AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
33.2000.110
Data decisione, Autorità:
27.09.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
33.2000.00110
MA/nh
Lugano
27 settembre 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi,
Ivano Ranzanici
con redattore:
Marco Armati
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 21 dicembre 2000
di
contro
la decisione del 13 dicembre 2000 emanata
da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di prestazioni complementari
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 13
dicembre 2000 la Cassa cantonale di compensazione (in seguito la Cassa) ha
assegnato a __________, legalmente separato e beneficiario di una rendita AVS,
una prestazione complementare mensile di fr. 772.—, con effetto dal 1° dicembre
2000 (doc. _).
1.2. Contro
questa decisione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA (doc.
_) nel quale si è così espresso:
"
Il mio problema consiste nel fatto che fino al
30 nov. 2000 percepivo una rendita AI di fr. 982.- + una rendita di fr. 1'000.-
dalla Cassa pensione + fr. 268.- di PC, ma dal 1.12.2000 è cambiato tutto in
quanto la Cassa pensioni non mi eroga più niente in quanto i contributi
dell'avere di vecchiaia non sono tali e quindi mi hanno versato il capitale di
fr. 24'221.35 ed è finito su un deposito il quale dovrebbe rendere fr. 339.-
al mese, sono stato in banca e mi è stato detto che al massimo renderanno fr.
900.- all'anno.
Ma il problema non è questo tanto il fatto che la
PC ha fatto i calcoli nuovi e starebbero bene se non ci fosse il problema di
mia moglie; la PC ora è calcolata in fr. 1'544.- mensile, solo che sono state
divise come dice la legge x 2, cioè fr. 772.- a me e fr. 772.- a mia moglie,
solo che mia moglie si tiene tutto per sè e non vuole saperne niente, faccio
presente che mia moglie ha una pensione AVS di fr. 646.-, che in tot. fanno fr.
1'418.-. Io ne prendo fr. 982.- AVS + 772 PC, TOT. fr. 1'754.-, ma la
differenza è che io pago l'affitto, telefono, luce, mangiare, ecc. ecc. Sono
stato a __________ dalla sig.ra __________, la quale mi ha detto che non può
fare nulla finché siamo sotto lo stesso tetto, io tra l'altro dentro il calcolo
della PC ci sono fr. 2'100.- annui per la mia dieta, in quanto sono diabetico
e non solo."
1.3. Nella sua
risposta del 23 gennaio 2001 (doc. _) la Cassa ha proposto di respingere
l’impugnativa, osservando:
"
Dalla documentazione agli atti rileviamo che,
malgrado i coniugi __________ risultino separati legalmente e con petizione
accolta da entrambe le parti sia stata pronunciata la separazione personale per
tempo indeterminato, gli stessi continuano a convivere congiuntamente.
A tal proposito l'art. 3a cpv. 4 LPC stabilisce
che le spese riconosciute e i redditi determinanti dei coniugi, delle persone
con figli che hanno o danno diritto a una rendita e degli orfani che vivono in
economia domestica comune sono sommati.
Inoltre le direttive sulle prestazioni
complementari all'AVS e Al (DPC) al marginale 2032 recitano:
"
Per tutti i coniugi che
non vivono separati, i redditi determinanti e le spese riconosciute di entrambi
i coniugi sono sommati e in seguito ne viene determinata la differenza. Ciò
vale anche se i coniugi separati legalmente (o divorziati) continuano a
convivere o ritornano a convivere dopo una breve separazione (RCC 1986 p.
143)".
Alla luce di quanto precede abbiamo quindi
riesaminato il calcolo notificato al ricorrente e dalla verifica eseguita
possiamo assicurare che lo stesso corretto e conforme alle vigenti disposizioni
legali.
In considerazione di ciò si chiede pertanto, a
codesto lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni, di voler respingere
il ricorso confermando la decisione impugnata."
in
diritto
2.1. Scopo della
prestazione complementare è quello di garantire un "reddito minimo"
per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai sensi dell'art. 34 quater
vCF, corrispondente all’art. 112 della nuova CF (RCC 1992 p. 346). Questa
nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" agli effetti del
diritto esecutivo (art. 93 LEF). La Legge federale sulle prestazioni
complementari all'AVS/AI contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per
le persone anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF 113 V 280 (285),
RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo,
"Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza
sociale" in RDAT 1991 II pag. 447ss, spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460
nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio
quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204;
Pratique VSI 1995 p. 52 e 176; 1994 p. 225; RCC 1992 p. 225; cfr. anche
Messaggio concernente la terza revisione della legge federale sulle prestazioni
complementari all’AVS/AI, p. 3, p. 8 e 9).
2.2. Secondo
l’art. 2a LPC hanno diritto alle prestazioni complementari giusta l’articolo 2
LPC, tra l’altro, le persone anziane che ricevono una rendita di vecchiaia
dell’AVS.
2.3. Per l’art.
3a LPC (cfr. anche art. 2 LPC)
" L'importo
della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra
l'eccedenza delle spese riconosciute e i redditi determinanti (cpv. 1).
Giusta il
capoverso 4
"
Le spese riconosciute e i redditi determinanti
dei coniugi (…) sono sommati.”
2.4.Nel caso di coniugi separati, a norma dell’art. 1 cpv. 1 e 2 OPC
" se
una rendita dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti o
dell’assicurazione per l’invalidità è versata a entrambi i coniugi o se una
rendita completiva dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti o
dell’assicurazione per l’invalidità è versata a un coniuge secondo l’articolo
22bis capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 1946
sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) o l’articolo 34
capoverso 4 della legge federale del 19 giugno 1959 sull’assicurazione
per l’invalidità (LAI), ciascuno dei coniugi ha un diritto proprio a
prestazioni complementari in caso di separazione legale (cpv. 1 ).
I coniugi
che non hanno diritto nè a una rendita nè al versamento di una rendita
completiva dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti o
dell’assicurazione per l’invalidità, non possono esigere l’assegnazione di
prestazioni complementari se vivono separati (cpv. 2).
Per il
capoverso 4 della medesima norma, i coniugi sono considerati come viventi
separati
a)
se la separazione è
stata pronunciata con una decisione giudiziaria
b)
se è in corso
un’istanza di divorzio o di separazione
c)
se la separazione di
fatto dura ininterrottamente da almeno un anno
d)
se è reso credibile che
la separazione di fatto durerà relativamente a lungo.
2.5. Per quanto
riguarda le spese riconosciute, l’art. 3b LPC prevede che:
" Per
le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o
in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le
seguenti:
a. importo (valido
fino al 31.12.98) destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per
anno:
-
per le
persone sole, almeno 14690 franchi e al massimo 16 290 franchi;
-
per i
coniugi, almeno 22 035 franchi e al massimo 24 435 franchi;
-
per gli
orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS
o dell'AI, almeno 7745 franchi e al massimo 8545 franchi.
Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità
dell'importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno
e per ogni altro figlio un terzo;
b. la pigione di un
appartamento e le relative spese accessorie. In caso di presentazione di un
conguaglio per le spese accessorie, non si può tenere conto né di un
pagamento di arretrati né di una richiesta di
restituzione."
Dal 1 gennaio
1999 l’importo massimo computabile a titolo di fabbisogno è pari 16’460 per
persone sole, 24’690 per coniugi, fr. 8’630 per il primo e per il secondo
figlio o orfano, fr. 5755 per il terzo e per il quarto figlio o orfano e fr.
2’880 per il quinto e successivi figli o orfani (Decreto esecutivo concernente
la legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI del 18 novembre
1998).
Per le
persone che vivono a casa e per le persone che vivono in un istituto sono
inoltre riconosciute le spese seguenti:
" a. spese per il
conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo
dell'attività lucrativa;
b. spese di
manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del
ricavo lordo dell'immobile;
c. premi versati
alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata
l'assicurazione malattie;
d. importo
forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
L'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale per
l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
(compresa la copertura infortuni);
e. pensioni
alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."
2.6. Inoltre,
secondo l’art. 3c cpv. 1 LPC, i redditi determinanti comprendono:
"a. le entrate in denaro o in natura provenienti
dall'esercizio di un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le persone
sole e di 1500 franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno
diritto a una rendita é dedotto dal reddito annuo proveniente dall'esercizio di
un'attività lucrativa, il saldo é computato in ragione di due terzi. Per gli
invalidi ai sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito dell'attività
lucrativa é interamente computato;
b. il
reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;
c. un
quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite
di vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25 000 franchi, per
coniugi 40 000 franchi e per orfani e figli che danno diritto a rendite per
figli dell'AVS o dell'AI 15 000 franchi. Se l'immobile appartiene al
beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel
calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una
di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 75 000 franchi é
preso in considerazione quale sostanza;
d. le
rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite
dell'AVS e dell'AI;
e le
prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione
analoga;
f. gli
assegni familiari;
g. le
entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;
h. le
pensioni alimentari del diritto di famiglia."
2.7. In concreto,
con sentenza 22 maggio 1990, il Pretore della giurisdizione di __________ ha
pronunciato la separazione personale a tempo indeterminato tra il ricorrente e
la moglie, __________ (cfr. doc. agli atti dell’amministrazione). Tuttavia,
dagli atti dell’incarto, risulta che i coniugi vivono ancora congiuntamente
(doc. _).
Con il ricorso
l’assicurato non contesta il calcolo operato dalla Cassa ai fini della PC,
quanto il fatto di dover riversare alla moglie l’importo di fr. 772.—,
equivalente alla metà della PC mensile spettante ai coniugi __________. A
sostegno della propria censura, egli rileva che la moglie, pure beneficiaria di
una rendita AVS, non partecipa in alcun modo alle spese dell’economia domestica
(doc. _).
2.8. A norma
dell’art. 21a OPC
« la
prestazione complementare annua è versata mensilmente per metà e separatamente
a ogni coniuge se ognuno di essi ha un diritto a una rendita dell’AVS o
dell’AI. In caso di rimborso unico, gli organi PC possono versare l’importo
totale al coniuge interessato. » (cpv. 1)
Secondo
il capoverso 2, tuttavia, mediante una richiesta comune, i coniugi possono in
ogni momento chiedere che l’importo totale della prestazione complementare sia
versato soltanto a uno di loro. In ogni momento, ciascun coniuge può anche
chiedere il versamento separato, fatte salve le disposizioni derogatorie
imposte dal giudice civile.
2.9. Per
consolidata giurisprudenza, se una coppia legalmente separata continua a convivere,
la prestazione complementare dev’essere determinata secondo le regole valide
per i coniugi che vivono assieme.
Infatti,
ai fini del calcolo separato delle prestazioni complementari, non è
determinante il fatto stesso della separazione coniugale, bensì il cambiamento
della situazione economica che ne discende. Senza una tale modifica, non si
giustificherebbe, malgrado la separazione effettiva della coppia (art. 1 cpv. 4
OPC), il calcolo separato delle PC (cfr. RCC 1986, pag. 143; E. Carigiet/ U. Koch,
Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 79).
Al
riguardo, inoltre, la dottrina ha rilevato che:
"
Die Ergänzungsleistungen von Ehegatten, von
Personen mit rentenberechtigten oder an der Rente beteiligten Kindern sowie von
zusammenlebenden Waisen sind grundsätzlich gemeinsam zu ermitteln. Für die
Ermittlung des Anspruchs werden gemäss Art. 3a Abs. 4 ELG die anrechenbaren
Einnahmen und die anerkannten Ausgaben der anspruchsberechtigten oder an der
Leistung beteiligten Familienmitglieder zusammengerechnet. Die gemeinsame
EL-Ermittlung findet auch bei Ehepaaren Anwendung, die gerichtlich getrennt
sind und weiterhin oder nach kurzer Trennung erneut zusammenleben."
(cfr. E.
Carigiet/ U. Koch, op. cit., pag. 78 e seg.)
Questi
principi sono stati ripresi dall’UFAS al marginale 2032 delle Direttive sulle
Prestazioni complementari all’AVS/AI (DPC) in vigore dal 1° gennaio 1998 che
recita:
"
Per tutti i coniugi che non vivono separati, i
redditi determinanti e le spese riconosciute di entrambi i coniugi sono sommati
e in seguito ne viene determinata la differenza. Ciò vale anche se i coniugi
separati legalmente (o divorziati) continuano a convivere dopo una breve
separazione."
2.10. Va ancora
ricordato che la procedura in materia di assicurazioni sociali é retta dal
principio inquisitorio (Untersuchungs-grundsatz, SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164
consid. 5a; AHI praxis 1994 pag. 212; DTF 117 V 263; DTF 117 V 282). E’ dunque
compito del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto e completo i fatti
giuridicamente rilevanti.
Questo
principio non é tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo
delle parti di collaborare (RAMI 1994 pag. 211; AHI praxis pag. 212; DLA 1992
pag. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a; DTF
114 V 234 consid. 5a; DTF 110 V 52 consid. 4a; Meyer, “Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12;
Spira, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale”
in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann,
“Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz” in
Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pag. 5 ss.)
Questo
obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti
si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere
ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza
o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le
conseguenze dell’assenza di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a;
RAMI 1993 pag. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92;
DTF 115 V 113; G. Beati, “Relazioni tra diritto civile ... “ in relazioni tra
diritto civile e assicurazioni sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg. (3)).
Su questi
aspetti, cfr. in particolare: J. L. DUC, “Les assurances sociales en Suisse”,
Losanna 1995, pag. 827-828 e TH. Locher, “Grundriss des
Sozialversicherungsrecht” Berna 1997, pag. 339-341 il quale rileva che
“besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne
Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”.
In merito
al principio inquisitorio e all'obbligo delle parti di collaborare vedi pure la
STFA del 13 marzo 2001 nella causa M.P, U 429/00, consid. 1c; STFA dell'8
settembre 2000 nella causa F.M., C 178/99, consid. 3b; STFA del 5 giugno 2000
nella causa V.P., I 76/00, consid. 3a; STFA dell'8 novembre 1999 nella causa
G.H., H 74/99, consid. 5d, DLA 2000 N. 25, consid. 3b pag. 123, DTF 125 V 193,
consid. 2 pag 195 con riferimenti e DLA 1996/1997, N. 17, consid. 2a pag 83.
2.11. Nella
concreta fattispecie, per medesima ammissione dell’assicurato, risulta che, al
momento della resa della decisione impugnata, i coniugi __________, benché
formalmente e giuridicamente separati (cfr. consid. 2.7.), vivevano sotto lo
stesso tetto.
Con il
gravame il ricorrente sostiene di dover far fronte integralmente alle spese
dell’economia domestica senza alcun contributo da parte della moglie (doc. _).
Dagli
atti, tuttavia, non emerge con sufficiente chiarezza se la situazione
finanziaria dei __________ sia effettivamente modificata dopo la separazione
giudiziaria. Né il ricorrente, ed ora deve sopportarne le conseguenze (cfr.
consid. 2.10.), è riuscito a dimostrare una tale evenienza, segnatamente un
mutamento sostanziale dei rapporti finanziari all’interno della coppia dal 22
maggio 1990, ossia dalla pronunzia della separazione legale (cfr. consid.
2.7.).
In simili
circostanze, questo TCA ritiene di dover fondare il proprio giudizio sulla base
della situazione effettiva dei coniugi, sicché, risiedendo essi sotto il
medesimo tetto, non v’è alcun motivo di scostarsi dalla giurisprudenza federale
citata (cfr. consid. 2.9.).
A giusto
titolo, quindi, la Cassa ha calcolato le prestazioni complementari sulla base
delle disposizioni applicabili per i coniugi che vivono assieme.
Il ricorso
dell’assicurato va dunque respinto e la decisione impugnata confermata. A
__________, se del caso, è data la facoltà di richiedere il versamento separato
della PC ai sensi dell’art. 21a OPC (cfr. consid. 2.8.).
Infatti i
coniugi aventi ognuno un diritto proprio alla rendita possono, per il
pagamento, formulare una richiesta comune, che può essere inoltrata in ogni
momento, chiedendo che l'importo totale della prestazione complementare sia
versato soltanto a uno di loro. Ogni coniuge può in ogni momento chiedere il
versamento separato.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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