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Numero d'incarto:
32.2003.7
Data decisione, Autorità:
03.02.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
32.2003.7
RG/sc
Lugano
3 febbraio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 3 gennaio 2003 di
contro
la decisione del 14 agosto 2002 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in fatto e in diritto che
-
per
decisione 14 agosto 2002, l'Ufficio assicurazione invalidità (UAI), con effetto
dal 1. ottobre 2002 ha assegnato a __________ una rendita di fr. 663 mensili
per un grado d'invalidità del 50%;
-
con
ricorso datato 3 gennaio 2002, consegnato alla posta il 7 gennaio 2002 (cfr.
busta d'impostazione, doc. _), l'assicurata, pur riconoscendo la tardività del
gravame, ha impugnato la decisione amministrativa postulando il ripristino
della rendita erogatale in precedenza di fr. 1200.- mensili e ridotta ora a
fr. 663.-;
-
dando seguito
alla richiesta del TCA volta a chiarire, tenuto conto delle argomentazioni
contenute nel gravame, se e quali fossero i motivi a giustificazione del
ritardo nella presentazione del ricorso, con scritto 29 gennaio 2003
l'assicurata ha prodotto un certificato medico a cura della dr.ssa
____________ attestante:
"
Con la presente certifico che la Signora
__________, è in mia cura dal 20 dicembre 2002 per forti dolori della
colonna dorsale e lombare, resistenti alle terapie antiinfiammatorie intraprese
finora.
Inoltre nel periodo natalizio la paziente ha
presentato uno stato influenzale.
Per questo motivo la Signora non ha potuto
occuparsi tempestivamente del ricorso riguardante la decisione dell'assicurazione
invalidità." (Doc. _)
-
secondo l'art. 84 cpv. 1 LAVS, applicabile per analogia
all'assicurazione invalidità in virtù del rimando di cui l'art. 69 LAI, contro
le decisioni pronunciate dalle casse di compensazione gli interessati possono
interporre ricorso entro 30 giorni dalla notificazione;
-
il termine di ricorso è perentorio;
-
se il
termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso
tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (DTF 110 V 37
consid. 2 citato in Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994
° 98 pag. 355, Nr. 12);
-
in casu,
per ammissione dell'insorgente medesima, il ricorso interposto contro la
decisione 14 agosto 2002 e consegnato alla posta il 7 gennaio 2003, è manifestamente
tardivo (cfr. ricorso, cfr. doc. _);
-
ci si
deve tuttavia chiedere se l'assicurata può invocare validi motivi a
giustificazione della tardività del gravame ed esaminare quindi se sussistono
nella specie circostanze idonee a fondare una restituzione del termine
inosservato;
la restituzione di un termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria
volontà, costituisce un principio generale del diritto e deve dunque trovare
sempre applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa
(cfr. DLA 1996/1997, pag. 70; DLA 1988, pag. 128 e DTF 114 V 125).
Tuttavia
non tutti i motivi sono scusabili.
La
giurisprudenza federale non ha infatti riconosciuto valore giustificativo al
sovraccarico di lavoro, all'ignoranza del diritto, rispettivamente
all'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale (DTF 110 V
343 consid. 3; 216 consid. 4; STFA 16 settembre 1985 in causa G., non
pubblicata; DLA 1988, pag. 128, consid. 4).
E’
invece ritenuto motivo scusabile l'impossibilità di osservare un termine a
seguito di malattia dell’interessato. La malattia o la degenza in ospedale
costituisce un impedimento giustificante la restituzione in intero se
l'infermità è di natura tale da impossibilitare la persona ad agire essa stessa
o a conferire ad un terzo un mandato di rappresentanza (DTF 119 II 87 consid.
2a). Solo la malattia che si manifesta alla fine del termine fissato e che
impedisce la parte di difendere lei stessa i porri interessi e di far capo
tempestivamente ai servizi di un terzo costituisce un impedimento senza colpa.
In simili casi si giustifica la restituzione del termine (DTF 112 V 256 in fine
e giurisprudenza citata; DLA 1988, pag. 129 consid. 4b);
-
nell’evenienza
concreta con certificato medico 29 gennaio 2003 il medico curante, dr.ssa
__________, ha attestato di avere l'assicurata in "cura dal 20 dicembre
2002 per forti dolori della colonna dorsale e lombare, resistenti alle terapie
antiinfiammatorie intraprese finora" e che "nel periodo
natalizio la paziente ha presentato uno stato influenzale ",
concludendo che per tali motivi "la signora non ha potuto occuparsi
tempestivamente del ricorso riguardante la decisione dell'assicurazione
invalidità" (doc. _);
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a mente
di questo TCA, lo stato di salute descritto nel menzionato certificato -
facente stato della permanenza di forti dolori della colonna dorsale e lombare
nonché di uno stato influenzale intervenuto nel periodo natalizio - non può
essere considerato tale da aver impedito all'assicurata, ai sensi della
succitata giurisprudenza, di introdurre tempestivamente il gravame o di
incaricare di ciò un terzo;
-
di
conseguenza il gravame 3 gennaio 2003 di __________ avverso la decisione 14
agosto 2002 deve essere dichiarato irricevibile.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é non è ricevibile.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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