AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2003.6
Data decisione, Autorità:
03.10.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
32.2003.6
BS/tf
Lugano
3 ottobre
2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 24 dicembre 2002
di
contro
la decisione del 25 novembre 2002 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. __________,
classe 1944, funzionario di dogana, il 31 agosto/4 settembre 2000 ha presentato
una domanda di prestazioni AI per adulti volta in particolare all’ottenimento
di una rendita d’invalidità, facendo valere disturbi nervosi e malessere fisico
permanente dal 1996 (doc. AI _).
1.2. Dopo aver
esperito degli accertamenti medici ed economici, tra cui una perizia
psichiatrica a cura del dr. __________, con progetto di decisione 4 settembre
2002 l’Ufficio assicurazione invalidità (UAI), avendo appurato un’incapacità
lavorativa e di guadagno del 50% dal gennaio 2001, ha riconosciuto
all’assicurato, alla scadenza dell’anno di attesa, una mezza rendita dal 1° gennaio
2002 (doc. AI _).
In assenza di alcuna osservazione in merito da parte dell’interessato, con
decisione formale del 25 novembre 2002 l’amministrazione ha confermato la mezza
rendita a partire dal 1° gennaio 2002, erogando contestualmente una rendita
completiva per figlio (doc. AI _).
1.3. Contro la
succitata decisione amministrativa __________ è tempestivamente insorto al TCA,
postulando che la rendita venga versata antecedentemente al 1° gennaio 2002,
facendo rilevare quanto segue:
"
Vi comunico che sono ammalato e inabile al
lavoro a partire dal 1997 (vedi cert. del mio dottore a ___________) dove
risiedevo con la mia famiglia.
Sono rientrato con la mia famiglia in Svizzera
nel luglio 2000 e ho preso contatto con il Dr. __________ (vedi certificato).
In seguito sono purtroppo arrivati anche problemi cardiopatici; sono in cura
dal Dr. __________.
La domanda AI è stata inoltrata dal Dr.
__________ credo in settembre 2000.
Vi domando pertanto perché mi viene versata la
rendita retroattiva solo a partire dal 1° gennaio 2002." (doc. _)
1.4. Con risposta
di causa 20 gennaio 2003 l’UAI ha chiesto la reiezione del ricorso, osservando
in particolare quanto segue:
"
Nel caso dell'assicurato non si è configurato un
danno alla salute ampiamente stabilizzato nel senso richiesto dalla
giurisprudenza e non era quindi dato il caso eccezionale dell'incapacità di
guadagno permanente ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 lett. a LAI. Il diritto alla
rendita è così sorto a norma dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI al più presto nel
momento in cui l'assicurato è stato per un anno e senza notevoli interruzioni
incapace al lavoro per almeno il 40% in media.
In concreto la perizia medica 19 luglio 2001 del
Dr. __________ ha accertato un'incapacità lavorativa dal profilo psichiatrico del
50% a partire da gennaio 2001 (doc. _ inc. AI, p. 6 p.to b). Il diritto alla
rendita è quindi sorto un anno dopo, vale a dire all'inizio di gennaio del
2002, come riconosciuto con la decisione 25 novembre 2002 dell'Ufficio
cantonale dell'Assicurazione Invalidità, della quale è chiesta la conferma.
Nulla muta alla luce del certificato medico
2.8.2000 del dr. __________, attestante un'inabilità lavorativa a far tempo dal
28.7.2000 (doc. _) e del certificato medico 28 novembre 2000 del Dr. __________
di incapacità lavorativa dal 1997 (doc. _), prodotto unitamente al ricorso.
A fronte del certificato medico 2.8.2000 del dr.
__________ e del certificato medico 28 novembre 2000 del Dr. __________,
generici e non sorretti da una motivazione della valutazione, la perizia medica
19 luglio 2001 del Dr. __________, completa e motivata, ossequia i parametri
sviluppati dalla giurisprudenza ed ha quindi piena forza probatoria.
È quindi corretta la decisione del 25 novembre
2002 che ha ritenuto l'incapacità lavorativa del 50% a partire da gennaio 2001
attestata dalla perizia." (doc. _)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B.,
H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa
H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Oggetto del
contendere è sapere se l’assicurato ha diritto alla mezza rendita prima del 1°
gennaio 2002.
2.3. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato
alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per
l’invalidità,
Tale legge non è tuttavia applicabile alla fattispecie concreta, poiché,
secondo la giurisprudenza del TFA, il giudice delle assicurazioni sociali non
tiene conto di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento
determinante della resa del provvedimento amministrativo impugnato (STFA non
pubblicata del 9 gennaio 2003 nella causa A.A., P76/01; DTF 127 V 467 consid.
1, 121 V 366 consid. 1b).
Ne consegue che, essendo stato il provvedimento qui impugnato reso il 25
novembre 2002, gli articoli di seguito citatati della LAI e dell’OAI
corrispondono al tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002.
2.4. L'art. 4
cpv. 1 LAI definisce l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al
guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla
salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi:
-
un
danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio, e
-
la conseguente
incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité
dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
Va
inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40 %.
2.5. Va altresì
rilevato che, secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI l'invalidità è determinata
stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e
il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato
invalido.
Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2; M. Valterio, Droit
et pratique de l’assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg.
200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28
cpv. 2 LAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid.1,
104 V 136 consid. 2a e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di
regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio
la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello
assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; G.
Scartazzini, op. cit, pag. 232; D. Cattaneo, Les mésures préventives et de
réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la
giurisprudenza citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile
dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla
possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della
residua capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
2.6. Occorre
innanzitutto precisare che per la decorrenza della rendita d’invalidità non fa
stato né la data in cui l’assicurato ha presentato la domanda di prestazioni
assicurative, né la ricezione della stessa da parte dell’UAI.
Secondo l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, infatti, il diritto alla rendita secondo
l'art. 28 LAI nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato è stato, per
un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40 per
cento in media.
Di regola il periodo di carenza incomincia non appena l'assicurato subisce una
diminuzione sensibile del suo rendimento nella professione esercitata sino a
quel momento ed il termine può cominciare a decorrere anche quando l'assicurato
non subisce alcuna perdita di guadagno o non esercita alcuna attività lucrativa
(cfr. DTF 105 V 159; RCC 1979 p. 281; RCC 1970 p. 402). Una diminuzione della
capacità di lavoro del 20% soddisfa già la nozione legale (Pratique VSI 1998
pag. 126).
Alla
scadenza del termine di 360 giorni l'assicurato deve presentare un'incapacità -
questa volta - di guadagno del 40% almeno, che verrà definita secondo i
disposti dell'art. 28 LAI.
L'ammontare
della rendita che verrà versata dipende dal grado d'incapacità di lavoro
durante il periodo di carenza e di quello dell'incapacità di guadagno residua
dopo i 360 giorni. Di conseguenza una rendita intera potrà essere riconosciuta
solo se l'incapacità media di lavoro durante l'anno di carenza è stata di due
terzi almeno e se in seguito sussiste un'incapacità di guadagno di perlomeno
pari grado (RCC 1980 p. 263). Pertanto se l'incapacità media di lavoro è stata
del 60% durante 360 giorni, l'assicurato non avrà diritto per cominciare che ad
una mezza rendita anche se allo scadere del termine la sua incapacità di
guadagno supera i due terzi. Inversamente, se dopo 360 giorni di incapacità
media di lavoro di oltre due terzi l'incapacità di guadagno è scesa al 60%,
l'assicurato avrà diritto unicamente ad una mezza rendita d'invalidità
(Valterio, op. cit. pag. 222s, Pratique VSI 1998 pag. 126-127).
Se
l'assicurato esercita un'attività a tempo pieno durante almeno 30 giorni
consecutivi, il termine di 360 giorni viene interrotto (art. 29ter OAI).
Vi è
interruzione notevole del termine di 360 giorni ai sensi dell'art. 29 cpv. 1
LAI allorché l'assicurato è interamente abile e presenta, durante almeno 30
giorni consecutivi, una capacità al lavoro economicamente utilizzabile, senza
riguardo alla sua rimunerazione (RCC 1969 p. 571). Il periodo di 360 giorni non
è per contro interrotto se il tentativo di ripresa del lavoro - essendo
provatamente al di sopra delle forze dell'assicurato - è fallito, anche se esso
è durato più di 30 giorni (RCC 1964 p. 168).
2.7. Nel caso in
esame, l’amministrazione ha ordinato una perizia psichiatrica, affidata al dr.
__________, dell’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale di __________, al
fine di accertare l’effettivo stato di salute dell’assicurato e le eventuali
ripercussioni sulla capacità lavorativa.
Nel rapporto 19 luglio 2001 il succitato medico, dopo aver visto tre volte
l’assicurato, proceduto ad un colloquio con lo psichiatra curante dr.
__________ e consultato l’incarto, ha compiutamente stilato una dettagliata
anamnesi ed una valutazione oggettiva completa, ponendo quale diagnosi una
sindrome ansioso-depressiva di media entità (F 41.2) ed una sindrome da
disadattamento (F.43.2).
In merito alla capacità lavorativa il dr. __________ ha evidenziato quanto
segue:
"
Le menomazioni qualitative e quantitative legate
alla sindrome di disadattamento e a quella ansiosa-depressiva, portano ad una
compromissione dell'attività abituale nella misura del 50% e questo a partire
da gennaio 2001. È possibile un'attività simile a quella precedentemente
svolta, ma senza l'utilizzazione di computers, nella misura di quattro fino a
cinque ore al giorno.
La limitazione della capacità lavorativa non ha
evidenziato dei miglioramenti dal gennaio 2001.
Se si riuscisse tuttavia a trovare, entro tre-sei
mesi, un'attività adeguata alle sue qualifiche (come ad es. quella di
sorvegliante, o di uomo-tuttofare, fattorino, ecc.) e compatibile con la
cardiopatia ischemica, sarebbe probabilmente possibile ristabilire la completa
capacità lavorativa.
La volontà e la motivazione non gli mancano
certamente, come lo comprova la sua ultratrentennale carriera
professionale." (doc. AI _)
Egli ha
escluso un’integrazione professionale.
Avendo il ricorrente sviluppato anche un’affezione cardiaca, con conseguente
ricovero alla Clinica __________ avvenuto il 17 settembre 2001,
l’amministrazione ha consultato il cardiologo curante, dr. __________.
Con rapporto 28 settembre 2001 lo specialista ha proposto un’inabilità
lavorativa del 50% per via di una coronaropatia accertata il 29 settembre 2001
(doc. AI _).
Ritenuto come il Servizio di accertamento medico dell’AI (SAM) abbia
considerato le due patologie (psichiatrica e cardiologica) conglobate,
l’amministrazione ha quindi riconosciuto all’assicurato un’inabilità lavorativa
del 50% nella sua precedente professione dal 1° gennaio 2001 con conseguente
diritto alla mezza rendita, dopo l’anno di carenza, dal 1° gennaio 2002.
Il ricorrente contesta la decorrenza della rendita, sostenendo di essere malato
ed inabile già dal 1997 allorquando risiedeva nella Repubblica ____________. A
tal riguardo egli ha prodotto due certificati medici: il primo del suo
psichiatra curante, il secondo del medico fiscale della Segreteria di Stato
delle Finanze del citato paese centroamericano (doc. _).
2.8. Va ricordato che affinché un rapporto medico
abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera
completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto
di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena
conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle
correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le
conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (cfr. Ulrich Meyer‑Blaser,
Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31; Pratique VSI 3/1997
pag. 123).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212;
STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re
G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS
1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss.), la nostra Corte federale
ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo
fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con
l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e
l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che
permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la
parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Per quel che riguarda il medico di
fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve
tener conto del fatto che, in dubbio, egli
attesta a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3b/cc), cfr. U. Meyer‑Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über
die Invalidenversicherung, Zurigo 1997, pag. 111).
2.9. Nell'evenienza
concreta questo TCA non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le
conclusioni cui è pervenuto il
dr. __________, specialista delle affezioni psichiatriche di cui il ricorrente
è portatore. Infatti, egli ha compiutamente valutato il danno alla salute
lamentato dall'assicurato sulla base di accertamenti approfonditi e completi,
giungendo a conclusioni logiche e motivate in merito alla ridotta (50%)
capacità di lavoro nella precedente professione, a decorrere dal 1° gennaio
2001.
Lo scarno certificato 2 agosto 2002 dello psichiatra curante prodotto dal
ricorrente pendente causa non permette di giungere ad un diverso risultato.
Infatti il dr. __________ si limita a ribadire che il paziente è inabile
al lavoro nella misura del 100% dal 28.07.2000 per cause mediche (doc.
_), mentre nel rapporto 24 novembre 2000 all’UAI egli aveva attestato
un’inabilità del 50%, senza indicare la decorrenza, precisando tuttavia come
sia difficile determinare da quando esiste il danno alla salute (doc. AI _).
Invece, nella perizia il dr. __________, dopo aver accertato come l’assicurato
dopo il suo rientro in Svizzera nel giugno 2000 si sia trovato in una
situazione finanziaria precaria, non avendo infatti trovato un posto di lavoro
per via della sua età relativamente avanzata, ha sostenuto che:
"
In questo contesto ha sviluppato una sindrome
ansiosa-depressiva che si è andata aggravando, e che ha necessitato
l'intervento di un medico specialista che ha tentato una cura con
antidepressivi e tranquillanti. Gli sforzi terapeutici effettuati non hanno
tuttavia permesso di ristabilire le condizioni di salute che conseguentemente
hanno portato ad una compromissione dell'attività sociale e lavorativa. Il
paziente presenta all'esame clinico dei deficit cognitivi (disturbo
dell'attenzione e della concentrazione) di media entità che tuttavia, insieme
alla sindrome affettiva (ansioso-depressiva) portano ad una compromissione
significativa a livello lavorativo. A livello sociale si è notato un progressivo
ritiro." (doc. AI _ pag. 5)
Per
questo motivo il perito ha fatto risalire l’inizio dell’incapacità lavorativa
nel gennaio 2001, quindi dopo la stabilizzazione della patologia psichiatria.
Altrettanto ininfluente ai fini del giudizio è la certificazione 28 novembre
2000 del medico ____________, in cui viene attestata una nevrosi e depressione
reattiva con somatizzazione dal 1997 ed un’incapacità lavorativa (doc. _).
Oltre ad essere generica, la stessa non permettere di concludere per
un’affezione psichiatrica invalidante già dal 1997 visto che, come risulta dal
rapporto del dr. __________, prima del rientro in Svizzera (giugno 2000) il
ricorrente non aveva problemi di natura psichica.
In conclusione, ritenendo la perizia psichiatrica completa, dettagliata ed
approfondita, secondo questa Corte alla stessa deve essere attribuita forza
probante piena conformemente ai succitati parametri giurisprudenziali (cfr.
consid. 2.8).
Pertanto, visto inoltre gli altri atti medici contenuti nell’incarto, è da ritenere
siccome dimostrato con il grado della
verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle assicurazioni sociali
(cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati; DTF 115 V 142 consid.
8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid.
2b), che è solo a partire dal 1° gennaio 2001 che l’assicurato presenta
un’incapacità lavorativa rilevante ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 lett. b LAI.
Trascorso l’anno di attesa durante il quale il ricorrente ha presentato
un’inabilità lavorativa del 50% (cfr. consid. 2.6.), rettamente l’UAI gli ha
riconosciuto una mezza rendita d’invalidità con decorrenza dal 1° gennaio 2002.
Ne consegue la conferma della decisione contestata, mentre il ricorso va
respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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