Disability percentages from different ailments not cumulable

32.2005.164Autre juridiction28 mars 2006Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Ticino Insurance Court decided a remand case concerning an AI pension dispute of an insured person who had worked as a laborer, pizza maker, and waiter. After obtaining a SAM expert opinion, the court held that the medical limitations did not justify a higher combined disability assessment than that already used by the AI office. The appeal was therefore dismissed and the half pension previously granted on hardship grounds was confirmed. The court nevertheless forwarded later medical documents to the AI office because they suggested a possible subsequent worsening. The request for legal aid for the present proceedings was admitted, and no court fee was charged.

Regeste Omnilex

Art. 4, 28 and 41 IVG; assessment of disability where multiple health impairments coexist: separate work-incapacity percentages cannot simply be arithmetically cumulated without a medically and economically coherent overall assessment. Where expert evidence establishes the insured's residual earning capacity in the adapted occupation best suited to the remaining abilities, that capacity determines the relevant loss of earnings. The review is confined to the factual situation at the date of the contested decision; later medical developments may be considered only exceptionally if sufficiently specific and capable of retroactive assessment, otherwise they must be pursued in new proceedings. Probative expert reports remain decisive unless concrete reasons undermine their reliability.

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 32.2005.164

Data decisione, Autorità: 28.03.2006, TCA

Titolo: cumulabilità o meno di singoli gradi d'incapacità lavorativa riferiti a diverse affezioni

Raccomandata

Incarto n. 32.2005.164

RG

Lugano 28 marzo 2006

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

statuendo sul rinvio di cui alla sentenza 19 agosto 2005 del TFA nella causa promossa con ricorsi 2 settembre 2002 (inc. 32.02.110/111) da

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

le decisioni 26 luglio/14 agosto 2002 emanate da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato in fatto e in diritto

che - RI 1, classe 1954, dal 1980 al 1992 ha svolto la professione di manovale e operaio, dal 1992 al 1999 quella di pizzaiolo e cameriere nel ristorante-pizzeria gestito insieme alla moglie. Nel 2000 ha ridotto la propria attività sino a chiudere il ristorante nel maggio 2001. Il 16 agosto 1999 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti in quanto affetto da ernie discali;

sulla scorta di una perizia reumatologica eseguita dal dr. __________ - che ha giudicato l’assicurato incapace al lavoro al 40% quale pizzaiolo e al 20% quale gerente e cameriere - e di una perizia psichiatrica del dr. __________ - concludente per una incapacità lavorativa del 40% -, per decisioni 26 luglio 2002 e 14 agosto 2002 l'Ufficio AI ha riconosciuto a RI 1 un’incapacità al guadagno complessiva del 40% con erogazione di una mezza rendita per caso di rigore dal 1° dicembre 1999;

  • adito dall’assicurato tramite ricorsi 2 settembre 2002 - con cui veniva in sostanza contestata la valutazione complessiva del grado di incapacità al lavoro e, di riflesso al guadagno, operata dall’Ufficio AI - con sentenza 27 giugno 2003 il TCA, esperiti ulteriori accertamenti di natura medica e dopo aver posto RI 1 al beneficio dell’assistenza giudiziaria con decreto 17 ottobre 2002, ha confermato l’operato dell’amministrazione;

  • in accoglimento del ricorso di diritto amministrativo interposto dell’assicurato contro la pronunzia cantonale, con sentenza 19 agosto 2005 il TFA, annullata la stessa, ha rinviato la causa al TCA affinché chiarisse, con l’ausilio di un perito, la questione della cumulabilità o meno dei singoli gradi d’incapacità stabiliti in ambito reumatologico e psichiatrico e si pronunciasse nuovamente sul grado d’invalidità;

  • con ordinanza 13 ottobre 2005 il TCA ha quindi incaricato il SAM di stabilire, sulla base degli atti medici all’inserto, l’incapacità al lavoro globale dell’assicurato;

con referto 23 novembre 2005 i periti del SAM hanno concluso che RI 1 presenta un’incapacità al lavoro complessiva del 55% quale pizzaiolo rispettivamente del 45% quale gerente di bar e cameriere;

con istanza 17 ottobre 2005, completata il 6 febbraio 2006, l’insorgente ha chiesto l’ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio anche per la presente procedura;

con osservazioni 19 dicembre 2005 rispettivamente 3 gennaio 2006 le parti hanno preso posizione sulle risultanze peritali SAM;

  • la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;

  • chiamati ad approfondire la questione circa la cumulabilità o meno delle singole percentuali d’inabilità reumatologica e psichiatrica a suo tempo attestate dagli specialisti incaricati dall’Ufficio AI, i periti del SAM - in esito ad accurata e dettagliata disamina degli atti medici all’inserto e dopo approfondita discussione collegiale - hanno concluso che l’assicurato presenta un grado complessivo di incapacità al lavoro del 55% quale pizzaiolo, rispettivamente del 45% quale gerente di bar e cameriere (cfr. perizia, doc. VII);

  • a suddette risultanze peritali va senz’altro attribuito valore probatorio pieno conformemente alla giurisprudenza resa in materia dal TFA (DTF 127 V 294, 125 V 352, 123 V 176, Pratique VSI 2001 p. 108). Le stesse non hanno d’altronde fatto oggetto di contestazione da parte dell’insorgente;

presentando RI 1 un’abilità lavorativa del 45% quale gerente e cameriere - attività nella quale egli risulta essere in grado di mettere a frutto al meglio, malgrado il danno alla salute, la propria capacità residua -, ad esso deve essere di conseguenza riconosciuta un’incapacità al guadagno di pari grado (RAMI 1993 U 168, p. 100; DTF 114 V 313; STCA 21 marzo 1995 nella causa S. F. e 26 febbraio 1996 nella causa G. P.);

  • nella sua presa di posizione 19 dicembre 2005 l’insorgente, sulla scorta di nuove certificazioni mediche rese nel settembre rispettivamente nel dicembre 2005 e prodotte agli atti (doc. A1-A3), ha tuttavia evidenziato che le sue condizioni di salute hanno subito un peggioramento tale da giustificare il riconoscimento di una rendita intera d’invalidità;

secondo costante giurisprudenza del TFA, l'autorità giudicante deve limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata - in casu il 26 luglio 2002 e 14 agosto 2002 - ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa. Fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo provvedimento (DTF 121 V 366, 116 V 248). Eccezionalmente il giudice può anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, di fatti realizzatisi posteriormente alla decisione impugnata - ed estendere così temporalmente l’oggetto della lite - a condizione tuttavia che questi ultimi, implicanti una nuova valutazione giuridica della fattispecie, siano stabiliti in modo sufficientemente preciso DTF 130 V 140; RCC 1989 p. 123, 1980 p. 263);

dette condizioni non sono realizzate nella fattispecie. La refertazione medica in parola - in particolare il certificato 9 dicembre 2005 della psichiatra curante dr.ssa __________ (doc. A1) che attesta un peggioramento della situazione psichica da gennaio 2004 a seguito soprattutto delle difficoltà relazionali con la moglie dalla quale l’assicurato risulta essersi nel frattempo divorziato - non appare sufficientemente completa e precisa e non consente quindi di statuire in merito al diritto alla rendita posteriormente alla resa delle decisioni oggetto della presente procedura. Trattandosi tuttavia di atti medici che rendono comunque verosimile un peggioramento della situazione invalidante (art. 87 cpv. 3 OAI; RCC 1984 p. 366; Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, 1985, p. 270; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der IV, 2003, p. 84s), si giustifica la trasmissione degli stessi all’Ufficio AI affinché valuti tramite i necessari accertamenti se ed in che misura, successivamente ai mesi di luglio/agosto 2002, sia effettivamente intervenuta una rilevante modifica della capacità al guadagno dell’assicurato;

i querelati provvedimenti con cui l’amministrazione ha attribuito a RI 1, tenuto conto del caso di rigore, una mezza rendita d'invalidità meritano pertanto di essere confermati.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- I ricorsi sono respinti.

2.- Gli atti vengono trasmessi all’Ufficio AI conformemente ai considerandi.

3.- L’istanza d’assistenza giudiziaria 17 ottobre 2005 è accolta.

4.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

5.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Mots-clés

disability insuranceearning capacitymedical expertisecumulationlegal aidjudicial reviewretroactive assessmentpension

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the work incapacity percentages attributable to rheumatological and psychiatric conditions could be cumulatively assessed for disability purposes.

Solution extraite

The court accepted the SAM expert report and held that the combined overall work incapacity was 55% as a pizza maker and 45% as a bar manager/waiter; it thus did not adopt the insured's claim of a higher cumulative incapacity.

Motifs extraits

The expert report was deemed fully probative, based on a thorough review of the file and collegial discussion. Because the insured could still best exploit his residual capacity in the lighter mixed activity of bar manager and waiter, the corresponding loss of earning capacity was fixed at the same level.

Question juridique clé

Whether the insured was entitled to a full disability pension due to a later deterioration of health.

Solution extraite

No decision on entitlement after the contested decisions could be made on the basis of the later medical documents, because they were not sufficiently complete and precise; they only made a worsening plausible and had to be forwarded to the AI office for a new assessment.

Motifs extraits

The court limited review to the situation existing when the challenged decisions were issued. Later facts may be considered only exceptionally and if established with sufficient precision, which was not the case here.

Question juridique clé

Whether legal aid and free legal representation should be granted for the present proceedings.

Solution extraite

Legal aid was granted.

Motifs extraits

The decision states that the request of 17 October 2005, completed on 6 February 2006, was admitted.

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