AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2002.44
Data decisione, Autorità:
26.09.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
32.2002.00044
RG/ZA/cd
Lugano
26 settembre 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Zaccaria Akbas
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 17 aprile 2002 di
__________,
rappr. da: __________
contro
la decisione del 13 marzo 2002 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1,
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. __________,
nato nel 1947, di professione falegname a titolo indipendente, ha lavorato
quale dipendente presso diverse ditte, prima di mettersi in proprio nel 1979.
L'assicurato
soffre di sindrome depressiva ricorrente, di sindrome di apnee da sonno,
obesità e ipertensione arteriosa.
Il 29 novembre 1999 l’assicurato ha presentato una domanda di prestazioni AI
per adulti.
1.2. Esperiti gli
accertamenti di natura medica ad opera del Servizio Accertamento Medico
dell'Assicurazione Invalidità (SAM), di cui si dirà, per quanto occorra, nei
considerandi di diritto, con decisione 13 marzo 2002, l’Ufficio assicurazione
invalidità (UAI) ha riconosciuto all’assicurato una mezza rendita e delle
rendite completive per i figli, con decorrenza 1° ottobre 2000 (doc. AI _),
motivando come segue il provvedimento preso:
"
Dalla documentazione medico-specialistica
aquisita all'incarto risulta
che dall'1.10.1999 e vi è una parziale inabilità
lavorativa. Viene pertanto erogata una mezza rendita (grado del 50 %)
dall'01.10.2000, trascorso l'anno d'attesa dettato dall'art. 29 cpv. 1 lett. b
LAI. Precisiamo inoltre che una copia del rapporto peritale del Servizio
Accertamento Medico AI del 22.05.2001 è stata trasmessa per conoscenza al suo
medico curante. Presso lo stesso potrà quindi prendere conoscenza dei consigli
terapeutici espressi nella perizia, in particolare per quanto concerne la cura
psichiatrica. In questo senso la invitiamo quindi a voler pianificare con il
Dr. __________ le cure consigliate i cui costi non sono tuttavia riconoscibili
dall'AI.
L'Ufficio AI ha inoltre preso atto delle
osservazioni presentate in data 29.11.2001 da parte del Dr. __________,
ritenendole ininfluenti ai fini di una diversa valutazione del grado di
invalidità, riconosciuto in base ad una perizia pluridisciplinare SAM, che ha
considerato tutte le affezioni presentate dall'assicurato." (cfr. doc. AI
_)
1.3. Contro la
decisione amministrativa è tempestivamente insorto l’assicurato, rappresentato
dall’avv. __________, postulandone l’annullamento ed il riconoscimento di una
rendita intera:
"
(…)
- Occorre
innanzitutto premettere che il caso in esame è stato ritenuto dell'Ufficio AI
come malattia di lunga durata (art. 29 cpv. 1 lett. b LAI).
Si
tratta quindi di stabilire se il grado di invalidità accertato in misura del
50% sia conforme alla reale situazione dei fatti. Ciò che l'assicurato contesta
fermamente.
II
medico curante (Dr. __________) ha confermato all'Ufficio AI che il ricorrente
è da considerare inabile al lavoro in misura completa a far tempo dal 12
ottobre 1999 (cfr. rapporto medico inviato all'AI il 2 maggio 2000).
Quale diagnosi viene riportato quanto segue:
" - Obesità permagna con BMI di 41.5
(16.2.2000)
-
Sindrome delle apnee da sonno
(Roncopatia cronica)
-
Ipersonnia diurna
-
Ipertensione arteriale (valori da
180/100)
-
Periatropatia scapolo-omerale
sx"
Rispondendo
al questionario Al, lo stesso Dr. __________ ha valutato in al massimo il 30%
la residua capacità lavorativa del paziente.
Alle
patologie sopra riportate si è aggiunto un problema di ordine psichico, legato
ad una depressione a causa della difficile situazione coniugale del ricorrente.
Egli è stato ricoverato presso la Clinica __________ dal 31 agosto al 15
settembre 2000 (cfr. rapporto del 22 settembre 2000 contenuto nell'incarto AI).
Per
quanto riguarda gli ulteriori accertamenti medici si rimanda espressamente
all'incarto AI.
- II 9 e
10 aprile 2001 il ricorrente è stato sottoposto ad accertamenti
pluridisciplinari ad opera del Servizio Accertamento Medico dell'Assicurazione
Invalidità (SAM).
I
minuziosi esami esperiti sull'assicurato hanno permesso di evidenziare, dal
profilo psichiatrico, una diagnosi di sindrome depressiva ricorrente, tale da
comportare un'incapacità lavorativa pari al 50% (cfr. rapporto SAM,
risultati del consulto psichiatrico del Dr. __________, cons. E.1, pag.
7 e G, pag. 9).
- Lo
stesso referto SAM fa riferimento al rapporto medico AI
della Dr.ssa __________ del 13 gennaio 2000 e relativo allegato (cfr. rapporto SAM, cons. B, pag. 4).
Dall'accertamento
eseguito dal servizio di neurologia dell'Ospedale regionale di __________ sulla
notte del 9/10 marzo 1999 (accertamento interrotto dopo tre ore di monitoraggio
a causa di claustrofobia del paziente) è emerso quanto segue:
"Su
un totale di ore 2.57 di registrazione si rileva un periodo di sonno totale di
ore 1.21 ed un tempo di sonno effettivo di ore 0.37. L'indice di efficacia del
sonno risulta con il 46% diminuito. Il sonno è privo della sua macrostruttura
ciclica, si svolge esclusivamente in stadio NREM I ed è continuamente
interrotto da risvegli sia del tipo macrorisvegli che da risvegli di
breve-media
durata (...)
Tracciati
respiratori: 27 eventi respiratori abnormi, di cui 24 apnee da sonno
di tipo ostruttivo e 3 apnee centrali (indice di disturbo respiratorio/h 43).
Le apnee sono di breve durata (durata media delle apnee ostruttive 13 secondi)
e associate a lievi desaturazioni dell'ossigeno.
Conclusioni: (...)L'esame
indica un numero elevato di eventi apneici (indice/h 43), in prevalenza apnee
di tipo ostruttivo associate a lievi desaturazioni dell'ossigeno e ad un profilo
di sonno sovvertito nella sua macrostruttura ciclica, che si svolge
esclusivamente nello stadio superficiale NREM I ed è frammentato da continui
microrisvegli;
In sintesi: In
base ai pochi dati a disposizione una sindrome delle apnee da sonno è da ritenere
probabile. (...)
A
questo esame (di per sé eloquente) si aggiunge l'ulteriore verifica
pneumologica esperita dal SAM con l'ausilio del Dr.
__________ (cfr. rapporto SAM, cons. D.4, pag. 6 ed E.2,
pag. 7).
Con un
monitoraggio utile di circa cinque ore di sonno emerge in maniera
inequivocabile "un risultato patologico con presenza di fenomeni di
apnea e ipoapnea in relazione con episodi di desaturazione di ossigeno
frequenti e patologici fino ad un minimo di 62%.
Nelle
conclusioni su questo specifico aspetto si dà atto che "la valutazione
della sonnolenza diurna secondo la scala di Epworth dà un valore di 14 che è
patologico".
Malgrado
tali risultanze cliniche, in maniera a dire il vero sorprendente si ritiene che
le patologie riscontrate a questo riguardo "non sono tali da inficiare
la capacità residua dell'assicurato, ad esempio come falegname, mentre potrebbe
rappresentare un fattore di rischio per professioni dove obbligatoriamente è
necessaria una vigilanza completa, come ad esempio la guida di autoveicoli,
rispettivamente di apparecchiature sofisticate come gru, ecc.".
- Il
ricorrente non ha nulla da obiettare circa le considerazioni del SAM
sulla sua patologia di ordine psichiatrico e sull'effetto della stessa
sulla sua capacità lavorativa (ridotta per questo del 50%).
Non
possono per contro essere accettate le riduttive conclusioni riguardo
all'aspetto neurologico e pneumologico.
E'
forse bene ricordare che la professione di falegname (soprattutto se esercitata
in forma artigianale nell'ambito di un piccolo laboratorio, come nel caso del
ricorrente) comporta tra l'altro le seguenti mansioni:
-
lavorazione
e finitura della materia prima con l'ausilio di apparecchi di particolare
pericolosità, dove è richiesta una costante ed elevata dose d'attenzione (ad
esempio macchine per segare, sagomare, levigare, piallare, ecc.); non occorrono
specifici accertamenti per provare la pericolosità dell'uso di queste
installazioni, basti pensare a quanti falegnami hanno subito, causa
disattenzione, l'amputazione di falangi delle dita delle mani o ancor più gravi
mutilazioni;
-
trasporto
di materiale dal laboratorio al domicilio del cliente e viceversa e dunque
esigenza di guidare un furgone con l'aggiunta delle operazioni di carico e
scarico della merce, a volte del peso non indifferente.
II
ricorrente è una persona di oltre 130 kg di peso, con un'ipertensione
arteriosa, affetto da sindrome depressiva ricorrente e da un'accertata sindrome
di apnee da sonno con conseguente elevata sonnolenza diurna considerata
patologica.
Che in
queste condizioni (fatta eccezione per l'aspetto psichiatrico) egli sia da
considerare totalmente capace al lavoro nella professione di falegname è
decisamente insostenibile.
La dose
di attenzione e di costante vigilanza che il SAM ritiene
essere richiesta per la guida di autoveicoli o per l'uso di apparecchi
sofisticati vale, a maggior ragione e per i motivi anzi detti, per la
professione di falegname.
Sulla
base degli stessi accertamenti oggettivi operati dal SAM vi
è al contrario da ritenere che, complessivamente, l'incapacità lavorativa del
ricorrente raggiunga la soglia dei 2/3, tale da permettere il riconoscimento di
una rendita AI intera." (cfr. doc. _)
1.4. Mediante
risposta 23 maggio 2002 l’amministrazione chiede la reiezione del gravame
precisando:
"
(…)
AI fine di meglio valutare l'incidenza delle diverse patologie
-sia fisiche che psichiche- sulla propria attività lucrativa, l'interessato è
stato sottoposto ad una perizia pluridisciplinare, effettuata presso il
Servizio di accertamento medico di Bellinzona (SAM).
Con rapporto 2 maggio 2001 (cf. doc. n. _ inc. AI) il collegio
peritale ha reso noto di riconoscere all'assicurato un'abilità lavorativa
residua pari al 50%, unicamente per motivi psichici.
L'assicurato è pertanto stato posto a beneficio di una mezza
rendita di invalidità a far tempo dal mese di ottobre 2000.
Tempestivamente insorto, il ricorrente contesta la valutazione
operata dai periti, i quali avrebbero indebitamente sottovalutato l'incidenza
dei disturbi fisici sulla capacità lavorativa, e segnatamente della
"sindrome di apnee da sonno", a causa della quale l'assicurato
presenterebbe un elevato grado di sonnolenza, che impedirebbe in pratica un
corretto svolgimento dell'attività di falegname.
Innanzitutto si premette che la perizia, proprio in quanto
pluridisciplinare, ha considerato tutte le patologie lamentate dall'assicurato.
Accertare in quale misura le patologie in questione compromettano
l'attività lavorativa è parimenti compito che spetta al medico adempiere.
In mancanza di validi elementi l'amministrazione non mette in
discussione il giudizio espresso dal medico, tanto più se lo stesso ha espresso
la propria valutazione in qualità di perito.
In casu il rapporto peritale non offre spunto di critiche. Risulta
infatti coerente, dettagliato e completo.
II fatto che l'assicurato abbia una tendenziale e cronica
sonnolenza non è elemento sufficiente a giustificarne l'inabilità sul lavoro.
E' vero, anche un falegname deve prestare in determinati momenti particolare
attenzione ai compiti svolti. Trattasi però di lassi di tempo limitati.
Diversa è la situazione di colui che deve mantenere un alto grado
di vigilanza nel corso di tutto il tempo lavorativo, come può per esempio
essere il caso del conducente di automezzi pesanti.
Si rilevi di straforo che il rapporto peritale è stato sottoposto
al vaglio del Servizio medico regionale, che ne ha approvato in toto i
contenuti (cf. doc. n. _ inc. AI)." (cfr. doc. _)
1.5. Pendente
causa il TCA ha posto al SAM le seguenti domande:
"
(…)
Ai fini del giudizio, con riferimento al vostro referto peritale
del 2 maggio 2001 (cfr. allegato) ed in particolare alla vostra valutazione
della capacità lavorativa dell'assicurato quale falegname dal profilo
pneumologico espressa sulla scorta del consulto specialistico del dr.
__________, sono a porvi i seguenti quesiti:
In sede peritale, oltre ad una incapacità lavorativa del 50%
dovuta alla componente psichica, è stata accertata l'impossibilità per
l'assicurato, tenuto conto della patologia pneumologica di cui è portatore, di
svolgere attività richiedenti una vigilanza completa (guida di autoveicoli,
utilizzo di apparecchiature sofisticate, conduzione di gru ecc.) mentre è stata
ritenuta una piena abilità nell'esercizio della professione di falegname. In
sede ricorsuale l'interessato ha precisato che l'attività di falegname comporta
l'esecuzione di determinate mansioni quali "la lavorazione e finitura
di materia prima con l'ausilio di apparecchi di particolare pericolosità, dove
è richiesta una costante ed elevata dose di attenzione (ad esempio macchine per
segare, sagomare, levigare, piallare ecc.)" nonché "il trasporto
di materiale dal laboratorio al domicilio del cliente e viceversa e dunque
esigenza di guidare un furgone con l'aggiunta delle operazioni di carico e
scarico della merce a volte dipeso non indifferente".
Tenuto conto dell'affezione pneumologica e dei relativi fattori di
rischio evidenziati in relazione allo svolgimento di attività richiedenti
particolare attenzione e vigilanza, l'esecuzione delle succitate attività
nell'ambito della professione di falegname è ancora proponibile dal profilo
medico?
In che misura?
Qual è il grado d'incapacità al lavoro complessiva quale
falegname, tenuto conto dell'insieme delle affezioni di cui l'assicurato soffre
e della necessità di svolgere le suevocate mansioni?." (cfr. doc. _)
Alle
domande il SAM ha così risposto:
" A
questo proposito abbiamo consultato la recente letteratura sulla
sindrome delle apnee notturne (Medline) e discusso con il nostro
caposervizio di pneumologia dr. __________ che, fra l'altro, si è consultato
con i suoi colleghi d'oltralpe.
Vi è un rischio maggiore d'incidenti con veicoli a motore a causa
della citata patologia. Sull'attività lavorativa non vi sono studi che
dimostrino un accresciuto rischio. D'altronde, la sindrome delle apnee notturne
è ben curabile (C-PAP), come descritto anche nella nostra perizia al punto E.2
a pag. 7. Con questo sistema terapeutico scompare in particolare la sonnolenza.
Ricordiamo che dal profilo psichiatrico l'A. presenta già una
capacità lavorativa del 50% come falegname ed in attività leggere e medio -
leggere (presenza durante tutto il giorno rendimento ridotto della metà).
La guida del furgone può essere delegata ai collaboratori
(ricordiamo che l'A. aveva da due a quattro / scarico di materiale effettuato
da più persone. Fra l'altro , l'A. presenta disturbi alla colonna vertebrale di
lieve entità (come discusso a pag. 9 della nostra perizia).
Riconfermiamo la nostra valutazione di capacità lavorativa al 50%
(presenza durante tutto il giorno ma con rendimento della metà), come falegname
ed in altre attività leggere e medio - leggere. L'A. dovrà solamente delegare
la guida del furgone.
E' inoltre importante che il Signor __________ segua i consigli
terapeutici (C-PAP nasale e calo ponderale tramite gastric banding).
Alle specifiche domande così
rispondiamo:
- Tenuto conto dell'affezione pneumologica ed
i relativi fattori di rischio. evidenziati in relazione allo svolgimento di
attività richiedenti particolare attenzione e vigilanza, l'esecuzione della
succitata attività nell'ambito della professione di falegname è ancora
proponibile dal profilo medico? In che misura?
Dal profilo
pneumologico l'A. è totalmente abile al lavoro.
- Qual è il grado d'incapacità lavorativa
complessivamente quale falegname tenuto conto dell'insieme delle affezioni di
cui l'assicurato soffre e della necessità di svolgere le su evocate mansioni?
Globalmente, come detto nella nostra
perizia, l'A. presenta una capacità lavorativa del 50% (presenza durante tutto
il giorno, ma con rendimento ridotto della metà) come falegname." (cfr.
doc. _)
1.6. In data 25
giugno 2002 il legale dell'assicurato ha comunicato al TCA che __________ è stato
ricoverato al __________ per un intervento chirurgico a causa di un infarto
(cfr. certificato medico allegato 1 doc. _). Egli chiede inoltre che il
certificato allegato così come gli ulteriori atti medici in corso di assunzione
vengano ammessi agli atti del procedimento (cfr. doc. _).
In data
27 giugno 2002 la Cassa ha osservato che l'attestato peggioramento dello stato
valetudinario è ininfluente ai fini della presente procedura, in quanto
verificatosi dopo l'emissione della contestata decisione e che la circostanza
potrà eventualmente essere valutata nell'ambito di una revisione (cfr. doc. _).
1.7. In data 2
luglio 2002, il legale dell'assicurato ha prodotto un ulteriore rapporto
allestito dal __________ (cfr. XII e allegato).
In data 9
luglio 2002 l'assicurato ha osservato:
" a)
All'assicurato non è possibile far capo all'aiuto di altre persone
nello
svolgimento della propria attività di falegname e quindi nemmeno per la guida
del furgone o per il carico e scarico della merce. Già inabile al lavoro (in
misura completa secondo l'interessato, in misura parziale secondo UAI), qualora
egli dovesse assumere dei dipendenti la sua attività, limitata ad un piccolo
laboratorio con cifra d'affari molto contenuta, non gli lascerebbe più alcun
utile.
Le obiezioni del SAM a questo riguardo
sono dunque infondate.
b) Per contro
nessuna parola viene spesa per ribattere alle legittime considerazioni del
ricorrente riguardo alla pericolosità di alcune (in sostanze le più importanti)
delle mansioni giornalmente svolte da un falegname (uso di macchine per segare,
piallare, ecc.).
Viene
unicamente detto che "sull'attività lavorativa non vi sono studi che
dimostrino un accresciuto rischio".
Vi è
comunque da ritenere che, anche in assenza di studi specifici, l'accresciuta
pericolosità nell'operare con tali apparecchi sia a tal punto evidente da dover
essere ammessa da questo lod. Tribunale senza ulteriori approfondimenti
probatori.
D'altra
parte lo stesso accertamento peritale SAM del 2 maggio
2001 (cons. E.2, pag. 7) conferma che la sonnolenza diurna di cui soffre
l'assicurato costituisce nella fattispecie un aspetto patologico.
Questo disturbo, sempre secondo il SAM, potrebbe essere spiegato (l'uso del condizionale ha qui un preciso
significato) "in buona parte" con la sindrome da apnee da sonno di cui da anni soffre il ricorrente.
Dunque non vi è prova certa della
correlazione tra queste due distinte patologie. Da qui i fondati dubbi circa le
possibilità di cura della sonnolenza diurna, semplicemente mediante i
suggerimenti formulati dal SAM
(C-PAP nasale e calo ponderale) per la
cura delle apnee notturne.
c) L'UAI ritiene che l'infarto recentemente
subito dal ricorrente sia ininfluente ai fini della presente procedura e che
tale circostanza potrà semmai essere valutata nell'ambito di una revisione
della decisione impugnata.
Questa presa di posizione è solo in parte
condivisibile. Segnalando l'aggravamento dello stato di salute dell'assicurato
si voleva appunto evitare, non fosse che per economia processuale, l'esigenza
di un nuovo contenzioso dopo l'evasione di quello qui pendente.
In virtù della massima ufficiale che regge i
procedimenti dinanzi a questo lodevole Tribunale (art. 9 Legge di procedura per
le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni) si chiede che già
in questa sede si tenga debitamente conto del peggiorato stato di salute del
ricorrente (con diretti riflessi sulla sua capacità lavorativa residua), se del
caso approfondendo la natura e le conseguenze di questa nuova patologia.
In via sussidiaria e impregiudicato l'esito
del presente ricorso, in data odierna viene inoltrata al competente UAI una
formale domanda di revisione ai sensi dell'art. 41 LAI nonché 87 e 88
OAI." (cfr. doc. _)
L'UAI ha
sostanzialmente risposto riconfermandosi nelle proprie posizioni (cfr. doc. _ e
allegato)
1.8. In data 23
agosto 2002 l'assicurato ha ancora aggiunto:
" a
completazione degli atti relativi al procedimento indicato a margine
vi trasmetto copia dello
scritto del 23 agosto 2002 del Dr. __________ (medico
curante del ricorrente) all'Ufficio AI.
Da quanto affermato dal citato medico l'infarto del miocardio
acuto subito dal signor __________ è da mettere in stretta relazione alle
patologie (in particolare ipertensione e obesità) già oggetto della procedura
AI attualmente sub iudice presso questo lodevole Tribunale.
A maggior ragione per questo motivo (oltre che in virtù di quanto
già esposto nei miei precedenti scritti) occorre a mio avviso tenere conto di
questa circostanza nell'evasione del ricorso introdotto il 17 aprile
2002." (cfr. doc. _)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa
H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29
gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella
causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22
dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è il riconoscimento a __________ di una rendita intera AI.
A norma dell'art. 4 cpv. 1 LAI l'invalidità, nel senso della legge, è
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi:
· un danno
alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio, e
· la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (G. Scartazzini, Le rapports de causalité dans le droit suisse de
la sécurité sociale, pag. 216ss).
Va
inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40 %.
La misura
dell'incapacità di guadagno è determinata da criteri oggettivi e meglio dalla
perdita che l'assicurato subisce (o subirebbe) in condizioni normali di mercato
del lavoro, ritenuto ch'egli utilizzi, nella misura che da lui si può
ragionevolmente pretendere, la residua forza di lavoro.
Infatti
l'art. 28 cpv. 2 LAI prevede che:
" l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione dell'invalidità e
dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti di integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa, ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato di lavoro, e il reddito del lavoro ch'egli avrebbe potuto conseguire
se non fosse diventato invalido."
(metodo ordinario di calcolo dell’incapacità di
guadagno; cfr. SVR 1996 IV Nr. 74 e giurisprudenza citata).
Ne
consegue che l'incapacità di guadagno non sempre corrisponde alla perdita di
guadagno effettiva. Infatti, bisogna tenere conto, nel calcolo dell'incapacità
di guadagno, dell'eventuale circostanza che l'assicurato sfrutti in misura
minore di quanto gli sia possibile la capacità lavorativa residua oppure anche
della circostanza opposta.
2.3. Secondo la
giurisprudenza la valutazione dell'invalidità non va stabilita unicamente in
base a fattori puramente medico-teorici (STFA inedita 23.3.92 in causa F.A.,
consid. 4; DTF 110 V 275 consid. 4a, 105 V 207 seg.), bensì rilevanti sono gli
effetti del danno alla salute sulla capacità di guadagno (RAMI 1996 p. 34, p.
36 consid. 3b).
La documentazione medica costituisce un importante elemento di giudizio per
determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato
(SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2d, DTF 114 V 314 consid. 3a, 105 V 158 consid. 1;
RCC 1982 pag. 35 consid. 1). Non spetta invece al medico di graduare l'invalidità
dell'assicurato. Il compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo
stato di salute e nell'indicare in quale misura e in quali attività
l'assicurato è incapace al lavoro (RCC 1991, pag. 331 consid. 1c).
Il medico non possiede invece né la preparazione né gli strumenti per pronunciarsi
sulla capacità di guadagno. Quest'ultimo giudizio spetta all'amministrazione,
rispettivamente al giudice, e deve essere formulato sulla base del raffronto
dei redditi (RCC 1986, pag. 432).
I documenti medici sono comunque sempre di rilievo quando permettono di dedurre
le conseguenze economiche delle affezioni accertate (STFA non pubbl. del 2
luglio 1996 in re M.N. p.4. consid. 2; DTF 114 V 314 consid. 3c).
Di
conseguenza, il fatto che un assicurato sia, sotto il profilo medico, incapace
al lavoro ad un determinato grado, non significa ancora ch'egli debba
necessariamente beneficiare del riconoscimento dello stesso grado d'invalidità
da parte della Commissione AI.
L'incapacità
di guadagno (sulla quale si fonda il concetto d'invalidità ai sensi dell'art. 4
LAI) si distingue dall'incapacità di lavoro per il fatto che essa considera
quale guadagno può e deve ancora essere realizzato dall'interessato utilizzando
la sua capacità lavorativa residua in un mercato del lavoro equilibrato.
L'incapacità di lavoro, invece, è l'impossibilità fisica di muoversi o di fare
uno sforzo, come pure l'impossibilità psichica di agire con metodo. Essa viene
valutata nella propria professione rispettivamente in altri lavori e attività
(G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, pag. 228).
La LAI
tutela dunque non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa, ma l'incapacità
al guadagno.
Di regola, l'invalidità economica appare inferiore all'inabilità medica; in
taluni casi particolari, per contro, si deve ammettere che l'incapacità al
guadagno sia superiore al mero grado d'incapacità lavorativa sotto il profilo
medico (cfr. ad es. B.
Schatz, Kommentar
zur eidg. Militärversicherung, Zurigo, 1952, pagg. 140 e 141).
2.4. La
giurisprudenza permette, nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti
particolarmente difficile, che la graduazione dell’invalidità avvenga
eccezionalmente secondo il metodo straordinario. Capita in particolare nel caso
di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente preciso dei redditi da porre
a confronto sia escluso (cfr. Pratique VSI 1998 p. 121; pag. 255; SVR 1996 IV
Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e 3c; DTF 104 V 137
consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139; DTF 105 V 154ss consid. 2a; Duc, J. L.,
Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, p. 456).
L’invalidità
è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione concreta
in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag. 121s, Valterio, Droit et
pratique de l’assurance invalidité, Losanna 1985, p. 199). Perciò l’invalidità
sarà valutata considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione
del rendimento sulla situazione concreta dove si svolge l’attività
dell’assicurato divenuto invalido (DTF 105 V 151).
In tal
caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la sopravvenienza
del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato a coloro i
quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI 1998 p. 122
consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo metodo
consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito direttamente
sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla base di tale
raffronto, si constata l’impedimento dovuto al danno, poi si valutano gli
effetti di tale impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo straordinario;
Pratique VSI 1998 pag.123 consid. 1a; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b;
DTF 104 V 138; ZAK 1987 p. 260s. consid. 2a; DTF 105 V 151). Una determinata
limitazione della capacità produttiva funzionale può, non deve tuttavia
forzatamente, produrre una perdita di guadagno della medesima entità (Pratique
VSI 1998 pag.123 consid. 1a).
Nella prassi il metodo straordinario è spesso applicato alle persone con
attività lucrativa indipendente.
Nel caso
di un indipendente, il TFA ha precisato che il raffronto tra l’utile realizzato
prima e quello conseguito dopo l’incidente, non conduce a conclusioni
affidabili per quel che riguarda la perdita di guadagno che dipende
dall’invalidità. In effetti, troppi fattori influenzano gli utili di
un’azienda, come ad esempio la situazione congiunturale e la situazione
concorrenziale, di conseguenza le oscillazioni sono dovute anche ad aspetti
estranei all’invalidità.
Di
conseguenza il TFA ha stabilito che i documenti contabili non sono dei mezzi
idonei a stabilire in maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI 1996 p. 34,
p. 36 consid. 3b; DTF 104 V 137 consid. 2c).
2.5. Nella
fattispecie in esame l'UAI ha constatato una parziale inabilità lavorativa
assegnando all'assicurato una rendita del 50%. L'amministrazione si è basata
sulla perizia del SAM dalla quale è emerso:
"
(…)
Patologia pneumologica
L'A. presenta una sindrome di apnee da sonno. All'inizio dei 2000
fu indagato per questa patologia presso l'Ospedale Regionale di __________.
Abbiamo presentato l'A. al nostro consulente dr. __________ che conferma la
diagnosi e consiglia una drastica diminuzione del peso (inoltre una discussione
sulla necessità di un intervento operatorio tipo gastric banding,
rispettivamente una terapia con CPAP nasale). Dal profilo pneumologico l'A. è
totalmente abile al lavoro come falegname. Sconsigliabili sono attività in cui
è necessaria una vigilanza completa (guida di autoveicoli, apparecchiature
sofisticate, conduzione di gru ecc..).
Patologia psichiatrica
Durante i soggiorni ospedalieri l'A. è stato valutato da
specialisti in psichiatria e in modo particolare è a nostra disposizione la
valutazione del dr. __________ (degenza a __________ dell'agosto - settembre
2000). Per un certo periodo l'A. è stato seguito da una psicologa e al momento
attuale assume solamente Xanax.
Abbiamo presentato l'A. al nostro consulente dr. __________ che
trova una sindrome depressiva ricorrente con una prognosi a medio - lungo
termine poco favorevole. Consiglia una presa a carico di tipo psichiatrico ed
una corretta psicofarmacoterapia. Consiglia di valutare il caso fra qualche
anno. Dal profilo psichiatrico l'A. presenta un'incapacità lavorativa del 50%.
L'A. presenta un'ipertensione arteriosa trattata
medicamentosamente. Durante il soggiorno al SAM abbiamo
notato valori al di sopra delle norme OMS e valori molto alti durante la
cicloergometria. Gli accertamenti cardiologici eseguiti presso il SAM (cicloergometria e ecocardiografia) non parlano per nessuna
coronaropatia e non mostrano danni cardiaci dovuti all'ipertensione arteriosa.
Non vi sono nemmeno indizi per una nefropatia. Un calo ponderale e una terapia
della sindrome di apnee da sonno avrebbero un influsso benefico
sull'ipertensione arteriosa.
La sindrome cervico e lombovertebrale e i dolori agli arti
inferiori sono poco accentuati e non limitano la capacità lavorativa dell'A.
H VALUTAZIONE
MEDICO-TEORICA GLOBALE DELL'ATTUALE CAPACITA' LAVORATIVA
La patologia psichiatrica è il fattore limitante della capacità
lavorativa dell'A. Globalmente l'A. raggiunge una capacità lavorativa del 50%
come falegname (indipendente), a partire dall'ottobre 1999 (come codificato dal
medico di famiglia) e continua.
Alle domande posteci nell'incarico peritale così possiamo
rispondere:
- Anamnesi:
Vedasi capitoli A.1 e A.2.
- Dati soggettivi dell'A.:
Vedasi capitolo A.3.
- Constatazioni obiettive:
Vedasi capitoli C, D ed E.
- Diagnosi:
Vedasi capitolo F.
- Grado
di capacità di lavoro, in percentuale, nell'esercizio dell'attività lucrativa o
dell'attività abituale (p. es. casalinga)
svolta prima dell'insorgenza del danno alla salute:
- Quando
la capacità di lavoro ha subito una riduzione pari almeno al 25 percento?
Basandoci
sugli atti a nostra disposizione vi è stata una riduzione della capacità
lavorativa dell'A. nell'ottobre 1999. Negli anni precedenti vi sono state delle
incapacità lavorative di breve durata (come durante la degenza alla Clinica
__________ nel dicembre 1997).
Valutiamo
l'A. incapace al lavoro nella misura del 50% (presenza durante tutto il giorno,
ma con rendimento ridotto della metà) dall'ottobre 1999 e continua.
- Quali sviluppi ha subìto da allora la capacità
di lavoro?
Successivamente
non vi sono più state modificazioni importanti della capacità lavorativa
dell'A., eccezion fatta per un'incapacità lavorativa totale nel mese di
settembre 2000 durante il ricovero alla clinica __________.
- Quali ulteriori sviluppi ci si deve
probabilmente attendere?
Al
momento attuale non si può prevedere un miglioramento della capacità
lavorativa, essendo la prognosi psichiatrica poco favorevole a medio - lungo
termine.
- Possibilità di migliorare la capacità di lavoro:
E'
possibile che la capacità lavorativa dell'A. migliori in futuro con i consigli
terapeutici dei nostri consulenti (calo ponderale, eventualmente gastric
banding, eventualmente CPAP nasale e cure psichiatriche). Anche in altre
attività leggere e medie l'A. presenta un'incapacità lavorativa del 50%
dall'ottobre 1999 e continua." (cfr. doc. _)
Tale
valutazione è stata contestata dall'assicurato, in quanto a suo dire non si
sarebbe tenuto sufficientemente conto dell'aspetto neurologico e pneumologico
del paziente. L'assicurato indica a sostegno della propria tesi le valutazioni
mediche del Dr __________.
In data 2
maggio 2000 il Dr. __________ ha attestato:
"
(…)
4.1 Sonnolenza in qualsiasi posizione.
Stanchezza
4.3 Dai primi di giugno del 1999 ad oggi il paziente è passato da
136 kg a 121 kg. Sempre obeso. P/A 170/100. Lombalgie.
Allego copia degli esami eseguiti finora. Il paziente è da
ritenersi inabile al lavoro al 100 % fino ad una diminuzione del peso e alla
scomparsa dello stato di ipersonnia." (cfr. doc. _)
In data
26 novembre 2001 il Dr. __________ ha precisato:
"
(…)
Dall'incarto medico risulta che il grado di invalidità è stato concesso
per problemi psichiatrici ed è stata ignorata la parte concernente l'apnea notturna,
l'obesità permania con tutta la comorbidità associata ed i problemi
schelettrici fortemente sintomatici.
L'ultimo consulto medico mette in mostra un paziente che pesa
137kg nudo e con una PA di 180/120. Già questi due sintomi sono sufficienti per
formulare una prognosi sia per la futura capacità lavorativa che per la
sopravvivenza.
Volendo accettare i consigli degli specialisti per una presa a
carico psichiatrica e per una terapia dietetica adeguata, cosa che verrà
senz'altro fatta, i primi reali risultati potrebbero vedersi non prima di un
anno e mezzo circa sottolineando che il paziente dovrebbe essere considerato
inabile a qualsiasi attività lavorativa.
A questo punto credo che il paziente dovrebbe essere considerato
inabile al lavoro oltre il 66,6%." (cfr. doc. _)
Richiesto
dal TCA a voler fornire alcuni chiarimenti in merito all'esigibilità
dell'attività di falegname tenuto conto in particolare dei fattori di rischio
evidenziati con riferimento all'affezione pneumologica, con rapporto 26 giugno
2002 il SAM, come visto (cfr. consid. 1.5), ha precisato che per quanto
riguarda le apnee notturne "vi è un rischio maggiore d'incidenti con
veicoli a motore a causa della citata patologia. Sull'attività lavorativa non
vi sono studi che dimostrino un accresciuto rischio. D'altronde la sindrome
delle apnee notturne è ben curabile…. La guida del furgone può
essere delegata ai collaboratori (ricordiamo che l'A. aveva da due a quattro /
scarico di materiale effettuato da più persone. Fra l'altro , l'A. presenta
disturbi alla colonna vertebrale di lieve entità (…)", concludendo per una completa capacità al lavoro dal profilo pneumologico
e confermando la valutazione di un'incapacità del 50% per motivi psichici (cfr.
doc. _).
2.6. Affinché un
rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed
esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami
approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia
stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della
situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate
(cfr. Ulrich Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialverziasicherung, BJM
1989 p. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123).
Inoltre,
secondo costante giurisprudenza, le perizie mediche eseguite nell'ambito della
procedura amministrativa da medici specializzati riconosciuti hanno forza
probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 123 V 176, DTF
122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28
novembre 1996 in re G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998
IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungs‑ rechts, Berna 1994, p. 332 ).
Lo
stesso vale per quel che riguarda perizie dell'amministrazione fatte esperire
da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Il
TFA ha inoltre precisato che, nell'ipotesi in cui si tratti di una lite in
materia di prestazioni, dall'art. 4 CF rispettivamente 6 CEDU, non può essere
dedotto il diritto di essere sottoposto ad una perizia medica esterna (DTF 122
V 157).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
In
un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia
giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio
non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo
per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli
interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22
maggio 1995 in re A. C cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; VSI 2001 pag. 110
consid. 3c).
Per
quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta
a favore del suo paziente (U. Meyer‑Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997 p. 230).
2.7. Dopo attento
esame della fattispecie questo TCA ritiene che la fattispecie necessiti di
ulteriori accertamenti al fine di stabilire l'effettiva incidenza delle
patologie evidenziate in sede peritale sulla capacità al lavoro e, di riflesso,
al guadagno dell'assicurato.
Per
quanto riguarda la valutazione medica, alla perizia del SAM, laddove - sulla
base di un completo e approfondito accertamento dello stato di salute
dell'assicurato - essa stabilisce un'incapacità lavorativa per motivi psichici
del 50% (presenza tutto il giorno con rendimento ridotto) nella professione di
falegname o in altre attività leggere o medio-leggere, non evidenzia patologie
invalidanti di natura cardiologica ed accerta, dal profilo diagnostico, la
presenza di una sindrome da apnee da sonno, può senz'altro essere attribuita,
conformemente ai succitati parametri giurisprudenziali (cfr. consid. 2.6),
valenza probatoria piena.
Per
quanto concerne in particolare le conseguenze invalidanti dovute alla citata
sindrome di apnee da sonno, i periti del SAM, dopo aver evidenziato da un lato
l'inesistenza di studi che dimostrino l'esistenza di un rischio accresciuto
sulla capacità lavorativa (in genere), dall'altro la presenza di rischi
maggiori d'incidenti con veicoli a motore, hanno concluso per una piena
capacità lavorativa dell'assicurato quale falegname dal profilo pneumologico,
osservando che l'interessato dovrà unicamente delegare la guida del furgone e
che la stessa può in concreto essere assunta dai suoi operai (secondo il SAM
l'assicurato si avvaleva della collaborazione di due a quattro operai).
Orbene, a
mente di questa Corte una corretta e completa valutazione dell'effettiva
incidenza dell'affezione pneumologica sulla capacità lavorativa dell'assicurato
necessita di ulteriori accertamenti volti da un lato ad appurare in che misura
in concreto lo svolgimento dell'attività di falegname in proprio comporta
l'utilizzo di veicoli a motore da parte dell'assicurato - il quale
contrariamente a quanto sostenuto in sede medica, si avvaleva della
collaborazione di un unico operaio dipendente nonché di un apprendista (cfr.
doc. AI _) -, dall'altro a verificare, tramite il proprio consulente
professionale (e se del caso sulla scorta di eventuali dati statistici o altri elementi
di valutazione disponibili al riguardo), la pertinenza in concreto di quanto
evidenziato in sede medica quo all'asserita assenza, in caso di sindrome da
apnee notturne, di rischi accresciuti nello svolgimento dell'attività di
falegname, tenuto conto in particolare del fatto che lo svolgimento di siffatta
attività implica l'esecuzione di mansioni comportanti l'utilizzo di determinate
apparecchiature richiedenti particolare vigilanza ed attenzione (circostanza
questa per altro ammessa dall'amministrazione in sede di risposta seppur con la
precisazione che trattasi di compiti svolti in lassi di tempo limitati).
Stante
quanto sopra si giustifica il rinvio degli atti all'amministrazione affinché
proceda ai suindicati accertamenti in esito ai quali essa renderà un nuovo
giudizio. Nella valutazione della fattispecie dovrà se del caso essere tenuto
conto anche dell'esigibilità di eventuali altre attività compatibili con lo
stato di salute dell'assicurato e stabilire quindi, qualora non sia escluso
procedere in maniera sufficientemente precisa al raffronto dei redditi,
l'invalidità di __________ in applicazione del metodo generale (cfr. consid.
2.2 -2.4), dovendosi al riguardo osservare che in sede peritale l'interessato,
in considerazione dell'affezione psichica, è stato giudicato idoneo a svolgere
(anche) attività leggere o medio-leggere nella misura del 50%.
2.8. Dagli atti
risulta inoltre che nel mese di maggio 2002 l'assicurato è stato seguito presso
la Clinica __________ per un riacutizzarsi di una sindrome depressiva e che in
data 14 giugno 2002 ha subito un infarto del miocardio ed è stato ricoverato al
__________, dove gli sono stati posati due stents sul RIVA medio (cfr. doc. _).
L'assicurato,
sulla scorta del certificato medico 23 agosto 2002 del dott. __________,
chirurgo (doc. _) assevera che l'infarto del miocardio sarebbe da mettere in
stretta relazione con le patologie oggetto dell'esame del SAM (cfr. XVIII).
Per costante giurisprudenza il giudice delle
assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla
situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui essa è stata resa
– in casu il 13 marzo 2002 - , quando si ritenga che fatti verificatisi
ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo
della situazione anteriore alla decisione stessa ( DTF 121 V 366 consid. 1b,
116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102).
Eccezionalmente il giudice può anche tener conto, per motivi d'economia
procedurale, dei fatti intervenuti posteriormente alla decisione impugnata, a
condizione che questi ultimi siano stabiliti in modo sufficientemente preciso
(RCC 1980 pag. 263) e siano suscettibili di influenzare il giudizio (RCC 1989
pag. 123 consid. 3b, RCC 1974 pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582 consid. 3).
In casu,
se è ben vero che la succitata refertazione medica attesta l'insorgenza,
successivamente all'emanazione del querelato provvedimento, di nuovi eventi
patologici (infarto del miocardio) rispettivamente il riacutizzarsi di patologie
preesistenti con carattere invalidante (sindrome depressiva), va tuttavia
evidenziato che la stessa non consente di stabilire in maniera chiara e precisa
se vi è stato un aggravamento dell'incapacità lavorativa tale da giustificare
un aumento del gravo d'invalidità e quindi una modifica del diritto a
prestazioni ai sensi degli artt. 41 LAI e 88a cpv. 2 OAI.
In simili
condizioni, l'amministrazione, oltre a procedere agli accertamenti indicati al
precedente considerando atti a stabilire la capacità lavorativa e, di riflesso
al guadagno, dell'assicurato al momento della decisione impugnata tenuto conto
delle affezioni evidenziate dai periti del SAM, dovrà parimenti procedere ad
esperire le necessarie indagini mediche (ed eventualmente economiche e professionali)
per stabilire se, dopo l'emanazione della querelata pronunzia, la situazione
invalidante ha subito un cambiamento tale da giustificare una modifica del
diritto alla rendita. Anche in tale occasione dovrà essere valutata in primis
la possibilità di procedere al calcolo dell'invalidità secondo il metodo
generale del raffronto dei redditi, pur avendo l'assicurato svolto l'attività
di falegname a titolo indipendente (cfr. consid. 2.2-2.4).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione 13 marzo 2002 è annullata.
2.- Gli
atti sono rinviati all’UAI, affinché proceda conformemente ai
considerandi.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L'UAI verserà a __________
fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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