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Numero d'incarto:
32.2002.33
Data decisione, Autorità:
08.05.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
32.2002.00033
RG/sc
Lugano
8 maggio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
visto il ricorso del 8 marzo 2002
interposto da
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 5 febbraio 2002 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
letti ed esaminati gli atti;
vista la risposta di causa 25 marzo 2002
con la quale l'UAI, ritenendo giustificato procedere ad ulteriori accertamenti
medici, ha proposto il rinvio degli atti per un complemento istruttorio
annullando la decisione impugnata (IV);
richiamato lo scritto 8 aprile 2002 con cui
l'insorgente ha manifestato il proprio accordo al rinvio della causa
all'amministrazione precisando tuttavia la necessità di procedere ad una
perizia pluridisciplinare (VI);
viste le osservazioni 15 aprile 2002
dell'UAI nelle quali, evidenziato come appaia superfluo predisporre un esame
pluridisciplinare, viene proposto l'esperimento di una perizia a cura del dott.
__________, reumatologo, prevista per il giorno 22 maggio 2002 (VIII);
richiamato lo scritto 24 aprile 2002
dell'insorgente il quale si dichiara d'accordo di sottoporsi all'esame peritale
proposto dall'amministrazione rinunciando all'allestimento di una perizia
pluridisciplinare, invitando nel contempo l'amministrazione a voler sottoporre
al perito, per completezza, anche le patologie segnalate dal medico curante in
sede d'istruttoria amministrativa (X);
ritenuto che con osservazioni 30 aprile
2002 allo scritto 24 aprile 2002 dell'insorgente l'UAI propone lo stralcio
della lite dai ruoli (XII);
atteso che l'accordo intervenuto tra le
parti può essere omologato in quanto conforme alla legge;
rilevato che la causa è divenuta di
conseguenza priva di oggetto (cfr. STFA 10.3.1982 nella causa D.B.; Pratique
VSI 1999 pag. 213; SVR 1996 AVS Nr. 74; RCC 1988 pag. 421; DTF 112 V 175-176;
DTF 104 V 162);
considerato l'esito della procedura, appare
giustificato riconoscere all'insorgente un'indennità per ripetibili di fr.
1000.--;
viste le disposizioni della Legge di
procedura 6.4.1961;
decreta 1.
La causa è stralciata dai ruoli, per intervenuta transazione, nota
alle parti, che viene omologata ai sensi dei considerandi.
§) Gli
atti vengono trasmessi all'UAI affinché proceda conformemente all'accordo
intercorso fra le parti.
-
Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato;
-
L'Ufficio
AI verserà al ricorrente fr. 1000.-- a titolo di ripetibili;
-
Intimazione
alle parti interessate a sensi ed effetti di legge, con l'avvertenza che contro
il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di
procedura o difetto di volontà, al Tribunale federale delle assicurazioni, 6006
Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in tre
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Raffaele
Guffi
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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