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Numero d'incarto:
32.2001.56
Data decisione, Autorità:
06.08.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
32.2001.00056
RG/sc
Lugano
6 agosto 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 10 luglio 2001 di
__________,
contro
la decisione del 12 giugno 2001 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
-
che
__________, classe 1922, domiciliata a __________, in data 26 marzo 2001 ha
presentato un'istanza tendente all’erogazione di un assegno per grandi invalidi
in ambito AVS;
-
che con
decisione 12 giugno maggio 2001, l’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha
respinto l'istanza, non necessitando l'assicurata di regolare e notevole aiuto
da parte di terzi per l'esecuzione degli atti ordinari della vita;
-
che con
il presente tempestivo gravame l'assicurata contesta la fondatezza dell'atto
impugnato sostenendo che a causa del suo stato di salute, il cui peggioramento
ha reso necessario il ricovero in clinica nei mesi di gennaio/febbraio e giugno
2001, necessita dell'aiuto importante e regolare da parte di terze persone
(I);
-
che con
scritto 2 agosto 2001 l'UAI ha comunicato a questo TCA di aver erroneamente
emanato la decisione 12 giugno 2001, ritenuto che la competenza a statuire sul
diritto all'assegno litigioso spetta alla Cassa cantonale di compensazione
(III);
-
che
giusta l'art. 42 cpv. 1 LAI, nel tenore in vigore dal 1 gennaio 1997;
"
gli assicurati con domicilio e dimora abituale
in Svizzera, se sono grandi invalidi e non spetta loro l'assegno relativo
secondo la legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni o secondo la
legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare, hanno diritto ad
un assegno per grandi invalidi.
L'assegno è versato, al più presto, dal primo
giorno del mese seguente a quello in cui l'assicurato compie i 18 anni e, al
più tardi, sino alla fine del mese in cui una persona assicurata ha chiesto la
rendita anticipata, giusta l'articolo 40 capoverso 1 della legge sull'AVS,
oppure del mese in cui essa raggiunge l'età del pensionamento. L'articolo 43bis
della legge sull'AVS rimane applicabile."
Per
l'art. 43 bis LAVS inoltre
"
1Hanno
diritto all'assegno per grandi invalidi i beneficiari di rendite di vecchiaia o
di prestazioni complementari con domicilio e dimora abituale in Svizzera, che presentano
un'invalidità di grado elevato o medio e non hanno diritto a un assegno per
grandi invalidi, giusta la legge federale sull'assicurazione contro gli
infortuni o la legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare.
La rendita di vecchiaia anticipata è parificata al godimento di una rendita di
vecchiaia.
2Il diritto
all'assegno per grandi invalidi sorge il primo giorno del mese in cui tutte le
condizioni sono soddisfatte, ma al più presto dal momento in cui l'assicurato
fu grande invalido di grado elevato o medio per un anno intero, senza
interruzione. Esso si estingue alla fine del mese nel quale le condizioni di
cui al capoverso 1 non sono più adempiute.
3L'assegno per
grandi invalidi di grado elevato ammonta all'80 per cento, quello per grandi
invalidi di grado medio al 50 per cento dell'importo minimo della rendita di
vecchiaia previsto dall'articolo 34 capoverso 5.
4Il grande
invalido, beneficiario di un assegno dell'assicurazione per l'invalidità fino
alla fine del mese in cui ha raggiunto l'età di pensionamento, riceve un
assegno per lo meno uguale a quello ricevuto fino ad allora.
4bisIl
Consiglio federale può prevedere una prestazione proporzionale all'assegno per
grandi invalidi dell'assicurazione contro gli infortuni nel caso in cui la
grande invalidità sia solo in parte addebitabile a un infortunio(A).
5Le
disposizioni della legge federale del 19 giugno 1959 su l'assicurazione per
l'invalidità (art. 42 LAI) sono applicabili, per analogia, alla
nozione e alla valutazione della grande invalidità. Spetta agli uffici per
l'assicurazione invalidità(90) di determinare, per le casse di
compensazione, il grado della grande invalidità. Il Consiglio federale può
prolungare prescrizioni complementari(C)."
L'art. 63
cpv. 1 lett. b LAVS, infine, precisa che uno dei compiti
che
incombe alla Cassa di compensazione è quello di fissare gli assegni per grandi
invalidi;
- che in
simili condizioni quindi, atteso che l'assicurata beneficia di una rendita di
vecchia, in virtù del tenore dell'art. 63 cpv. 1 lett. b e 43bis cpv. 5 LAVS
autorità competente a statuire sul diritto all'assegno per grandi invalidi non
era tanto l'Ufficio AI, a cui la Cassa doveva far capo per determinare il grado
di invalidità, bensì la Cassa di compensazione, in quanto si tratta di un
assegno per grandi invalidi a carico dell'AVS (U. Kieser, Bundesgesetz über die
Alters- und Hinterlassenenversicherung, Serie: Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherugsrecht, Zurigo 1996, p. 180 e
giurisprudenza citata).
Del resto
anche le direttive dell'UFAS precisano che
"
l'assegno per grandi invalidi va fissato e
pagato sempre dalla cassa di compensazione che versa anche la rendita o la
prestazione complementare" (no. 2022);
- che ne
consegue che la decisione in esame, emanata da un'autorità incompetente, va
considerata nulla (DTF 114 V 327), l'incarto dovendo di conseguenza essere
trasmesso alla Cassa cantonale di compensazione, Bellinzona, la quale in data
26 luglio 2001 risulta per altro aver emanato una decisione di sua competenza
in merito alla richiesta litigiosa (III,1), avverso la quale è data la facoltà
all'assicurata di nuovamente interporre ricorso nel termine di 30 giorni.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
decisione é nulla per
incompetenza dell'autorità che l'ha emessa.
2.- L'incarto è
trasmesso alla Cassa cantonale di compensazione, Bellinzona per ragione di
competenza.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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