AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2002.131
Data decisione, Autorità:
23.07.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
32.2002.131
BS/sc
Lugano
23 luglio
2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 30 settembre 2002
di
rappr. da: __________
contro
la decisione del 28 agosto 2002 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. __________,
classe 1959, di professione imbianchino in proprio, presenta fra l’altro una
patologia cardiaca (cfr. rapporto 6 aprile 2000 del medico curante, dr.
__________, doc. AI _).
Il 27 marzo 2000 egli ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti
(doc. AI _).
1.2. Dopo aver
esperito degli accertamenti medici ed economici, tra cui una perizia
cardiologica a cura del dr. __________, attivo presso l’Ospedale regionale
__________, con progetto di decisione 14 maggio 2002 l’Ufficio assicurazione
invalidità (UAI) ha respinto la domanda di prestazioni in quanto:
"
(…)
L'ufficio federale di statistica ha proceduto
all'elaborazione dei dati statistici relativi all'anno 2000 secondo i quali il
salario mediamente percepito nel 2000 in Ticino riportato su una media di 41,8
ore settimanali per un'attività leggera e ripetitiva nel settore privato per un
uomo corrisponde a Fr. 50'498.-- (Fr. 4'027.40 x 41,8 x 12) al quale si applica
un adeguamento del 2,4 % per l'anno 2001.
Ammettendo una riduzione massimo del 25 % (che
considera una particolare situazione personale o professionale quali affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado
d'occupazione, (ecc.) si ottiene un reddito da invalido di Fr. 38'782.--.
In considerazione degli atti medici economici
acquisiti all'incarto risulta che in attività adeguata lei potrebbe percepire
un reddito d'invalido in funzione della capacità di lavoro residuo di Fr.
38'782.--, il quale, in rapporto al reddito ipotetico di Fr. 51'710.-- che
potrebbe percepire se non fosse subentrato il danno alla salute di cui lei è
portatore, comporta una capacità al guadagno residua del 75 % la quale non dà
diritto a rendita alcuna, come illustrato nel seguente specchietto:
Reddito annuo ragionevolmente esigibile
proveniente da un'attività lucrativa franchi
senza invalidità 51'710.00
con invalidità 38'782.00
perdita di guadagno/grado d'invalidità 12'928.00 = 25.00
%
=======
Pertanto, la sua domanda di prestazioni è
respinta." (Doc. AI _)
In sede
di osservazioni datate 15 luglio 2002, l’assicurato, per il tramite dell’avv.
__________, ha contestato la proposta decisionale sostenendo in particolare che
non è stata presa in considerazione l’attività indipendente esercitata prima
del danno della salute e che quindi il calcolo della perdita di guadagno non è
corretto.
Egli ha pertanto chiesto di tener conto dell’inabilità lavorativa al 50% nella
professione d’imbianchino, così come attestato dal
dr. __________ (doc. AI _).
Dopo aver
in data 18 luglio 2002 preso posizione in merito alle censure sollevate, con
decisione 28 agosto 2002 l’UAI ha confermato il rifiuto di erogare delle
prestazioni assicurative (doc. AI _).
1.3. Contro la
succitata decisione amministrativa __________ è tempestivamente insorto al TCA,
sempre rappresentato dall’avv. __________, chiedendo l’erogazione di una mezza
rendita dal
27 marzo
2000.
Ribadendo quanto esposto in sede di osservazioni, sostanzialmente egli ritiene
che il calcolo dell’invalidità debba essere effettuato in base agli impedimenti
riscontrabili nell’espletamento della propria attività lucrativa. L’esigibilità
in altre attività adeguate è stata infatti negata dal consulente in
integrazione professionale.
Contestualmente
il ricorrente ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza
giudiziaria.
1.4. Mediante
risposta di causa 8 ottobre 2002 l’UAI ha postulato la reiezione dell’atto
ricorsuale.
Confermando la correttezza del calcolo dell’invalidità, l’amministrazione ha
osservato quanto segue:
"
(…)
Nella fattispecie si rileva che nel corso degli
ultimi anni l'assicurato ha conseguito redditi invero piuttosto modesti, e comunque
sempre inferiori ai 50'000.-- franchi annui (cf. nota 8.5.2002, doc. n. _ inc.
AI).
Al proposito occorre sottolineare che nella
decisione impugnata figura un dato errato. Il reddito teorico senza invalidità
non corrisponde infatti a fr. 51'710.--.
Considerato però che il risultato finale rimane
immutato, in quanto il reddito in questione è comunque meno elevato di quello
erroneamente trascritto, ci si può esimere dal quantificare esattamente tale
termine di paragone. (…) (Doc. _)
1.5. Con decreto
10 gennaio 2003 il vicepresidente del TCA ha accolto l’istanza di concessione
dell’assistenza giudiziaria (VII).
1.6. In sede
d’istruttoria questo Tribunale ha richiamato gli atti fiscali del ricorrente
(IX, X).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa
H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29
gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella
causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22
dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è accertare se __________ ha diritto ad una rendita d'invalidità.
2.3. Con il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato
alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per
l’invalidità.
Tale legge non è tuttavia applicabile alla fattispecie concreta, poiché,
secondo la giurisprudenza del TFA, il giudice delle assicurazioni sociali non
tiene conto di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento
determinante della resa del provvedimento amministrativo impugnato (STFA non
pubblicata del 9 gennaio 2003 nella causa A., P 76/01; DTF 127 V 467 consid. 1,
121 V 366 consid. 1b).
Ne consegue che, essendo stato il provvedimento qui impugnato reso il 28 agosto
2002, gli articoli di seguito citatati della LAI e dell’OAI corrispondono al
tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002.
2.4. Secondo
l'art. 4 cpv. 1 LAI l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al
guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla
salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi:
- un danno alla salute
fisica o psichica conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio, e
- la conseguente
incapacità di guadagno.
Affinché
il caso possa essere sottoposto all’AI, occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno (G. Scartazzini, Les
rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
Va
inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40 %.
2.5. Va altresì
rilevato che, secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI l'invalidità è determinata
stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e
il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato
invalido.
Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito
ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992, pag.
182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2; M. Valterio,
Droit et pratique de l’assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg.
200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28
cpv. 2 LAI).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di
regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la
formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello
assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid.
2c; G. Scartazzini, op. cit, pag. 232; D. Cattaneo, Les mésures préventives et
de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza
citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile
dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla
possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della
residua capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
2.6. La
giurisprudenza permette, nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti
particolarmente difficile, che la graduazione dell’invalidità avvenga
eccezionalmente secondo il metodo straordinario. Capita in particolare nel caso
di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente preciso dei redditi da
porre a confronto sia escluso (cfr. Pratique VSI 1998 pag. 121; pag. 255; SVR
1996 IV Nr. 74 pag. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 pag. 36 consid. 3b e 3c; DTF
104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139; DTF 105 V 154ss
consid. 2a; Duc, J. L., Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pag.
456).
L’invalidità
è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione
concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag. 121s, Valterio,
Droit et pratique de l’assurance invalidité, Losanna 1985, pag. 199). Perciò
l’invalidità sarà valutata considerando le ripercussioni economiche dovute alla
riduzione del rendimento sulla situazione concreta dove si svolge l’attività
dell’assicurato divenuto invalido (DTF 105 V 151).
In tal caso si procede a
paragonare le attività svolte prima e dopo la sopravvenienza del danno alla
salute, riferendosi al metodo specifico applicato a coloro i quali non svolgono
attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI 1998 pag. 122 consid. 1a). La
differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo metodo consiste nel fatto che
il grado di invalidità non viene stabilito direttamente sulla base del
raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla base di tale raffronto, si
constata l’impedimento dovuto al danno, poi si valutano gli effetti di tale
impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo straordinario; Pratique VSI
1998 pag.123 consid. 1a; SVR 1996 IV Nr. 74 pag. 213ss consid. 2b; DTF 104 V
138; ZAK 1987 pag. 260s. consid. 2a; DTF 105 V 151). Una determinata
limitazione della capacità produttiva funzionale può, non deve tuttavia
forzatamente, produrre una perdita di guadagno della medesima entità (Pratique
VSI 1998 pag.123 consid. 1a).
Nella prassi il metodo
straordinario è spesso applicato alle persone con attività lucrativa
indipendente.
Nel caso di un
indipendente, il TFA ha precisato che il raffronto tra l’utile realizzato prima
e quello conseguito dopo l’incidente, non conduce a conclusioni affidabili per
quel che riguarda la perdita di guadagno che dipende dall’invalidità. In
effetti, troppi fattori influenzano gli utili di un’azienda, come ad esempio la
situazione congiunturale e la situazione concorrenziale, di conseguenza le
oscillazioni sono dovute anche ad aspetti estranei all’invalidità.
Di conseguenza il TFA ha
stabilito che i documenti contabili non sono dei mezzi idonei a stabilire in
maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI 1996 pag. 34, pag. 36 consid. 3b;
DTF 104 V 137 consid. 2c).
2.7. Nel caso in
esame, l’amministrazione ha ordinato una perizia cardiologica, affidata al dr.
__________ dell’Ospedale __________, al fine di accertare l’effettivo stato di
salute dell’assicurato e le eventuali ripercussioni sulla capacità lavorativa.
Nel rapporto 6 novembre 2001 lo specialista in cardiologia, dopo aver
compiutamente proceduto ad una dettagliata anamnesi ed alla visita del
ricorrente, ha posto la seguente diagnosi:
Ø
malattia coronoraia diffusa con
- stato dopo infarto inferoposterolaterale (08.05.1999)
- dispnea da sforzo classe CCS II
Ø
sintomatologia epigastica e retrosternale
atipica;
Ø
sindrome ansioso-depressiva;
Ø
stato dopo ulcera duodenale Hicobacter postiva;
Ø
FRCV: tabagismo, iperlipedemia, famigliarità
(doc. AI _ pag. 4).
In seguito egli ha proceduto alla valutazione dei dati medici, concludendo per
quanto riguarda la capacità lavorativa come segue (sottolineatura del
redattore):
"
(…)
Ritengo che l'attività attuale del signor
__________ sia ancora proponibile nella misura del 50% sull'arco di una
settimana (egli deve adattare i tempi di lavoro alla commissione ricevuta).
Il paziente può così evitare lavori pesanti
tipo l'esecuzione di intonaci e facciate limitandosi alla verniciatura di
appartamenti. Ovviamente, in condizioni di lavoro sedentarie (lavoro d'ufficio,
controllo materiale, ecc.) la capacità lavorativa del paziente può essere
aumentata. Ritengo comunque più adeguato che egli
possa continuare ad esercitare il suo mestiere nella misura del 50% e che gli
sia attribuita una rendita del 50% giustificabile in base alla sintomatologia e
alla ridotta funzione sistolica del ventricolo sinistro." (Doc. AI _)
Dal
momento che il perito non aveva specificato l’abilità lavorativa in attività
sedentarie, il 23 gennaio 2002 l’UAI gli ha chiesto:
"
A complemento del suo rapporto peritale del
06.11.2001 la invitiamo a precisarci se in attività fisicamente leggere, non
monotone e che non comportano il sollevamento o lo spostamento di pesi
superiori ai 10 Kg quali ad esempio fattorino, agente di custodia o
sorveglianza, venditore al dettaglio, spedizioniere autista, addetto al
trasporto di persone o merci al dettaglio, magazziniere di commercio al minuto
l'assicurato può essere ritenuto abile al 100%?
Caso contrario indicare la percentuale d'abilità
e i motivi dell'eventuale riduzione." (Doc. AI _)
Questa la
risposta 29 gennaio 2002 del perito (la sottolineatura è del redattore):
"
(…)
Come già espresso nel mio rapporto del 6 novembre
2001 ritengo che, in condizioni di lavoro sedentarie (lavoro d'ufficio,
controllo materiale e aggiungerei - come specificato nello scritto sopra
menzionato - agente di custodia, sorveglianza, venditore al dettaglio,
spedizioniere, autista, magazziniere di commercio al minuto, ecc.), la
capacità lavorativa del signor __________, da me valutata al 50% per la sua professione
attuale, sia incrementabile al 100%. Riterrei meno adeguati lavori come
quello di fattorino o di addetto al trasporto di persone.
Tale evenienza però, essendo puramente
teorica, dovrà essere attentamente valutata, e, a mio avviso, discussa anche
con il paziente in considerazione della sindrome ansioso-depressiva da lui
presentata e secondaria alla malattia.
Dal lungo colloquio che ho avuto con il paziente
mi è sembrato percepire che il signor __________ continuerebbe volentieri ad
eseguire la sua attività precedente di imbianchino potendo, con relativa
facilità, adattare il suo lavoro alle sue condizioni psicofisiche." (Doc.
AI _)
L'amministrazione
ha in seguito sottoposto il caso al proprio consulente in integrazione
professionale, il quale con rapporto 28 marzo 2002 ha fra l’altro evidenziato
(sottolineatura del redattore):
"
(…)
Le ipotesi medico teoriche, considerate una
dopo l'altra, risultano ragionevolmente non esigibili.
Il settore dell'impiego d'ufficio e del commercio
come pure quello della vendita comportano esigenze scolastiche e di qualifica
incompatibili col profilo evidenziato dal soggetto.
Il lavoro di sorveglianza mette l'assicurato in
condizioni di lavoro difficili (turni, lavoro notturno, esposizione a
intemperie, affaticamento importante con le ronde, confronto interpersonale in
situazioni pericolose di solitudine, che il soggetto teme e in ogni caso, per
il danno alla salute e la personalità, egli non supererebbe un colloquio di
assunzione __________.
Come autista, addetto al trasporto di persone, si
rivelerebbe non idoneo probabilmente già a livello di domanda all'Ufficio
circolazione, come addetto al trasporto di merci all'ingrosso o al dettaglio,
problemi di guida nel traffico a parte, si confronterebbe ancora con esigenze di
carico e scarico (quantità, frequenza e peso).
Il solito lavoro, generico, di magazziniere,
normalmente non è attività leggera a meno che si pensa al responsabile di
magazzini moderni, automatizzati, che opera con strumenti elettronici, nel qual
caso al responsabile è chiesto un profilo attitudinale e una formazione che il
signor _________ non possiede.
Insomma, una risposta favorevole alla domanda
dell'assicurato di mezza rendita è, a mio modo di vedere, una buona
soluzione."
(Doc. AI _)
Dopo di
che, l’ispettore AI ha proceduto al calcolo della capacità al guadagno
confrontando il reddito che l’assicurato avrebbe conseguito senza il danno alla
salute con quello che potrebbe esercitare a tempo pieno in attività leggere
senza particolare formazione, giungendo ad un’incapacità al guadagno inferiore
al 40% (cfr. nota 8 maggio 2002 doc. AI _).
2.8. __________
sostiene che per il calcolo dell’invalidità debba esser fatto riferimento alla
sua attività di imbianchino indipendente che tuttora continua ad esercitare
seppur in forma ridotta.
Orbene, è vero che, come rilevato al
consid. 2.3, secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI l'invalidità è determinata stabilendo
il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro ( reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido).
Altrettanto vero è che, in relazione alle conseguenze economiche
dell'incapacità lavorativa ‑ conformemente a un principio generale
vigente anche nel diritto delle assicurazioni sociali ‑ , all'assicurato
incombe l'obbligo di diminuire il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278
consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo
1995, pag. 61).
In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto sia
ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle
conseguenze di una sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto
la sua residua capacità lavorativa, se necessario in una nuova professione (DTF
113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221).
Ciononostante,
a mente di questa Corte, dall’esame degli atti non è tuttavia ipotizzabile che
l’assicurato possa svolgere un’altra attività al di fuori di quella attualmente
esercitata.
Ora, se da una parte nel proprio referto il dr. __________ ha sostenuto
che “ in condizione di lavoro sedentarie (lavoro d’ufficio, controllo
materiale ecc.) la capacità lavorativa del paziente può essere aumentata” (doc.
AI _ pag. 4), dall’altra, in risposta all’UAI, nello scritto 29 gennaio 2002
egli ha sì ritenuto che l’abilità lavorativa nelle attività sedentarie proposte
dall’amministrazione “sia incrementabile al 100%”, specificando comunque
che si tratta di “un’evenienza… puramente teorica” da valutare
attentamente, anche alla luce di una sindrome ansiosa depressiva reattiva alla
malattia riscontrabile nel paziente, peraltro mai verificata
dall’amministrazione (doc. AI _).
Non solo, lo stesso consulente in integrazione professionale nel
rapporto 28 marzo 2002 ha ritenuto che le “ipotesi medico teoriche….
risultano non esigibili” (sottolineatura del redattore), cfr. doc.
AI _) apportando delle motivazioni plausibili (cfr. art. AI _).
Va qui ricordato come il compito dell’orientatore
professionale sia quello di stabilire, in base alle informazioni del medico
riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività lavorative ancora
concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser, op. cit., p. 228,
Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo
1995, pag. 201).
In tale contestato, dunque, non è corretto procedere al calcolo dell’incapacità
al guadagno, come eseguito nella decisione contestata, partendo da un reddito
ipotetico da invalido in quelle attività elencate dall’UAI che il consulente ha
valutato non essere proponibili.
Piuttosto, dal momento che l’assicurato continua ad esercitare la professione
di imbianchino in proprio, a mente del TCA, la fattispecie necessita di un
approfondito accertamento economico, nel senso che l’invalidità venga valutata
secondo la riduzione del rendimento nella situazione concreta in cui
l’interessato svolge la propria attività (metodo straordinario, cfr. consid.
2.6).
Del
resto, lo stesso perito ha evidenziato come l’assicurato debba adattare i tempi
di lavoro in base alla committenza, dovendo inoltre quest’ultimo evitare i
lavori pesanti quale l’esecuzione di intonaci e di facciate, per limitarsi alla
verniciatura di appartamenti (doc. AI _).
Ne consegue che gli atti sono rinviati all’UAI affinché proceda a quanto sopra,
tenuto conto delle risultanze mediche del dr. __________.
In tal senso il ricorso merita accoglimento, mentre la decisione contestata va
annullata.
Visto l'esito favorevole
dell’impugnativa, l'assicurato, patrocinato da un legale, ha diritto al
versamento di fr. 1'700.-- a titolo di ripetibili.
Secondo la costante giurisprudenza del TFA l’assegnazione di ripetibili rende
priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria (cfr. DTF 124 V 309 consid.
6, STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999 nella causa E.T.).
Di conseguenza, nel caso concreto, il decreto del 10
gennaio 2003, con il quale al ricorrente è stata concessa l'assistenza
giudiziaria, dev’essere revocato;
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione 28 agosto 2002 è annullata.
2.- Gli atti
sono rinviati all’UAI per gli accertamenti di cui al
consid. 2.8.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’UAI
verserà al ricorrente fr. 1'700.-- di ripetibili (IVA inclusa).
4.- Il decreto
10 gennaio 2003 con il quale al ricorrente è stata concessa l'assistenza
giudiziaria è revocato.
5.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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