AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
32.2001.16
Data decisione, Autorità:
02.10.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
32.2001.00016
BS/nh
Lugano
2 ottobre 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 5 marzo 2001 di
contro
la decisione del 16 febbraio 2001 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. __________,
imbianchino, il 6 giugno 1997 ha presentato all’Ufficio assicurazione
invalidità (UAI) un’istanza tendente all’assegnazione di prestazioni dell’AI
per adulti.
Con
decisione 30 giugno 1998 l’amministrazione, basandosi principalmente sulla
perizia 4 marzo 1998 della dr. ssa __________, neurologa, ha respinto tale
richiesta poiché all’assicurato è stata valutata un’incapacità lavorativa del
30% nella propria attività di pittore edile.
Per il tramite del proprio medico curante, dr. med. __________, __________ ha
contestato la decisione amministrativa.
Con sentenza 4 gennaio 2000 lo scrivente
Tribunale ha accolto il ricorso e rinviato gli atti all’UAI per esperire alcuni
accertamenti medici.
Al riguardo il TCA ha statuito che:
"
In conclusione, quindi, poiché la documentazione
medica agli atti non permette a questa Corte di pronunciarsi né sullo stato di
salute dell'assicurato e quindi tantomeno sulla sua invalidità, la decisione
impugnata dev'essere annullata e l'incarto rinviato all'UAI per l'esperimento
degli accertamenti succitati.
In particolare l'UAI farà eseguire una "MRI cerebrale ambulatoriale"
da uno specialista, che trarrà le debite conclusioni sia mediche che relative
all'inabilità lavorativa. In seguito approfondirà la questione riguardante
l'ipertensione e le conseguenze della stessa da un punto di vista medico e
dell'inabilità lavorativa.
Sulla base della nuova documentazione medica, che dovrà stabilire anche il
grado di inabilità lavorativa globale dell'interessato, l'amministrazione
pronuncerà una nuova decisione in merito all'invalidità dell'assicurato.” (cfr.
STCA 4 gennaio 2000 consid. 2.8 inc. __________).
1.2. Il 16 marzo
2000 l’assicurato è stato visitato dal dr. med. __________, primario del
Servizio __________ (cfr. rapporto 27 marzo 2000 in doc. AI ).
1.3. Dando
seguito alla sentenza di rinvio, l’UAI ha nuovamente incaricato la dr.ssa
__________ di allestire una perizia. Sulla base del referto datato 5 ottobre
2000, con progetto di decisione 25 gennaio 2001 l’amministrazione ha respinto
la richiesta di rendita in quanto:
"
Il contenuto del nuovo documento peritale non
discosta da quello della perizia del 4 marzo 1998. La patologia presente
comporta una limitazione del 30% nella svolgimento della consueta attività
lavorativa di imbianchino.
Confermiamo pertanto quanto già esposto nella decisione del 30 giugno 1998. La
domanda di prestazioni AI, tendente ad ottenere una rendita d’invalidità, è
respinta. “
Non avendo ricevuto alcune osservazioni in
merito, con decisione formale 6 giugno 2001 l’UAI ha confermato il tenore della
proposta.
1.4. Contro la
decisione amministrativa l’assicurato, rappresentato dal proprio medico
curante, è tempestivamente insorto rimarcando quanto segue:
"
Esiste un riassunto dei diversi esami fatti del
dr. __________ e dei suoi collaboratori all'Ospedale __________, estendendosi
su diverse visite e colloqui di una durata tra dieci e quindici ore, dei quali
allego copia.
La loro conclusione si basa su diversi esami
clinici e tecnici e ripetuti incontri con il paziente. La deduzione contrasta
con quella della dr.ssa __________."
1.5. Con riposta
8 maggio 2001 l’UAI ha proposto di respingere il gravame.
Facendo riferimento al rapporto 27 marzo 2000 del dr. __________ e alla
perizia, l’amministrazione ha osservato quanto segue:
"
Entrambi i neurologi sono concordi
nell'affermare che i disturbi dei quali soffre l'assicurato non sono di natura
rilevante.
Il dottor __________, valutando l'esistenza di
una lieve emisindrome sensitiva destra ed una minima emisindrome motorica
destra, rileva fra l'altro che "non vi sono disturbi di equilibrio
significativi. ( ... ). La RM cerebrale ha evidenziato unicamente una
microlesione nel talamo sinistro residuale e una microlesione nella sostanza
bianca frontale, reperto banale. I potenziali evocati motori non hanno
evidenziato una patologia sulle vie corticospinali di destra, i potenziali
evocati somatosensoriali sono risultati normali".
Data la lievità dei disturbi descritti, mal si
comprende come il primario possa ritenere l'attività di imbianchino addirittura
improponibile.
Nella propria perizia la dottoressa __________,
alla quale sono naturalmente state sottoposte le valutazioni del dottor
__________, ha potuto addirittura riscontrare un miglioramento nello stato del
paziente rispetto alla precedente valutazione effettuata nel febbraio del 1998
(cf. doc. n. _ inc. AI): "tra l'altro i mal di testa lamentati allora sono
finalmente scomparsi ( ... ). Lo stesso vale per i bloccaggi cervicali".
La dottoressa conclude quindi che esiste una "franca discrepanza tra lo
stato clinico obiettivo, documentato da innumerevoli esami complementari e la
pretesa inabilità lavorativa".
In definitiva, considerato che la sintomatologia
presentata dal ricorrente è di minima intensità, lo scrivente Ufficio ritiene
di doversi allineare alle valutazioni espresse dalla dottoressa __________,
valutazioni che, oltre ad essere complete e dettagliate, si basano su numerosi
reperti medici." (doc. _)
1.6. Con scritto
19 maggio 2001 l’assicurato contesta le risultanze della perizia, sostenendo
tra l’altro che non è vero che i dolori alla testa ed i bloccaggi siano
scomparsi.
Egli chiede che venga ordinata una perizia medica eseguita da un “centro
abilitato”.
1.7. Mediante
lettera 29 maggio 2001 il dr. med. __________, dopo aver specificato che è il
signor __________ “il rappresentante della sua causa”, ha comunque comunicato
che:
"
Ho presentato nel frattempo al dr. __________,
primario di neurologia all'Ospedale __________, la presa di posizione dell'AI.
La sua valutazione del caso è stata considerata è mal compresa" dei
giuristi dell'AI. Il problema sta nella valutazione di una persona solo tramite
lo studio dell'incarto e non nel confronto personale. Ho più volte ripetuto la
problematica di non eseguire una prova di lavoro e di ascoltare solo un
esperto.
Il commento del dr. __________ è a
disposizione." (doc. _)
1.8. Interpellato
del TCA, con lettera 30 agosto 2001 l’assicurato ha innanzitutto dichiarato che
il suo medico curante “è tuttora il rappresentante dei miei interessi
assicurativi” ed ha allegato la presa di posizione, datata 18 maggio 2001, del
dr. med. __________ (doc. _).
Con
lettera 11 settembre 2001 l’UAI ha preso nota del citato commento, ribadendo
comunque la propria posizione (doc. _).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.,
I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è l'assegnazione a __________ di una rendita d'invalidità.
Con il provvedimento in lite l'amministrazione ha infatti respinto la richiesta
di prestazioni in quanto il grado d'incapacità al guadagno dell'assicurato non
raggiunge il minimo pensionabile.
L'insorgente
sostanzialmente contesta il grado di incapacità lavorativa valutato dal perito.
L'art. 4
cpv. 1 LAI definisce l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al
guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla
salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi:
· un danno
alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio, e
· la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre,
quindi, che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de
la sécurité sociale, pag. 216ss).
Va
inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40 %.
2.3. Come è già
stato rilevato in numerose sentenze la valutazione dell'invalidità non va
stabilita unicamente in base a fattori medico-teorici (RAMI 1996 p. 34, p. 36
consid. 3b; STFA inedita 23.3.92 in causa F.A., consid. 4; DTF 110 V 275
consid. 4a, 105 V 207 seg.), bensì rilevanti sono gli effetti del danno alla
salute sulla capacità di guadagno (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b).
La
documentazione medica costituisce un importante elemento di giudizio per
determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato
(SVR 1996 IV Nr. 74 p. 214 consid. 2d; DTF 114 V 314 consid. 3a, DTF 105 V 158
consid. 1; RCC 1982 pag. 35 consid. 1).
Non
spetta invece al medico graduare l'invalidità dell'assicurato.
Il
compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute e
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro (RCC 1991, pag. 331 consid. 1c). Il medico non possiede invece né la
preparazione né gli strumenti per pronunciarsi sulla capacità di guadagno.
Questo giudizio spetta all'amministrazione, rispettivamente al giudice, e
dev’essere formulato sulla base del raffronto dei redditi (RCC 1986, pag.
432).
I
documenti medici sono comunque sempre di rilievo quando permettono di dedurre
le conseguenze economiche delle affezioni accertate (STFA non pubbl. del 2
luglio 1996 in re M. N p. 4 consid. 2; DTF 114 V 314 consid. 3c).
Di
conseguenza, il fatto che un assicurato sia, da un profilo medico, incapace al
lavoro ad un determinato grado, non significa ancora ch'egli debba
necessariamente beneficiare del riconoscimento dello stesso grado d'invalidità
da parte della Commissione AI.
L'incapacità
di guadagno (sulla quale si fonda il concetto d'invalidità ai sensi dell'art. 4
LAI) si distingue dall'incapacità di lavoro per il fatto che essa considera
quale guadagno può e deve ancora essere realizzato dall'interessato,
utilizzando la sua capacità lavorativa residua in un mercato del lavoro
equilibrato. L'incapacità di lavoro, invece, è l'impossibilità fisica di
muoversi o di fare uno sforzo, come pure l'impossibilità psichica di agire con
metodo. Essa viene valutata nella propria professione rispettivamente in altri
lavori e attività (G. Scartazzini, op.cit, pag. 228).
La LAI
tutela dunque non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa, ma l'incapacità
al guadagno.
Di
regola, l'invalidità economica appare inferiore all'inabilità medica. In taluni
casi particolari, per contro, si deve ammettere che l'incapacità al guadagno
sia superiore al mero grado d'incapacità lavorativa sotto il profilo medico
(cfr. ad es. B. Schatz, Kommentar zur eidg. Militärversicherung, Zurigo 1952,
pagg. 140 e 141).
Quindi, il
grado d'invalidità di un assicurato non può essere fondato sulla mera
valutazione medica, bensì deve corrispondere al grado della sua incapacità al
guadagno, tenuto conto di ogni attività che da lui ragionevolmente si può
richiedere e delle possibilità di lavoro a lui aperte (cfr. SVR 1996 IV Nr. 74
p. 213ss consid. 2b; RCC 1962, pag. 126).
2.4. Nel caso in
esame, l’amministrazione ha incaricato la d.ssa __________, neurologa, di
accertare nuovamente lo stato di salute dell’assicurato e l’eventuale incapacità
lavorativa.
Dal referto risulta che il perito ha tenuto conto del rapporto 27 marzo 2000
del dr. med. __________ (doc. AI _) in cui sono stati discussi i risultati
delle MRI cerebrale e spinale.
Il primo esame è stato eseguito il 6 dicembre 1999, ma non è stato comunicato
al TCA davanti al quale era ancora pendente la precedente vertenza giudiziaria,
il secondo il 31 gennaio 2000, dopo l’intimazione della STCA 4 gennaio 2000.
Inoltre, come si vedrà nel prossimo considerando, la d.ssa __________ ha
esaminato la problematica dell’ipertensione che è stata trattata medicalmente.
In queste circostanze, dunque, l’amministrazione ha dato seguito agli
accertamenti medici indicati nella prima sentenza cantonale.
Nella perizia 5 ottobre 2000 la d.ssa __________ ha quindi posto la seguente
diagnosi: “stato dopo insulto cerebrovascolare nel ginocchio della
capsula interna sinistra il 4 giugno 1996 con iniziale lieve emisindrome
sensitivo motorio destra, ipertensione arteriosa trattata medicalmente”.
Discutendo gli atti medici contenuti nell’incarto, essa ha rilevato:
"
Non posso che sottolineare la concordanza tra
gli specialisti riguardante l'esito degli esami: il dr. __________ ha trovato
solo un minimo deficit nella funzionalità del mignolo della mano sinistra e non
alterazione della sensibilità. La deambulazione non mostra asimmetria né
deficit obiettivi e gli esami neuroradiologici confermano uno stato con minima
insufficienza cerebrovascolare (ritenuta banale). In concordanza gli esami
funzionali sensitivi sono risultati normali e motori solo una lieve asimmetria
però non sul livello patologico marcato. Non ci sono dunque nuovi elementi che
mi conducono a modificare le mie conclusioni del 4.3.98. Tra l'altro i mal di
testa lamentati allora, sono finalmente scomparsi grazie alla medicazione
antiipertensiva che avevo consigliato all'epoca. Lo stesso vale per i bloccaggi
cervicali: il signor __________ non li verbalizza più. All'occasione dell'esame
neurologico del dr. __________ aveva segnalato disturbi vertiginosi che il
primario aveva interpretato di natura "psicogena". Di fatto ora
accusa essenzialmente una pesantezza nella gamba sinistra.
Visto quanto precede c'è una franca discrepanza
tra lo stato clinico obiettivo, documentato dagli innumerevoli esami complementari
e la pretesa inabilità lavorativa." (doc. AI _)
ed ha quindi confermato, dal punto di vista
neurologico, la conclusione peritale del 4 marzo 1998, vale a dire un’abilità
del 70% nella professione di pittore edile .
2.5. L’assicurato
contesta le risultanze della perizia, non ritenendo corretto che
l’amministrazione abbia nuovamente incaricato la d.ssa __________ di valutare
il suo stato di salute in quanto il primo referto è stato da lui criticato.
Inoltre egli rileva come le valutazioni sul grado di capacità lavorativa
divergono da quelle espresse dal dr. med. __________.
L’assicurato ha infatti prodotto il rapporto 27 marzo 2001 in cui il menzionato
sanitario, dopo aver esaminando le nuove MRI cerebrale e spinale, ritenute
sostanzialmente nella norma
("La RM cerebrale di controllo ha evidenziato unicamente una
microlesione nel talamo sin. residuale e una microlesione nella sostanza bianca
frontale, reperto banale. I potenziali evocati motori non hanno evidenziato una
patologia sulle vie corticospinali di ds, i potenziali evocati somatosensoriali
sono risultati normali. La RM spinale non ha evidenziato elementi per una
compressione midollare, ma solo una lieve stenosi foraminale bilaterale a
livello C5-6, asintomatica.", cfr. doc.
_) ha concluso che:
"
Il bilancio clinico e l'approfondito bilancio
paraclinico eseguito non evidenziano reperti tali da imporre una completa
incapacità lavorativa. Mi rendo tuttavia conto del fatto che anche una minima
disfunzione dell'arto sup. ds ev. associata a dolori alla spalla può rendere
difficile, se non impossibile, la continuazione del lavoro di imbianchino e che
anche l'insorgenza di vertigini di tipo psicogeno (come è il caso in questo
paz.) possono penalizzarlo in modo enorme nel lavorare in altezza." (doc.
_)
Infine,
dopo aver letto la risposta di causa, con scritto 18 maggio 2001 il dr.
med.__________ ha evidenziato:
"
Ho letto la risposta dell'Istituto delle
assicurazioni sociali al ricorso interposto da __________ e. Nel rapporto
dell'Istituto, redatto in data 8.5.2001, il capo ufficio signor __________ e la
giurista avv. __________, citano stralci del mio riassunto d'esame del 26.11.99
e 16.3.00 e concludono di mal comprendere come, data la lievità dei disturbi
descritti, il sottoscritto possa ritenere l'attività d'imbianchino addirittura
improponibile. Ora il sottoscritto nei suoi lunghi anni di intenso lavoro e nei
suoi contatti sociali all'infuori del lavoro ha incontrato diversi imbianchini
impediti nello svolgimento del loro lavoro per delle limitazioni in sè
apparentemente non gravi all'arto dominante. Per mia esperienza qualsiasi
limitazione anche moderata della funzione dell'arto destro in un paziente
destrimane limita in modo rilevante la possibilità di esercitare un lavoro che
impone l'uso costante dell'arto, sovente in posizioni disagevoli. Limitazioni
moderate favoriscono sovente dolori da sovraccarico, con i quali il lavoro può
risultare assolutamente impossibile. I disturbi dei quali il paziente soffre
sono di natura rilevante per il paziente per quanto concerne il suo lavoro di
imbianchino. Ai problemi legati alla emisindrome destra si aggiunge nel signor
__________ una vertigine di altezza di recente insorgenza che evidentemente mal
si concilia con il lavoro di imbianchino. Gli scriventi sottolineano il mio
rilievo secondo cui non vi sono disturbi di equilibrio significativi.
Evidentemente ho esaminato il paziente in condizioni standard, ad altezza di
pavimento, non l'ho fatto salire su una scala di 10 metri. So però anche per
esperienza personale che le vertigini d'altezza sono una ben precisa realtà di
cui si deve tener conto." (doc. _)
2.6. Perché un
rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed
esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami
approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia
stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della
situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate
(cfr. Ulrich Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989
p. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell’ambito della procedura amministrativa
il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell’ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14
aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re G.F. inedita,
STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e
332; ZAK 1986 p. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna
1994, p. 332 ).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV10, p. 33ss.),
la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle
dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,
a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente
motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere
degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso
vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAL 1986 p.
188; RAMI 1993 p. 95).
Per quel
che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della
vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a
favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3a)cc), cfr. U. Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997 p.
230).
2.7. Nel presente
caso, dall’esame degli atti, questo TCA non può che conferire alla perizia
della d.ssa __________ forza probatoria piena.
Conformemente ai principi giurisprudenziali ricordati al considerando
precedente, il referto è infatti completo, approfondito, chiaro
nell’esposizione e logico nonché motivato nelle conclusioni.
Infatti, dopo aver proceduto ad una dettagliata anamnesi ad un esame
neurologico, tenendo anche conto del recente rapporto del dr. __________, il perito
ha comunque ritenuto l’assicurato abile al 70% nella precedente attività
lucrativa di imbianchino.
Orbene, sostanzialmente la valutazione neurologica del dr. __________ e della
d.ssa __________ concordano, in particolare per quel che concerne i disturbi
definiti comunemente di lieve entità.
Ciò che diverge è la valutazione dell’incapacità lavorativa.
Seppur il neurologo curante abbia escluso una piena incapacità lavorativa, egli
ha non ha quantificato tale percentuale. Il dr. __________ ha sostenuto una
possibile enorme penalizzazione nel lavorare in altezza riconducibile
all’insorgenza di vertigini, definite di natura psicogena (cfr. rapporto 16
marzo 2000, doc. AI _).
Al momento della visita peritale queste vertigini non sono state più riscontrate
(“All’occasione dell’esame neurologico del Dr. __________ aveva segnalato
disturbi vertiginosi che il primario aveva interpretato di natura “psicogena”.
Di fatto ora (l’assicurato, ndr) accusa essenzialmente una pesantezza nella
gamba sinistra”).
Oltre a questo il perito ha anche puntualizzato che “c’è una franca
discrepanza tra lo stato clinico obbiettivo, documentato dagli innumerevoli
esami complementari e la pretesa inabilità lavorativa.” (doc. _ pag. 6).
Non solo, ma rispetto alla perizia del 1998, la neurologa ha accertato un
miglioramento dello stato di salute, rilevando che:
“ tra l’altro i mal di testa lamentati allora, sono finalmente scomparsi
grazie alla medicamentazione antiipertensiva che avevo consigliato all’epoca.
Lo stesso vale per i bloccaggi cervicale: il signor __________ non li
verbalizza più” (doc. _ pag. 6)
In conclusione, sulla base della perizia della d.ssa __________, cui è da
attribuire valore probatorio pieno, è da ritenere dimostrato, secondo il
principio della verosimiglianza preponderante vigente nel campo delle
assicurazioni sociali (cfr. DTF 121 V 208 consid. 6a; DTF 115 V 142 consid. 8b;
SVR 1996 Nr. 85 pag. 269; SVR 1996 LPC Nr. 22 pag. 263ss RAMI 1994 pag.
210/211), che l’assicurato presenta un’incapacità lavorativa, e di riflesso,
un’incapacità al guadagno del 30%.
Non raggiungendo
l’invalidità di __________ il minimo pensionabile (40%), l’amministrazione
rettamente ha rifiutato la richiesta di prestazioni.
In queste circostanze, dunque, la decisione dell’UAI è corretta e merita
conferma.
2.8. L’assicurato
ha chiesto di essere peritato presso “un centro abilitato” (doc. _).
Innanzitutto
va ricordato che il TFA ha precisato che, nell’ipotesi in cui si tratti di una
lite in materia di prestazioni, dall'art. 4 CF rispettivamente 6 CEDU, non può
essere dedotto il diritto di essere sottoposto ad una perizia medica esterna
(DTF 122 V 157).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
In tale ambito, il fatto che la d.ssa __________ sia stata nuovamente chiamata
a redigere un referto non toglie nulla all’imparzialità e all'attendibilità
dell’atto peritale in discussione. Del resto non deve essere dimenticato che
nella precedente procedura è stata proprio lei a suggerire di espletare dei
nuovi accertamenti. Pertanto non può essere argomentato che la scelta dell’UAI
non sia stata corretta.
Inoltre l’erezione di una nuova perizia non è necessaria, poiché la documentazione agli atti è sufficiente
per poter emettere un giudizio.
Infatti, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione
o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla
convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata
predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare
il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere
altre prove. Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito
(DTF 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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