AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2004.14
Data decisione, Autorità:
27.04.2004, TCA
Raccomandata
Incarto n.
32.2004.14
BS/sc
Lugano
27 aprile
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso per ritardata
giustizia del 5 marzo 2004 di
contro
Ufficio assicurazione invalidità, 6501
Bellinzona caselle 1
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. Con sentenza
31 luglio 2002 il TCA ha accolto il ricorso 9 aprile 2002 inoltrato da
__________ ed annullato la decisione 13 marzo 2002 dell’Ufficio assicurazione
invalidità (UAI) limitatamente al riconoscimento di una mezza rendita dal 1°
ottobre 2001 (nel periodo 1° febbraio – 30 settembre 2001 l’assicurata ha
beneficiato di una rendita intera). Contestualmente lo scrivente Tribunale ha
rinviato gli atti all’amministrazione per l’espletamento di ulteriori
accertamenti (cfr. inc. 32.2002.43).
1.2. Dagli atti
di causa risulta che l’UAI, dopo la crescita in giudicato della sentenza
cantonale, ha proceduto agli accertamenti richiesti, invitando, in data 17
ottobre 2002, gli specialisti curanti dell’assicurata a riempire un rapporto
medico sullo stato di salute della loro paziente: il dr. __________ (reumatologo)
e la dr.ssa __________ (psichiatra) l’hanno compilato rispettivamente il 22
ottobre 2002 (doc. _) e 7 febbraio 2003 (doc. _).
L’amministrazione
ha poi raccolto il certificato medico 20 maggio 2003 del dr. _________, medico
curante (doc. _).
Con
lettera 6 maggio 2003 __________ ha fra l’altro sollecitato l’amministrazione a
prendere una decisione in merito alla rendita (doc. _).
Una volta
raccolti i succitati dati medici, il caso è stato sottoposto al vaglio del
Servizio regionale medico dell’AI (SMR) che, in data 16 giugno 2003, vista la
complessità della fattispecie, ha indicato l’esecuzione di una perizia
pluridisciplinare a cura del SAM (Servizio di accertamento medico dell’AI)
(doc. _).
Con
delibera 24 giugno 2003 l’UAI ha comunicato a __________ di assumersi i costi
relativi alla perizia SAM (doc. _).
In data 3
dicembre 2003 il SAM ha invitato l’assicurata a presentarsi il 5 gennaio 2004
per dare seguito agli accertamenti medici ordinati dall’amministrazione (doc.
_).
Il 7
febbraio 2004 il SAM ha reso il relativo rapporto peritale (doc. _).
Sulla
base del succitato rapporto, il 12 marzo 2004 la dr.ssa __________ del SMR ha
fornito la valutazione in merito alla fattispecie in esame (doc. _).
1.3. Con il
ricorso per ritardata giustizia in oggetto, __________, facendo presente il
lungo lasso di tempo decorso dalla STCA 31 luglio 2002, ha chiesto l’intervento
dello scrivente Tribunale affinché provveda a far terminare la procedura al più
presto possibile poiché si trova in una situazione economica difficile.
1.4. Con risposta
di causa 29 marzo 2004 l’UAI ha chiesto la reiezione del ricorso per ritardata
giustizia, facendo presente:
"
(…)
Con decisione 31 luglio 2002 codesto lodevole
Tribunale cantonale delle assicurazioni, ha accolto il ricorso 9 aprile 2002
dell'assicurata nel senso che la decisione impugnata era annullata e l'incarto
venia ritornato all'UAI per lo svolgimento di ulteriore istruttoria in esito
alla quale emettere una nuova decisione amministrativa.
Lo scrivente Ufficio ha risposto tempestivamente
gli accertamenti medici ed economici necessari a partire dall'invio del
formulario per la raccolta dei dati medici (Rapporto medico, data d'invio 17
ottobre 2002) al Dr. __________ (doc. _).
La procedura di accertamento è culminata nella
perizia pluridisciplinare SAM del 2 febbraio 2004 (doc. _) e nella valutazione
della Dr.ssa __________ dell'SMR del 12 marzo 2004 (doc. _).
In altre parole non vi è stata tardata giustizia
in quanto è stata avviata a breve ed eseguita con il necessario approfondimento
l'istruttoria richiesta della decisione del TCA." (Doc. _)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H
335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio
2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Secondo
l'art. 56 cpv. 2 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), LPGA - entrata in vigore il 1° gennaio
2003 - il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la
domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su
opposizione.
Tale
articolo include sia i ricorsi per ritardata giustizia che per denegata
giustizia (Kieser, ATSG Kommentar, Zurigo-Basilea-Ginevra 2003, art. 56 nota 10
pag. 55).
Prima
della LPGA, spettava all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS),
quale autorità di vigilanza, pronunciarsi in merito ai ricorsi inoltrati da
assicurati contro il rifiuto di statuire da parte dell’Ufficio AI o in merito
ad un ingiustificato ritardo da parte del medesimo ufficio (DTF 114 V 145, cfr.
STFA inedita 7 agosto 2002 nella causa B consid. 2, I 629/01).
Con
l’entrata in vigore della LPGA, secondo il già citato art. 56 cpv. 2 LPGA,
spetta ora al competente Tribunale cantonale delle assicurazioni statuire in
merito ad un ricorso per denegata/ritardata giustizia (cfr. Kieser, op. cit.,
art. 56 nota 11 pag. 56; STFA inedita 23 ottobre 2003 nella causa D, proposta
per la pubblicazione, consid. 3, I 387/03).
2.3. Secondo il TFA,
vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od
amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é
competente (cfr. DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionat, cfr.
Kieser, op., cit, art. 56 nota 10 pag. 55).
Sempre
secondo la giurisprudenza, l'art. 29 Cost. fed. è pure violato nel caso in cui
l'autorità competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò
non avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura
dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (cfr. DTF 107 Ib 164
consid. 3b e riferimenti ivi citati). Irrilevanti sono le ragioni che hanno
determinato il diniego di giustizia. Decisivo per l'interessato è unicamente il
fatto che l'autorità non abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in
maniera tempestiva (cfr. DTF 108 V 20 consid. 4c; DTF 103 V 195 consid. 3c);
Nel giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere
ad una valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata
giustizia quando le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della
procedura, non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c
in fine). Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la
difficoltà della materia ed il comportamento dell'interessato (cfr. DTF 125 V
188; VPB 1983 n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483).
Il
principio secondo cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle
assicurazioni deve essere semplice e spedita (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. a
LPGA), è espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni
sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF
110 V 61 consid. 4; cfr., pure, Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509).
2.4. Dottrina e
giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa
soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa
prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori
supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza
notevole ritardo, una violazione della costituzione può essere ammessa soltanto
se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (cfr. Meyer, Das
Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, Tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti
alla giurisprudenza federale).
In una
sentenza del 25 giugno 2003 nella causa Q., I 841/02, pubblicata in DTF 129 V
pag. 411 e seg., il TFA ha ammesso l'esistenza di un ritardo ingiustificato a
carico dell'Ufficio AI e della Commissione federale di ricorso in materia di
AVS/AI, trattandosi di una procedura durata globalmente più di 10 anni (dal
momento in cui è stata presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è
stata resa la sentenza impugnata).
Nella DTF
125 V 188ss., il TFA ha invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato,
trattandosi di un assicuratore malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal
momento in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora
proceduto ad emanare la decisione di sua competenza.
In RAMI
1997 U 286, p. 339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata giustizia
a carico di un tribunale cantonale che era rimasto completamente inattivo nei
riguardi di una causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere giudicata da
27 mesi (ossia a partire dall'evasione di un atto di ricusa).
In questa
stessa pronunzia, il TFA ha illustrato alcuni precedenti in cui era stato
chiamato a decidere circa l'esistenza di una ritardata giustizia:
"
Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in
ähnlichen Fällen, bei denen keine besonderen Umstände vorgelegen hatten,
Verfahrensdauern von 20 Monaten (unveröffentliches Urteil P. vom 4. Juli 1994,
C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentliches Urteil G. vom 4. September 1990, I
421/89) als Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom 12.Oktober 1995 erachtete
es eine Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange, verneinte jedoch eine
unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits
hiess es eine Rechtsverzögerungbeschwerde bei einer Verfahrensdauer von 40
Monate gut (unveröffentliches Urteil P. vom 10. März 1993, M 1/92)." (RAMI
succitata)
In
dottrina viene menzionata la sentenza del 20 settembre 1995 nella causa A.L.
del Tribunale delle assicurazioni del Canton Argovia, nella quale è stata
riconosciuta una ritardata giustizia, trattandosi di un'autorità che aveva
atteso più di 9 mesi prima di procedere ad ordinare un'ulteriore perizia (cfr.
Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der AHV und IV in: Schaffhauser/Schlauri,
Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo 1996, p. 92s.) oppure
quella datata 22 giugno 1998 del Tribunale amministrativo del Canton Nidwaldo,
in cui l'amministrazione è stata (soltanto) biasimata per aver lasciato
trascorrere più di un anno senza prendere alcuna decisione dopo ricezione di
una perizia (cfr. Plädoyer 6/1998, p. 67).
2.5. Il TFA ha poi stabilito, in
una sentenza pubblicata in SVR 2001
KV 38, p. 109s., che l'oggetto di un ricorso per denegata o ritardata giustizia
é soltanto la verifica del preteso diniego o del preteso ritardo: il tribunale
non può, quindi, decidere in merito alle prestazioni. Le prestazioni
assicurative materiali, in effetti, non costituiscono l'oggetto litigioso di
questa procedura.
Questa giurisprudenza è da considerare valida anche sotto l’imperio dell’art.
56 cpv. 2 LPGA (cfr. Kieser, op. cit., art. 56 nota 12 pag. 56).
Da
ultimo va rilevato che, in caso di accoglimento di un ricorso per ritardata o
denegata giustizia, il Tribunale ordina all’assicuratore sociale di concludere
entro un termine ragionevole la procedura, rispettivamente di dar seguito alla
chiesta misura (Kieser, Verwaltungsverfahren, nota 507 pag. 240, cfr. anche SVR
2001 KV 38 consid. 2b pag. 110).
2.6. Oggetto del
contendere è sapere se all’UAI può essere imputata una ritardata giustizia
riguardo agli accertamenti da eseguire ordinati con la sentenza 30 luglio 2002
del TCA.
Orbene,
effettivamente da quando è stata resa la sentenza di rinvio è trascorso oltre
un anno, ma non per motivi ingiustificati.
Come è
stato riportato al consid. 1.2, l’UAI ha dato seguito con sollecitudine agli
accertamenti ordinati da questa Corte.
Né può
essere rimproverato all’amministrazione di aver procrastinato la procedura.
Anzi, vista la complessità della fattispecie, essa ha disposto un accertamento
pluridisciplinare.
Che il
SAM, con scritto 6 dicembre 2003, abbia convocato l’assicurata per il 5 gennaio
2004, dopo quasi sei mesi dall’incarico peritale del 24 giugno 2003, non è
sicuramente circostanza imputabile all’amministrazione.
Vero che
dall’inoltro della domanda di prestazioni, avvenuta il 19 gennaio 2001 (doc.
_), sono trascorsi oltre tre anni. Ma è altrettanto vero che durante questo
lasso di tempo la particolarità della fattispecie ha necessitato diversi
accertamenti medici e che la precedente decisione, emanata dall’UAI il 13
febbraio 2002, è stata fatta oggetto di ricorso al TCA, il quale ha poi reso
una sentenza di rinvio per ulteriori accertamenti, oggetto del presente
gravame. Tutto ciò ha evidentemente influito sui tempi procedurali.
In simili
circostanze, sulla scorta dei dettami giurisprudenziali e dottrinali
precedentemente evocati, questo Tribunale ritiene che l'autorità amministrativa
convenuta non si è resa colpevole di una ritardata giustizia nei confronti di
__________.
Va abbondanzialmente
rilevato che, sulla scorta della perizia SAM e della valutazione SMR,
l’amministrazione dovrebbe determinarsi in merito al diritto alla rendita entro
un termine ragionevole.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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