AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2002.149
Data decisione, Autorità:
02.10.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
32.2002.149
RG/ZA/sc
Lugano
2 ottobre 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Zaccaria Akbas, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso dell'11 novembre 2002
di
Rappr. da: studio legale __________
contro
le decisioni dell'11 ottobre 2002 emanate
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
In materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. __________,
nato nel 1956, di professione gessatore, dal 30 novembre 1998 soffre di una
sindrome dolorosa diffusa di origine non chiara.
In data 11 novembre 1999 egli ha presentato all'Ufficio assicurazione
invalidità (UAI) una richiesta di prestazioni AI per adulti.
1.2. Dopo aver
esperito gli accertamenti medici del caso, con decisioni 11 ottobre 2002 -
confermando il precedente progetto di decisione 25 luglio 2002 - l'UAI ha
riconosciuto a __________ un quarto di rendita dal 1° aprile 2002 al 30 giugno
2002 (prima decisione) e una rendita intera dal 1° luglio 2002 (seconda
decisione), motivando:
"
(…)
In considerazione degli atti medici specialistici
acquisiti all'incarto risulta che il danno alla salute, di cui lei è portatore,
ha comportato un'incapacità lavorativa, e di riflesso al guadagno, reputata
totale dal 30.11.1998 al 09.04.1999; il grado per il periodo dal 10.04.1999 al
05.02.2002 è attestato al 30%; dal 06.02.2002 l'incapacità al lavoro e al
guadagno è di nuovo totale e continua.
Ciò apre il diritto a prestazioni AI concordate
sul calcolo della media retrospettiva, pertanto dopo l'anno di attesa, l'assicurato
ha diritto ad un quarto di rendita dal 01.04.2002.
Considerato che dal 06.02.2002 l'incapacità
lavorativa e di riflesso al guadagno è totale, l'assicurato ha diritto ad una
rendita intera dal 01.07.2002.
Concludendo dal 01.04.2002 si apre il diritto al
quarto di rendita (e se assume le condizioni economiche del caso di rigore,
alla mezza rendita) e dal 01.07.2002 alla rendita intera.
Un assicurato che presenta un grado d'invalidità
situato tra 40 e 50% e che si trova in una situazione economicamente precaria,
ha diritto a una mezza rendita invece di un quarto di rendita.
1.3. Con
tempestivo ricorso __________, per il tramite del suo legale, postula il
riconoscimento di una rendita intera a decorrere dal 30 novembre 1999. In
sostanza - richiamando ed esaminando la copiosa refertazione medica
versata agli atti come pure le valutazioni offerte dal consulente in
integrazione professionale in corso d'istruttoria (al riguardo si rimanda alle
ampie e dettagliate considerazioni esposte nall'atto ricorsuale) - egli
assevera che, contrariamente a quanto ritenuto dall'UAI, anche durante il
periodo aprile 1999- febbraio 2002 dev'essergli riconosciuta una piena
incapacità al lavoro.
1.4. Mediante
risposta di causa 22 novembre 2002 l'UAI ha proposto la reiezione del gravame
precisando:
"
nel mese di novembre del 1999 l'assicurato,
precedentemente attivo in qualità di gessatore a titolo indipendente, ha
inoltrato richiesta di prestazioni assicurative, lamentando una sindrome
dolorosa generalizzata di non chiara origine.
In corso di istruttoria l'interessato è stato
sottoposto ad una perizia pluridisciplinare, effettuata presso il Servizio di
accertamento medico di Bellinzona (SAM), nel mese di marzo del 2001 (doc. n. _
inc. AI).
I periti confermando l'esistenza di una sindrome
polialgica, ed evidenziando altresì una seppure modesta problematica a livello
psichico, hanno concluso alla presenza di una capacità lavorativa residua pari
al 70%, riconoscendo comunque per un limitato periodo (dicembre 1998 ad aprile
1999) una totale incapacità lavorativa.
Il successivo tentativo di sottoporre
l'assicurato ad un accertamento pratico è fallito (cf. rapp. __________
18.6.2002, doc. n. _ inc. AI).
Il caso è quindi stato concluso su base
prettamente teorica.
In definitiva comunque, e conformemente al parere
espresso dal SAM, si è ritenuto l'assicurato inabile al 100% per il periodo
30.11.1998 a 9.4.1999, ed al 30% dal 10.4.1999 in avanti.
In considerazione di un peggioramento intervenuto
in corso di istruttoria, l'assicurato è stato ritenuto nuovamente inabile in
misura totale a far tempo dal mese di febbraio del corrente anno.
L'applicazione della media retrospettiva ha
condotto infine al riconoscimento del diritto ad un quarto di rendita dal mese
di aprile del 2002, e di una rendita intera dal mese di luglio.
Prontamente insorto, l'assicurato postula
l'assegnazione di una rendita intera già a partire dal 30 novembre 1999.
Contestata risulta essere segnatamente la
valutazione operata dai periti del SAM. Viene altresì citato il parere espresso
dal consulente in integrazione professionale, in base al quale l'assicurato,
già nel corso del mese di luglio del 2001 (mese in cui ha avuto luogo il
colloquio con il funzionario), sarebbe risultato incollocabile (cf. doc. n. _
inc. AI).
Riesaminato il caso, lo scrivente Ufficio
conferma la propria presa di posizione.
Per quanto attiene al parere espresso dai periti,
non si ravvedono validi motivi che dovrebbero indurre a metterne in discussione
il contenuto. Si rilevi fra l'altro che la perizia, come sempre avviene, è
stata oggetto d'esame da parte del nostro Servizio medico (SMR), che ne ha
approvato in toto i contenuti (doc. n. _ AI).
Se l'amministrazione ha in seguito riconosciuto
nuovamente una incapacità lavorativa totale, ciò è dovuto al fatto che in corso
di istruttoria lo stato dell'assicurato ha effettivamente subito un
peggioramento, segnatamente dal punto di vista psichico (cf. rapp. dott.
__________ e __________, doc. n. _ inc. AI).
Dal punto di vista fisico i medici del __________
hanno altresì rilevato una lesione ad una spalla, non presente al momento della
visita peritale, e suscettibile di modificare il giudizio del SAM: "aus somatischer Sicht besteht aufgrund der jetzigen Beurteilung eine
noch instabile medizinische Situation. Die Schülterlesion bedeutet
wahrscheinlich eine andere Beurteilung der Arbeitsfähigkeit als Gipser, als sie
von der SAM erstellt wurde" (doc. n. _ inc. AI).
Lo stesso medico curante nel mese di aprile del
corrente anno aveva modo di sottolineare come lo stato del paziente avesse
subito un peggioramento nel corso degli ultimi mesi (cf. inc. 26.4.2002, doc.
n. _ inc. AI).
Per quel che concerne gli altri rapporti invocati
dal ricorrente, si sottolinea che quello espresso dal __________ è inservibile,
in quanto l'accertamento non ha in pratica potuto essere eseguito.
In merito al rapporto redatto dal consulente in
integrazione, si rileva invece quanto segue.
Lo scopo del consulente è fra l'altro quello di
fornire un parere in merito alle possibilità reintegrative dell'assicurato, e
ciò sulla scorta dei dati medici di cui dispone.
In concreto l'orientatore ha sì ritenuto che
l'assicurato non fosse più collocabile nel ciclo produttivo. A tale conclusione
è però giunto stravolgendo il parere espresso dai periti del SAM: "la
professione di gessatore (…) non è più esigibile, anche se qualche perito
ipotizza una residua parziale abilità lavorativa in questa attività" (doc.
n. _ inc. AI).
Il consulente in integrazione professionale non
ha né la competenza, né la facoltà per esprimere un giudizio medico. Tanto meno
può arrogarsi il diritto di criticare l'operato di un perito.
È per tale ragione che la sua valutazione è stata
ridimensionata (cf. nota Caposervizio 23.10.2001, doc. n. _ e inc. AI)."
(Doc. _)
1.5. Con lettera
2 dicembre 2002 il legale dell'assicurato ha osservato:
"
Preso atto della risposta 22 novembre 2002
dell'UAI il ricorrente la contesta integralmente e si riconferma nel suo
gravame.
In particolare il peggioramento della situazione
riscontrato dal medico curante non ha avuto alcuna influenza poiché
l'incapacità di guadagno era già del 100%.
Inoltre osserva che la scelta di spostare
arbitrariamente l'inizio del diritto alla rendita priva il ricorrente della
rendita completiva per la moglie poiché nell'anno precedente non ha pagato i
contributi né avrebbe potuto farlo. Se la moglie non avesse avuto una sua
attività lavorativa per quanto parziale addirittura anche il ricorrente si
sarebbe visto privato della rendita a causa della lacuna contributiva.
Ciò premesso si riconferma la richiesta di essere
sentiti personalmente e si chiede che siano sentiti il consulente in
integrazione professionale, il medico curante dott. __________, e la dott.
__________." (Doc. _)
Con
scritto 20 dicembre 2002 il legale di __________ ha comunicato al TCA di
"rinunciare all'udienza preliminare".
1.6. In data 23
dicembre 2002 il Giudice delegato ha accolto la domanda d'assistenza
giudiziaria presentata con il gravame.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H
335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio
2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Con il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato
alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per l’invalidità.
Tale
legge non è tuttavia applicabile alla fattispecie concreta, poiché, secondo la
giurisprudenza del TFA, il giudice delle assicurazioni sociali non tiene conto
di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento determinante della
resa del provvedimento amministrativo impugnato (STFA non pubblicata del 9
gennaio 2003 nella causa A.A., P76/01; DTF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366
consid. 1b).
Ne consegue che, il provvedimento qui impugnato essendo stato reso l'11 ottobre
2002, gli articoli di seguito citatati della LAI e dell’OAI corrispondono al
tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002.
L'assicurato sostiene di aver diritto all'erogazione di una rendita intera già
a decorrere dal mese di novembre del 1999. L'UAI ha per contro ribadito che a
partire dal mese di aprile 2002 l'assicurato ha diritto ad un quarto di
rendita, mentre solo dal mese di luglio 2002 ha diritto ad una rendita intera.
2.3. Secondo
l'art. 4 cpv. 1 LAI l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al
guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla
salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi:
- un danno alla salute
fisica o psichica conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio, e
- la conseguente
incapacità di guadagno.
Affinché
il caso possa essere sottoposto all’AI, occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno (Scartazzini, Les rapports
de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
Va
inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40 %.
2.4. Va altresì
rilevato che, secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI l'invalidità è determinata
stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e
il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato
invalido.
Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid.
2; M. Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, Les prestations,
Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28
cpv. 2 LAI).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di
regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la
formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello
assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid.
2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232; Cattaneo, Les mésures préventives et de
réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza
citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile
dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla
possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità
al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
2.5. La
giurisprudenza permette, nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti
particolarmente difficile, che la graduazione dell’invalidità avvenga
eccezionalmente secondo il metodo straordinario. Capita in particolare nel caso
di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente preciso dei redditi da porre
a confronto sia escluso (Pratique VSI 1998 pag. 121; pag. 255; SVR 1996 IV Nr.
74 pag. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 pag. 36 consid. 3b e 3c; DTF 104 V 137
consid. 2c, DTF 97 V 57, DTF 104 V 139, DTF 105 V 154ss consid.
2a; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pag. 456).
L’invalidità
è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione
concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag. 121s; Valterio, Droit
et pratique de l’assurance invalidité, Losanna 1985, pag. 199). Perciò
l’invalidità sarà valutata considerando le ripercussioni economiche dovute alla
riduzione del rendimento sulla situazione concreta dove si svolge l’attività
dell’assicurato divenuto invalido (DTF 105 V 151).
In tal caso si procede a
paragonare le attività svolte prima e dopo la sopravvenienza del danno alla
salute, riferendosi al metodo specifico applicato a coloro i quali non svolgono
attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI 1998 pag. 122 consid. 1a). La
differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo metodo consiste nel fatto che
il grado di invalidità non viene stabilito direttamente sulla base del
raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla base di tale raffronto, si
constata l’impedimento dovuto al danno, poi si valutano gli effetti di tale
impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo straordinario; Pratique VSI
1998 pag.123 consid. 1a; SVR 1996 IV Nr. 74 pag. 213ss consid. 2b; DTF 104 V
138; ZAK 1987 pag. 260s. consid. 2a; DTF 105 V 151). Una determinata
limitazione della capacità produttiva funzionale può, non deve tuttavia
forzatamente, produrre una perdita di guadagno della medesima entità (Pratique
VSI 1998 pag.123 consid. 1a).
Nella prassi il metodo
straordinario è spesso applicato alle persone con attività lucrativa
indipendente.
Nel caso di un
indipendente, il TFA ha precisato che il raffronto tra l’utile realizzato prima
e quello conseguito dopo l’incidente, non conduce a conclusioni affidabili per
quel che riguarda la perdita di guadagno che dipende dall’invalidità. In
effetti, troppi fattori influenzano gli utili di un’azienda, come ad esempio la
situazione congiunturale e la situazione concorrenziale, di conseguenza le
oscillazioni sono dovute anche ad aspetti estranei all’invalidità.
Di conseguenza il TFA ha
stabilito che i documenti contabili non sono dei mezzi idonei a stabilire in
maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI 1996 pag. 34, pag. 36 consid. 3b;
DTF 104 V 137 consid. 2c).
2.6. Ai sensi
dell'art. 29 cpv. 1 LAI:
" il diritto alla rendita secondo l'articolo 28 nasce il più presto
nel momento in cui l'assicurato:
a. presenta un'incapacità permanente di guadagno pari almeno al 40 per
cento, oppure
b. è stato, per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al
lavoro per almeno il 40 per cento in media."
A sua
volta, l'art. 29 cpv. 1 OAI prescrive che, perché siano compiuti i presupposti
dell'invalidità in modo permanente, è necessario sia presumibile "che né
un miglioramento né un peggioramento dello stato di salute dell'assicurato non
debba intervenire in futuro". La disposizione è stata dichiarata legale
dal TFA (DTF 111 V 25 consid. 4).
Secondo
la giurisprudenza tale evenienza è data quando ci si trova confrontati con un
danno alla salute ampiamente stabilizzato, sostanzialmente irreversibile, che
danneggerà la capacità di guadagno presumibilmente in maniera durevole.
(DTF 111 V 22 consid. 2b, confermata in DTF 119 V 102 consid. 4a).
In altre parole l’incapacità è permanente se, a causa della stabilità dello
stato dell’assicurato, c’è da aspettarsi che durerà per tutto il periodo in cui
l’interessato, secondo la normale aspettativa di vita, sarà attivo (Peter, Die
Koordination der Invalidenrenten, Zurigo 1997 p. 20; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrecht, Berna 1994, p. 1994 p. 259). Di conseguenza lo stato
di salute dev’essere irreversibile (DTF 111 V 24 consid. 3b e c). L’invalidità
va considerata permanente se è riconducibile ad un difetto fisico o psichico,
mentre un processo somatico non adempie questo presupposto (Omlin, Die
Invalidität in der obligatorischen unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 96).
Di conseguenza, fintanto che le affezioni presentano un carattere evolutivo,
quand'anche il danno alla salute sia irreversibile, non è possibile parlare di
"invalidità permanente" ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 lett. a LAI.
In simili
casi si dovrà applicare, pertanto, la seconda variante della norma succitata,
vale a dire che il diritto alla rendita non può nascere se non dopo un anno
ininterrotto d'incapacità media al lavoro in misura pari almeno al 40%.
2.7. Per
incapacità al lavoro ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 LAI bisogna intendere la
perdita o la diminuzione della capacità di rendimento dell'assicurato nella sua
professione o nel suo campo abituale d'attività (RCC 1980 p. 263). La
valutazione medico teorica dell'incapacità lavorativa non vincola la
commissione AI ma le indicazioni mediche atte a giudicare lo stato di salute di
un assicurato sono decisive al pari di quelle pertinenti al genere ed
all'estensione dell'attività ancora ragionevolmente esigibile (RCC 1970 p.
282).
L'estensione
dell'incapacità di lavoro corrisponde alla riduzione dell'orario di lavoro
dell'assicurato invalido (RCC 1970 p. 33); la perdita di guadagno subita
durante il periodo d'attesa è per contro senza importanza in quanto
quest'ultima dev'essere considerata solo allo scadere del termine di 360 giorni
(RCC 1980 p. 263; 1979 p. 281). L'incapacità di lavoro è in effetti
un'incapacità di rendimento e non di guadagno. Pertanto l'assicurato che lavora
malgrado le prescrizioni contrarie del suo medico deve essere considerato
invalido anche se percepisce un salario normale (RCC 1963 p. 225): tutt'al più
la sua rendita potrà essere eventualmente ridotta ex art. 7 LAI.
Di regola
il periodo di carenza incomincia non appena l'assicurato subisce una
diminuzione sensibile del suo rendimento nella professione esercitata sino a
quel momento ed il termine può cominciare a decorrere anche quando l'assicurato
non subisce alcuna perdita di guadagno o non esercita alcuna attività lucrativa
(DTF 105 V 159; RCC 1979 p. 281; RCC 1970 p. 402). Una diminuzione della
capacità di lavoro del 20% soddisfa già la nozione legale (Pratique VSI 1998
pag. 126).
Alla
scadenza del termine di 360 giorni l'assicurato deve presentare un'incapacità -
questa volta - di guadagno del 40% almeno, che verrà definita secondo i
disposti dell'art. 28 LAI.
L'ammontare
della rendita che verrà versata dipende dal grado d'incapacità di lavoro
durante il periodo di carenza e di quello dell'incapacità di guadagno residua
dopo i 360 giorni. Di conseguenza una rendita intera potrà essere riconosciuta
solo se l'incapacità media di lavoro durante l'anno di carenza è stata di due
terzi almeno e se in seguito sussiste un'incapacità di guadagno di perlomeno
pari grado (RCC 1980 p. 263). Pertanto se l'incapacità media di lavoro è stata
del 60% durante 360 giorni, l'assicurato non avrà diritto per cominciare che ad
una mezza rendita anche se allo scadere del termine la sua incapacità di
guadagno supera i due terzi. Inversamente, se dopo 360 giorni di incapacità media
di lavoro di oltre due terzi l'incapacità di guadagno è scesa al 60%,
l'assicurato avrà diritto unicamente ad una mezza rendita d'invalidità
(Valterio, op. cit. pag. 222s, Pratique VSI 1998 pag. 126-127).
Se
l'assicurato esercita un'attività a tempo pieno durante almeno 30 giorni
consecutivi, il termine di 360 giorni viene interrotto (art. 29ter OAI).
Vi è
interruzione notevole del termine di 360 giorni ai sensi dell'art. 29 cpv. 1
LAI allorché l'assicurato è interamente abile e presenta, durante almeno 30
giorni consecutivi, una capacità al lavoro economicamente utilizzabile, senza
riguardo alla sua rimunerazione (RCC 1969 pag. 571). Il periodo di 360 giorni
non è per contro interrotto se il tentativo di ripresa del lavoro - essendo provatamente
al di sopra delle forze dell'assicurato - è fallito, anche se esso è durato più
di 30 giorni (RCC 1964 pag. 168).
2.8.1 Nel caso in
esame, per quanto riguarda l'aspetto medico, dal fascicolo emerge in
particolare quanto segue.
Con
certificato 15 gennaio 1999 (allegato alla domanda di prestazioni) il medico
curante dr. __________ ha attestato un'incapacità lavorativa del 100% dal 30
novembre 1998 (cfr. certificato sub doc. AI _); tale incapacità lavorativa
sarebbe quindi continuata perlomeno sino al 26 agosto 2000 (cfr. rapporto dr.
__________ sub doc. AI _; cfr. inoltre le ulteriori numerose certificazioni del
medico curante menzionate al consid. 2.9.2).
Nel
rapporto 25 gennaio 1999 il chirurgo dr. __________ ha parlato "di
condizioni attuali del paziente incompatibili con la professione di
gessatore" (cfr. rapporto sub doc. AI _). La dr.ssa __________, fisiatra
e reumatologa, in data 5 febbraio 1999 ha dal canto suo certificato
un'incapacità lavorativa totale dal 24 novembre 1998 (cfr. rapporto sub doc. AI
_).
Dal 4
marzo 1999 al 3 aprile 1999 l'assicurato è stato degente presso la Clinica
__________. In occasione dell'esame d'uscita, egli risulta aver riferito un
miglioramento per quanto riguarda la mobilità delle spalle (al momento del ricovero
egli accusava dolori e problemi di mobilità alle spalle, agli arti superiori e
alla mano destra). Considerata la proposta dell'assicurato di voler tentare una
ripresa lavorativa, i medici della clinica lo hanno quindi giudicato abile al
100% (cfr. rapporto Clinica di __________, sub doc. AI _). Con rapporto 23
aprile 1999 pure il neurologo dr. __________ ha riferito un miglioramento dello
stato neurologico (cfr. rapporto sub doc. AI _).
In data 4
maggio 1999 la dr.ssa __________ ha ancora rilevato:
"
(…)
Il Signor __________ è stato anche alla clinica
di __________ dove la brachialgia bilaterale con gonfiore, soprattutto della
mano dx, non aveva un'origine chiara, DD sindrome vaso-spastica incipiente,
sindrome del tunnel carpale o schlerodemia.
Nel rapporto del Dr. __________ non si trova un
problema neurologico.
In data 03.05.99 presentava un gonfiore della
mano dx, soprattutto nel pollice, nel I° e II° dito della mano dx. La mano é
dura, gonfia e non era possibile fare il "pugno".
I disturbi delle spalle, più la sx che la dx,
sono rimasti e si trova anche una sindrome cervico-brachiale con disturbo
funzionale C5-C6 e un'iposensibilità nella punta delle dita I, II e III a dx. i
riflessi sono normali ma la forza è diminuita.
Le radiografie del torace, della colonna
cervicale e delle mani non dimostrano gravi alterazioni, inizio di
osteocondrosi con spondilosi reattiva C4-C5, forame intervertebrale invece
libero.
Nelle mani si trova un'osteopenia periarticolare,
nessuna usura visibile.
In conclusione il sopraccitato paziente presenta
sicuramente un problema delle mani e l'eziologia del gonfiore con indurimento
sottocutaneo è patologica.
Non si tratta di un problema psicogeno e per il
momento non siamo riusciti a trovare la causa dei disturbi.
A causa di questi disturbi non è capace al
lavoro." (Doc. _)
In data
20 ottobre 1999 il dr. __________, specialista in medicina infortunistica, ha
certificato:
"
(…)
CONCLUSIONE:
sintomatologia algica diffusa in notevole
discrepanza fra i disturbi soggettivi e la obiettività clinica, radiologica e
laboratoristica.
In tutta onestà il perito sottoscritto non può
formulare una diagnosi plausibile: inizialmente vi furono i dolori alle mani
per i quali non si riscontrò alcunché di patologico e che ora sembrano scomparire
per lasciare il posto ad una sintomatologia lombosacrale e agli arti inferiori.
Da menzionare i vasti approfondimenti diagnostici esperiti per risalire ad una
causa obiettiva dei disturbi.
VALUTAZIONE:
Suggerisco un ultimo tentativo diagnostico che può
essere esaminato ossia uno schiarimento sierologico e quand'anche tale
risultato risultasse negativo non si vede una motivazione valida e plausibile
affinché il paziente continui a non lavorare.
In assenza quindi di un ritrovato patologico
nell'ultima analisi proposta, il signor __________ dovrà essere dichiarato
abile al lavoro in misura completa e senza ulteriori indugi. Questo anche alla
luce della valutazione psichiatrica del Dott. __________ presso la Clinica
__________ i quale non accertò particolarità di sorta dal profilo
psichico." (Doc. _)
In data
10 novembre 1999 il dr. __________, internista, ha osservato:
"
(…)
Ci troviamo davanti ad un artigiano di 43 anni,
cittadino svizzero che da un anno vede la sua attività ridotta ad un solo
dolore senza che si trovi un trattamento efficace.
La sospetta infiammazione reumatologica di tipo
dermatomiosite finora non è potuta essere obiettivamente confermata.
Da parte mia mi trovo unicamente una
ipersensibilità dei piedi e della parte anteriore delle ginocchia e una
ipoestesia e parastesia ipotermestesia della mano dx e un certo gonfiore alle
due mani.
Non ci sono criteri per una fibromialgia. Un
motivo per credere ad una somatizzazione dei conflitti psicologici mancano, non
solo a mio parere ma anche a quello del curante e del perito psichiatrico
collega __________ che ha visto il paziente alla Clinica di __________.
Penso che sia sbagliato fermare le indagini dato
che il paziente risente di una netta progressione alla malattia anche si finora
non abbiamo trovato niente di concreto.
Al limite si tratta di un problema vegetativo di
intensità straordinaria che però dovremmo anche poter ammettere in questa
condizione. Penso anche ad un disturbo immunologico finora serologicamente
silente.
A titolo provocatorio ho eseguito una anestesia
dello stellatum a dx e un blocco vegetativo sulle arterie femorali bilaterali.
Rivedrò il paziente per valutare ulteriori interventi di tipo vegetativo a
seconda dell'esito.
L'inabilità lavorativa rimane senz'altro al
100%." (Doc. _)
Il 28
gennaio 2000, il medesimo sanitario ha ancora aggiunto:
" Da
parte mia trovo unicamente una ipersensibilità dei piedi e della parte
anteriore delle ginocchia e una ipoestesia e parestesia ipotermestesia della
mano dx e un certo gonfiore alle due mani.
Non ci sono criteri per una fibromialgia.
Un motivo per credere ad una somatizzazione dei conflitti
psicologici mancano, non solo a mio parere ma anche a quello del curante e del
perito psichiatrico collega Dr. __________ che ha visto il paziente alla
Clinica, __________.
Penso che sia sbagliato fermare le indagini dato che il paziente
risente di una netta progressione alla malattia anche se finora non abbiamo
trovato niente di concreto.
Al limite si tratta di un problema vegetativo di intensità straordinaria
che però dovremmo anche poter ammettere in questa
condizione.
Penso anche ad un disturbo immunologico finora serologicamente
silente.
A titolo provocatorio ho eseguito una anestesia dello stellatum a
dx e un blocco vegetativo sulle arterie femorali bilaterali.
Rivedrò il paziente per valutare ulteriori interventi di tipo
vegetativo a seconda dell'esito. L'inabilità lavorativa rimane senz'altro al
100%.
Per quanto concerne le possibilità reintregative non si può ancora
deliberarne in quanto si tratta di una malattia con decorso progressivo non
ancora terminato.
Attualmente è solo chiaro che non si trovano delle cure efficaci e
pertanto l'inabilità lavorativa della professione esercitata fino al 1998
rimane completa." (Doc. _)
Sempre il
dr. __________, con successivo certificato datato 26 gennaio 2001, ha
osservato:
" ho
rivisto in data odierna il paziente a margine il quale mi riferisce che
attualmente vive con una piccola rendita del terzo pilastro e con l'aiuto del
comune dopo che il suo salario assicurato è cessato dopo due anni.
Mi stupisce che la sua domanda d'invalidità non sia stata ancora
decisa dato che dal lato medico la situazione è attualmente chiarita.
Infatti si è manifestata una psoriasi con alterazioni tipiche
sulle unghie e sui gomiti e la sindrome dolorosa si è localizzata chiaramente
sulle articolazioni.
Dal lato diagnostico non c'è alcun dubbio sul tipo di malattia.
Si tratta di un'artrite e spondilartrite psoriatica con decorso
infiammatorio.
Attualmente il paziente è in cura presso il Dr. __________ e
riesce con difficoltà a controllare i suoi dolori facendo uso di Tilcotil e
Salazopyrin. Probabilmente col decorso negativo saranno necessari dei
medicamenti più potenti a breve termine.
Dal lato capacità lavorativa non c'è assolutamente più niente da
sperare e a mio parere è senz'altro giustificata una rendita intera con
revisione del caso entro due anni perchè non c'è da aspettarsi un cambiamento
categorico entro questo termine.
D'altronde è inutile aspettare una perizia dato che porterà
sicuramente alla diagnosi sopra menzionata." (Doc. _)
In data 7
marzo 2001, il dr. __________, psichiatra e psicoterapeuta, ha certificato:
"
(…)
Diagnosi: distimia
disturbo somatoforme da dolore cronico
In conclusione il paziente presenta un'incapacità lavorativa del
100% per una durata indeterminata, per ragioni psichiatriche.
I molteplici tentativi di terapia medicamentosa con antidepressi
e/+ sono tutti falliti miserevolmente." (Doc. _)
Nella sua
valutazione 2 aprile 2001, eseguita nell'ambito della perizia SAM, il dr.
__________, reumatologo ha rilevato:
"
(…)
- GRADO DI CAPACITÀ DI LAVORO IN % NELL'ESERCIZIO
DELL'ATTIVITÀ LUCRATIVA 0 DELL'ATTIVITÀ ABITUALE SVOLTA PRIMA DELL'INSORGENZA
DEL DANNO ALLA SALUTE
Questo paziente presenta come patologia primaria un dolore cronico
a livello articolare e periarticolare di tipo diffuso con un'evoluzione che
inizialmente interessava il braccio destro ed in seguito si è estesa
praticamente a tutto il corpo. Questo tipo di evoluzione nonché la presenza di
tutti i tender points necessari lasciano senz'altro pensare innanzitutto alla
presenza di una fibromialgia di tipo primario. Tutti i tentativi per poter
identificare un'eventuale patologia a monte di questa sindrome fibromialgica e
quindi di poter evidenziare eventualmente una malattia sistemica a carattere
infiammatorio oppure una malattia paraneoplasica hanno dato risultati negativi.
Non mi dilungo qui nel ripetere tutti i vari accertamenti ai quali il paziente
è stato sottoposto sia in ambito ambulatoriale come pure in ambito stazionario.
Tutti gli accertamenti sono risultati negativi. E' piuttosto
dubbia la valutazione posta in Italia presso l'Ospedale Universitario di
__________ dove si sospettava la presenza di un'eventuale spondilartropatia
psoriasica. La presenza nell'anamnesi familiare di un fratello del paziente con
una postulosi palmopiantare non è sufficiente per poter diagnosticare una
malattia di questo tipo. L'esame scintigrafico eseguito presso l'azienda
ospedaliera della regione ___________ al Presidio Ospedaliero di __________ in
data 9.11.2000 non dimostra secondo me nessuna alterazione di tipo
infiammatorio. Questo fatto è per altro documentato anche da un'altra
scintigrafia ossea che è stata eseguita presso il servizio cantonale di
radio-oncologia al __________. Si tratta in effetti di captazioni a carattere
piuttosto degenerativo che interessano la colonna vertebrale. Le captazioni a
carattere simmetrico evidenziate a livello delle articolazioni delle dita delle
mani non sono da considerare patologiche. Le RM della colonna cervicale e
lombare non hanno messo in evidenza nessuna patologia di rilievo né di tipo
degenerativo né infiammatorio.
Le radiografie sia della colonna lombare come pure della colonna
cervicale, ma anche le radiografie eseguite a livello delle spalle, delle
articolazioni delle mani non mostrano patologie né di tipo infiammatorio né di
tipo degenerativo. Nessun'alterazione radiologica alle articolazioni
sacroiliache.
Gli esami di laboratorio ripetuti più volte non hanno mai mostrato
la presenza di valori umorali infiammatori aumentati. La serologia reumatica è
risultata sempre negativa a parte un leggerissimo aumento del titolo degli
anticorpi antinucleari a 1180 che da solo non è per nulla specifico.
Non vi sono all'esame clinico attuale segni per sinoviti
articolari. Non vi sono segni per una malattia di tipo psoriasico cutaneo. Non
vi sono segni per una sclerodermia. Non vi sono i criteri né radiologici né
clinici per la diagnosi di una spondilartropatia sieronegativa.
Concludendo dobbiamo ritenere che la patologia invalidizzante del
paziente sia riferibile unicamente ai dolori e non a delle alterazioni di tipo
clinico o radiologico a livello articolare o a livello della colonna
vertebrale. I dolori accusati dal paziente non hanno una caratteristica
tipicamente infiammatoria. La diagnosi quindi di una fibromialgia a carattere
primario è da considerare per il momento la più probabile.
Bisogna inoltre rilevare come l'evoluzione di questa patologia si
estenda ormai per una durata di oltre tre anni (addirittura i primi disturbi
risalgono al 1996).
Uno stadio prodromale di soli dolori così prolungato in una
malattia infiammatoria che non mostri nel decorso nessuna manifestazione né di
tipo clinico né di tipo radiologico è piuttosto improbabile. Anche per quanto
riguarda una malattia paraneoplasica mi sembra che a questo punto il tumore
primario si sarebbe già manifestato da lungo tempo.
In ogni caso anche se dovessimo ritenere che alla base di questa
patologia vi fosse una malattia infiammatoria all'apparato locomotorio
(un'eventuale improbabile spondilartropatia sieronegativa) quest'ultima non
giustificherebbe un'incapacità lavorativa completa. In queste condizioni con
questa sintomatologia e con questo quadro clinico il paziente è da considerare
dal punto di vista reumatologico al massimo inabile al lavoro nella forma del
25% nella sua attività antecedentemente eseguita di gessatore." (Doc. _)
Il dr.
__________, psichiatra e psicoterapeuta, consultato dal SAM, con referto 21
marzo 2001 ha concluso come segue:
" L'esame
clinico e psicodiagnostico permette di evidenziare la presenza di una
psicopatologia minore (disturbo distimico).
Il grado d'incapacità invalidante di quest'affezione non supera il 20% e questo per una certa
inibizione, un rallentamento delle sue capacità ideative e verbali e per una
sintomatologia lievemente depressiva e ansiosa legata alla persistente presenza
di un disturbo algico.
Sono dell'avviso che questo A. non tenti di manifestare un
aggravamento della sua sintomatologia.
Egli è sofferente soprattutto a livello somatico." (Doc. _)
In data 6
aprile 2001 il SAM, sulla scorta dei succitati consulti specialistici, ha
concluso per un'incapacità lavorativa del 30%:
" (…)
L'attuale esame peritale ci permette d'evidenziare le seguenti
patologie limitanti il grado di capacità lavorativa dell'A. nella sua
professione di gessatore in proprio:
Patologia reumatologica
Quest'ultima è ampiamente discussa dal nostro consulente
reumatologo dr. __________ nell'allegato rapporto, riassunto al capitolo E.2.
In sintesi possiamo affermare che quest'A. presenta, quale problema principale,
un dolore cronico a livello articolare e periarticolare di tipo diffuso, con
un'evoluzione che inizialmente ha interessato il braccio ds. ed in seguito si è
estesa praticamente a tutto il corpo. Secondo il nostro consulente reumatologo,
questo tipo di evoluzione, nonché la presenza di tutti i criteri clinici
necessari, lasciano senz'altro pensare innanzitutto alla presenza di una fibromialgia
di tipo primario. Ricordiamo che finora tutti i tenutivi diagnostici (alla
ricerca di malattie sistemiche a carattere infiammatorio oppure
paraneoplastiche) effettuati sia in ambito ambulatoriale, sia stazionario, sono
risultati globalmente negativi. Il nostro consulente reumatologo ritiene che la
diagnosi posta presso l'Ospedale universitario di __________ (atti del
20.5.2000 e dell'8.8.2000) non si basa su argomenti clinici o paraclinici
sicuri.
Quali fattori invalidanti possiamo attualmente unicamente prendere
in considerazione i dolori risentiti soggettivamente dall'A. Il loro decorso
cronico da ormai oltre tre anni, senza l'evidenza di manifestazioni cliniche,
radiologiche, rende piuttosto improbabile la presenza di una malattia
infiammatoria e neppure di tipo parancoplastico (a questo punto il tumore
primario si sarebbe già manifestato da lungo tempo).
Nell'ambito della fibromialgia primaria presentata, riteniamo
pertanto l'A. abile al lavoro, nella sua professione di gessatore in proprio,
almeno nella misura del 75%. Quest'affezione nell'ambito reumatologico, sul
piano prettamente medico - teorico, dalla nostra esperienza e prassi presso il SAM, nonché dalla letteratura medica, non può essere ritenuta
responsabile di una limitazione maggiore della capacità lavorativa.
Patologia psichiatrica
Quest'ultima è stata descritta dal nostro consulente psichiatra
dr. __________ (vedasi allegato e riassunto al capitolo E1). Il dr. __________
constata come presso quest'A. siano stati emessi pareri medici contraddittori
anche per quanto riguarda l'aspetto psicopatologico. Se da un lato il dr.
__________ (atto del 9.4.1999), il consulente psichiatra presso la Clinica
universitaria di __________ (atto del
22.7.1999) non evidenziano affezioni psicopatologiche maggiori, d'altra parte,
il dr. __________ (atto del 7.3.2001), attuale psichiatra curante, descrive una
distimia ed un disturbo somatoforme da dolore cronico con a suo avviso, una
valenza invalidante totale.
Il nostro consulente dr. __________ conferma la presenza di un
disturbo clinico, mentre esclude attualmente la presenza di un disturbo
somatoforme da dolore cronico. Ritiene che l'A. sia sicuramente
sofferente sul piano somatico, ma che l'affezione psichiatrica
rappresenti in ogni caso, una psicopatologia minore. In considerazione di una
certa inibizione evidenziata, del rallentamento delle capacità ideative e
verbali, nonché della presenza di uno stato ansioso in relazione con il
disturbo algico, riteniamo che il grado di capacità lavorativa dell'A., sia
limitato in forma modesta con un grado di capacità lavorativa psichiatrico -
teorico, nella misura dell'80%.
Gli accertamenti paraclinici effettuati, hanno evidenziato segni
per un'epatopatia (rialzo del doppio della norma delle transaminasi ALAT con
sierologia per epatite virale B e C negativa) rimasta di origine non chiarita.
Sappiamo che il reumatologo curante dr. __________ ha pure constatato questa
"transaminite" con decorso favorevole a confronto dei recenti valori
(tre volte la norma nel dicembre 2000) con quelli attuali. Lasciamo pertanto al
medico curante il compito di seguire l'ulteriore decorso dei parametri epatici
ed eventualmente, a seconda della clinica, riprendere le indagini diagnostiche.
Allo stato clinico abbiamo pure constato ripetuti valori della
pressione diastolica al di sopra della norma. Sarà quindi compito del medico
curante ricontrollare questi parametri ed eventualmente introdurre un
trattamento ipertensivo. Queste particolarità non hanno attualmente influsso
sul grado di capacità lavorativa.
H VALUTAZIONE
MEDICO-TEORICA GLOBALE DELL'ATTUALE CAPACITÀ LAVORATIVA
Il grado di capacità lavorativa medico - teorica globale dell'A.
in qualità di gessatore in proprio, è valutabile nella misura del 70% circa e
ciò in considerazione delle patologie con influsso sulla capacità lavorativa
descritte sopra.
Alle domande posteci nell'incarico peritale così possiamo
rispondere riguardo al Signor __________:
(…)
- Grado di capacità di lavoro, in
percentuale, nell'esercizio dell'attività lucrativa o dell'attività abituale
(p. es. casalinga) svolta prima dell'insorgenza del danno
alla salute:
- Quando la capacità di lavoro ha
subìto una riduzione pari almeno al 25 percento?
Dagli
atti in nostro possesso sappiamo che l'A. ha potuto lavorare senza prolungate
interruzioni sino al mese di luglio 1998. L'A. presso il SAM ha
affermato di aver "tenuto duro" sino al 30.11.1998, data a partire
dalla quale è stato dichiarato totalmente inabile al lavoro dal proprio medico
curante (vedasi atto del 15.1.1999).
- Quali sviluppi ha subito da allora la capacità di
lavoro?
Dagli
atti sappiamo che l'A. da allora non ha più ripreso alcun'attività lavorativa,
né lucrativa. Il dr. __________ (atto
del 25.1.1999) riteneva che le condizioni dell'A. fossero incompatibili con la
professione di gessatore, mentre alla dimissione dalla Clinica __________ (atto
del 9.4.1999) si riteneva possibile una ripresa lavorativa nella misura del
100%.
Alla
luce di quanto espresso nel capitolo discussione, possiamo pertanto affermare
che, il grado di totale incapacità lavorativa, non possa essere argomentato per
un periodo prolungato, bensì unicamente sino al 9.4.1999. A partire da questa
data l'A. è da considerare abile al lavoro nella misura del 70% nella sua
professione di gessatore in proprio. Questa valutazione è pure confermata dai
colleghi reumatologici della Clinica universitaria di __________ (atto del
22.7.1999) i quali consigliavano una ripresa progressiva dell'attività
professionale.
Purtroppo
l'evoluzione sul piano pratico non è stata favorevole, non avendo l'A. mai
ripreso la propria attività professionale. Alla luce dell'attuale perizia
ribadiamo come, dal punto di vista medico - teorico, un grado di capacità
lavorativa globale nella misura del 70% risulti esigibile.
- Quali ulteriori sviluppi ci si deve probabilmente attendere?
In
considerazione dell'attuale situazione (decondizionamento, demotivazione,
ecc..) il grado di capacità lavorativa che ci si può attendere corrisponde
unicamente ad una valutazione medico - teorica e dovrebbe, a nostro avviso,
venire confermato sul lato pratico per esempio durante un periodo di
accertamento professionale.
- Possibilità
di migliorare la capacità di lavoro:
L'A. necessita
di un accompagnamento medico in special modo nell'ambito psicagogico, vale a
dire nel mobilizzare le sicure potenzialità presenti presso quest'A. Riteniamo
quindi essenziale ed importante la coordinazione, comunicazione e collegamento
tra i vari medici curanti alfine di motivare e convincere l'A. ad una ripresa
professionale.
Misure
professionali potranno essere un momento importante per esempio nell'ambito di
un periodo di accertamento professionale con lo scopo di valutare sul piano
pratico la descritta capacità lavorativa medico - teorica, riallenare e
ricondizionare l'A. all'ambiente di lavoro, ecc..
I punti che dovranno particolarmente
essere presi in considerazione dall'incaricato dì formazione sono i seguenti:
-
evitare
attività fisicamente molto pesanti (trasportare o sollevare pesi in modo
frequente sopra i 30-40 kg
-
evitare
attività professionali da svolgersi in luoghi pericolosi, con rischio di cadute
-
sconsigliabili
sono pure attività necessitanti un ottimo funzionamento delle capacità
ideative, di attenzione e concentrazione.
La consegna di mezzi ausiliari non è indicata."
(Doc. _)
Nelle
rispettive date 10, 20 e 29 novembre 2001 il dr. __________ e il dr. __________
hanno nuovamente certificato una completa incapacità lavorativa dal mese di
novembre 1998 (cfr. sub doc. AI _).
In data
18 febbraio 2002 il dr. __________, internista e reumatologo ha certificato che
__________ è totalmente inabile nel suo precedente mestiere e per lavori
pesanti, mentre sarebbe parzialmente abile al lavoro in attività leggere (cfr.
sub doc. AI _).
2.8.2 Per quanto
riguarda la valutazione degli aspetti professionali, incaricato dall'UAI di
valutare le capacità d'integrazione dell'assicurato, con rapporto 27 luglio
2001 il consulente in integrazione __________ ha evidenziato:
" L'assicurato
è impedito da complessa sindrome dolorosa diffusa inquadrabile in una probabile
fibromialgia e da disturbo distimico, depressivo.
Lamenta dolori al dorso, in particolare a livello cervicale e
lombosacrale, alle spalle bilateralmente, più importanti a destra, alle mani,
dal polso alla punta delle dita, ai piedi, con difficoltà a calzare le scarpe,
alle ginocchia.
La situazione da dolore cronico costringe l'assicurato in casa o
ad uscire solo se accompagnato (non guida più l'automobile, teme blocchi acuti,
avrebbe un cattivo controllo dei comandi), a cambiare spesso posizione (in
piedi per venti minuti, seduto per mezzora, in deambulazione per mezzora,
sdraiato per mezzora sul giorno, per tre ore di notte quando riesce ad
addormentarsi). Fa uso di Durasegic TTS 50 su prescrizione medica sotto forma
di cerotti e con effetti secondari.
Noto che lo psichiatra dr. __________ ha evidenziato un umore
verso la polarità depressiva, una diminuzione del tono vitale e un
rallentamento delle capacità ideative e verbali. Inoltre ritiene che il
soggetto non tenta di manifestare un aggravamento della sua sintomatologia e
che egli sia sofferente soprattutto sul piano somatico.
Confrontato alla valutazione medica di abilità al 70% nella
professione del gessatore l'assicurato non ci crede, sospetta che il medico
deve aver confuso la sua professione con un'altra oppure il suo caso con un
altro paziente. Lui si ritiene ormai grande invalido ( ha bisogno di aiuto nel
tagliare gli alimenti, nell'indossare mutande, pantaloni, calzini e scarpe, nel
togliere magliette), solo un miracolo gli consentirebbe di tornare sul
cantiere.
Osservo che durante il colloquio, al quale la moglie ha
partecipato, quest'ultima, in lacrime, ha confermato tutti gli impedimenti
descritti e la dipendenza del marito dal suo aiuto.
Egli ha frequentato le scuole dell'obbligo in Italia fino alla
seconda media che ha bocciato. Non possiede qualifica professionale. Durante il
militare è stato introdotto a compiere lavori di elettricista installatore. Dal
1982 è attivo in Svizzera come gessatore,
professione imparata con la pratica. Dal 1.4.1996 lavora in
proprio fino al 30.11.1998. Ha conseguito un reddito del lavoro netto su undici
mesi di Fr. 103683.- nel 1998 che sarebbe anche potuto diventare Fr. 113108.-
su dodici mesi, qualora il danno alla salute non gli avesse imposto di cessare
l'attività.
Sulla base delle informazioni raccolte e in risposta al vostro
mandato, sono in grado di presentarvi le seguenti considerazioni e conclusioni.
La professione di gessatore esercitata dall'assicurato prima del
danno alla salute non è più esigibile, anche se qualche perito ipotizza una
residua parziale abilità lavorativa in questa attività.
Come bene afferma il SAM, in considerazione
dell'attuale situazione dell'assicurato, il grado di capacità lavorativa
espressa dal perito, corrisponde unicamente ad una valutazione teorica.
In pratica, dopo aver ascoltato l'assicurato e sua moglie, sulla
base delle mie conoscenze e della mia esperienza del collocamento nel ciclo
produttivo, con le esigenze di quest'ultimo, ritengo il signor ________
attualmente non solo non integrabile, ma nemmeno presentabile a un datore di
lavoro in vista di un collocamento. Per la dinamica di personalità con la
relativa inibizione da sindrome dolorosa è impensabile oggi una ripresa di ogni
attività indipendente.
Se non si vuole dimenticare che l'azienda non è un'istituzione
filantropica, riabilitativa o terapeutica e che essa ha come obiettivo la
produzione di beni o servizi in una situazione di mercato che impone il
rendimento ottimale del suo ciclo produttivo, il voler inserire soggetti così
problematici è rendere un cattivo servizio, non solo al datore di lavoro
(difficoltà) e all'assicurato (insuccessi), ma pure alla buona causa
dell'integrazione professionale dei portatori di handicap (porte chiuse).
Se l'assicurato necessita di un accompagnamento medico, in special
modo nell'ambito psicagogico e in sinergia tra i vari medici curanti, alfine di
motivare e convincere l'assicurato ad una ripresa professionale, che si faccia
in primo luogo tra specialisti e al momento opportuno, dopo aver raccolto
risultati incoraggianti, si ricercherà la collaborazione sia del datore di
lavoro sia eventualmente dell'istituto di formazione. Un accertamento per mobilizzare
le potenzialità inibite dalla nota sintomatologia dolorosa credibile non
troverebbe oggi, a mia conoscenza, struttura adeguata al bisogno.
Nell'attesa dei ventilati successi psicagoci, onde evitare che il
disagio economico peggiori la situazione del soggetto (non è infatti provato
che il digiuno o la negazione dell'impedimento abbiano sempre sicuro effetto
terapeutico), vi propongo l'attribuzione di una rendita intera con revisione
tra cinque anni." (Doc. _)
Nel corso
del mese di giugno 2002 l'assicurato è stato sottoposto ad osservazione presso
il ___________. Nel relativo rapporto datato 18 giugno 2002 i responsabili
dell'accertamento hanno osservato:
"
(…)
Zusammenfassende Beurteilung / med.-theoretische
Möglichkeiten / Einschränkungen
Aus medizinischer Sicht besteht gegenüber der
Beurteilung von SAM eine neue Situation: Es wurde eine SLAP-Läsion sowie eine
Läsion des vorderen Labrumanteils an der rechten Schulter gefunden (Arthro-MRI
der rechten Schulter, 31.05.2002). Die orthopädische Beurteilung
findet in wenigen Tagen, anfangs Jul statt.
Zusätzlich steht die Möglichkeit einer psoriatischen
Spondarthropathie im Raum. Diese wurde bereits vor zwei Jahren in Italien
diagnostiziert und deren Bedeutung in der __________ Bellinzona als wenig
einflussreich erkannt.
In der Zwischenzeit ist eine Salazopirin-Therapie
wegen Ergebnislosigkeit abgebrochen worden und aktuell steht der Versicherte
unter Plaquenil 200
mg, Calcort und einem transdermalen Opiat. Eine
Verbesserung der Situation sei bis anhin nicht aufgetreten.
Aus somatischer Sicht besteht aufgrund der jetzigen
Beurteilung eine noch instabile medizinische Situation. Die Schulterläsion
bedeutet wahrscheinlich eine andere Beurteilung der Arbeitsfähigkeit als
Gipser, als sie von der SAM in Bellinzona erstellt wurde.
Zur seelischen Befindlichkeit:
Dem Versicherten wurde von Frau Dr. __________ ein
depressives Bild attestiert, das suizidale Tendenzen beinhalte. Aus diesem
Grund habe sie eine Kapsel Fluctin pro Tag eingeführt, was gut ertragen werde.
Auch in diesem Zusammenhang besteht eine
diagnostisch, therapeutisch und prognostisch unsichere Situation.
Wir sind dem Versicherten soweit wie möglich
entgegen gekommen und haben eine Halbtagesabklärung offeriert. Herr __________
fühlte sich nicht in der Lage, diese zu akzeptieren und deren Bedingungen zu
erfüllen. Er beschloss am 12.06.2002, die _________ -Abklärung zu
beenden." (Doc. _)
In un suo
successivo rapporto datato 10 luglio 2002, il consulente in integrazione ha
osservato:
" Richiamo
il mio rapporto del 27.7.2001, già ben descrittivo della situazione personale
dell'assicurato, al quale non è stato dato il seguito proposto.
Dopo un anno di attesa per ulteriori accertamenti e raccolta di
nuovi pareri, voluti dall'amministrazione, ho potuto leggere oggi le più
recenti informazioni consegnate all'incarto.
Su tale base non posso che ribadire quanto ho già affermato nel
rapporto del 27.7.2001.
Non posso neppure esimermi dalle seguenti considerazioni:
Non è la prima volta che l'amministrazione ignora il parere
motivato del consulente che propone l'assegnazione di un provvedimento e
ricerca motivi di rifiuto di quanto richiesto attraverso nuovi accertamenti
medici o soggiorni in centri di osservazione professionale.
Non avendo la competenza per impedire questo modo di fare, causa
di spese, notevoli disagi all'assicurato e confusione di ruoli, chiedo che
almeno mi si risparmi la sorveglianza dei provvedimenti che non propongo e la
mia associazione a procedure che non posso condividere." (Doc. _)
2.8.3. Infine, con
"proposta medico" del 15 luglio 2002, il medico AI dr. __________,
sulla scorta delle risultanze mediche e delle valutazioni professionali
acquisite agli atti, ha da parte sua osservato:
" Assicurato
di origine pugliese, attivo in proprio come gessatore dal 1.4.1996 fino al
30.11.1998, da allora non più in grado di riprendere attività professionale.
Diagnosi (perizia SAM del 6.4.2001, sogqiorno 12-13.3.2001):
Conclusione SAM: capacità lavorativa come
gessatore in proprio 70% con proposta di accompagnamento medico psicagogico ed
eventuali misure professionali (riallenare e ricondizionare l'A all'ambiente
del lavoro ecc.)
Limitazioni:
-
non portare pesi superiori ai 30 40 kg
-
evitare
professioni da svolgere in luoghi pericolosi con rischio di cadute
-
sconsigliati
attività necessitanti un ottimo funzionamento delle capacità ideative, di
attenzione e concentrazione
CIP __________, 27.7.2001: dal lato pratico IL del 100%.
MC Dr. __________ il 10.11.2001: conferma una IL del 100%.
Proposta POV 26.11.2001: __________.
29.11.2001: Dr. __________ ritiene il paziente inabile al lavoro al 100%.
Rapporto __________ del 18.6.2002: rimasto li solo 2 ore,
situazione dal punto di vista medico instabile.
Certificato Dr. __________ del 7.6.2002: poliartralgie di origine
X, (eventualmente spondartropatia seronegavita di tipo psoriatico), paziente
con IL al 100%.
Artro RM spalla destra: tendinite capite lungo bicipite, lesione
dello SLAP di II° grado e lesione del labbro anteriore tra
le ore 12 e 4. Leggera borsite sottodeltoidea.
29.4.2002: Dr. __________ conferma IL del 100% espressa dalla
Dr.ssa __________.
29.4.2002: Dr. __________, MC: afferma che l'assicurato ha
sviluppato una grave depressione da autunno 2001 e presenta inoltre dolori alla
spalla destra da novembre 2001.
Valutazione: la perizia SAM di marzo 2001 risulta
priva di lacune. In particolare la valutazione reumatologica risulta completa
ed accurata. Pure adeguata la valutazione psichiatrica. Dall'ulteriore
documentazione (certificato medico curante ecc.) risulta che nel corso del 2001
vi è stato un peggioramento delle condizioni di salute dell'assicurato. Il
peggioramento viene anche costatato dal CIP nel suo rapporto del 27.7.2001.
Attualmente l'assicurato è da ritenersi tuttora inabile al 100% per qualsiasi
attività fino a data da stabilire.
Diagnosi
attuali: probabile fibromialgia DD Spondartropatia seronegativa
Dolori spalla destra su lesione
SLAP II° grado
Sindrome depressiva.
Procedere: IL 100% dal 30.11.1998 fino al 9.4.1999 (vedi
SAM)
IL 30% dal 10.4.1999 fino al
26.7.2001 (vedi SAM)
IL 100% dal 27.7.2001 continua.
Attualmente non sono indicati provvedimenti professionali."
(Doc. _)
2.8.4 Dell'ulteriore
copiosa refertazione medica versata agli atti si dirà - per quanto necessario -
nei considerandi successivi.
2.9.1 Con le
decisioni 11 ottobre 2002 l'amministrazione, sulla scorta della perizia del
SAM, ha reputato l'assicurato incapace al lavoro al 100% dal 30 novembre 1998
al 9 aprile 1999, al 30% dal 10 aprile 1999 al 5 febbraio 2002 ed al 100% dal 6
febbraio 2002.
A mente
dell'UAI, dal 1° aprile 2002 si aprirebbe quindi il diritto ad quarto di
rendita (rispettivamente - se l'assicurato assolve le condizioni economiche del
caso di rigore - ad una mezza rendita) e dal 1° luglio 2002 ad una rendita
intera.
Orbene,
dopo attento esame della refertazione medica agli atti, considerate in
particolare le attestazioni specialistiche rese a partire dall'aprile 1999 come
pure quelle rilasciate dal medico curante e tenuto altresì conto della
valutazione espressa dal consulente in integrazione, questo TCA è dell'avviso
che l'assicurato debba essere considerato inabile al lavoro in misura del 100%
a partire dal 30 novembre 1998 e quindi anche dopo l'aprile 1999.
2.9.2 Come visto,
salvo un breve periodo dove __________ ha tentato di lavorare (dal 10 aprile al
3 maggio 1999), egli non è mai riuscito a riprendere l'attività lavorativa.
Dopo l'aprile 1999 l'incapacità dell'assicurato a svolgere la propria
professione è stata costantemente certificata dalla dr.essa __________, reumatologa
(cfr. rapporti 4 maggio 1999, 14 giugno 1999, 2 settembre 1999, sub doc. AI _),
dal dr. __________, internista (cfr. rapporti 10 novembre 1999,
11 febbraio 2000, 26 gennaio 2001, sub doc. AI _) e dal medico curante dr.
__________ (cfr. rapporti 14 aprile 1999, 7 maggio 1999, 1° giugno 1999, 15
settembre 1999, 13 novembre 1999, 26 novembre 1999, 27 dicembre 1999, 15 maggio
2000, 10 luglio 2000, 26 agosto 2000, sub doc. AI _); al proposito si vedano
pure le certificazioni rese dal dr. __________, internista e reumatologo (cfr.
rapporti 8 febbraio 2000, 17 luglio 2000, sub doc. AI _), dal dr. _,
psichiatra (cfr. rapporto 7 marzo 2001, sub doc. AI ) e dagli specialisti
della Clinica reumatologica dell' (cfr. rapporto 24 agosto 1999, sub
doc. AI _).
Ora, è
convinzione del TCA che i pareri dei medici appena menzionati, non possono
essere disattesi. La maggior parte di essi hanno del resto avuto modo di
seguire il paziente in modo regolare o comunque di visitarlo a più riprese nel
corso del tempo, controllando quindi l'evolversi della malattia e formulando un
giudizio in merito alla capacità al lavoro sia dal profilo somatico che da
quello psichico. Da quest'ultimo punto di vista, del resto, l'assicurato, a
parere del dr. __________, sarebbe sicuramente inabile al lavoro sin dal
mese di marzo 2001. Non è tuttavia dello stesso avviso il dr. __________ (cfr.
rapporto 21 marzo 2001, sub doc. AI _). Dal punto di vista psichico
l'assicurato è da considerare comunque completamente incapace al lavoro dall'11
aprile 2002 (cfr. rapporto dr. __________, psichiatra, sub doc. AI _),
mentre che, come detto, considerato l'insieme delle affezioni di cui è
portatore (tenuto conto quindi anche della componente somatica), egli è da
ritenere incapace al lavoro, in maniera continua, sin dal novembre 1998.
2.9.3 Le brevi
interruzioni e i (pochi) pareri medici contrari, non sono tali da far pensare
che il paziente dopo il mese di aprile 1999 avrebbe potuto riprendere la
propria attività nella misura del 70%.
Le
motivazioni addotte dai medici di __________ (cfr. rapporto 9 aprile 1999, sub
doc. AI _) e riprese nella perizia del SAM (cfr. perizia pag. 14) per
giustificare l'asserita capacità lavorativa del 100% si basano, a ben guardare,
solo sul fatto che l'assicurato ha dichiarato di voler tentare di riprendere il
lavoro al 100%; considerazioni mediche atte a motivare e sostanziare in maniera
convincente tale valutazione non sono per contro state fornite. Prova ne è che
dopo poco meno di un mese dal tentativo di riprendere il lavoro (interrotto già
il 3 maggio 1999), __________ è stato nuovamente dichiarato inabile al lavoro
dalla dr.essa __________ (cfr. rapporto 4 maggio 1999, sub doc. AI _).
Come
visto, le numerose certificazioni mediche relative al periodo posteriore
all'aprile 1999 (cfr. consid. 2.8.1, 2.8.3, 2.9.2) permettono invero di
ritenere altamente verosimile che (anche) dopo l'aprile 1999 l'assicurato non è
più stato in grado di lavorare. Tali attestazioni consentono parimenti di
ritenere siccome non decisivi, ai fini del giudizio sull'effettiva capacità
lavorativa dell'assicurato durante il periodo in esame, i divergenti pareri
medici espressi dal dr. __________, neurologo - che si è in realtà
pronunciato solo su un miglioramento della situazione da un profilo neurologico
(cfr. rapporto 23 aprile 1999, sub doc. AI _; sulla portata della valutazione
del dr. __________ limitatamente
all'aspetto neurologico cfr. le osservazioni della reumatologa dr.essa
__________ nel suo rapporto 4 luglio 1999, sub. doc. AI _; cfr. pure le
attestazioni 27 settembre 1999 e 17 gennaio 2000 del neurologo dr. _________ il
quale ha addirittura chiaramente confermato l'inesistenza di una problematica
di pertinenza neurologica, sub. doc. AI _) -
e dal dr. __________, medico infortunistico, che ha
riferito di una capacità lavorativa al 100% in termini tuttavia non di
certezza, evidenziando segnatamente la necessità di procedere ad ulteriori
accertamenti diagnostici atti, se del caso, a confermare la plausibilità di una
ripresa al lavoro (cfr. rapporto 20 ottobre 1999, sub doc. AI _).
2.9.4 Nel suo
referto peritale il SAM ha indicato un'incapacità globale - tenuto conto quindi
sia della componente reumatologica che di quella psichiatrica - del 30%,
precisando tuttavia espressamente che si tratta di una valutazione unicamente medico-teorica.
Ora,
senza voler mettere in discussione sotto questo profilo (teorico) la
valutazione operata dal SAM, occorre tuttavia rilevare come nel luglio 2001 il
consulente in integrazione ha ritenuto - senza in realtà apportare nessuna
modifica alle diagnosi e al grado d'incapacità teorica attestata dal SAM - in
pratica siccome non esigibile la ripresa di un'attività lavorativa, adducendo
al riguardo motivi che questo TCA ritiene plausibili e pertinenti (cfr. consid
2.8.2, 2.9.5). Il SAM stesso, del resto, parlando di incapacità medico-teorica,
ha evidenziato la necessità di procedere ad una valutazione dell'effettiva
incapacità al lavoro dell'interessato da un profilo pratico (cfr. perizia pag.
14). Che il giudizio espresso dal SAM fosse da considerare di carattere
unicamente medico-teorico è stato per altro pure evidenziato dal giurista AI
nella sua nota datata 26 novembre 2001, il quale ha per giunta fatto rimarcare
la necessità, stanti le numerose certificazioni mediche agli atti attestanti
una completa incapacità al lavoro, di una valutazione dal punto di vista
pratico (cfr. sub doc. AI _).
2.9.5 Nel suo
rapporto 27 luglio 2001 (cfr. consid. 2.8.2) il consulente in integrazione ha
segnatamente ritenuto l’assicurato non collocabile, rilevando in particolare
che
"(…)
La professione di gessatore esercitata dall'assicurato prima del
danno alla salute non è più esigibile, anche se qualche perito ipotizza una
residua parziale abilità lavorativa in questa attività.
Come bene afferma il SAM, in considerazione
dell'attuale situazione dell'assicurato, il grado di capacità lavorativa
espressa dal perito, corrisponde unicamente ad una valutazione teorica.
In pratica, dopo aver ascoltato l'assicurato e sua moglie, sulla
base delle mie conoscenze e della mia esperienza del collocamento nel ciclo
produttivo, con le esigenze di quest'ultimo, ritengo il signor __________
attualmente non solo non integrabile, ma nemmeno presentabile a un datore di
lavoro in vista di un collocamento. Per la dinamica di personalità con la
relativa inibizione da sindrome dolorosa è impensabile oggi una ripresa di ogni
attività indipendente (…)" (cfr. doc. _)
Ora,
tutte le circostanze d’ordine sociale e personale dell’assicurato di per sé non
sono determinanti per la valutazione dell'invalidità
sulla base di un mercato del lavoro equilibrato (cfr. consid. 2.4), ma sono
piuttosto rilevanti per la fissazione, se del caso, del reddito ipotetico da
invalido. Infatti, secondo la giurisprudenza del TFA, per gli assicurati che, a causa della particolare
situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e
tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere
completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che
pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul
mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico
che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF
126 V 80 consid. 5b/cc).
In casu, tuttavia, il consulente, facendo riferimento alle patologie descritte dai
medici, ha evidenziato impedimenti oggettivi di natura medica che rendono in
concreto l’assicurato difficilmente collocabile nella sua precedente
professione e in altre attività. Va al proposito qui ricordato come il compito dell’orientatore
professionale sia quello di stabilire, in base alle informazioni del medico
riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività lavorative ancora
concretamente ammissibili per l’invalido; nessuno meglio di lui è infatti in
grado di valutare dal profilo pratico-professionale le reali possibilità di
lavoro di un assicurato con danno alla salute (in argomento cfr. Meyer-Blaser,
op. cit., p. 228, Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung,
Friborgo 1995, pag. 201).
A mente
del TCA, in tale contesto non può quindi essere sostenuto, con ogni
verosimiglianza, che l’assicurato sia da ritenere pienamente abile in altre attività
adeguate. Anzi è convinzione del TCA, vista anche la ferrea presa di posizione
del consulente, che l'assicurato non sarebbe stato in grado neanche di svolgere
la sua precedente attività in ragione del 30%. Il parere del consulente appare
quindi concludente ai fini della causa, ritenuto che all'inserto non sono
reperibili ulteriori elementi atti a giustificare una diversa valutazione per
quanto riguarda l'aspetto professionale, l'accertamento eseguito presso il
__________ non avendo segnatamente potuto essere portato a termine (tale
accertamento è in ogni caso riferito ad un periodo in cui è stata accertata e
confermata anche dall'UAI una incapacità del 100%) e non essendo per il resto a
tale riguardo ipotizzabile, nelle circostanze concrete, l'esperimento di
ulteriori misure istruttorie.
D'altra
parte, anche il dr. __________, sulla scia di quanto osservato dal consulente,
nel suo rapporto del novembre 2001 parla di incapacità lavorativa (senza alcuna
quantificazione percentuale) riferita in particolare all'impossibilità di
trovare un datore di lavoro disponibile ad assumere l'assicurato in quello
stato di salute fisica (cfr. sub doc. AI _; cfr. anche rapporto 10 novembre
2001 del dr. __________, sub. doc. AI _).
2.9.6 A titolo
abbondanziale, giova in ogni caso rilevare che, anche volendo considerare, per
quanto riguarda la situazione presente a far tempo dal mese di aprile 2001
(momento cioè in cui è stato effettuato l'esame peritale), che il grado
d'incapacità del 30% attestato dal SAM - per il periodo
precedente l'aprile 2001 la folta e pressoché unanime refertazione medica agli
atti non consente per contro di ritenere verosimilmente esigibile una ripresa
lavorativa da parte dell'assicurato, cfr. in particolare i rapporti 10 novembre
1999, 28 gennaio 2000, 11 febbraio 2000 e 26 gennaio 2001 del dr. __________
[sub doc. AI _], come pure i rapporti 17 luglio 1999 e 8 febbraio 2000 del dr.
__________ [sub doc. AI _] nonché le
concordanti valutazione del dr. __________ del 15 maggio, 10 luglio e 26 agosto
2000 [sub doc. AI _]) - corrisponda all'effettivo grado
d'inabilità (e non configuri quindi solo un giudizio di carattere meramente medico-teorico),
è verosimile ritenere che già nel luglio 2001, nel momento in cui cioè il
consulente ha effettuato la sua valutazione, l'assicurato era da ritenere
nuovamente di fatto incapace al 100%. La refertazione medica disponibile
riferita al periodo posteriore all'aprile 2001 (e precedente il mese di
febbraio 2002) attesta infatti pressoché unanimemente un'incapacità del 100%
(cfr. rapporto 29 novembre 2001 del dr. __________ [sub doc. AI _], rapporti 31
ottobre, 10 e 20 novembre 2001 del dr. __________
[sub doc. AI _]; cfr. d'altronde pure la valutazione del medico AI dr.
__________ nella sua "proposta" 15 luglio 2000 nella quale egli
evidenzia un'incapacità totale a partire da fine luglio 2001, valutazione che
l'UAI, ancora nella risposta di causa, sembra non aver voluto considerare [doc.
AI _; cfr. consid. 2.8.3]).
Stante
ciò, non appare quindi verosimile ritenere - nell'ipotesi qui considerata - che
l'asserita incapacità del 30% sia in ogni caso idonea, ai sensi dell'art. 88a
cpv. 1 OAI, a giustificare una modifica del diritto a prestazioni, non
potendosi segnatamente parlare in concreto di un cambiamento "presumibilmente"
durevole della situazione invalidante, ancorché durato 3 mesi.
2.9.7 In
conclusione, alla luce di quanto precede, è da ritenere siccome dimostrato con
la certezza richiesta nel campo delle assicurazioni sociali (DTF 121 V 208
consid. 6a; DTF 115 V 142 consid. 8b; SVR 1996 Nr. 85 pag. 269; SVR 1996 LPC
Nr. 22 pag. 263ss RAMI 1994 pag. 210/211) che il danno alla salute di cui
_____________ è portatore - e per il quale è da ritenere non sussistano
realistiche possibilità di miglioramento - provoca una piena incapacità al
lavoro in qualsiasi attività, e in maniera continua, a partire dal novembre
1998.
Di
conseguenza, dopo un anno di ininterrotta incapacità (iniziata il 30 novembre
1998) superiore al 662/3 %, all'assicurato deve essere riconosciuto il diritto
all'erogazione di una rendita intera e ciò a decorrere dal 1° novembre 1999
(cfr. art. 29 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LAI, cfr. consid. 2.6, 2.7).
Il
ricorso, in quanto fondato, merita quindi accoglimento.
2.10 Visto l'esito favorevole dell’impugnativa,
l'assicurato, patrocinato da un legale, ha diritto al versamento di fr.
1'500.-- a titolo di ripetibili.
Secondo la costante giurisprudenza del TFA l’assegnazione di ripetibili rende
priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria (DTF 124 V 309 consid. 6, STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999 nella causa E.T.). Di conseguenza, il decreto del 23 dicembre 2002 con il quale al
ricorrente è stata concessa l'assistenza giudiziaria dev’essere revocato.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é accolto.
§
Di conseguenza a __________ è riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal
1° novembre 1999.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’UAI
verserà al ricorrente fr. 1'500.-- di ripetibili (IVA inclusa).
3.- Il decreto
23 dicembre 2002 con il quale al ricorrente è stata concessa l'assistenza
giudiziaria è revocato.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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