AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2001.32
Data decisione, Autorità:
27.08.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
32.2001.00032
cs/tf
Lugano
27 agosto 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Christian Steffen
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 23 aprile 2001 di
contro
la decisione del 12 aprile 2001 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione del 12 aprile 2001 l'Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha posto
__________, classe 1947, al beneficio di una mezza rendita d'invalidità (grado
d'invalidità del 59%) di fr. 633.-- mensili (fr. 649 dal 1.1.2001) con effetto
dal 1° maggio 1999.
La
prestazione assicurativa è stata determinata sulla base di una scala di rendita
44 (periodo di contribuzione 30 anni e 10 mesi) e di un reddito medio annuo di
fr. 24'720.
1.2. L'assicurata
è tempestivamente insorta al TCA facendo valere quanto segue:
"
Devo purtroppo fare ricorso in quanto mi sembra
che anche voi potete rendervi conto che con quella cifra difficilmente si
riesce a vivere. Vi devo inoltre informare che non ho nessuna altra entrata in
quanto anche la mia 2° figlia è uscita di casa e non ho quindi più il suo
sostegno economico. Mio marito inoltre ha una piccola edicola e non ha
un'entrata sufficiente ad arrivare alla fine del mese. Vi prego quindi di
rivedere la vostra decisione o eventualmente comunicatemi come posso fare per
riuscire almeno a pagare l'affitto e la cassa malati tutti i mesi puntualmente
e ad avere un po' di serenità dopo aver passato tanti brutti momenti
dall'inizio della malattia ad adesso. Spero che mi diate una risposta al più
presto, in quanto sono veramente in difficoltà." (doc. _)
1.3. Con scritto
del 22 maggio 2001 l'UAI propone la reiezione del gravame e osserva:
"
Nel caso specifico, l'ufficio AI ha proceduto al
calcolo della rendita sulla base degli anni di contribuzione dell'assicurata
per il periodo 1° gennaio 1968 - 31 dicembre 1998. Risulta pertanto un periodo
contributo di 31 anni come gli assicurati della sua classe d'età; ciò consente di
applicare la scala massima ossia la 44 e di riconoscere alla Signora __________
una mezza rendita d'invalidità di fr. 633.-- mensili dal 1° maggio 1999 e fr.
649.-- mensili dal 1° gennaio 2001 (reddito medio da attività più media degli
accrediti educativi arrotondato al multiplo superiore, fr. 24'720.--).
La verifica del calcolo ha potuto stabilire
l'esattezza dell'importo assegnato quale mezza rendita ordinaria semplice
d'invalidità.
Qualora l'assicurata si trovasse in condizioni
economiche disagiate ha la possibilità di chiedere una prestazione
complementare allestendo il formulario di richiesta reperibile presso l'agenzia
AVS del comune di domicilio." (doc. _)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel
merito
2.2. A norma
dell'art. 28 cpv. 1 LAI l'assicurato ha diritto a una rendita intera se è
invalido almeno al 66 2/3 per cento, a una mezza rendita se è invalido almeno
al 50 per cento o a un quarto di rendita se è invalido almeno al 40 per cento;
nei casi economicamente rigorosi l'assicurato, conformemente all'art. 28 cpv.
1bis LAI, ha diritto a una mezza rendita se è invalido almeno nella misura del
40 per cento.
Il
diritto alla rendita secondo l’art. 28 LAI nasce al più presto nel momento in
cui l’assicurato presenta un'incapacità permanente di guadagno pari almeno al
40% oppure è stato, per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al
lavoro per almeno il 40% in media (art. 29 cpv. 1 lett. b LAI).
2.3. Secondo
l’art. 36 cpv. 1 LAI hanno diritto alle rendite ordinarie gli assicurati
legittimati alla rendita, che quando l’invalidità si manifesta, hanno pagato i
contributi AVS per almeno un anno.
Per quanto riguarda il calcolo delle rendite d’invalidità l’art. 36 cpv.
2 LAI prevede che sono applicabili per analogia le norme dell’AVS, riservate
alcune norme specifiche della LAI.
Se l'assicurato non ha ancora compiuto quarantacinque anni quando diventa
invalido, il reddito medio dell'attività lucrativa è aumentato di un
supplemento percentuale. Tale supplemento è fissato dal Consiglio federale
secondo l'età dell'assicurato al momento dell'insorgenza dell'invalidità (art.
36 cpv. 3 LAI).
Infine, se un assicurato con una durata intera di contribuzione non ha ancora
compiuto i 25 anni al momento dell'insorgenza dell'invalidità, la sua rendita
d'invalidità e le eventuali rendite completive ammontano ad almeno il 133 1/3
per cento dell'importo minimo della corrispondente rendita completa (art. 37
cpv. 2 LAI).
2.4. A seconda
che l'assicurato abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti oppure
che il suo periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive, egli ha
diritto ad una rendita completa o parziale (cfr. art. 29 cpv. 2 lett. a, b
LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita
completa) o di una scala inferiore (rendita parziale; cfr. art. 52 OAVS).
Il
calcolo della rendita di vecchiaia è determinato dagli anni di contribuzione,
dai redditi dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti
educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente
diritto ha compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’età
conferente il diritto alla prestazione (art. 29 bis cpv. 1 LAVS).
Il
periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso
numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art.
29 ter cpv. 1 LAVS).
Secondo
l’art. 29 ter cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi,
durante i quali:
-
una
persona ha pagato i contributi (lett. a);
-
il suo
coniuge, secondo l’art. 3 capoverso 3 LAVS, ha versato
almeno
il doppio del contributo minimo (lett. b);
- possono
essere computati accrediti per compiti educativi o
d’assistenza (lett. c).
Inoltre,
la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio dell'assicurato
(art. 29 quater LAVS).
Esso si
compone:
-
dei
redditi risultanti da un’attività lucrativa (lett. a);
-
degli
accrediti per compiti educativi (lett. b);
-
degli
accrediti per compiti assistenziali (lett. c).
La somma
dei redditi dell’attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il fattore
di cui all'art. 51 bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 e art. 33ter LAVS).
Il
reddito annuo medio è dunque determinato sommando i redditi da attività
lucrativa rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e
divisi per il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS).
Il
reddito annuo determinante (indicato sulla decisione della Cassa) non
corrisponde dunque necessariamente all'ultimo reddito conseguito
dall'assicurato, ma serve unicamente a fissare la corrispondente rendita.
2.5. Sono presi
in considerazione unicamente i redditi da un’attività lucrativa sui
quali sono stati versati i contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS).
I
contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono
moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di
contribuzione previsto dall’art. 5 capoverso 1; essi sono computati come
reddito di un’attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS).
Secondo
l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito
durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per
metà a ciascun coniuge se:
entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);
- una
persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia
(lett.
b);
- il
matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c).
Tuttavia
sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi
conseguiti:
-
tra
il 1° gennaio che segue il compimento del 20.o anno di età e il 31 dicembre che
precede l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge che ha per
primo diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e
-
i
periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati
all’AVS,
con riserva dell’art. 29 bis cpv. 2 LAVS (art. 29 quinquies
cpv. 4 lett. b LAVS).
Secondo
l’art. 29 sexies cpv. 1 LAVS è riconosciuto un accredito per compiti
educativi agli assicurati per gli anni durante i quali hanno esercitato
l’autorità parentale su uno o più figli minori di 16 anni (per determinati casi
cfr. art. 52e e f OAVS).
Generalmente
l’anno di inizio dell’accredito sorge con la nascita del primo figlio (marg.
5316 delle Direttive sulle rendite edite dall’UFAS (DR) valide dal 1.01.1997) e
cessa con il compimento del 16mo anno di età dell’ultimo figlio (marg. 5320
DR).
Tuttavia
nessun accredito è attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è
riconosciuto per l’anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS).
L’ammontare
dell’accredito corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia
annua minima al momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29 sexies
cpv. 2 LAVS).
L’accredito
assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è
tuttavia ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).
2.6. Nella
fattispecie in esame __________, nata nel 1947, contesta il calcolo della sua
rendita, rilevando di non aver alcun'altra entrata.
Va a
questo proposito rammentato che il reddito annuo medio della rendita AI
è determinato dalla somma dei redditi da attività lucrativa rivalutati e degli
accrediti per compiti educativi e assistenziali, divisi per il numero di anni
di contribuzione (cfr. art. 30 cpv. 2 LAVS). Per cui i riferimenti alla
situazione attuale dell'insorgente circa i redditi conseguiti da suo marito,
come pure l'ammontare dei premi della cassa malati o dell'affitto, non sono
rilevanti per il calcolo della rendita in oggetto.
2.7.1. Il periodo
di contribuzione dell'assicurata (classe 1947) va dal 1° gennaio 1968 (1°
gennaio susseguente il 20.o anno di età) al 31 dicembre 1998 (31 dicembre
precedente l’anno (1999) in cui è sorto il diritto ad una rendita AI), per
complessivi 31 anni (durata di contribuzione effettiva: 30 anni e dieci mesi).
Infatti,
i periodi di matrimonio per i quali non sono stati pagati contributi
conformemente all'articolo 3 capoverso 2 lettere b e c LAVS, nella versione
precedente al 1° gennaio 1997, e durante i quali la donna era assicurata, sono
considerati anni di contribuzione (DR marg. 5024). Inoltre la cassa ha colmato
la lacuna contributiva del 1968 utilizzando 3 mesi derivanti dai redditi
giovanili (art. 52 b OAVS) e due mesi dell'anno in cui è sorto il diritto alla
rendita (art. 52 c OAVS).
Presentando
dunque l'insorgente un periodo di contribuzione di 31 anni, in virtù delle
tabelle UFAS il cui uso è obbligatorio ex art. 30 bis LAVS, ha diritto alla
scala di rendita 44, ossia la massima prevista.
2.7.2. Per
determinare il reddito annuo medio, occorre innanzitutto sommare i
redditi risultanti da un’attività lucrativa iscritti nel conto individuale
della ricorrente nel periodo 1° gennaio 1968 - 31 dicembre 1998.
Come già
detto (cfr. consid. 2.4), il RAM è composto dalla somma risultante dai propri
redditi da attività lucrativa e dagli accrediti per compiti di educazione
computabili durante il proprio periodo di contribuzione. In particolare non
sono computati i redditi dell'anno in cui è sorto l'evento assicurato (in
concreto: 1999, cfr. art. 52 c OAVS), ma quelli provenienti da un'attività
lucrativa realizzati durante il periodo di contribuzione e registrati nel conto
individuale.
Nel caso
di specie, la Cassa ha sommato tutti i redditi da attività lucrativa iscritti
nel conto individuale dell'assicurata relativi al succitato periodo, compresi i
redditi conseguiti prima del 1° gennaio che segue il compimento dei 20 anni e
computati per colmare le lacune contributive (art. 52b OAVS, consid. 2.7.1.),
giungendo così all'importo di fr. 265'466.
Orbene,
la somma dei redditi da attività lucrativa deve essere rivalutata in funzione
dell’indice previsto per l’adeguamento delle rendite all’evoluzione dei prezzi
e dei salari di cui all’art. 33 ter LAVS (cfr. rinvio dell'art. 30 cpv. 1
LAVS). Tale fattore di rivalutazione è stabilito dall’Ufficio federale delle
assicurazioni sociali (UFAS) secondo le modalità di calcolo esposte all’art. 51
bis OAVS. Il fattore di rivalutazione è contenuto nelle tavole per la
determinazione del reddito annuo medio, edite dall’UFAS, il cui uso è
obbligatorio (cfr. art. 30 LAVS, art. 51bis OAVS) e varia a seconda della prima
registrazione sul conto individuale determinante per la rendita.
Nel caso
che ci occupa, la prima registrazione determinante nel conto individuale
dell'assicurata è avvenuta nel 1968.
Pertanto, dalle citate tavole il fattore di rivalutazione risulta essere
l'1,344. L'importo rivalutato va poi diviso per i 30 anni e 10 mesi effettivi
di contribuzione (265'466 x 1,344 : 30 anni e 10 mesi), per un reddito annuo di
fr. 11'571.
Per ogni
anno in cui l’assicurata ha provveduto all’educazione dei figli minori di 16
anni viene assegnato un accredito che corrisponde al triplo della rendita
minima vigente al momento in cui è sorto il diritto alla rendita (art. 29
sexies cpv. 1 LAVS, consid. 2.5).
Durante
il matrimonio l’assicurata ha avuto due figlie nate nel 1972 e nel 1976. Ne
consegue che vanno attribuiti accrediti dal 1973 (anno susseguente la nascita
della prima figlia) al 1992 (anno del compimento del 16.o anno di età della
seconda figlia).
Nessun
accredito è infatti attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è
riconosciuto per l’anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS).
Da
rilevare infine che l’accredito per compiti educativi assegnato alle persone
coniugate durante gli anni civili di matrimonio è ripartito per metà tra i
coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).
Ne
consegue quindi che all'insorgente vanno computati
20 mezzi
accrediti. Poiché ogni accredito corrisponde al triplo della rendita annua di
vecchiaia minima (art. 29 sexies cpv. 2 LAVS), ossia fr. 36'180.-( 3 x fr.
1'005.-- x 12 mesi), l’importo complessivo ammonta a fr. 361'800.-- (36'180 x
10 accrediti). La media dell’accredito per compiti educativi (intero) è invece
determinata secondo la seguente formula:
(rendita di vecchiaia annua minima x 3) x
numero bonifici educativi
durata di
contribuzione computabile
(marg.
5333 delle Direttive sulle rendite (DR), edite dall'UFAS).
Pertanto,
nella fattispecie, la media degli accrediti per compiti educativi corrisponde a
fr. 11'734.-- (fr. 361'800.--: 30 anni e 10 mesi).
Ne
consegue che il reddito annuo medio della rendita corrisponde a fr. 23'305.--
(11'571+ 11'734) che, arrotondato all’importo immediatamente superiore secondo
le tabelle UFAS, ammonta a fr. 24'120 nel 1999 e 24'720 nel 2001.
Di
conseguenza la prestazione di __________ (mezza rendita AI), calcolata con
l’ausilio della citate tabelle, sulla base di una scala di rendita 44 ed un RAM
di fr. 24'120 (fr. 24'720 nel 2001) ammonta a fr. 633 nel 1999 e a fr. 649 nel
2001.
In queste
circostanze, la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va
respinto.
2.8. L'insorgente
sostiene infine di non poter vivere con la rendita assegnatale. Come ricordato
dall'UAI, se dovesse trovarsi in condizioni economiche disagiate, può sempre
chiedere - qualora non l'avesse già fatto - l'erogazione di una prestazione
complementare.
La
domanda dovrà essere formulata su apposito modulo che può essere chiesto
all'Agenzia comunale AVS del proprio Comune di domicilio.
Tale
richiesta sarà accolta, mediante una separata decisione, impugnabile al TCA,
nella misura in cui il reddito determinante risulterà inferiore al limite
imposto dalla legge.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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