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32.2001.115 ΓÇó Insurance appeal struck out after settlement approval
32.2001.115Autre juridiction22 févr. 2002Dismissed
The Ticino Social Insurance Court dealt with an appeal against an Invalidity Insurance Office decision. In its response, the Office stated that further inquiries were needed on the insured person's work capacity and proposed a remittal for supplementary evidence. The appellant agreed to this solution and waived compensation. The court held that the settlement was lawful, homologated it, and struck the case from the docket as moot. The file was transmitted back to the Invalidity Insurance Office for implementation. No court fee was charged, and costs were borne by the State.
Procedural settlement in social insurance appeals; where the parties reach an agreement that is lawful and the dispute thereby loses its object, the appellate court may homologate the settlement and strike the case from the docket. A remittal to the administrative authority may be ordered in accordance with the compromise reached by the parties; in such a situation, no substantive ruling on the merits is required.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 32.2001.115
Data decisione, Autorità: 22.02.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 32.2001.00115
rg/fz
Lugano 22 febbraio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
visto il ricorso del 20 dicembre 2001 interposto da
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 23.11.01 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
letti ed esaminati gli atti;
vista la risposta di causa 7 febbraio 2002 con cui l'UAI, reputando necessari ulteriori appronfondimenti volti a chiarire la capacità lavorativa dell'assicurata, ha proposto il rinvio degli atti per un complemento istruttorio (III);
richiamato lo scritto 21 febbraio 2002 con cui __________ dell'__________, per la ricorrente, dichiara di aderire alla proposta formulata dall'UAI e comunica di rinunciare alle ripetibili (VI);
atteso che l'accordo intervenuto tra le parti può essere omologato in quanto conforme alla legge;
rilevato che la causa è divenuta di conseguenza priva di oggetto (cfr. STFA 10.3.1982 nella causa D.B.; Pratique VSI 1999 pag. 213; SVR 1996 AVS Nr. 74; RCC 1988 pag. 421; DTF 112 V 175-176; DTF 104 V 162);
viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;
decreta 1. la causa è stralciata dai ruoli per intervenuta transazione, nota alle parti, che viene omologata;
§) gli atti vengono trasmessi all'UAI affinché proceda conformemente all'accordo intercorso fra le parti.
non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato;
intimazione alle parti interessate a sensi ed effetti di legge, con l'avvertenza che contro il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di procedura o difetto di volontà, al Tribunale federale delle assicurazioni, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in tre esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Raffaele Guffi
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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