AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
32.2002.122
Data decisione, Autorità:
13.06.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
32.2002.122
BS/cd
Lugano
13 giugno 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 10 settembre 2002
di
rappr. da: __________
contro
la decisione del 10 settembre 2002
emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. __________,
classe 1952, di professione meccanico, il 2 gennaio 2001, ha inoltrato una
richiesta volta ad ottenere, quale provvedimento sanitario dell’AI, la
copertura dei costi relativi ad un intervento di cataratta all’occhio destro
(doc. AI _).
Accertato che la funzionalità dell’occhio sinistro era già compromessa (stato
dopo perforazione bulbare con perdita funzionale esistente dal 1975, cfr.
rapporto 7 maggio 2002 del dr. ___________ in doc. AI _), mediante
comunicazione 7 settembre 2001 l’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha
accolto tale richiesta (doc. AI _).
Siccome dopo l’operazione di cataratta (8 febbraio 2001) sono intervenute delle
complicazioni, __________ è stato in seguito sottoposto ad un secondo
intervento operatorio avvenuto il 13 dicembre 2001.
Avendo in data 4 ottobre 2001 l’oftalmologo curante, dr. med. __________,
attestato un prolungato periodo di inabilità lavorativa conseguente
all’affezione oculare all’occhio destro, con decisione 4 aprile 2002
l’amministrazione ha riconosciuto all’assicurato una mezza rendita d’invalidità
dal 1° agosto 2001 ed una rendita intera dal 1° dicembre 2001 (doc. AI _).
1.2. Nell’ambito
della revisione della rendita, avviata d’ufficio (doc. AI _), venuta a
conoscenza di un miglioramento dello stato di salute, dovuto in particolare
all’aumento dell’acuità visiva dell’occhio destro a seguito del secondo
intervento chirurgico, con progetto di decisione 20 agosto 2002
l’amministrazione ha soppresso la rendita d’invalidità.
Quale motivazione, l’UAI ha addotto quanto segue:
"
Nel suo caso l’avvenuto miglioramento è stato
dapprima constatato il 23.04.2002 e successivamente oggettivato il 02.08.2002
dal dr.____________.
Viene certificato che lei dal 1.04.2002 è nuovamente abile al lavoro ed al
guadagno in misura totale. “(Doc. AI _).
Ritenute
ininfluenti le osservazioni 3 settembre 2002 presentate dall’assicurato, con
decisione formale datata 10 settembre 2002 l’amministrazione ha confermato la
soppressione della rendita (doc. AI _).
1.3. Con ricorso
10 settembre 2002 __________, rappresentato dalla __________, ha
tempestivamente contestato la decisione amministrativa, postulando il riconoscimento
di provvedimenti professionali o l’erogazione di una rendita.
Sostanzialmente egli ritiene che il suo stato di salute non gli permette di
trovare un’occupazione e chiede di essere visitato da uno specialista.
Avendo l’assicurato inoltrato tale atto all’UAI, quest’ultimo lo ha trasmesso
allo scrivente Tribunale per competenza decisionale.
1.4. Mediante
risposta di causa 25 settembre 2002 l’amministrazione ha chiesto la reiezione
del ricorso, precisando quanto segue:
"
(…)
Orbene, in considerazione del fatto che lo stesso oftalmologo
curante, dottor __________, ha attestato a più riprese un pieno recupero della
capacità lavorativa a far tempo dal mese di aprile del corrente anno, lo
scrivente Ufficio non ravvede necessità alcuna di procedere ad esami
complementari, non sussistendo valide ragioni atte ad inficiare il giudizio
espresso da quest'ultimo.
Inoltre, come già si è avuto modo di ribadire a più riprese,
l'assicurazione è tenuta in linea generale a stabilire in astratto il grado di
incapacità al guadagno, senza quindi considerare né possibili difficoltà
congiunturali, né il fatto che un assicurato, causa una compromissione dello
stato di salute, può concretamente essere confrontato a maggiori difficoltà nel
reperire un impiego." (cfr. doc. _)
1.5. Siccome
pendente causa il ricorrente ha prodotto un rapporto del dr. med. __________,
specialista in oftalmologia (XI), tale documento è stato trasmesso
all’amministrazione per una presa di posizione.
Il 31 ottobre 2002 l’UAI ha trasmesso al TCA le osservazioni del proprio
servizio medico (XII).
Le contro-osservazioni della parte ricorrente sono invece del 12 dicembre 2002
(XVI).
Delle risultanze si parlerà, per quanto occorra, nei considerandi in diritto.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa
H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29
gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella
causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22
dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Oggetto del
contendere è sapere se l’UAI ha rettamente soppresso, in via di revisione, la
rendita d’invalidità, negando implicitamente dei provvedimenti professionali.
2.3. Con il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato
alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per
l’invalidità.
Tale legge non è tuttavia applicabile alla fattispecie concreta, poiché,
secondo la giurisprudenza del TFA, il giudice delle assicurazioni sociali non
tiene conto di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento
determinante della resa del provvedimento amministrativo impugnato (STFA non
pubblicata del 9 gennaio 2003 nella causa A.A., P76/01; DTF 127 V 467 consid.
1, 121 V 366 consid. 1b).
Ne consegue che, essendo stato il provvedimento qui impugnato reso il 10
settembre 2002, gli articoli di seguito citatati della LAI e dell’OAI
corrispondono al tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002.
2.4. L'art. 4
cpv. 1 LAI definisce l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al
guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla
salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi:
-
un
danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia
o infortunio, e
-
la conseguente incapacità
di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité
dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
Va
inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40 %.
Va altresì rilevato che, secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI l'invalidità è
determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e
il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato
invalido.
Al
proposito va rilevato che l'aspetto più importante del calcolo dell'invalidità
è l'esigibilità del conseguimento del reddito. In particolare, il tipo e la
misura dell'attività ancora esigibile si basa sulla situazione personale
dell'assicurato e sull'opinione generale. Nell'ipotesi in cui una valutazione
soggettiva dell'attività non è possibile, ci si fonda su circostanze obbiettive
(DTF 109 V 25 consid. 3c; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
IVG, Zurigo 1997, pag. 202).
Il
principio dell'esigibilità configura un aspetto del principio della
proporzionalità. Secondo la dottrina questo principio permette di pretendere da
una persona un determinato comportamenti anche se presenta degli inconvenienti
(Peter, Die Koordination der Invalidenrente, Schultess 1997 pag. 71 e dottrina
ivi citata), anche in virtù del principio della riduzione del danno.
Ai
fini dell'accertamento dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del
lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio
tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in
relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta
pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; U. Meyer‑Blaser,
op. cit., pag. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi
dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere
una rendita (ZAK 1984 pag. 347).
Ciò
non è il caso se ‑ ipotesi non realizzata nella fattispecie ‑
l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata, che il
mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo esercizio è
reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un datore di
lavoro medio (cfr. ZAK 1989 pag. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrecht, 2a edizione, Berna 1997, pag. 84).
Per
quel che concerne la particolare situazione personale ed economica descritta
dall'assicurato, va comunque rilevato che, nell'ordinamento giuridico svizzero
la mancanza di lavoro dovuta a squilibri del mercato del lavoro viene
considerata nei limiti della legge dell'assicurazione contro la disoccupazione
e non dalla LAI.
2.5. Se il grado
d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in
modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata
o diminuita in misura corrispondente oppure soppressa (cfr. art. 41 LAI).
La
revisione avviene d'ufficio o su domanda (cfr. art. 87 cpv. 1 OAI).
Se la
capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il
cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a
prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato
tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a
durare (cfr. art. 88 a cpv. 1 OAI).
Analogamente,
in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del
cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da
tre mesi senza interruzione notevole (cfr. art. 88 a cpv. 2 OAI).
Queste
norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma
anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel
tempo (STFA 29 maggio 1991 in re St., RCC 1984 pag. 137).
2.6. La costante
giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione secondo
l'art. 41 LAI non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che
ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è
rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno
subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P.
P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a; DTF 109 V
116, consid. 3 b; DTF 105 V 30).
Affinché
sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni
cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da
influire sulla perdita di guadagno.
D'altra
parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista
astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI che prevede
l'assegnazione di un quarto di rendita se il grado d'invalidità è di almeno il
40%, una mezza rendita quando il grado d'invalidità è di almeno il 50% e una
rendita intera quando l'invalidità raggiunge almeno il 66 2/3%.
In ogni
caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla
pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente
mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata,
sia giudicata in modo diverso (RCC 1987, pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile
1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).
Per stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista
temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della
decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia
della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita
a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369
consid. 2 con riferimenti; DTF 109 V 262; 105 V 30; Valterio, op. cit. P. 268;
Meyer-Blaser, op. cit., pag. 258).
2.7. Nell’evenienza
concreta, come detto, l’amministrazione ha soppresso la rendita d’invalidità
poiché in sede di revisione è risultato che, a seguito di un duraturo
miglioramento dello stato di salute, l’assicurato ha recuperato la piena
capacità lavorativa.
Infatti, con rapporto 7 maggio 2002 il dr. med. __________, specialista in
oftalmologia e medico curante, ha attestato una piena abilità lavorativa quale
meccanico dal 1° aprile 2002, dovuto principalmente al miglioramento
dell’acuità visiva all’occhio destro. Contestualmente egli ha aggiunto che il
paziente presenta “una difficile adattazione visiva ai cambiamenti di
luminosità d’ambiente”, con saltuari dolori oculari (doc. AI _).
Questa valutazione è stata sostanzialmente confermata dal medesimo medico con
certificato medico 11 aprile 2002 steso per conto della Cassa di __________,
ove ha precisato che la piena capacità lavorativa è da intendersi in attività
che non richiedono una visione binoculare, con buone condizioni di
illuminazione (doc. AI _), nonché nell’attestazione 3 aprile 2002 inviata al
ricorrente stesso (doc. AI _).
Infine, nel rapporto 26 luglio 2002 il dr. med. __________, confermando una
piena capacità lavorativa dal 1° aprile 2002, ha fra l’altro osservato:
"
7. Provvedimenti terapeutici / prognosi:
penso che la situazione del
paziente, almeno per
quel che concerne la vista, sia attualmente stabile. Il signor __________
desidererebbe riprendere un'attività lavorativa ma, sino ad ora, le sue
ricerche sono sempre risultate infruttuose in quanto, ogni volta annunciava i
suoi problemi oculari, veniva in definitiva respinto. Dal mio punto di vista
non posso che sostenere la sua richiesta di riclassamento professionale in
un'attività che non richieda né un'acuità visiva perfetta né la visione
binoculare e che sia eseguibile in condizioni di buona illuminazione. Penso che
il signor __________ possa essere considerato abile al lavoro unicamente in
queste condizioni." (cfr. doc. AI _)
Orbene, sulla base della succitata documentazione dell’oftalmologo curante,
rettamente l’amministrazione ha ritenuto come il miglioramento dello stato di
salute (occhio destro) del ricorrente abbia portato ad un pieno recupero della
sua capacità lavorativa quale meccanico, questo dal mese di aprile 2002.
Il dr. med. __________ ha anche indicato che il ricorrente può svolgere
attività lucrative che non richiedono un’acuità visiva stereoscopica. Al
proposito va ricordato che dal 1975 l’assicurato ha una vista monoculare poiché
la funzionalità all’occhio sinistro è andata persa a causa di una perforazione
bulbare (cfr. rapporto 7 maggio 2002 del dr. med. __________, doc. AI _) e che
in passato tale circostanza non gli ha causato una limitazione nello
svolgimento della sua attività lucrativa di meccanico, a parte il periodo in
cui è stato affetto da cataratta senile all’occhio destro.
Il rapporto 14 ottobre 2002 del dr. med. __________, prodotto pendente causa,
non può modificare l’esito della presente vertenza.
Dopo aver
descritto lo status visivo dell’assicurato, lo specialista in oftalmologia ha
fra l’altro rilevato:
"
(…)
In particolare il paziente ha a mio avviso diritto alle
prestazioni AI non solo per l'occhio sinistro, in quanto trattasi di una
lesione traumatica, ma anche per l'occhio destro in quanto affetto da glaucoma
cronico in terapia.
In merito al tipo di prestazione che è preferibile ottenere
dall'Assicurazione Invalidità, tenendo conto della giovane età del paziente e
della modestia delle rendite accordate dall'AI in caso di perdita della vista
in uno od entrambi gli occhi, sarebbe a mio avviso preferibile perseguire una
riqualifica professionale con il sostegno logistico ed economico da parte
dell'Al stessa.
Concretamente il paziente è ancora in grado di lavorare a mio avviso
con eccezione per tutte le attività che richiedono l'utilizzo di macchinari
pericolosi od espongano il Signor __________ al rischio di cadute da
altezze." (cfr. doc. _)
Nella sua
nota 30 ottobre 2002 il dr. med. __________, medico dell’AI, ha pertinentemente
osservato che :
"
(…)
Per questo punto possiamo rilevare come l'oftalmologo suggerisca
di mantenere il ricorso "per l'occhio sinistro" perché leso da
trauma. Si tratta di informazione errata. Nel senso che non vi sono prestazioni
simili a quelle previste dalla LAINF (tipo IMI). Non si capisce poi cosa
significhi "anche per l'occhio dx in quanto affetto da glaucoma": in
ogni caso spese di cura per tale occhio non sono a carico Al (vedi condizioni
dell'art. 12), un'IMI, come appena detto, non è prestazione AI.
Purtroppo l'errore viene reiterato quando, al paragrafo seguente,
parla della pochezza delle prestazioni AI per la perdita di un occhio e
suggerisce una "riqualifica professionale"." (cfr. doc. _)
Infatti,
nell’AI non esiste un’indennità a seguito di una menomazione importante e
durevole all’integrità fisica o mentale, come prevede la LAINF all’art. 24.
Nemmeno la sola circostanza che l’occhio destro sia affetto da glaucoma
permette di riconoscere delle prestazioni assicurative dell’AI. Giova a
riguardo ricordare che, ai sensi dell’art. 12 LAI, l'assicurato ha diritto ai
provvedimenti sanitari destinati non alla cura vera e propria del male
ma direttamente all'integrazione professionale e atti a migliorare in modo
duraturo e sostanziale la capacità al guadagno o a evitare una diminuzione
sostanziale di tale capacità. Di regola, per cura vera e propria dell'affezione
si intende la guarigione o il miglioramento di un fenomeno patologico labile.
L'assicurazione per l'invalidità, di principio, prende a proprio carico
unicamente le misure terapeutiche atte a eliminare o a correggere degli stati
patologici stabili, o perlomeno relativamente stabili, oppure delle perdite di
funzione, a condizione che tali misure permettano di prevedere un successo durevole
e importante ai sensi dell'art. 12 cpv. 1 LAI (cfr. DTF 120 V 279 consid. 3a e
riferimenti ivi citati; Pratique VSI 2000, pag. 301 consid. 2a).
Determinate è che lo stesso dr. med. ________ ritiene l’assicurato abile in
attività che non richiedono l’utilizzo di macchinari pericolosi, senza
esposizione a rischio di cadute. A mente di questo Tribunale questi rischi,
secondo l’esperienza generale della vita, non sono riscontrabili nell’attività
di meccanico. Anche il fatto che l’assicurato, come rilevato dal dr. med.
__________, può lavorare unicamente in “condizioni di buona illuminazione” non
rappresenta in casu una limitazione con incidenza sulla sua capacità di
guadagno. Vero che, come sottolineato dal ricorrente nello scritto 12 dicembre
2002, il vano motore di un autoveicolo non presenta una luminosità sufficiente;
ma è altrettanto vero che per interventi al motore il meccanico utilizza
un’apposita lampada.
Del resto, come già accennato al consid. 2.4., l'assenza di un'occupazione lucrativa per ragioni estranee ad un danno
alla salute, quali le particolari condizioni del mercato del lavoro in una
determinata regione, l'età, la mancanza di una formazione (sufficiente) o
difficoltà linguistiche, non consente di riconoscere il diritto ad una rendita,
l'incapacità di lavoro che ne risulta non essendo dovuta a una causa per la
quale la legge impone all'assicurazione per l’invalidità di prestare alcunché (
DTF 107 V 21 consid. 2c; VSI 1999 pag. 247 consid. 1). Sotto questo aspetto va
ricordato che nell'ordinamento giuridico svizzero la mancanza di lavoro dovuta
a squilibri del mercato del lavoro viene considerata nei limiti della legge
dell'assicurazione contro la disoccupazione e non da quello per l'invalidità.
2.8. Con scritto
15 ottobre 2002 __________ ha informato di essere in cura presso il dr. med.
__________, per i problemi alla vista e anche “ in osservazione per
ipertensione ed emicranie permanenti”, precisando che lo stesso medico “resta
volentieri a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione” (XI).
Il ricorrente non ha tuttavia prodotto alcun documento atto a comprovare (o
perlomeno rendere verosimile) il carattere invalidante di tali affezioni,
limitandosi a produrre il già citato rapporto 14 ottobre 2002 del dr. med.
__________. Riguardo alle due succitate patologie lo specialista ha unicamente
fatto presente al medico curante di non avere “controindicazioni
all’introduzione di Lopersor oros mite quale trattamento per l’emicrania e
l’ipertensione arteriosa” (doc _).
Con il proprio comportamento, il ricorrente ha comunque violato il dovere di
collaborare all'istruzione della
causa che limita il
principio inquisitorio reggente la procedura in materia di assicurazioni
sociali (DTF 122 V 158 consid. 1a,
121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo
delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑
le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti
invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze
della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Dichiarare la semplice disposizione di un medico a
rilasciare ulteriori informazioni non è quindi sufficiente per dare seguito al
dovere di collaborare.
Ciononostante questo non esclude che l’assicurato possa in futuro avviare una
procedura di revisione della rendita, facendo valere un eventuale rilevante
peggioramento del suo stato di salute a seguito dell’ipertensione e
dell’emicrania.
In conclusione, ritenuto dunque come con il miglioramento dello stato di salute
dell’assicurato abbia riacquistato la piena capacità lavorativa, sussistendo
dunque un motivo di revisione (cfr. consid. 2.6.), a ragione l’UAI ha soppresso
la rendita in applicazione dell’art. 88bis cpv. 2a OAI. Tale disposto prevede
che la riduzione o la soppressione della rendita è messa in atto al più presto,
il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.
Da ultimo va rilevato che l’assicurato non può beneficiare di una riformazione
professionale ai sensi dell’art. 17 LAI, in quanto non presenta una perdita di
guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 111 consid. 2b; AHV Praxis 1997 pag. 80
consid. 1b; SVR 1998 IV Nr. 24).
In queste circostanze, dunque, la decisione contestata merita conferma, mentre
il ricorso va respinto.
2.9. L’assicurato
ha chiesto l’allestimento di una perizia medica giudiziaria.
A tal proposito va rilevato che, quando
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove ( valutazione anticipata delle prove cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.
47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure
DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c
con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere
sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V
162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Nel caso
in esame, la documentazione agli atti è sufficiente per statuire nel merito
della vertenza. Né vi sono validi motivi per ritenere inaffidabili le
certificazioni mediche citate nei considerandi precedenti.
Non è pertanto necessario procedere ad un perizia giudiziaria.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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