 40 000 franchi e per orfani e figli che danno diritto
a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15 000 franchi. Se l'immobile
appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra
persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale
abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore
dell'immobile eccedente 75 000 franchi é preso in
considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le
pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le
rendite dell'AVS
e dell'AI;
e. le prestazioni
derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;
f. gli assegni
familiari
g. le entrate e le
parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;
h. le pensioni
alimentari del diritto di famiglia."
2.5. Con il
ricorso l’assicurato contesta il valore venale della sostanza immobiliare di
proprietà della moglie, computato ai fini del calcolo della PC per un importo
complessivo di fr. 134'250.--, in quanto sarebbe troppo elevato rispetto al
valore stabilito con parametri di valutazione attuali e non speculativi, che
corrisponderebbe a fr. 90'000.--.
L’art. 3c
cpv. 7 lett. b LPC il Consiglio federale disciplina la valutazione dei redditi
determinanti, delle spese riconosciute, nonché della sostanza.
Secondo
l'art. 17 OPC -AVS/AI, nella versione in vigore fino al 31 dicembre 1998
"1) La valutazione della sostanza computabile deve essere effettuata
secondo le regole stabilite dalla legislazione sull'imposta cantonale diretta
del Cantone di domicilio.
-
Se tali regole non esistono, la sostanza computabile deve essere
valutata secondo le regole stabilite per le persone morali dalla legislazione
sull'imposta federale diretta.
-
I Cantoni possono considerare quali determinanti le regole che la
legislazione sull'imposta federale diretta stabilisce per le persone morali.
-
La sostanza immobiliare che non serve di abitazione al richiedente o
a una persona compresa nel calcolo delle prestazioni complementari deve essere
computata al valore corrente."
Se la
sostanza immobiliare serve di abitazione dell'assicurato, fa stato il cpv. 1
dell'art. 17 OPC, secondo il quale la valutazione della sostanza computabile
deve essere effettuata secondo le regole stabilite dalla legislazione
sull'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio.
La norma
in questione vuole facilitare l'amministrazione cantonale nell'accertamento
della sostanza, permettendole di riprendere il valore direttamente dalla
tassazione fiscale, senza dover ricalcolare lei stessa l'importo da computare
(RCC 1991 pag. 422).
Secondo
la volontà del legislatore, dunque dal 1° gennaio 1992 la sostanza deve essere,
di principio, esposta al valore considerato in sede fiscale cantonale prima della
deduzione degli importi esenti da imposta (Direttive UFAS sulle prestazioni
complementari all'AVS/AI, cifra 2109).
A norma
dell'art. 52 cpv. 1 LT gli immobili e i loro accessori nel Cantone sono imposti
per il valore di stima ufficiale.
Ne consegue
che la sostanza immobiliare è computata sulla base del suo valore di stima
ufficiale (STFA 8 ottobre 1992 nella causa N.G., pubblicata in RDAT I-1993,
pag. 232).
A tale
disposizione fa tuttavia eccezione il capoverso 4, nella misura in cui la
sostanza immobiliare che non serve da abitazione all’assicurato deve essere
computata non già al valore determinato in sede fiscale, bensì al suo valore
corrente (valeur vénale, Verkehrswert; Pratique VSI 1994 p. 194). Questa
distinzione si fonda sul fatto che il valore corrente o valore venale, vale a
dire il valore che raggiunge un immobile nel corso di normali transazioni
commerciali, è in genere più elevato del valore fiscale (RCC 1991 p. 424). Con
valore venale si intende altresì il prezzo pagato per dei fondi agricoli
secondo le leggi di mercato (Pratique VSI 1994 p. 194). Nella misura in cui la
sostanza non serve più da abitazione al richiedente o ad una persona compresa
nel calcolo della prestazione complementare, il legislatore ha voluto che
venisse imputato il valore che l’immobile rappresenta effettivamente sul
mercato.
Non
sarebbe infatti corretto che agli assicurati fosse consentito di mantenere la
sostanza a vantaggio degli eredi grazie alle prestazioni complementari. I
titolari di carte valori e libretti di risparmio non devono essere trattati
peggio dei proprietari immobiliari (Pratique VSI 1994 p. 195; RCC 1991 p. 424).
In una
sentenza pubblicata in VSI 1994 p. 290 il TFA ha specificato che tale disposizione
è applicabile solo se il richiedente (o un’altra persona compresa nel calcolo
delle prestazioni complementari) non abita personalmente nell’immobile di sua
proprietà.
2.6. Con effetto
dal 1 gennaio 1999 i capoversi 2 e 3 dell’art. 17 sono stati abrogati, mentre
sono stati aggiunti i capoversi 5 e 6, del seguente tenore
" In
caso di alienazione di un immobile, a titolo oneroso o gratuito, il valore
venale è determinante per sapere se ci si trova in presenza di una rinuncia a
elementi patrimoniali ai sensi dell'articolo 3c capoverso 1 lettera g LPC. Il
valore venale non è applicabile se, per legge, esiste un diritto di acquisire
un immobile a un valore inferiore.
Invece del valore
venale, i Cantoni possono applicare uniformemente il valore di ripartizione
determinante per la ripartizione fiscale intercantonale."
La
modalità di calcolo prevista dal capoverso 6 non è stata fatta propria dal
Canton Ticino, che continua a fondarsi su quanto stabilito al capoverso 4 e
sulla giurisprudenza sviluppatasi sulla base di questa disposizione.
2.7. Nella
fattispecie nessuno degli immobili appartenenti alla moglie del ricorrente,
tutti siti nel Comune di __________, serve da abitazione alla coppia, la quale
vive ad __________ in una casa unifamiliare in virtù di un contratto di
locazione (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione). Correttamente, quindi,
la Cassa di compensazione ha computato il valore venale degli immobili.
In
proposito va rilevato che per determinare il valore commerciale
l’amministrazione deve far esperire una perizia da un ufficio competente. Il
TCA ha infatti dichiarato illegale la precedente prassi della Cassa, che
consisteva nell’aumentare sistematicamente del 30% il valore di stima
ufficiale. Applicando questo metodo, nel caso di nuove stime, poteva risultare
un valore superiore a quello corrente (RDAT II/1995 p. 203ss.).
Secondo
la giurisprudenza del TFA, infine, l’ufficio cantonale, per la determinazione
del valore corrente degli immobili, deve sempre far capo allo stesso servizio
(SVR 1998 LPC No. 5). A mente dell’Alta Corte federale sarebbe infatti
inammissibile calcolare l’importo delle prestazioni complementari in base a
stime elaborate da autorità differenti (Pratique VSI 1993 p. 137).
In
concreto la Cassa affida il compito all’Ufficio stima.
Al
riguardo va ancora rilevato che, il TFA, in un caso riguardante il Canton
Ticino, in cui il ricorrente aveva contestato la valutazione immobiliare
operata dall’Ufficio cantonale di stima, ha confermato l’operato dei periti
(STFA del 27 febbraio 1998 in re S.S).
2.8. L'Ufficio
stima, con perizia 4 febbraio 2000, ha stabilito in complessivi fr.134'250.--
il valore venale degli immobili della moglie dell'assicurato.
Secondo
costante giurisprudenza federale, le perizie mediche eseguite nell’ambito della
procedura amministrativa da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla
base di accertamenti approfonditi (ZAK 1986 p. 189; RAMI U 167 p. 96; DTF 104 V
212; SZS 1987 p. 237-239; SZS 1988 p. 329 e 332; DTF non pubbl. del 24. 12 1993
in re S. H; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p.
332).
Lo stesso
vale per quel che riguarda perizie dall’amministrazione presso medici esterni
(DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Questa
giurisprudenza del TFA deve valere per tutte le perizie (cfr. ad esempio per
la previdenza professionale SVR 1998 LPP no. 16), e quindi deve essere
applicata anche per quelle esperite in ambito immobiliare (cfr. STCA del 24
febbraio 1997 in re L.M).
2.9. L'assicurato
censura in particolare il valore della particella no __________RFD di
__________ che non ammonterebbe a fr. 68'000.--, bensì a fr. 49'100.--; il
valore della particella no __________ sarebbe pure troppo elevato, infatti esso
dovrebbe essere di fr. 36'603.--, invece di fr. 60'000.-- (cfr. consid. 1.3.).
A seguito
dell'inoltro del ricorso, in particolare dopo le osservazioni del ricorrente
del 15 maggio 2000 (cfr. consid. 1.3.), l'Ufficio stima, il 12 luglio 2000, ha
ridotto il valore immobiliare delle due particelle in questione con le seguenti
motivazioni:
"
(…)
Il valore venale è stato determinato tenendo in
considerazione vari fattori che influiscono sull'oggetto da valutare e in
particolare:
a) l'importanza
della località in cui giace la proprietà da valutare, in rapporto con la
situazione geografica, con lo sviluppo residenziale, industriale e commerciale
della regione e d'ogni singola parte o quartiere o frazione o zona dove si
trovano i fondi;
b) i
prezzi pagati nelle contrattazioni di compravendita, pubbliche e private,
avvenute nella località negli ultimi anni;
c) il
valore di reddito accertato sulla scorta dei contratti di locazione esistenti
in quanto corrispondenti alle pigioni in uso nelle località o nel quartiere per
oggetti paragonabili;
d) il
valore dei fabbricati in rapporto con le dimensioni, con il genere di
costruzione e sua maggiore o minore solidità e ricercatezza, con i comodi e con
gli incomodi d'abilità o d'utilizzazione, con lo stato di conversazione.
e) le
norme pianificatorie dettate dal Piano Regolatore, la posizione, le dimensioni,
le caratteristiche fisiche, la configurazione, la topografia, l'esposizione, lo
sfruttamento, il grado d'urbanizzazione, gli accesi, le servitù, nonché quei
fattori positivi o negativi che incidano sul valore commerciale.
Dal riesame della perizia vi sono alcuni elementi
che è giusto modificare per meglio adattarli alla situazione reale, in
particolare:
mappale
__________: il valore cubico unitario relativo all'abitazione risulta in
effetti troppo elevato in considerazione dello stato attuale della costruzione;
il presunto reddito
del rustico risulta in effetti troppo elevato in considerazione dell'utilizzo
dell'edificio.
mappale
__________: il valore del terreno risulta troppo elevato in confronto con
casi similari." (Doc. _)
L'Ufficio
stima ha, di conseguenza, dato parzialmente seguito alle censure sollevate
dall'assicurato, stimando il valore della particella no __________ a fr.
54'000.-- e quello della particella no __________a fr. 48'000.--.
Complessivamente
dunque il valore degli immobili è stato ridotto da fr. 134'250.-- a fr.
108'250.--.
Allegate
alla risposta di causa, le perizie modificate sono state trasmesse per
osservazioni all'assicurato, il quale con scritto 31 agosto 2000 ha aderito
alle nuove conclusioni dei periti.
Pertanto,
visto che il ricorrente si è dichiarato d'accordo con l'esito delle modifiche
peritali e che non vi sono elementi nell'incarto atti a mettere in discussione
la correttezza della perizia, tale referto può essere posto alla base del
presente giudizio.
Del resto
la perizia si fonda su accertamenti approfonditi, esperiti da specialisti nel
ramo, che si sono fondati su criteri generalmente applicabili in questo ambito
e giunge a conclusioni logiche, conformemente ai criteri giurisprudenziali
succitati.
Per
questi motivi il TCA non ha quindi motivo di scostarsi dalle conclusioni
peritali che risultano affidabili (cfr. STFA del 27 febbraio 1998 in re S.S
consid. 2b).
2.10. Poiché il
valore venale complessivo dei beni immobiliari di proprietà della moglie
dell'assicurato è stato ridotto a fr. 108'250.--, il totale dei redditi
determinanti considerati dalla Cassa di compensazione nel calcolo della PC
(cfr. doc. _) deve essere modificato.
Esso
ammonta ora quindi a fr. 42'393.--.
Di
conseguenza, tenendo conto che il fabbisogno dei coniugi __________ è di fr.
44'180.--, deve essere erogata al ricorrente una prestazione complementare
corrispondente a fr. 1'787.-- annui, come peraltro già riconosciuto dalla Cassa
in sede di risposta (cfr. consid. 1.5.).
Al
riguardo va segnalato che l'art. 26 OPC concernente l'ammontare minimo della
prestazione complementare annua, prevede che:
"
I beneficiari di prestazioni complementari annue
ricevono un versamento globale (prestazione complementare e ammontare della
differenza rispetto alla riduzione di premio) di un ammontare almeno uguale a
quello della riduzione del premio alla quale hanno diritto."
Inoltre
l'art. 26a OPC prevede che:
"
L'ammontare massimo della prestazione
complementare annua (art. 3a cpv. 2 e 3 LPC) può essere aumentato
dell'ammontare forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria malattie
secondo l'articolo 3b cpv. 3 lett. d LPC."
Queste
due disposizioni, entrate in vigore il l 1° gennaio 1998 a seguito della terza
revisione della LPC, disciplinano la coordinazione con le norme relative alla
riduzione dei premi mediante sussidi dell'ente pubblico introdotte dalla LAMal
(cfr. E. Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, in SBWR, pag. 34 segg.).
Tale modifica aveva, infatti, provocato l'esclusione del premio assicurativo
contro le malattie dal calcolo del fabbisogno individuale ai fini della determinazione
delle PC (cfr. Messaggio aggiuntivo del CdS del 19 febbraio 1997 concernente la
Legge cantonale di applicazione della Legge federale sull'assicurazione
malattia, pag. 5).
In Ticino
era, in ogni caso, già stato regolamentato in tal senso per far fronte ai
cambiamenti introdotti dalla LAMal.
L'art. 3
della Legge cantonale di applicazione della LPC del 16 dicembre 1997, la quale
riprende quanto già considerato nella legislazione precedente (cfr. Messaggio
del CdS del 9 aprile 1997 relativo all'introduzione di una nuova legge di
applicazione della LPC, pag. 10) e l'art. 41 della Legge cantonale di
applicazione della LAMal del 26 giugno 1997, sanciscono quanto segue:
"
Il premio lordo dell'assicurazione obbligatoria
delle cure medico-sanitarie degli assicurati beneficiari di prestazioni
complementare AVS/AI è corrisposto direttamente dal cantone agli
assicuratori."
Va,
comunque, osservato che il premio lordo della LAMal viene finanziato in parte
attraverso la LPC, tramite il trasferimento di un importo pari al premio medio
cantonale, e in parte attraverso i sussidi LAMal.
Alla luce
della legislazione federale e cantonale occorre concludere che l'assicurato,
essendo beneficiario di una prestazione complementare, ha diritto al pagamento
integrale del suo premio dell'assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie e di quello della moglie, come peraltro correttamente ammesso
dalla Cassa (cfr. consid. 1.5.).
In simili
condizioni il ricorso va parzialmente accolto e la decisione impugnata annullata.
Essa
deve, inoltre, essere riformata nel senso che al ricorrente è riconosciuto il
diritto ad una prestazione complementare annua di fr. 1'787.-- e di conseguenza
il pagamento del premio dell'assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie dell'assicurato e della moglie sarà assunto integralmente dal
Cantone.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ La decisione impugnata è annullata e riformata nel senso che
all'assicurato è riconosciuto il diritto alla prestazione complementare di fr.
1'787.-- annui.
§§ Di
conseguenza il premio lordo dell'assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie di __________ e __________ sarà versato direttamente dall'IAS.
2.- Non si percepisce
tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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