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Numero d'incarto:
32.2001.114
Data decisione, Autorità:
07.06.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
32.2001.00114
BS
Lugano
7 giugno 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
visto il ricorso del 14 dicembre 2001
interposto da
__________,
contro
la decisione del 11 dicembre 2001 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
considerato in fatto e in diritto:
-
che con
decisione 11 dicembre 2001 l’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha posto
__________, classe 1964, al beneficio di un’indennità giornaliera di fr. 107,30
per il periodo 1° dicembre 2001 – 31 maggio 2002;
-
che
contro la decisione amministrativa è tempestivamente insorto l’assicurato
chiedendo che l’indennità giornaliera venga determinata sulla base del suo
ultimo salario quale istruttore militare e non come impiegato di vendita;
-
che l’8
aprile 2002 l’amministrazione ha emesso una nuova decisione, in sostituzione di
quella impugnata, dove ha fissato un’indennità giornaliera di fr. 139.— (doc.
_);
-
che,
interpellato dal TCA, con scritto 8 maggio 2002 il ricorrente ha chiesto la
sospensione della causa poiché la pratica inerente l’indennità giornaliera
verrà riesaminata dall’assicurazione militare (doc. _);
-
che lo
scrivente Tribunale ha sospeso la causa sino al 30 giugno 2002 (doc. _);
-
che con
lettera 5 giugno 2002 __________ ha scritto al TCA quanto segue (sottolineatura
del redattore):
“l’assicurazione militare ha riesaminato il mio caso concernente le indennità
giornaliere, con la presente intendo quindi ritirare il ricorso in
questione e ringraziarvi della vostra disponibilità” (doc. _);
-
che a
sensi dell’art. 44 cpv.1 LAI, le persone assicurate alla LAI e nel contempo
soggette all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni o dell’assicurazione
militare, hanno diritto ai provvedimenti d’integrazione dell’assicurazione
invalidità soltanto se gli stessi non sono concessi dalle altre assicurazioni;
-
che con
lettera 27 maggio 2002 l’Ufficio federale dell’assicurazione militare (UFAM),
Sezione AM 7 Bellinzona, ha comunicato all’insorgente di assumersi i costi
relativi alla riformazione professionale quale assistente di cura e di
riconoscere retroattivamente dal 1° maggio 1999 sino al termine della
riformazione stessa, una perdita di guadagno basata sul salario di istruttore
militare e non più su quello di impiegato di vendita come finora fatto (doc.
_);
-
che il 27
maggio 2002 l’UFAM ha comunicato all’UAI di assumersi la riformazione
professionale dell’assicurato e di rimborsare le indennità giornaliere
corrisposte dalla Cassa di compensazione dell’artigianato svizzero dal 1°
settembre 2001 al 31 maggio 2002 (doc. _);
-
che,
richiamato l’art. 44 cpv. 1 LAI, l’obbligo di versare l’indennità giornaliera
spetta all’assicurazione militare la quale ha preso a carico la riformazione
professionale dell’assicurato, considerato inoltre che l’UFAM ha rimborsato
all’AI l’indennità giornaliera già versata, la decisione 8 aprile 2002 è
divenuta pertanto priva di oggetto;
-
che per
questi motivi la causa dev’essere stralciata dai ruoli
viste le disposizioni della Legge di
procedura per le cause davanti al TCA,
decreta 1.
la causa è stralciata dai ruoli
-
non si percepiscono né
tasse né spese;
intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Raffaele
Guffi
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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