AI coverage for glasses denied without prior medical measures

32.2002.11Autre juridiction3 mai 2002Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The insured, born in 1948, asked the AI office to cover the cost of new glasses and ophthalmological checkups. The office refused because there were no recognized AI medical measures to which the glasses could serve as an essential complement. On appeal, the cantonal insurance court held that AI coverage for glasses under Art. 21 LAI and Art. 2 OMAI requires an essential link to medical integration measures under Arts. 12 or 13 LAI, which was absent. The appeal was therefore dismissed and no court fee was charged.

Regeste Omnilex

Art. 21 LAI; Art. 2 OMAI; eyewear and related eye examinations are assumable by invalidity insurance only if they constitute an essential complement to medical integration measures under Arts. 12 or 13 LAI. The decisive criterion is the functional necessity of the glasses for the execution or success of such measures; absent a qualifying medical measure, the condition is not met. The enumerations in the OMAI remain exhaustive as to categories, and the special rule for glasses is interpreted restrictively to prevent abuse given the widespread nature of the aid (consid. 2.2-2.4).

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 32.2002.11

Data decisione, Autorità: 03.05.2002, TCA

RACCOMANDATA

Incarto n. 32.2002.00011

bs/cd

Lugano 3 maggio 2002

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 14 gennaio 2002 di

__________,

contro

la decisione del 8 gennaio 2002 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,

in fatto

1.1. __________, nato nel 1948, a seguito di un infortunio occorso nel 1951 ha subìto una lesione del cristallino sinistro e da allora è costretto a portare degli occhiali.

In data 21 agosto 2000 l'assicurato ha presentato una richiesta di prestazioni AI volta in particolare al rimborso dei costi di un paio d’occhiali e delle relative visite mediche (doc. AI _).

1.2. Con progetto di decisione 19 dicembre 2001, confermato mediante provvedimento formale 8 gennaio 2002, l’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha respinto la richiesta motivando:

" Giusta l'articolo 21 della legge federale per l'assicurazione invalidità, l'assicurato ha diritto ai mezzi ausiliari (OMAI) o a quelli che possono essere assimilati ad una delle categorie menzionate in questa lista. Inoltre, l'assicurazione prende a carico solo i mezzi ausiliari di un modello semplice e adeguato.

Le spese d'occhiali, di lenti a contatto, di protesi e di supporti plantari sono prese a carico dell'assicurazione unicamente se questi mezzi ausiliari sono il complemento importante di provvedimenti sanitari dall'AI.

Dalla documentazione acquisita all'incarto non risulta che lei sia al beneficio di provvedimenti sanitari riconosciuti dall'AI.

Pertanto, la sua domanda di prestazioni è respinta.

In caso di difficoltà finanziarie o altro, __________ la consiglierà volentieri dietro sua richiesta." (Doc. _)

1.3. Contro la decisione amministrativa è tempestivamente insorto l'assicurato, chiedendo l'assunzione da parte dell'AI delle spese sia per l’acquisto di un nuovo paio di occhiali, che per le visite mediche. In particolare egli ha rilevato :

" (…) Vi faccio anche presente che nel 1951 ebbi un infortunio causandomi lesioni all'occhio sinistro in cui persi la vista, e quindi mi sento penalizzato da tale decisione A.I.

Se una assicurazione A.I. rifiuta una richiesta di presa a carico giustificata deve esserci una corretta valutazione.

Ogni richiesta dubbia deve essere sottoposta al medico di fiducia, e questo non dovrebbe succedere. (Fonte: Wenn medizinische Laien Doktor splielen Patrick Gut, K. Tip-20/2000)." (Doc. _)

1.4. Mediante risposta 7 febbraio 2002 l’amministrazione ha proposto la reiezione del gravame, rilevando in particolare:

" (…)

In altri termini, la presa a carico di mezzi ausiliari quali occhiali o lenti a contatto non può essere concessa indipendentemente da un provvedimento sanitario ex art. 12 o 13 LAI.

Considerato che nella fattispecie il ricorrente non è stato posto a beneficio d'alcun provvedimento sanitario (del resto nemmeno richiesto), a giusta ragione la domanda è stata respinta."

(Doc. _)

1.5. Con lettera 16 febbraio 2002 l’assicurato ha ribadito la richiesta ricorsuale.

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel merito

2.2. Giusta l'art. 8 cpv. 1 LAI, gli assicurati invalidi o direttamente minacciati d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione necessari e atti a ripristinare, migliorare, conservare o avvalorare la capa­cità di guadagno.

I provvedimenti di integrazione sono:

a) i provvedimenti sanitari;

b) i provvedimenti professionali (orientamento professiona­le, prima formazione e riformazione professionale, collocamento);

c) l'istruzione scolastica speciale e l'assistenza ai mino­renni grandi invalidi;

d) la somministrazione di mezzi ausiliari;

e) il pagamento di indennità giornaliere.

Fra i provvedimenti di integrazione concessi in virtù della LAI sono pure previsti i mezzi ausiliari (art. 8 cpv. 2 lett. d LAI).

In virtù dell'art. 21 cpv. 1 LAI l'assicurato ha diritto ai mezzi ausiliari, compresi in un elenco allestito dal Consi­glio federale, dei quali ha bisogno per esercitare un'atti­vità lucrativa o adempiere le sue mansioni consuete, per studiare, per imparare una professione o a scopo di assue­fazione funzionale.

Giusta la 2a frase dell'art. 21 cpv. 1 LAI, l'assicurazione sopperisce alle spese per protesi dentarie, occhiali e sostegni plantari solo per quanto costituiscono un complemento essenziale ai provvedi­menti sanitari di integrazione (cfr. DTF 119 V 225 consid. 3c). Tale condizione è stata voluta dal legislatore al fine di evitare abusi che non potrebbero altrimenti essere impediti considerata la notevole diffusione di tale mezzo ausiliario (cfr. BBl 1958 II 1260; cfr. DTF 124 V 10 consid. 5b, bb).

Inoltre giusta la cifra 7.01* dell'Ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'AI del 29 novembre 1976 (OMAI), gli occhiali vengono considerati mezzi ausiliari "se costituiscono un complemento importante di provvedimenti sanitari d'integrazione".

L'assicurato, che, a causa della sua invalidità, ha bisogno di apparecchi costosi per spostarsi, stabilire contatti nel proprio ambiente o attendere alla propria persona, ha diritto, indipendentemente dalla sua capacità al guadagno, a tali mezzi ausiliari, compreso in un elenco allestito dal Consiglio federale (art. 21 cpv. 2 LAI).

I mezzi ausiliari sono forniti in proprietà o a prestito in un tipo semplice e adeguato.

L'assicurato sopperisce alla maggiore spesa per tipi più perfezionati. Se un mezzo ausiliario sostituisce oggetti, che devono essere acquistati anche senza invalidità, l'as­sicu­rata può essere tenuto a partecipare alla spesa (art. 21 cpv. 3 LAI).

2.3. In virtù della delega legislativa contenuta nell'art. 21 LAI, il Consiglio federale ha emanato l'art. 14 OAI.

Secondo questo disposto l'elenco dei mezzi ausiliari da consegnare nei limiti dell'art. 21 LAI é oggetto di un'ordinanza del Dipartimento che emana disposizioni complemen­tari riguardanti:

a. la consegna dei mezzi ausiliari;

b. i contributi alle spese di adeguamento di apparecchi e di immobili rese indispensabili dall'invalidità;

c. i contributi alle spese cagionate da servizi speciali di terze persone di cui abbisogna l'assicurato al posto di un mezzo ausiliario.

Il Dipartimento federale dell'Interno ha promulgato il 29 novembre 1976 la summenzionata Ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per l'invalidità (OMAI).

Giusta l'art. 2 cpv. 1 OMAI il diritto alla consegna di mezzi é stabilito nei limiti tracciati dall'elenco allegato all'ordinanza. In particolare l'assicurato ha diritto ai mezzi ausiliari designati nel citato elenco da un asterisco (*) solo se gli sono indispensabili per esercitare un'atti­vità lucrativa o adempiere le mansioni consuete, per studiare, per imparare una professione, a scopo di assuefazione funzionale o per svolgere l'attività esplicitamente citata nel numero corrispondente dell'allegato (art. 2 cpv. 2 OMAI; DTF 121 V 260 consid. 2b con riferimenti; STCA 6 novembre 1992 in re I.Di S., STFA 26 luglio 1993 in re M.V.).

La lista contenuta nell'allegato all'OMAI è esaustiva nella misura in cui enumera le categorie dei mezzi che entrano in linea di conto. Al contrario, si deve esaminare per ogni categoria se l'enumerazione dei diversi mezzi ausiliari è esaustiva o semplicemente indicativa (DTF 121 V 260 consid. 2b con riferimenti; 117 V 181 consid. 3b; 115 V 193 consid. 2b).

2.4. Nel caso in esame, dagli atti non si evince che __________ ha beneficiato, né beneficia di provvedimenti integrativi sanitari ai sensi dell'art. 12 LAI (anche se non necessariamente eseguiti dall'AI, ma i cui presupposti di presa a carico da parte di quest'ultima siano adempiuti, cfr. DTF 105 V 147 consid. 1 con riferimenti). Non risulta quindi che la richiesta di occhiali è da mettere in relazione con lo svolgimento di un provvedimento sanitario, per cui la consegna degli stessi non è da considerare come completamento del predetto provvedimento.

Al proposito, va ricordato che la Circolare sulla consegna di mezzi ausiliari nell’assicurazione invalidità (CMAI), edita dall’UFAS, precisa che si tratta di un complemento importante di provvedimenti sanitari d’integrazione se, unitamente all’esecuzione di un provvedimento sanitario secondo gli art. 12 o 13 LAI, la consegna di occhiali o di lenti a contatto risulta necessaria e se il successo di un provvedimento sanitario dell’AI è garantito solo con l’uso di occhiali o lenti a contatto (sottolineatura del redattore, cfr. marg. 7.01.3*/ 7.02.3* CMAI).

Pertanto, non rappresentando gli occhiali in lite un complemento essenziale ai provvedi­menti sanitari di integrazione giusta l'art. 21 cpv. 1, 2a frase LAI e la cifra 7.01* dell'allegato OMAI, gli stessi, come le relative visite mediche di controllo della vista, non possono essere assunti dall'AI (cfr. consid. 2.2).

In conclusione, visto quanto sopra, la decisione impugnata deve essere confermata e il ricorso respinto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso é respinto.

2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Mots-clés

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Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the insured was entitled to AI coverage for glasses and related eye examinations.

Solution extraite

No; glasses are only covered as an essential complement to AI medical measures, which were not present here.

Motifs extraits

Under Art. 21 LAI and Art. 2 OMAI, eyewear is reimbursable only when it is an essential complement to medical integration measures under Arts. 12 or 13 LAI. The record showed no such measures or need for the glasses to support them.

Question juridique clé

Whether the administrative refusal should be overturned.

Solution extraite

No; the contested decision was correct and had to be upheld.

Motifs extraits

Because the statutory conditions for AI assumption of the costs were not met, the appeal lacked merit.

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