AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
32.2002.84
Data decisione, Autorità:
12.02.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
32.2002.84
BS/sc
Lugano
12 febbraio
2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 27 giugno 2002 di
rappr. da: __________
contro
la decisione del 6 giugno 2002 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. __________,
classe 1955, dal 1° gennaio 1997 è titolare di un quarto di rendita, con un
grado d’invalidità del 40%. Precedentemente egli ha beneficiato, per un periodo
limitato, di una rendita intera e di una mezza rendita (cfr. decisioni 25
agosto 1998, cresciute in giudicato, cfr. doc. AI _).
Con
delibera 22 novembre 1999 l’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha
confermato, in sede di revisione, il grado d’invalidità del 40% (doc. AI _).
1.2. Nell’ambito
della seconda revisione, richiesta dal medico curante, dr. __________, il quale
aveva certificato un peggioramento dello stato valetudinario dal mese di giugno
2000 a seguito della sopravvenienza di dolori lombovertebrali (doc. AI _),
l’amministrazione ha proceduto agli accertamenti medici del caso, ordinando in
particolare una perizia reumatologica affidata al dr. __________ (doc. AI _) ed
una valutazione economica a cura del consulente in integrazione professionale
(doc. AI _).
In esito a tali accertamenti, con proposta di decisione 6 febbraio 2002, l’UAI
ha accolto la domanda di revisione, nel senso di riconoscere all’assicurato una
mezza rendita dal 1° settembre 2000 poiché:
"
(…)
Con scritto del 20.09.2000 il dr. __________ ci
comunica che il suo stato di salute è peggiorato.
Dalla documentazione medico-specialistica
acquisita all'incarto risulta che l'assicurato nell'esercizio di attività
compatibili con il suo stato
di salute, oggigiorno, potrebbe ancora guadagnare
in media
Fr. 41'445.--.
Considerato che nell'attività precedente svolta
avrebbe potuto conseguire un reddito di fr. 99'800.-- ne risulta una perdita
economica del 56.5%.
Viene pertanto riconosciuto l'aumento della
rendita a partire dal 01.09.2000 (mese della richiesta art. 88 bis. cpv. 1
lett. a OAI)."
(Doc. AI _)
Con
osservazioni 21 febbraio 2002 __________, rappresentato dal __________, ha
contestato il progetto di decisione, sostenendo che la valutazione economica
non tiene debitamente conto della perizia eseguita dal SAM nel 1997 (doc. AI
_).
L’UAI, dopo aver proceduto ad un accertamento presso il dr. __________ e
considerato le succitate osservazioni dell’assicurato, non rilevanti (doc. AI
_), con decisione formale 6 giugno 2002, confermando il nuovo grado
d’invalidità nella misura del 56%, ha in particolare deliberato quanto segue:
"
(…)
Essendo lei, precedentemente invalido nella
misura del 40 % avevamo esaminato la possibilità di accordarle la mezza rendita
quale caso di rigore (art. 28 cpv. 1bis LAI).
Il requisito era soddisfatto e quindi la
prestazione di cui è al beneficio attualmente corrisponde già all'importo della
mezza rendita d'invalidità." (Doc. _)
1.3. Contro la
decisione amministrativa è tempestivamente insorto __________, sempre
rappresentato dal __________, postulando in via principale il riconoscimento di
una rendita intera dal mese di settembre 2000 e, in subordine, l’esecuzione di
una perizia giudiziaria.
Quale
motivazione del gravame l’assicurato ha precisato:
"
(…)
L'intimata fonda questa decisione essenzialmente
su relazione peritale Dr.med. __________ del 9 agosto 2001 secondo cui il
ricorrente malgrado il danno riconosciuto alla salute rimanevano esigibili a
tempo pieno delle attività leggere confacenti. Il ricorrente tuttavia contesta
questa valutazione e fa valere di essere ulteriormente limitato anche in
attività leggeri adeguate alle proprie condizioni di salute. Dopo aver
consultato il proprio medico di fiducia egli osserva che nella perizia
__________ non si è debitamente tenuto conto dell'incidenza della fibromialgia
sulla capacità lavorativa che, tra l'altro, già nella relazione peritale del
SAM del 1997 era stata valutata soltanto al 75 % anche in lavori adeguati. Da
questa rivalutazione risulta un grado d'invalidità superiore ai 2/3. È pertanto
da ammettere un diritto a una rendita intera da settembre 2000. (…)" (Doc.
_)
1.4. Mediante
risposta di causa 31 ottobre 2002 l’amministrazione ha proposto di respingere
il gravame, sostenendo che:
"
(…)
In merito alla valutazione media, lo scrivente
Ufficio non ravvede ragione alcuna per scostarsi dalle risultanze peritali,
chiaramente espresse e ribadite dal dottor __________, il quale ha tra l'altro
debitamente considerato tutte le patologie presentate dall'assicurato
(fibromialgia compresa).
Dal punto di vista economico, si sottolinea che
il caso è stato nuovamente valutato applicando parametri di calcolo
attualizzati.
Si è potuta così determinare una capacità di
guadagno residua del 47% circa, che conferma quindi il diritto alla mezza
rendita." (Doc. _)
1.5. Il 7
novembre 2002 l’assicurato ha ribadito le tesi ricorsuali (VIII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa
H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29
gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella
causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22
dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è il riconoscimento, in via di revisione, a __________ di una
rendita maggiore a quella che attualmente percepisce.
2.3. Con il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato
alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per
l’invalidità,
Tale legge non è tuttavia applicabile alla fattispecie concreta, poiché,
secondo la giurisprudenza del TFA, il giudice delle assicurazioni sociali non
tiene conto di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento
determinante della resa del provvedimento amministrativo impugnato (STFA non
pubblicata del 9 gennaio 2003 nella causa A.A., P76/01; DTF 127 V 467 consid.
1, 121 V 366 consid. 1b).
Ne consegue che, essendo stato il provvedimento qui impugnato reso il 6 giugno
2002, gli articoli di seguito citatati della LAI e dell’OAI corrispondono al
tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002;
2.4. L'art. 4
cpv. 1 LAI definisce l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al
guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla
salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi:
-
un
danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia
o infortunio, e
-
la conseguente
incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité
dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
Va
inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40 %.
Va altresì rilevato che, secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI l'invalidità è
determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e
il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato
invalido.
2.5. Se il grado
d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in
modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata
o diminuita in misura corrispondente oppure soppressa (cfr. art. 41 LAI).
La
revisione avviene d'ufficio o su domanda (cfr. art. 87 cpv. 1 OAI).
Se la
capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il
cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a
prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato
tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a
durare (cfr. art. 88 a cpv. 1 OAI).
Analogamente,
in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del
cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da
tre mesi senza interruzione notevole (cfr. art. 88 a cpv. 2 OAI).
Queste
norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma
anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel
tempo (STFA 29 maggio 1991 in re St., RCC 1984 pag. 137).
2.6. La costante
giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione secondo
l'art. 41 LAI non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che
ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è
rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno
subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P.
P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a; DTF 109 V
116, consid. 3 b; DTF 105 V 30).
Affinché
sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni
cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da
influire sulla perdita di guadagno.
D'altra
parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista
astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI che prevede
l'assegnazione di un quarto di rendita se il grado d'invalidità è di almeno il
40%, una mezza rendita quando il grado d'invalidità è di almeno il 50% e una
rendita intera quando l'invalidità raggiunge almeno il 66 2/3%.
In ogni
caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla
pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente
mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata,
sia giudicata in modo diverso (RCC 1987, pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile
1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).
Per stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista
temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della
decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia
della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita
a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369
consid. 2 con riferimenti; DTF 109 V 262; 105 V 30; Valterio, op. cit. P. 268;
Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag.
258).
2.7. Nell’evenienza
concreta, in occasione della prima domanda di prestazioni, __________ è stato
visitato dal Servizio di accertamento medico dell’assicurazione invalidità (SAM)
che ha proceduto ad una perizia multidisciplinare.
Nel rapporto 7 marzo 1997, ponendo quale diagnosi principale una
artrosi-posttraumatica al gomito destro, una modica sindrome sudekoide al
gomito ed alla mano destra, nonché postumi di diversi interventi chirurgici,
gli specialisti del SAM hanno fra l’altro accertato che “ in attività
leggere, con la possibilità di muoversi regolarmente, di non alzare pesi
superiori ai 10 kg come venditore, rappresentante, direttore commerciale
(attività svolte prima del danno alla salute, n.d.r.), l’assicurato è capace al
lavoro nella misura del 75% sempre dall’1.4.1994 e continua”. (doc. AI _).
2.8. In occasione
dell’ultima procedura di revisione, a seguito dei dolori lombovertebrali
certificati dal medico curante (doc. AI _), l’amministrazione ha incaricato il
dr. __________ di eseguire una perizia reumatologica (doc. AI _).
Nel dettagliato e completo referto 22 novembre 2001 lo specialista in
reumatologia, dopo aver esaminato la documentazione medica contenuta agli atti
e proceduto ad una visita ambulatoriale dell’assicurato, ha posto la diagnosi
di sindrome cervicovertebrale e lombospondilogena cronica a sinistra,
decondizionamento muscolare, gonartrosi mediale e di sindrome fibromialgica
primaria (cfr. doc. AI _ pag.8)
In merito alle eventuali conseguenze sulla capacità lavorativa, il perito ha
rimarcato quanto segue:
"
(…)
In base alle considerazioni sopramenzionate,
ritengo che dal lato strettamente reumatologico, l'assicurato sia abile al
lavoro nella misura del 100 % con un rendimento al 100 % a partire da subito, a
condizione che si tenga conto dei seguenti adattamenti sul posto di lavoro
eventualmente non presenti nell'ultima attività svolta come gerente di un bar.
È indispensabile che gli venga assegnata un'attività
lavorativa che non richiede il sollevare, portare pesi oltre 10 kg,
specialmente in posizione curva del rachide, salendo e scendendo le scale,
accovacciandosi o camminando su un terreno sconnesso. I carichi dovrebbero
essere variabili.
L'assicurato dovrebbe avere la possibilità di
cambiare spesso di posizione, possibilmente quanto ne sente il bisogno. È
sconsigliabile un impiego che richiede un'estensione protratta della cervicale,
ossia lavori da svolgere ripetitivamente sopra il piano orizzontale. Non sono
più indicati lavori bimanuali come pure attività con apparecchiature vibranti o
attrezzi che provocano colpi o contraccolpi. Penso che il signor __________
potrà trovare un'attività lavorativa come descritta, ergonomicamente
confacente, nel settore amministrativo." (Doc. AI _, pag. 8-9)
Sulla base di questa perizia, e dopo aver raccolto il rapporto 19
dicembre 2001 del consulente in integrazione professionale (doc. AI _),
l’amministrazione ha quindi confermato la mezza rendita.
2.9. Va ricordato
che affinché un rapporto medico
abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera
completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto
di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena
conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle
correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le
conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (cfr. Ulrich Meyer‑Blaser,
Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31; Pratique VSI 3/1997
pag. 123).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212;
STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re
G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS
1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189).
Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio
consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su
basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda
l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste
delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
In
un’altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia
giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l’Alta Corte questo
servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un
vincolo per cui l’istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare
considerazione gli interessi specifici dell’assicurazione invalidità (STFA non
pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178
consid. 4b; VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).
Per quel
che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della
vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a
favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3a)cc), cfr. U. Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über
die Invalidenversicherung, Zurigo 1997, pag. 111).
2.10. Nell'evenienza
concreta questo TCA non intravede ragioni che gli impediscono di far proprie le
conclusioni cui è pervenuto il perito, specialista nella materia che qui
interessa, il quale ha compiutamente valutato il danno alla salute lamentato
dall'assicurato, giungendo a conclusioni logiche e motivate in merito alla
totale capacità al lavoro in attività leggere rispettose delle
limitazioni descritte nella perizia.
Contrariamente a quanto sostento dal ricorrente, il dr. __________ ha anche
tenuto conto della sindrome fibromialgica primaria, indicandola nel capitolo
riguardante le diagnosi (cfr. doc. AI _ pag. 8).
Non può del resto essere affermato che lo specialista non abbia considerato la
perizia del SAM. Anzi, su domanda dell’amministrazione, in data 13 aprile 2002
il dr. __________ ha affermato di aver riscontrato, sul piano clinico –
funzionale, rispetto alla valutazione del 1997 “un miglioramento della
mobilità passiva al gomito destro. Al ginocchio destro ho notato un minimo
deficit flessorio ed estensorio in esito da meniscectomia il 4.4.2001, deficit
irrilevante per un’attività prevalentemente sedentaria come quella proposta al
punto B e C della perizia reumatologica. Bisogna inoltre notare che con una
riabilitazione adeguata, il ginocchio destro potrebbe riacquistare una mobilità
normale “ (doc. AI _).
Il ricorrente contesta tale miglioramento, senza comunque portare alcun
elemento, né documento che possa mettere in dubbio la valutazione del perito.
Del resto, dai rapporti 19 dicembre 2001 (doc. AI _) e 30 ottobre 2002 (VI bis)
dei consulenti in integrazione professionale non si rileva alcun impedimento
alla capacità lavorativa in quelle attività lucrative confacenti allo stato di
salute dell’assicurato.
2.11. Passando alla valutazione
economica, va ora ricordato che nel rapporto 1° settembre 1997 il consulente in
integrazione professionale aveva riscontrato che l’assicurato non poteva
più continuare la professione di direttore commerciale del Gruppo __________
(società fallita nel 1996, cfr. estratto RC), esercitata prima dell’insorgenza
del danno alla salute (doc. AI _). Ciò che è stato ribadito nel rapporto 19
dicembre 2002 (doc. AI _).
Orbene, al fine di determinare l’incapacità al guadagno mediante il metodo
ordinario dell’art. 28 LAI (cfr. consid. 2.3), occorre porre in confronto il
reddito che l’assicurato avrebbe conseguito, senza il danno alla salute, quale
direttore commerciale (reddito da valido) con quello risultante dalle attività
leggere (reddito da invalido), la cui piena esigibilità è stata accertata dalla
perizia reumatologica del dr. __________.
2.11.1. Nella recente valutazione 30
ottobre 2002 il consulente ha accertato un reddito da valido, aggiornato
al 2001 (il rincaro del 2002 non è ancora stato pubblicato), di fr. 98'919,60
(VI bis).
2.11.2 Ai fini della
determinazione del reddito da invalido, considerato che l'assicurato non ha mai intrapreso un’attività in
mansioni leggere, la determinazione di tale reddito può essere ricavata dai
rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica,
che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro
(VSI 2002 pag. 68 consid. 3b, DTF 126 V 76 consid. 3b/bb, RCC 1991 pag. 332
consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere
il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione
percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze,
può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc,
recentemente confermato in VSI 2002 pag. 64).
In
applicazione dei succitati criteri, secondo costante giurisprudenza questo
Tribunale ha precisato che, conformemente ai dati statistici salariali (valore
mediano) pubblicati dall'Ufficio federale di statistica ("L'enquête suisse
sur la structure des salaires 2000), il salario ipotetico nel 2000 conseguibile
in attività leggera e ripetitiva adeguata esercitata a tempo pieno nel
Cantone Ticino e prima di eventuali riduzioni per motivi particolari, che
possono arrivare al massimo al 25% (cfr. DTF 124 V 323; Pratique VSI 2000 pag.
85 e, soprattutto, STFA inedita del 9 maggio 2000 nella causa A, I 482/99),
riportato su 41,8 ore (cfr. “La vie économique”
2/2002”, Tabella B9.2, pag. 88), nel
settore privato corrisponde a fr. 50’498.-- (fr. 4027 : 40 x 41,8 x 12) per gli
uomini e fr. 36'328.-- (fr. 2’897: 40 x 41,8 x 12) per le donne (cfr. Tabella
TA 13 privato). Nel settore privato e pubblico l’ammontare è di fr. 51'702.--
(fr. 4123: 40 x 41,8 x 12) per gli uomini e fr. 36'679.-- (fr. 2925: 40 x 41,8
x 12) per le donne (cfr. Tabella TA 13 privato e pubblico).
Nella
fattispecie concreta, per calcolare il reddito da invalido, sulla base dei
recenti dati statistici, si deve partire da un salario di fr. 50’498.- riferito
al settore privato ( cfr.”…. in primo luogo sono applicabili i rilevamenti
salariali applicabili nel settore privato” cfr. RAMI 2001 pag. 348).
Conformemente alla giurisprudenza federale (cfr. 126 V 81 consid. 7a), questo
importo, adeguato al 2001 in base all’indice dei salari nominali (cfr. “La vie
économique 7/2002, Tabella B10.3, p.89), ammonta a fr. 51'750.-- ( 50'498 x
1902 : 1856).
Tenuto
conto di una riduzione del 10% ammessa dal consulente
in integrazione professionale ed indicata nelle tabelle di calcolo allegate al rapporto 30 ottobre 2002 (doc. AI
18) - la cui valutazione non è nella specie
suscettibile di essere messa in discussione da parte di questo TCA non essendo
ravvisabili validi motivi che ne giustifichino la disattenzione (cfr. STFA non
pubblicata del 30 giugno 2000 in re B p. 5; DTF 126 V 75) -, si giunge ad un reddito da invalido di fr.
46’575.--.
Dal
raffronto di quest’ultimo importo con quello - incontestato - da valido di fr. 98'919,60
emerge un'incapacità al guadagno pari al 52,9%
(98'919,60 – 46'575
x 100 : 98'919,60), che dà
diritto ad una mezza rendita d'invalidità.
Per costante giurisprudenza il
giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione
impugnata in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui essa è
stata resa (cfr. DTF 121 V 366) – in casu 6 giugno 2002: determinanti sono quindi i redditi aggiornati al 2002.
Tuttavia, visto il risultato al quale si è appena giunti, anche operando la
rivalutazione (l'indice dei salari nominali 2002 dei redditi non è ancora
disponibile) con ogni verosimiglianza non si raggiungerebbe comunque il grado
d’invalidità pari almeno al 66 2/3%, ciò che avrebbe permesso l’erogazione di
una rendita intera.
Siccome
l’assicurato è gia beneficiario di una mezza rendita ai sensi dell’art. 28 cpv.1bis
LAI (caso di rigore), la sua prestazione assicurativa non ha subito una
modifica.
2.12. L'assicurato
ha chiesto al TCA di ordinare una perizia giudiziaria.
Al
proposito si osserva che l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà
ad assumere altre prove ( valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, p. 47 n. 63, Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274, si veda pure DTF 122 II consid.
469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b,
122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
In
concreto, alla luce delle risultanze degli atti di causa, questo Tribunale
ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario
procedere ad una perizia giudiziaria.
Sulla scorta dei precedenti considerandi, essendo confermata la decisione
contestata, il ricorso va respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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