AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
32.2001.17
Data decisione, Autorità:
20.08.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
32.2001.00017
RG/sc
Lugano
20 agosto 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 2 marzo 2001 di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 9 febbraio 2001 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. L'assicurata,
nata nel __________, in data 14 settembre 1999 ha presentato una richiesta di
prestazioni AI per adulti adducendo un'incapacità lavorativa dovuta alla
lesione del polso destro consecutiva ad infortunio. In relazione a tale
richiesta, con rapporto 30 settembre 1999 il dott. __________ ha diagnosticato:
"
Esiti d'artrodesi del polso destro;
Esiti d'artroplastica dell'articolazione
trapezio-metacarpea al polso destro;
Artralgia dolente alla TM a destra. (…)"
(Doc. AI _)
osservando
che
" La paziente è da ritenersi inabile al
lavoro al 40%. Lavora al 60% (cosa che per lei corrisponde al 100%) ma non
riuscirebbe a svolgere un'attività lucrativa al 100% lavorando le 8 ore e mezzo
giornaliere per la durata di 5 giorni alla settimana" (Doc. AI _)
1.2. Dopo aver
esperito accertamenti di natura medica e un'inchiesta a domicilio per persone
che si occupano dell'economia domestica, per decisione 9 febbraio 2001 l'UAI ha
respinto la richiesta di prestazioni motivando:
" Giusta
l'articolo 28 della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI),
l'assicurato ha diritto ad una rendita se è invalido al 40 per cento almeno. La
rendita è scaglionata come segue, secondo il grado d'invalidità.
Grado
d'invalidità
Diritto
alla rendita in frazioni di una rendita intera
40 per
cento almeno
un quarto
50 per
cento almeno
una mezza
66 2/3 per
cento almeno
rendita
intera
Nei casi rigorosi, un'invalidità del 40 per cento almeno apre il
diritto ad una mezza rendita.
Le rendite corrispondenti ad un grado d'invalidità inferiore al 50
per cento sono versate solo agli assicurati che hanno il loro domicilio e la
loro residenza abituale in Svizzera. Questa condizione deve pure essere assolta
per i parenti prossimi per i quali una prestazione è richiesta.
Giusta Part. 27bis dell'ordinanza sull'assicurazione invalidità,
l'invalidità delle persone che esercitano un'attività lucrativa a tempo
parziale è determinata secondo il metodo comparativo dei redditi. Se esse si
dedicano nello stesso tempo ai loro lavori abituali (per esempio economia
domestica, impresa del/della congiunto/a), bisogna determinare la quota‑parte
sia dell'attività lucrativa, sia quella dei lavori abituali e il grado
d'invalidità sarà fissato in funzione dell'handicap nelle due attività
esercitate.
Tuttavia, è senza influenza, per la valutazione del grado
d'invalidità, che un'attività ragionevolmente esigibile sia effettivamente
esercitata o meno.
Dall'esame della documentazione medico‑economica acquisita
agli atti Al si rileva che nel caso specifico il grado d'invalidità deve essere
valutato a norma degli articoli 4 e 5 LAI, l'interessata essendo occupata nella
misura dei 2/3 quale infermiera presso l'Ospedale __________, e per 1/3 quale
casalinga.
L'invalidità globale, tenuto conto sia degli impedimenti
presentati nell'ambito dei lavori inerenti l'economia domestica, che della
situazione professionale (quota‑parte di attività esercitata attualmente
in misura completa), risulta essere globalmente del 15 %, e più precisamente
come a tabella seguente:
attività per cento incapacità grado
d'invalidità
salariata 66.66% 0% 0%
casalinga 33.34% 45%
15%
grado d'invalidità 15%
====
Le osservazioni al progetto di decisione, formulate il 22.01.2001,
sono ininfluenti ai fini di una diversa valutazione del caso. Non appare
infatti documentato agli atti che la richiedente esercitasse un'attività
lucrativa a carattere indipendente oltre a quella di salariata, al momento
dell'insorgenza del danno alla salute. A titolo abbondanziale si può comunque
sin d'ora affermare che in ogni caso il grado di invalidità non supererebbe il
33 1/3 %, l'interessata esercitando tuttora la professione di infermiera nella
misura dei 2/3, con relativo stipendio di categoria." (Doc. :_
1.3. Contro la
decisione amministrativa è tempestivamente insorta l'assicurata la quale chiede
in sostanza il riconoscimento di un'invalidità del 50%.
Queste le motivazioni del gravame:
"
Desidero prima specificare che la mia percentuale di lavoro del
66,66%, è stata stipulata con un contratto nel 1992 a secondo delle esigenze di
reparto. Fino al 1995, data della mia prima richiesta di invalidità a seguito
dell'intervento di artrodesi totale del polso destro, oltre alla mia
percentuale di lavoro in ospedale, come libera professionista, avevo la
possibilità di esercitare anche privatamente nella misura del 30‑35%,
cosa che da allora non mi e più possibile fare a causa dei grandi disagi dovuti
appunto ai vari interventi avuti alla mano destra, con conseguente perdita
finanziaria.
In questi ultimi anni i disagi che comportano la limitazione della
mano, mi creano diversi problemi nello svolgere il mio lavoro come infermiera e
come casalinga.
Come infermiera non mi è più possibile lavorare al 100%, non posso
alzare pesi, rifare i letti dei pazienti, aiutarli nella loro toilette (bagno o
doccia), non riesco più a misurare la pressione arteriosa ad un paziente,
slacciare un laccio emostatico dopo una presa di sangue o dopo una iniezione in
vena mi risulta difficoltoso, ho sovente bisogno dell'aiuto della mia collega (
se nell'atto di slacciare il laccio emostatico faccio un gesto sbagliato
potrebbe anche rompersi l'ago nella vena del paziente con conseguenze che
lascio a voi valutare). Se in un momento in cui mi trovo sola con un paziente,
questo ha un arresto cardiaco, io non sono in grado di praticare le prime
misure di soccorso, come un massaggio cardiaco, in quanto non mi è possibile
fare a causa dei movimenti specifici che si devono fare.
In altri momenti specifici posso avere dei problemi, in quanto
avendo la sensibilità della mano diminuita, sovente le cose che ho in mano mi
sfuggono, penso ad esempio ad eventuali contenitori con del materiale da
spedire ad analizzare, se mi cade perchè non lo sento bene in mano, può
comportare disagi miei verso i medici con cui lavoro ma soprattutto al paziente
che deve rifare l'esame. Fare dei lavori come impaccare delle piccole cose da
sterilizzare ( garze o piccoli oggetti) o tracciare delle righe su un quaderno,
dopo poco mi vengono dei crampi e dei dolori alla mano. Tutto questo a causa
degli impedimenti alla mano destra, la mobilità, la sensibilità, i crampi e i
dolori.
Alla mano porto sempre una stecca semi‑rigida che sostiene il
pollice.
Come casalinga, anche se ho dei mezzi ausiliari, come la
lavastoviglie e asciugatrice, sono impedita nelle seguenti attività:
-
CUCINA,
aprire vasetti o bottiglie chiusi ermeticamente, utilizzare l'apriscatole,
grattugiare il formaggio o sbucciare e affettare le verdure e la frutta. Aprire
e chiudere la caffettiera. Sollevare, trasportare pentole pesanti, inserire e
togliere le teglie dal forno, rigovernare le pentole o le teglie che non
passano in lavastoviglie. Fregare con forza utensili di cucina. Con la comparsa
dei crampi alla mano e la diminuita sensibilità, spesso mi sfuggono di mano gli
oggetti, es. bicchieri o ciotole dell'insalata.
-
RIORDINO
E PULIZIA DELLA CASA, fare I'aspirapolvere e il trasporto della
stessa faccio molta fatica. Rifare il letto e fare il cambio delle lenzuola ho
bisogno l'aiuto di una seconda persona (marito o donna delle pulizie) come
anche per lavare i pavimenti e fare le pulizie a fondo dei bagni. Mi limito a
passare il fiocco sui pavimenti, riordino, spolverare e pulire le vaschette dei
bagni.
-
BUCATO
E RIORDINO INDUMENTI, la cesta del bucato da lavare o stirato viene
portata da mio marito. Gli indumenti che non vanno nell'asciugatrice e che
devono essere stesi, mi deve aiutare una seconda persona, anche i capi che
devono essere lavati a mano deve farlo qualcun altro. Ho bisogno d'aiuto nel
piegare e riporre capi ingombranti e di peso. Nello stiro sono limitata nelle
piccole cose, per le camicie e capi ingombranti devo chiedere l'aiuto di mia
suocera.
-
CUCITO,
non riesco più nemmeno ad infilare un ago perchè non mi riesce di tenere le
piccole cose in mano.
-
SPESA,
mi limito nella spesa di oggetti piccoli e di poco peso. Le borse pesanti non
riesco portarle, per la spesa pesante devo contare sull'aiuto di mio marito, in
quanto metterete borse in macchina e scaricarle non mi riesce.
-
GUIDA
DELL'AUTO, faccio solo tragitti brevi, lunghi viaggi li evito in quanto
il cambio delle marce deve essere fatto con la mano destra. Incontro difficoltà
anche in determinate manovre, es. posteggi laterali.
-
AMMINISTRAZIONE
DELLA CASA, la difficoltà maggiore la riscontro nello scrivere a
macchina o al computer
-
CURA
DI MEMBRI DELLA FAMIGLIA, ho la mamma rimasta vedova da pochi mesi, ha
grossi problemi di salute (cardiopatica, disturbi importanti della memoria,
diabetica insulino‑dipendente), per 2 week‑end al mese viene da noi
per cui ho bisogno dell'aiuto di mio marito per poter aiutare mia madre nei
suoi bisogni quotidiani. Spero che mio marito resti sempre in buona salute.
-
DIVERSI,
nei lavori di giardinaggio sono impedita in tutte le attività, ho difficoltà a
portare a spasso il cane (priva di forze e sensibilità alla mano). Avevo
l'hobby del lavoro a maglia, cosa che non riesco assolutamente più fare.
Voglio descrivere la mia abitazione, casa unifamiliare con 5
locali su tre livelli, giardino di ca. 200 mq coltivato a prato e qualche
flore. Tengo specificare che comincio ad avere delle limitazioni al braccio e
alla mano sinistra che inizia a presentare impedimenti se troppo sollecitata.
Il Dr. __________ e altri medici hanno prescritto delle sedute di fisioterapia
e un trattamento con delle infiltrazioni locali, rimedi che non mi sono stati
di beneficio.
Sono stata visitata da un neurologo e il 6 marzo 2001 ho un
appuntamento da un reumatologo.
Il 9 gennaio 2001 sono stata sottoposta ad un nuovo intervento
(ottavo) alla mano destra, per cui non so ancora come sarà la mobilità, in
quanto ad oggi non mi e ancora possibile muovere la parte operata, prossimo
controllo dal Dr. __________ a __________ previsto per il 12 marzo 2001. Il Dr.
__________ valuta nei certificati precedenti, una incapacità lavorativa come
infermiera e come casalinga del 40%.
Queste sono le mie motivazioni per cui non sono d'accordo sulla
decisione presa, al momento attuale, dopo quest'ultimo intervento, valuto il
mio grado di invalidità come infermiera e come casalinga nella misura del
50%." (Doc. _)
1.4. Con risposta
di causa 23 maggio 2001 l'UAI ha chiesto la reiezione del gravame, osservando:
" con
decisione 9 febbraio 2001 la richiesta di rendita inoltrata dall'assicurata è
stata respinta.
L'UAI ha stabilito che l'interessata non era confrontata ad alcun
impedimento nell'esercizio della propria professione di infermiera, che
svolgeva nella misura dei 2/3, e che per contro risultava inabile nella misura
del 45% nello svolgimento delle mansioni di casalinga.
Con tempestivo ricorso l'assicurata chiede le sia riconosciuto un
grado di inabilità globale del 50%.
Essa sostiene in particolare che senza il danno alla salute
avrebbe lavorato come infermiera a tempo pieno. Oltre alle ore presso
l'Ospedale __________, avrebbe infatti svolto attività collaterali nella misura
del 30/35%.
Vengono inoltre sottolineate le difficoltà che il danno alla
salute implica, tanto nell'attività di salariata che in quella di casalinga.
In merito alla percentuale di tempo dedicata all'attività di
salariata, lo scrivente Ufficio ritiene giustificato attenersi all'orario
lavorativo che la stessa ha svolto presso l'Ospedale __________ sino all'inizio
del corrente anno.
Come precisa l'assicurata stessa, l'attività presso l'Ospedale
__________ veniva infatti svolta nella misura dei due terzi da anni, e per
motivi indipendenti dallo stato di salute.
Che poi l'interessata svolgesse un'attività salariata collaterale
è fatto che non è stato reso verosimile, non essendo stata fornita alcuna prova
in tal senso.
Per quel che concerne la capacità lavorativa in qualità di
salariata, si rileva che l'assicurata, proprio a causa del danno alla salute,
era stata trasferita nel reparto di pneumologia, nel qual ambito non era
costretta ad effettuare sforzi incompatibili con il proprio stato
valetudinario. Il datore di lavoro sottolineava al proposito che la signora
__________ è stata trasferita nel servizio di pneumologia dove esegue semplici
esami di laboratorio, su ordine medico, in quanto per motivi fisici non riesce
ad adempiere alle normali attività di un'infermiera inserita in un reparto
acuto" (cfr. doc. n. _ inc. Al).Anche dal punto di vista medico
l'assicurata è del resto stata giudicata abile in tale misura (cfr. rapporti
dottor __________, doc. n. _ inc. Al, e rapp. dott. __________, doc. n. _ inc.
Al, nei quali però si fa erroneamente stato di un'attività al 60%).
Per quanto attiene invece alla capacità quale casalinga, l'entità
degli impedimenti è stata giudicata nell'ambito dell'inchiesta esperita
dall'assistente sociale (cf. doc. n. _ inc. Al), la quale ha del resto operato
una valutazione ponderata e realistica, che ha tenuto in debita considerazione
il fatto che l'interessata non può eseguire sforzi (e del resto l'incapacità
stabilita è relativamente elevata).
Riguardo infine agli ultimi documenti prodotti, nei quali il
dottor __________ attesta un'incapacità lavorativa totale a seguito di un nuovo
intervento eseguito alla mano destra il 9 gennaio del corrente anno, si rileva
che ad ogni modo gli stessi sono ininfluenti al fine della presente procedura,
in quanto al momento in cui la decisione è stata emessa, il peggioramento non
era intervenuto da almeno tre mesi, così come richiesto dalla legge.
La decisione impugnata è quindi corretta.
Ad ogni modo, resta sottinteso che un durevole peggioramento dello
stato di salute, così come le eventuali ripercussioni a livello lavorativo,
possono essere considerate nell'ambito di una procedura di revisione."
(Doc. _)
1.5. Con scritto
6 giugno 2001 l'avv. __________ ha comunicato al questo TCA di aver assunto il
patrocinio dell'assicurata e in data 26 giugno 2001 ha presentato ulteriori
osservazioni.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.,
I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è l'assegnazione a __________ di una rendita d'invalidità.
Perché sia possibile riconoscere un'invalidità ai sensi della LAI, è necessario
che l'assicurato non solo abbia una menomazione fisica o psichica, ma pure che
il danno alla salute abbia una ripercussione economica. L'art. 4 LAI definisce
infatti l'invalidità quale "incapacità di guadagno, presunta permanente o
di rilevante durata cagionata da un danno alla salute fisica o psichica".
Da quanto
precede risulta che l'invalidità ai sensi della LAI consiste nella soppressione
o riduzione durevole della capacità di guadagno, in ragione di un danno alla
salute.
Ciò che
fa stato ai fini dell'AI è l'incapacità di guadagno, la quale a sua volta deve
trovarsi in relazione con il danno alla salute accertato dal medico. Se manca
anche soltanto uno dei tre elementi costitutivi dell'invalidità, vale a dire:
· che ci si trovi in presenza di un danno alla salute;
· che sia costatata un'incapacità di guadagno;
· che l'incapacità di
guadagno sia causata dal danno alla
salute;
allora
non è dato un diritto alle prestazioni AI (cfr. Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 229ss).
L'invalidità
non si confonde con l'incapacità funzionale di membra o di organi, la quale può
anche non influire sulla capacità di guadagno o menomarla in una proporzione diversa
da quella esistente fra lo stato di piena integrità fisica e psichica e lo
stato alterato da disturbi somatici o psichici. Pertanto non incombe al medico,
bensì agli organi preposti all'applicazione della legge di accertare,
fondandosi tra l'altro sulle necessarie informazioni sanitarie, l'esistenza e
il grado di un'asserita invalidità (DTF 114 V 314).
Tuttavia,
perchè la perdita di guadagno accertata acquisti rilevanza giuridica ai fini dell'AI,
è necessario che si trovi in rapporto causale con il danno alla salute.
In altre
parole la perdita di guadagno presa in considerazione dalla legge è solamente
quella procedente dall'infermità.
La
diminuzione del reddito nella misura in cui deriva da altre cause (di natura
soggettiva od economica) non è per contro, suscettibile di una valutazione
giuridica ai fini dell'erogazione della rendita. Quindi, l'assicurato che può
svolgere ancora un'ampia gamma di lavori rimunerativi a lui confacenti è tenuto
- prima di poter pretendere una rendita AI - a reintegrarsi o a farsi
reintegrare in altra attività (ad esempio dall'Ufficio del lavoro o, se sono
dati i presupposti legali, dall'URIP; cfr. RCC 1991, pag. 47, consid. 7c).
2.3. Se, però, un
assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere
invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di
guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può
cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se
"non si può esigere da lui l'esercizio di una attività lucrativa".
Per
questo motivo l'art. 5 LAI parifica "l'impossibilità di svolgere le
proprie mansioni consuete" all'incapacità al guadagno (metodo specifico di
calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 p. 221 consid. 1; RCC 1986 p. 246
consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, Droit et pratique de l'assurance
invalidité, p. 199).
A sua
volta, l'art. 27 cpv. 1 e 2 OAI, precisa:
" L'invalidità
degli assicurati senza attività lucrativa nel senso dell'articolo 5 capoverso 1
LAI è calcolata in funzione dell'impedimento ad adempiere le loro mansioni
consuete.
Per mansioni consuete di un assicurato occupato
nell'economia domestica s'intendono gli usuali lavori domestici e, se è il
caso, l'attività svolta nell'azienda del coniuge e l'educazione dei figli; per
mansioni consuete dei religiosi s'intende ogni attività svolta dalla
comunità."
Al
proposito va precisato che si paragona l'attività svolta dall'assicurato prima
della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere
posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 p.
139; J.L. Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, p. 458; A.
Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte, 1994, p. 145).
Di regola
si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è
ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le
incombenze che lo concernono.
Questa
presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora
più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la
maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 p. 139;
Valterio, op. cit. p. 211).
L'importanza
dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla
struttura famigliare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle
circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza
figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o
quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
2.4. Nel caso in
cui invece l’interessato svolga solo parzialmente un'attività lucrativa torna
applicabile l’art. 27bis OAI secondo cui
" Agli
assicurati che esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa, l’invalidità
per questa parte è computata giusta l’articolo 28 capoverso 2 LAI. Ove si
consacrassero inoltre ai loro lavori abituali ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 LAI,
l’invalidità è fissata conformemente all’art. 27 per quest’altra attività. In
tal caso occorrerà determinare la parte rispettiva dell’attività lucrativa e
quella del compimento degli altri lavori abituali e calcolare il grado
d’invalidità secondo l’impedimento nelle due attività in questione.
Quando si possa presumere che l’assicurato, senza
soffrire di una danno alla salute, eserciterebbe al momento dell’esame del suo
diritto alla rendita un’attività a tempo pieno, l’invalidità sarà valutata
esclusivamente secondo i principi validi per le persone esercitanti attività
lucrativa.”
Questo
metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato
ancora una volta dichiarato conforme alla Legge del TFA in una sentenza
pubblicata in DTF 125 V 146.
2.5. Ai fini di
accertare il metodo applicabile per il calcolo del grado di invalidità, si deve
stabilire se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente
prima dell’insorgere dell’invalidità e se la persona che non esercita attività
lucrativa ne avrebbe esercitata una in futuro se non fosse subentrato il danno
alla salute (SVR 1996 AI Nr. 76 p. 221). Al proposito va ancora rilevato che il
metodo di calcolo non resta immutato. Ad ogni revisione si deve infatti
accertare quale sarebbe stata l’attività esercitata dall’assicurato se non
fosse stato invalido (DTF 98 V 262; M. Valterio, op. Cit., p. 109).
Inoltre
va ricordato che secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto a
una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se
sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno
al 40 %.
2.6. Nella
presente fattispecie, per valutare l'invalidità dell'assicurata l'UAI ha
applicato il metodo di calcolo misto.
L'amministrazione ha dunque diviso il tempo dedicato dalla ricorrente
nell'attività salariale (66.66%) da quello impiegato nelle mansione domestiche
(33.33%).
Dagli atti di causa emerge che dall'assicurata dal 1992 ha svolto e svolge
attualmente l'attività di infermiera in misura del 66.66% (cfr. ricorso, cfr.
doc. AI _). Col gravame essa sostiene di aver inoltre svolto, prima del 1995,
attività professionali a titolo indipendente nella misura del 30-35%. Di tale
circostanza tuttavia l'assicurata non è stata in grado di fornire la benché
minima prova. Nessun elemento agli atti permette per il resto di presumere che
l’assicurata, senza il danno alla salute, avrebbe esercitato al momento
dell’esame del suo diritto alla rendita, un’attività lucrativa a tempo pieno.
L’invalidità dev'essere pertanto stabilita in applicazione del metodo misto,
secondo la ripartizione delle quote parti di attività applicata dall'UAI
(66.66% per l'attività salariata, 33.33% per le mansioni domestiche).
2.7. Per quanto
riguarda il calcolo dell'invalidità quale casalinga, come visto il criterio
dell'incapacità di guadagno non trova applicazione (cfr. consid. 2.2).
L'invalidità è in tale caso invece stabilita confrontando le singole attività
nell'economia domestica ancora accessibili alla richiedente la rendita AI, con
i lavori che può eseguire una persona sana, secondo le regole stabilite dalla
prassi amministrativa e riportate alle cifre 2122 e ss nelle Direttive UFAS
sull'invalidità e la grande invalidità in vigore dal 1. gennaio del 1990.
In
particolare la cifra 2124 prevede:
" in
occasione dell'esame dell'impedimento - dovuto all'invalidità - riscontrato
presso una persona occupata nell'economia domestica, ci si basa generalmente
sulla ripartizione dei lavori esistenti prima dell'insorgere dell'invalidità.
In primo luogo si deve tuttavia esaminare se
l'assicurato non ha la possibilità di usare meglio la sua residua capacità di
lavoro mediante un'altra ripartizione dei compiti."
La cifra
2122 prevede che:
" Quale
regola generale si ammette che i lavori di una persona sana occupata
nell'economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della sua
attività complessiva.
Lavori Economia
senza figli e senza membri di famiglia che richiedono
cure
%
- Conduzione dell'economia
domestica,
(pianificazione,
organizzazione
del lavoro,
controllo
5
-
Spese e acquisti diversi 10
-
Alimentazione (preparazione
dei
pasti, lavori di pulizia
della
cucina) 40
-
Pulizia dell'appartamento 10
-
Bucato, pulizia dei vestiti,
confezione
e trasformazione
degli
abiti, (cucito, maglia,
uncinetto) 10
- Cura dei figli e di altri membri
della
famiglia ---
- Diversi (cura di terzi, cura
delle
piante e degli
animali,
giardinaggio) 5
- Altre attività (p. es. aiuto alla
famiglia
stessa, attività di utilità
pubblica,
perfezionamento,
creazione
artistica, attività
superiore
alla media nella
confezione
e nella trasformazione
dei
vestiti). 20"
In una
sentenza del 17 febbraio 1997 nella causa M.T., pubblicata in Pratique VSI 1997
pag. 288 e ss., il TFA ha avuto modo di ribadire la conformità delle citate
direttive alla legge (cfr. VSI 1997 pag. 304-305, consid. 4a).
In questa
sentenza l'Alta Corte ha stabilito che il complesso delle occupazioni abituali
degli assicurati attivi in ambito domestico deve corrispondere, in ogni caso,
ad un valore pari al 100%. Una differenziazione che si orienta alle dimensioni
dell'economia domestica con la conseguenza che, in caso di economie domestiche
di dimensioni ridotte si ammetterebbe un aggravio complessivo inferiore al
100%, è contrario alla legge e alle ordinanze.
In VSI
1997 pag. 299 e seg., l'UFAS ha precisato di aver emesso delle direttive
supplementari (supplemento 1 alle Direttive sull'invalidità e sulla grande
invalidità, valido dal 1. gennaio 1993) che accordano il diritto agli uffici AI
dei diversi cantoni di valutare la sfera di competenze di una persona attiva
nell'economia domestica su casi differenti (cfr. cifre 2127 ss. delle DIG).
Inoltre,
nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per
l'invalidità (CII), in vigore dal 1° gennaio 2000, l'UFAS, allo scopo di
garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. Cifra 3097),
ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche sulla base
di un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano per altro essere
stati rispettati - attribuibile a ciascuna di esse.
In
particolare la cifra 3095 prevede:
"En règle
générale, on admettra que les travaux d'une personne non invalide qui s'occupe
du ménage constituent, en pour-cent, les parts suivantes de son activité:
Activités
Minimum
Maximum
%
%
- Conduite du
ménage (planification,
organisation,
réparation du travail,
contrôle)
2
5
- Alimentation
(préparation, cuisson,
service du
repas, nettoyage de la
cuisine,
provisions)
10
50
- Entretien du
logement (épousseter,
passer
l'aspirateur, entretenir les sols,
nettoyer les
vitres, faire les lits)
5
20
- Achats et
courses diverses (poste,
assurances,
services officiels)
5
10
- Lessive,
entretien des vêtements
(laver,
étendre et plier le linge,
repasser,
raccommoder, nettoyer les
chaussures)
5
20
- Soins aux
enfants ou aux autres
membres de la
famille
0
30
- Divers (p. ex.
Soins infirmiers,
entretien des
plantes et du jardin,
garde des
animaux domestiques,
confection et
transformation de
vêtements;
activité d'utilité publique,
formation
complémentaire, création
artistique)*
0
50
- à l'exclusion des occupations purement de
loisirs (n° 3090)"
Mentre
alle cifre 3096 e ss. si legge ancora:
"
Le total des activités doit toujours se monter à
100% (Pratique VSI 1997, p. 298).
La présentation de la répartition des travaux
donnée au n° 3095 et leur appréciation individuelle sont applicables dans les
cas normaux. La fixation d'un minimum et d'un maximum est destinée à garantir
une égalité de traitement dans toute la Suisse. La marge existant entre ces
deux extrêmes permet de mieux tenir compte de la réalité et des circonstances
du cas particulier. Une pondération différente ne peut être faite qu'en cas de
divergences importantes par rapport au schéma (RCC 1986, p. 244). Le cas
échéant, le dossier sera soumis à l'OFAS avec une proposition.
Afin de satisfaire à l'obligation de réduire le
dommage, une personne qui s'occupe du ménage doit, de sa propre initiative,
faire ce que l'on peut raisonnablement attendre d'êlle afin d'améliorer sa
capacité de travail (p. ex. en adoptant une méthode de travail adéquate, en
faisant l'acquisition d'équipements et d'appareils ménagers appropriés, nos
1045 et 3045 ss). Elle doit mieux répartir son travail et avoir recours à
l'aide des membres de sa famille dans la mesure habituelle.
Si la personne ne prend pas de telles
dispositions en vue de réduire son invalidité, il ne sera pas tenu compte, lors
de l'évaluation de l'invalidité, de la diminution de la capacité de travail qui
en résulte dans le domaine du ménage."
Con
sentenza non pubblicata 22 agosto 2000 (I 102/00) il TFA ha avuto nuovamente
modo di confermare la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo
dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività
domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni
nelle circostanze concrete.
2.8. Nella
concreta evenienza, l'UAI ha incaricato l'assistente sociale di esperire
un'inchiesta economica per le persone che si occupano dell'economia domestica.
Con
rapporto 7 novembre 2000 quest'ultima ha constatato i seguenti impedimenti nel
disbrigo delle diverse faccende domestiche:
"
(…)
- ATTIVITÀ ‑ descrizione degli impedimenti dovuti
all'invalidità
5.1 Conduzione dell'economia domestica
pianificazione,
organizza-zione, ripartizione del lavoro, controllo
importanza
asegnata
5
Percentuale
degli impedimenti
0 %
percentuale
di invalidità
0 %
Nessun impedimento nell'attività di pianificazione e controllo
delle diverse attività casalinghe.
5.2 Alimentazione
pianificazione,
dei pasti, pulizia della cucina, riserve
importanza
assegnata
40
Percentuale
degli impedimenti
30 %
percentuale
di invalidità
12%
Ormai dal 1988 a questa parte l'assicurata risulta impedita nelle
seguenti attività di cucina: aprire vasetti e bottiglie chiusi ermeticamente,
utilizzare l'apriscatole e la caffettiera, sollevare, trasportare e scodellare
pentole pesanti, inserire e togliere le teglie dal forno, fregare con forza
utensili di cucina e il piano di lavoro. L'assicurata segnala pure difficoltà
nello sbucciare ed affettare frutta e verdura per la comparsa di crampi alla
mano destra dopo il minimo sforzo.
La signora __________ è per il resto in grado di cucinare i pasti
giornalieri, di caricare e scaricare la lavastoviglie, di eseguire i semplici
lavori di riordino del piano di lavoro e del locale tutto.
Le pulizie a fondo del locale sono invece affidate al marito.
L'assicurata gode tuttora di una discreta autonomia in questa
specifica attività domestica.
Valuto quindi in misura del 30 % la percentuale degli
impedimenti.
5.3 Pulizia dell'appartamento
rispolvero,
pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc.
importanza
assegnata
20
Percentuale
degli impedimenti
70 %
percentuale
di invalidità
14%
L'assicurata dal 1988 si limita ai facili lavori di riordino,
spolvero, pulizia delle vaschette. È in grado tuttora di scopare i locali, di
passare il fiocco sui pavimenti. Per rifare il letto e cambiare le lenzuola è
necessaria la collaborazione del marito, che pure assicura le rimanenti pulizie
ordinarie della casa (passa l'aspirapolvere, lava i pavimenti, pulisce a fondo
il bagno).
Una collaboratrice domestica garantisce i lavori approfonditi e
stagionali ed è presente di regola 8 ore ogni 15 giorni.
In questa attività domestica, a causa degli impedimenti d'uso
alla mano destra, l'assicurata è molto limitata, l'apporto di terzi quindi
rilevante. Valuto di conseguenza in misura del 70 % la percentuale degli
impedimenti.
5.4 Spesa e acquisti diversi
compresi
pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali
importanza
assegnata
15
Percentuale
degli impedimenti
30 %
percentuale
di invalidità
4, 5%
L'assicurata effettua tuttora tutti gli acquisti necessari, sia
casalinghi che personali. Le borse pesanti vengono però lasciate in auto e
scaricate dal marito al suo rientro a casa. La signora __________ in nessun
modo può infatti portare borse con la mano destra e deve oltretutto evitare di
sollecitare oltremodo anche la mano sinistra, che da qualche tempo accusa
qualche difficoltà. Nessun impedimento nella gestione burocratico‑amministrativa
e nella compilazione dei cedolini di versamento (I'assicurata è mancina, non
incontra quindi ostacoli nella scrittura).
L'assicurata gode anche in questo ambito di una discreta
autonomia. Valuto quindi in misura del 30 % la percentuale di impedimento.
5.5 Bucato, confezione e riparazioni di indumenti
lavare,
stendere, stira-re, cucire, lavorare a maglia, ecc.
importanza
assegnata
15
Percentuale
degli impedimenti
70 %
percentuale
di invalidità
10, 5%
La cesta col bucato viene portata nel locale lavanderia dal
marito. La signora __________ è successivamente in grado di suddividere i panni,
di inserirli e toglierli dalla lavatrice e dall'asciugatrice. Alcuni capi,
quelli delicati in particolare, la signora __________ preferisce però
stenderli, ma per tale operazione richiede la collaborazione del marito.
L'assicurata è infatti impedita in tutte le attività che richiedono l'uso di
entrambe le mani (per la marcata perdita di sensibilità e forza alla mano
destra).
Anche per piegare, specie i capi ingombranti e di peso, è
richiesta la collaborazione del marito. L'attività di stiro è ridotta alle
piccole cose, mentre i capi delicati, ingombranti e di peso sono delegati alla
suocera.
La signora __________ si è dedicata con grande piacere
all'attività di maglia, sospesa a causa delle condizioni della mano destra.
Anche in questo ambito casalingo, in cui l'uso di entrambe le
mani è pure particolarmente sollecitato, l'intervento dei familiari è notevole.
Valuto in misura del 70 % la percentuale degli impedimenti.
5.6 Cura dei bambini e di altri membri della famiglia
compresa
educazione, at- tività comuni, compiti, ecc.
importanza
assegnata
0
Percentuale
degli impedimenti
0 %
percentuale
di invalidità
0 %
5.7 Diversi
cura delle
piante, giardi- naggio, cura degli anima-li, attività di utilità pubbli- ca,
creazione artistica, impegno a favore di terzi, volontariato
importanza
assegnata
5
Percentuale
degli impedimenti
80 %
percentuale
di invalidità
4 %
L'assicurata è impedita in tutti i Iavori di giardinaggio, di cui
di conseguenza si occupa esclusivamente il marito, e segnala difficoltà nel
portare a spasso il cane a causa delle condizioni in particolare della mano
destra (priva di forza e sensibilità), ma pure delle limitazioni alla sinistra
(che inizia a presentare impedimenti se troppo sollecitata).
Per quanto indicato valuto in misura dell'80 % la percentuale
degli impedimenti in questo settore domestico. (…)" (Doc. AI _)
Sulla
base di questi accertamenti e con riferimento ai tassi parziali rilevati,
l'assistente sociale ha quindi stabilito un impedimento complessivo del 45%.
Col gravame
l'assicurata - per quanto è dato di capire - contesta le risultanze
dell'inchiesta domiciliare facendo un elenco delle difficoltà che incontra
nello svolgimento delle singole mansioni domestiche.
2.9. Come visto,
per la fissazione del grado di invalidità delle casalinghe, oltre agli atti
medici, dev’essere tenuto conto delle risultanze dell’inchiesta economica.
In tale
contesto il TFA ha già stabilito che non vi è motivo di mettere in dubbio le
conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi
dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel
procedere a tali inchieste (RCC 1984 p. 143, consid. 5).
Se,
tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che
l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui
l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa
risulta decisiva (Valterio, op. cit. p. 211; cfr. RCC 1989 p. 131 consid. 5b
ec; cfr. RCC 1984 p. 144 consid. 5).
Nelle
sentenze non pubblicate 2 febbraio 1999 in re M.J.V. e 17 luglio 1990 in re W.
il TFA ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si
esprima sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e
meglio se le indicazioni dell’assicurata appaiono inverosimili e in contrasto
con gli accertamenti medici.
Tali
condizioni non paiono nelle specie adempiute, la totalità delle indicazioni
fornite dalla casalinga nell'ambito dell'inchiesta domiciliare risultando del
tutto attendibili e non contrastano per il resto con il giudizio espresso dal
dott. __________ in merito all'incapacità lavorativa dell'assicurata quale
casalinga (40%, cfr. doc. AI _). Gli impedimenti elencati nell'atto ricorsuale
collimano inoltre sostanzialmente con quelli evidenziati in sede d'inchiesta
domiciliare.
In casu,
alla luce delle giurisprudenza citata, alla valutazione dell'assistente sociale
deve essere prestata completa adesione. La valutazione degli impedimenti -
considerati, conformemente ai succitati dettami giurisprudenziali, in relazione
ad un complesso delle occupazioni abituali pari al 100% e entro i parametri
fissati nella citata cifra marg. 3095 CII (cfr. consid. 2.7) - non appare
infatti arbitraria, risulta conforme alle circostanze ed ai riscontri concreti.
Inoltre, in considerazione del fatto che, per gli assicurati coniugati - come
in casu - deve essere tenuto conto della ripartizione dei compiti e dei ruoli
derivanti dall'obbligo di reciproca assistenza e cooperazione alla prosperità
dell'unione coniugale consacrato dal diritto matrimoniale in vigore, nella
specie la percentuale complessiva degli impedimenti potrebbe verosimilmente
risultare addirittura inferiore a quella esposta nel citato rapporto (cfr. art.
159 cpv. 2 e 3 e art. 163 CCS; Pratique VSI 3/1996, pag. 208; 117 V 197, cfr.
perizia p. 5, 6).
Alla luce
delle considerazioni che precedono e tenuto conto di tutte le circostante
concrete, questo TCA non può che ritenere adeguato il grado d'invalidità
dell'assicurata quale casalinga stabilito dall'UAI (15%) sulla base
dell'accertamento domiciliare e tenuto conto della quota parte dell'attività di
casalinga.
3.1. Per quel che
concerne l'invalidità quale salariata, con rapporto 30 settembre 1999 il dott.
__________, chirurgo della mano, ha osservato:
"
(…)
1.5 La paziente è da ritenersi inabile al lavoro
al 40%. Lavora al 60% (cosa che per lei corrisponde al 100%) ma non riuscirebbe
a svolgere un'attività lucrativa al 100% lavorando le 8 ore e mezzo giornaliere
per la durata di 5 giorni alla settimana. (…)" (Doc. AI _)
confermando
siffatta valutazione con successivi certificato 19 aprile 1999 e 4 maggio 2000
(cfr. doc. AI _, doc. _).
Dal
fascicolo emerge inoltre che, in precedenza, in un rapporto datato 13 giugno
1995 ed allestito all'attenzione della cassa malati __________, il dott.
__________ aveva evidenziato come a seguito del danno permanente al polso
destro consecutivo ad infortunio
"
(…)
L'assicurata non potrebbe più effettuare
l'attività di infermiera in un reparto normale in quanto presenta una
diminuzione della forza prensile diminuita di circa il 50%. Questa diminuzione
della forza prensile porterebbe una diminuzione della capacità lavorativa come
infermiera nel settore di un reparto di medicina, chirurgia o ginecologia a
meno di 1/3. (…)"
Inoltre
con rapporto peritale 30 aprile 1996, redatto per conto della __________, il
dott. __________ della Klinic __________ aveva a sua volta concluso per
un'incapacità lavorativa quale infermiera in un reparto normale nella misura
del 40% (cfr. rapporto 30 aprile 1996 p. 14 in inc. amm.)
Dalle
tavole processuali emerge altresì che con rapporto 14 gennaio 2000 il datore di
lavoro dell'assicurata (Ospedale __________) ha dichiarato che:
"
La Signora __________ è stata trasferita nel
servizio di Pneumatologia dove esegue semplici esami d'ambulatorio, su ordine
medico, in quanto per motivi fisici non riesce ad adempiere alle normali
attività di un'infermiera inserita in un reparto acuto." (Doc. AI _)
Con la
querelata decisione, richiamando la refertazione medica ed economica agli atti,
l'UAI ha stabilito che l'assicurata presenta una totale capacità al lavoro
quale salariata.
3.2. Nell'ambito
della procedura amministrativa, come pure in sede d'istruttoria ricorsuale,
l'assicurata ha dichiarato di presentare difficoltà ed impedimenti nello
svolgimento dell'attuale attività lavorativa esercitata in misura del 66.66%
(cfr. doc. AI _, ricorso 2 marzo 2001) e ciò nonostante il fatto che, come
risulta dalle dichiarazioni del datore di lavoro del 14 gennaio 2000 essa
risulta essere stata trasferita nel Servizio di Pneumologia nel quale esegue
semplici esami d'ambulatorio non riuscendo ad adempiere alle normali attività
di infermiera in reparto acuto.
In sede
d'inchiesta domiciliare l'assicurata ha confermato di presentare difficoltà
nell'espletamento di singole mansioni anche all'interno del Servizio di
Pneumologia dove, oltre a dover far capo alla collaborazione di colleghi che la
sostituiscono in diverse attività, non riesce, a causa delle condizioni della
sua mano destra, ad eseguire determinate mansioni quali per esempio la
misurazione della pressione e l'applicazione di lacci emostatici.
In simili
circostanze, al fine di valutare se effettivamente l'assicurata è in grado di
esercitare - come ritenuto nell'atto impugnato sulla base delle sole
valutazioni medico teoriche agli atti - la professione di infermiera presso il
Servizio di Pneumologia nella misura del 66.66% (attuale grado d'occupazione),
a mente di questo TCA l'amministrazione avrebbe dovuto, oltre che accertare
quali sono le effettive mansioni svolte dall'assicurata nell'attuale
professione esercitata, procedere ad una approfondita verifica dell'effettiva
compatibilità delle singole mansioni che la compongono con le limitazioni
funzionali della mano destra.
La
fattispecie difetta di una valutazione professionale della reale capacità
lavorativa dell'assicurata che permetta di ritenere siccome interamente
esigibile lo svolgimento, al 66.66%, dell'attualmente professione di
infermiera. Non da ultimo, suscita anche qualche perplessità la differenza tra
il grado d'invalidità ritenuto per l'attività di casalinga (15%) svolta al 33%
- che, come rilevato anche dal dott. __________, è pure da ritenersi attività
manuale alla stregua di quella d'infermiera - e l'assenza d'invalidità ritenuta
nell'atto impugnato per tale parte d'attività, atteso che per entrambe le
attività è stato dal profilo medico attestato il medesimo grado d'incapacità
teorica (40%).
La causa
deve essere pertanto rinviata all'amministrazione per un complemento
istruttorio nel quale dovrà segnatamente essere accertata e valutata, tramite
il consulente professionale - il cui compito è proprio quello di stabilire, in
base alle informazioni mediche riguardo alle mansioni ancora possibili, le
attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l'invalido (cfr. sul
punto Meyer/Blaser, BG über die Invalidenversicherung (IVG), Zurigo 1997, p.
228; DTF 107 V 20 consid. 2b; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen
Unfallversicherung, Friborgo 1995, 201; E. Peter, Die Koordination der
Invalidenrenten, Zurigo 1997, p. 74 e 75; Bolthauser, Die Invaliditätsbemessung
in der Zeit bis zur feststehenden Dauerinvalidität, in: Schaffhauser/Schlauri
(Hrsg.), Rechstfragen der Invalidität in der Sozialversicherung, St. Gallen
1999, pag. 132-133) - l'effettiva esigibilità dell'attuale attività di
infermiera svolta al 66.66%, procedendo in seguito, se del caso, ad una
verifica della valutazione professionale in collaborazione coi sanitari che
hanno valutato l'incapacità lavorativa dal profilo medico.
3.3. Dagli atti
di causa emerge inoltre che nel gennaio 2001 l'assicurata si è sottoposta a
nuovo intervento di resezione con innesto flessibile secondo Swanson
all'articolazione trapezio-metacarpale, in relazione al quale è stata attestata
un'incapacità del 100% sino al 30 aprile 2001 (doc. AI _).
In simili
circostanze, l'amministrazione dovrà quindi altresì esaminare se ed in che
misura, conformemente all'art. 41 LAI, tale circostanza comporta una modifica
rilevante della situazione invalidante stabilita alla data d'emanazione della
decisione impugnata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é accolto.
§ La
decisione impugnata è annullata.
§§
Gli atti sono rinviati all'amministrazione perché proceda conformemente ai
considerando 3.2.
§§§ L'amministrazione stabilirà inoltre - come indicato al considerando
3.3. - se dopo la pronuncia della decisione impugnata è intervenuta una modifica
della situazione invalidante.
2.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
L'UAI verserà
all'assicurata fr. 300.-- per ripetibili.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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