AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2000.95
Data decisione, Autorità:
16.12.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
32.2000.00095
RG/CS/sn
Lugano
16 dicembre
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 9 ottobre 2000 di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 13 settembre 2000
emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. __________,
di professione insegnante, l'11 ottobre 1999 ha presentato una richiesta di
prestazioni AI per adulti. In relazione a tale richiesta con rapporto 18
ottobre 1999 il dott. __________ ha posto la seguente diagnosi:
" · coronaropatia ischemicha: - stenosi RIVA medio e medio distale
- stenorsi
subtotale circonflessa e coronaria dx
· baypass AC 5.11.98
· stato depressivo ansioso" (Doc. AI _)
attestando
un'incapacità al lavoro del 50-60%.
1.2. Esperiti gli
accertamenti medici ed economici del caso, per decisione 13 settembre 2000 -
confermando il precedente progetto decisionale 2 giugno 2000 - l’Ufficio
assicurazione invalidità (UAI), stabilita un'incapacità al guadagno del 50% ha
riconosciuto all'assicurato il diritto ad una mezza rendita con effetto dal 1°
ottobre 1999, sulla base delle seguenti motivazioni:
" Secondo
l'art. 28 della legge federale sull'assicurazione
invalidità, l'assicurato ha diritto a una rendita intera quando è invalido per
almeno due terzi, a una mezza rendita quando è invalido per almeno
la metà, a un quarto di rendita quando è invalido nella misura del 40%. Nei
casi di disagio economico (caso di rigore) la mezza rendita può essere
assegnata - su richiesta - anche per un'invalidità del 40%. Le rendite per un
grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono
domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera. Questo presupposto deve essere
adempiuto anche per i congiunti per i quali è richiesta una prestazione.
Per determinare l'invalidità si raffronta il reddito che
l'assicurato potrebbe attualmente conseguire in un'attività ragionevolmente da
lui ESIGIBILE con il reddito del lavoro che egli potrebbe oggi conseguire senza
il danno alla salute. Il grado di invalidità e' calcolato in per cento in base
alla perdita di capacita' di guadagno.
Se l'assicurato non svolge di fatto l'attività che si può
ragionevolmente esigere da lui, questa circostanza è ininfluente per la
determinazione del grado di invalidità.
Il grado d'invalidità, determinato in base all'art. 4 LAI, viene
fissato al 50% con diritto a mezza rendita a decorrere dal 01.10.1999, dopo un
anno di carenza.
Dall'esame della documentazione medico-economica acquisita agli
atti si rileva che il danno alla salute di cui il richiedente è portatore,
comporta una incapacità al guadagno nella misura del 50 %."
(doc. AI _)
1.3. Contro la
decisione amministrativa è tempestivamente insorto l'assicurato, patrocinato
dall'avv. __________, il quale, oltre a contestare il calcolo della rendita, ha
postulato il riconoscimento di un'invalidità almeno del 70%.
Queste le
motivazioni del gravame:
"
(…)
- Con decisione di data 13 settembre 2000, la qui resistente ha
assegnato al qui ricorrente a far tempo dal 1 ottobre 1999 una rendita di
invalidità sulla base di un grado del 50%, per un importo di fr. 757.50
mensili.
Prove: doc.,
testi, interrogatorio formale, si richiama l'intero incarto da parte
dell'Ufficio AI di Bellinzona.
- Gli importi di cui sopra sono stati calcolati considerando una
durata contributiva di 31 anni e 3 mesi, e sulla base della scala di rendite
Il signor __________ contesta, o comunque chiede venga
verificata, sia la scale della rendite applicabile, sia l'applicazione della
durata di contribuzione computabile come pure il fatto che, quale reddito annuo
medio determinante, sia stata presa in considerazione la cifra di fr.
56'682.--.
In effetti il qui ricorrente rileva che, prendendo in
considerazione il suo guadagno medio annuale, il reddito annuo medio
determinante dovrebbe essere superiore.
Chiede quindi espressamente di verificare tutte le basi di
calcolo che sono state prese in considerazione relativamente all'emanazione
della decisione impugnata.
Ovviamente, tale verifica potrà essere effettuata solo previo
esame dell'intero incarto AVS/AI, che si richiama espressamente. Il reddito
annuo medio determinante dovrà essere poi modificato di conseguenza a seconda
delle risultanze, con conseguente adattamento della rendita.
Prove:
doc., testi, interrogatorio formale, si richiama l'intero incarto da parte
dell'Ufficio AI di Bellinzona.
- Non
solo ma il qui ricorrente chiede pure che venga verificato il grado di
inabilità del 50%, che egli ritiene troppo esiguo, e si ritiene in particolare
che il grado di inabilità lavorativa sia da valutare in almeno il 70%. In ogni
caso, ci si riserva di motivare ulteriormente e se del caso questo aspetto del
ricorso non appena lo scrivente legale avrà avuto visione dell'intero incarto
AI, che si richiama espressamente.
Prove:
doc., testi, interrogatorio formale, si richiama l'intero incarto da parte
dell'Ufficio AI di Bellinzona." (doc. _)
1.4. Con risposta
di causa 6 dicembre 2000 l’amministrazione ha postulato la reiezione del
gravame osservando:
" il
ricorrente chiede in primis una verifica globale delle basi di calcolo
utilizzate per la formulazione della rendita.
AI proposito occorre innanzitutto precisare che la signora
__________, moglie del ricorrente, ha parimenti impugnato la decisione relativa
alla concessione di rendita AVS presso codesta lodevole Corte (inc. n.
__________). Considerato che per quanto attiene al calcolo delle rendite, le
due pratiche sono collegate, si rimanda innanzitutto alle osservazioni formulate
dalla Cassa in data 23 novembre u.s. in merito alla pratica sopraccitata.
Per quel che concerne in particolare il presente caso, la Cassa ha
comunque proceduto ad attento riesame dei dati, confermando i risultati cui è
precedentemente giunta.
In particolare, è stato ricalcolato il reddito annuo medio
proveniente da attività lucrativa sulla base degli anni di contribuzione
personale per gli anni 1961 - 1964 - 1998, nonché sulla base degli anni di
contribuzione ripartiti con la moglie dal 1965 al 1997. All'importo così
ottenuto di fr. 46'706.- sono stati aggiunti fr. 9841.- a titolo di accrediti educativi, e si è così giunti
ad un totale di fr. 56'547.- che, arrotondato al multiplo
superiore ha originato un reddito annuo medio (RAM) di fr. 56'682.-.
Quale punto di riferimento per l'ottenimento della rendita è poi
stata presa la scala di rendite n. 37, risultato dei rapporto fra la classe
d'età dell'assicurato __________, e gli anni di contribuzione (8.07 prima del
1973 e 23.05 in seguito). AI proposito va tenuto conto delle lacune
contributive (l'assicurato è giunto in Svizzera nel mese di settembre del 1964,
ed ha nuovamente soggiornato in Italia dal dicembre1973 al settembre 1977).
Contestato è altresì il grado di invalidità, fissato dallo
scrivente Ufficio al 50%.
AI proposito si osserva innanzitutto che i medici che hanno
esaminato il ricorrente sono unanimi nell'affermare che i fattori invalidanti
sono riconducibili esclusivamente a disturbi della sfera psichica.
AI fine di meglio valutare tali impedimenti lo scrivente Ufficio
ha sottoposto il caso al dottor __________, psichiatra e
psicoterapeuta. Questi in data 14 aprile 2000 ha fornito un rapporto
dettagliato in merito allo stato del paziente, concludendo che lo stesso poteva
essere ritenuto inabile nella misura del 50%.
Ora, se un medico ha esaminato in modo completo il paziente, ha
considerato tutti i disturbi che questi lamenta, ha tenuto conto degli
antecedenti (anamnesi), è chiaro nell'esposizione dei propri giudizi e fornisce
infine considerazioni motivate, al suo rapporto dev'essere accordata piena
forza probatoria (U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31).
D'altro canto non va dimenticato che il parere del dottor
__________ concorda con quello del medico curante, dottor __________, il quale
in data 18 ottobre 1999 aveva preconizzato una percentuale di inabilità del
50/60%.
E del resto, il ricorrente non adduce alcuna
valida motivazione atta ad inficiare il predetto rapporto, limitandosi
genericamente a ritenere che un grado di inabilità del 50% sia "troppo
esiguo".
Con particolare riferimento al caso pratico non va inoltre
dimenticato che il ricorrente attualmente lavora già 8,5 ore e che, constando
la griglia oraria completa di un docente di 23 ore, il fatto di lavorare a metà
tempo implicherebbe un incremento orario minimo (tre ore). Qualora poi si
riuscisse ad affidare al ricorrente mansioni che esulano dall'insegnamento in
classe, il problema nemmeno sussisterebbe, dal momento che le difficoltà cui
l'assicurato è confrontato sorgono esclusivamente nell'ambito dei rapporti con
gli alunni, e che lo svolgimento di mansioni a carattere amministrativo non
avrebbe ripercussioni negative: "l'assicurato e una persona capace ed in
grado di accogliere competenze riorganizzative nell'ambito scolastico perlomeno
nel tempo indicato" (perizia dott. __________, p. 9,
doc. n. _ inc. AI)." (doc. _)
1.5. In data 15
gennaio 2001 l'insorgente ha confermato la propria richiesta ricorsuale
producendo al riguardo un rapporto medico a cura del dott. __________,
concludente per un'incapacità lavorativa quale insegnante pari al 80-90%.
L'insorgente ha pure chiesto il rimborso delle spese relative all'allestimento
di tale referto cifrate in fr. 594 (IX, doc. _).
Prendendo
posizione sull'atto medico prodotto dall'assicurato, con osservazioni 20
febbraio 2001 l'UAI, producendo a sua volta le annotazioni del medico AI, ha
concluso ribadendo la richiesta di reiezione del gravame (XII).
1.6. Con scritto
15 marzo 2001 l'insorgente, riconfermandosi nella propria domanda di giudizio,
ha pure chiesto l'allestimento di una perizia giudiziaria (XVI).
1.7. In data 3
luglio 2001 il TCA ha ordinato una perizia multidisciplinare a cura del
__________, invitando le parti a formulare i quesiti peritali (XVII).
In data 17 agosto 2001 il TCA ha quindi sottoposto al __________ le domande
peritali (XXIII).
1.8. Il 2 luglio
2002 i periti del __________ hanno rassegnato il proprio referto datato 24
giugno 2002 (XXV), che il TCA ha trasmesso alle parti per una presa di
posizione.
Con scritto 3 luglio 2002 l'UAI ha reso noto di non avere osservazioni al
riguardo (XXVII), mentre con osservazioni 19 luglio 2002 l'insorgente ha
sollevato alcune critiche in merito al momento di decorrenza dell'incapacità lavorativa
fissata dai periti (XXIX).
In data 7
agosto 2002 il TCA, a titolo di complemento peritale, ha sottoposto al
__________ ulteriori domande invitando pure i periti a voler prendere posizione
sulle obiezioni mosse dall'insorgente (XXXII).
1.9. Le risposte
del __________ datate 3 settembre 2002 sono quindi state trasmesse alle parti
per presa di posizione. L'UAI ha comunicato di non avere osservazioni al
riguardo, mentre che l'insorgente ha confermato la propria tesi per quanto
riguarda la decorrenza dell'incapacità lavorativa (XXXV, XXXVI).
1.10. Pendente lite
il TCA ha pure richiamato l'incarto AVS presso la Cassa cantonale di
compensazione, assegnando alle parti un termine per la sua consultazione e per
la presentazione di eventuali osservazioni. Al rappresentante dell'insorgente,
che ha proceduto a visionare detto incarto in data 13 novembre 2002, sono
quindi state concesse due proroghe del termine per la presentazione di
eventuali osservazioni, l'ultima scadente improrogabilmente il 17 dicembre
2002. Con scritto dell'11 dicembre 2002 il legale ha osservato:
"
Egli (ndr: il ricorrente) mi ha in sostanza
comunicato di non avere particolari osservazioni circa i conteggi allestiti
dalla parte resistente. Ha però precisato che nei conteggi non sono stati presi
in considerazione né il reddito di fr. 91'674,00 relativo all'anno 1999 né
quello di fr. 52'340,00 relativo all'anno 2000. Si chiede ovviamente che questi
importi vengano considerati nell'ambito del calcolo della rendita di
invalidità." (doc. _)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. L'art.
4 cpv. 1 LAI definisce l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità
al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno
alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi:
-
un
danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio, e
-
la conseguente
incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il
danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,
perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità
(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, pag. 216ss).
2.3. Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI,
l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che
l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione
di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività
lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del
lavoro e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse
diventato invalido.
Ai fini dell’accertamento
dell’invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e
quindi fittizio; ci dev’essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta
di posti di lavoro e un’offerta di posti diversificati in relazione con le
capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un
concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; U. Meyer-Blaser, Bundesgesetz über
die Invalidenversicherung, Zurigo 1997, ad art. 28 LAI, pag. 212).
A questo proposito occorre
rilevare che il TFA ha inoltre stabilito che per determinare il grado
d'invalidità di un assicurato bisogna prendere in considerazione solo il
guadagno che corrisponde oggettivamente alla residua capacità di guadagno (RCC
1979 pag. 336).
Come è
già stato rilevato in numerose sentenze la valutazione dell'invalidità non va
stabilita unicamente in base a fattori medico-teorici (RAMI 1996 p. 34, p. 36
consid. 3b; STFA inedita 23.3.92 in causa F.A., consid. 4; DTF 110 V 275
consid. 4a, DTF 105 V 207 seg.), bensì rilevanti sono gli effetti del danno
alla salute sulla capacità di guadagno (RAMI 1996 p. 34, pag. 36 consid. 3b).
La
documentazione medica costituisce un importante elemento di giudizio per
determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato
(DTF 125 V 261 consid. 4, DTF 114 V 314 consid. 3a, DTF 105 V 158 consid. 1;
SVR 1996 IV Nr. 74 pag. 214 consid. 2d; RCC 1982 pag. 35 consid. 1).
Non
spetta invece al medico graduare l'invalidità dell'assicurato.
Il
compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute e
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro (RCC 1991, pag. 331 consid. 1c). Il medico non possiede invece né la
preparazione né gli strumenti per pronunciarsi sulla capacità di guadagno.
Questo giudizio spetta all'amministrazione, rispettivamente al giudice, e
dev’essere formulato sulla base del raffronto dei redditi (RCC 1986, pag. 432).
I
documenti medici sono comunque sempre di rilievo quando permettono di dedurre
le conseguenze economiche delle affezioni accertate (DTF 114 V 314 consid. 3c;
STFA inedita del 2 luglio 1996 in re M. N p. 4 consid. 2).
Di
conseguenza, il fatto che un assicurato sia, da un profilo medico, incapace al
lavoro ad un determinato grado, non significa ancora ch'egli debba
necessariamente beneficiare del riconoscimento dello stesso grado d'invalidità
da parte della Commissione AI.
L'incapacità
di guadagno (sulla quale si fonda il concetto d'invalidità ai sensi dell'art. 4
LAI) si distingue dall'incapacità di lavoro per il fatto che essa considera
quale guadagno può e deve ancora essere realizzato dall'interessato,
utilizzando la sua capacità lavorativa residua in un mercato del lavoro
equilibrato. L'incapacità di lavoro, invece, è l'impossibilità fisica di
muoversi o di fare uno sforzo, come pure l'impossibilità psichica di agire con
metodo. Essa viene valutata nella propria professione rispettivamente in altri
lavori e attività (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse
de la sécurité sociale, pag. 228).
La LAI
tutela dunque non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa, ma l'incapacità
al guadagno.
Di
regola, l'invalidità economica appare inferiore all'inabilità medica. In taluni
casi particolari, per contro, si deve ammettere che l'incapacità al guadagno
sia superiore al mero grado d'incapacità lavorativa sotto il profilo medico
(Schatz, Kommentar zur eidg. Militärversicherung, Zurigo 1952, pag. 140 e 141).
Il grado
d'invalidità di un assicurato non può quindi essere fondato sulla mera
valutazione medica, bensì deve corrispondere al grado della sua incapacità al
guadagno, tenuto conto di ogni attività che da lui ragionevolmente si può
richiedere e delle possibilità di lavoro a lui aperte (SVR 1996 IV Nr. 74 pag.
213ss consid. 2b; RCC 1962 pag. 126).
2.4. In casu,
alla luce della documentazione medica versata agli atti, al fine di accertare
lo stato salute dell'assicurato considerato nel suo insieme e di chiarire
l'effettiva sua incidenza sulla capacità al lavoro, questa Corte ha ordinato
l’esecuzione di una perizia multidisciplinare a cura del __________.
2.5. Dal referto
peritale 24 giugno 2002 risulta che i periti, sulla base dei dati anamnestici
completi e tenuto conto di tutti i disturbi lamentati dall'assicurato, hanno
proceduto ad un approfondito e dettagliato esame dello stato di salute
dell'assicurato dal profilo gastroentereologico, reumatologico, cardiologico e
psichiatrico (doc. _). Sulla base delle risultanze degli atti contenuti
nell’incarto, nonché degli accertamenti medici eseguiti avvalendosi di consulti
specialistici, i periti del __________ hanno posto le seguenti diagnosi con e
senza incidenza sulla capacità lavorativa:
"
(…)
4.1. DIAGNOSEN MIT WESENTLICHER EINSCHRÄNKUNG DER ZUMUTBAREN
ARBEITSFÄHIGKEIT
-
Kombinierte
ängstlich-anankastisch-passiv-aggressive Persönlichkeitsstörung
-
Anpassungsstörung bei Polymorbidität
-
Chronisches
lumbospondylogenes Syndrom mit residueller radikulärer Symptomatik S1 links
bei:
links-lateraler
Diskushernie L5/S1 Segmentdegenerationen L5/S1, L4/5 und L2/3
Status nach
thorakolumbalem M. Scheuermann
- Vorwiegend mediale Gonarthrose
beidseits, linksbetont, bei:
-
leichter Femoropatellararthrose
beidseits
-
Kapsellaxität und Genu recurvatum
links
-
Status nach:
-
Knietrauma rechts
(01/2000)
-
Kniearthroskopie rechts
mit totaler Meniskektomie medial
(05/2000)
- Anhaltendes
cervicospondylogenes Syndrom mit Kettentendinose beidseits, linksbetont, bei:
-
Fehlhaltung/Fehlstellung
(zervikothorakale Kyphosierung, rechtskonvexe Skoliose)
-
Osteochondrose C5 bis Th1
-
Spondylarthrosen C3 bis Th1
- Leichte Bandlaxität talofibular links
bei:
- Status
nach rezidivierenden Distorsionen des linken oberen Sprunggelenks
(anamnestisch)
- Manifeste Akromioklavikular-Arthrose
beidseits
4.2. DIAGNOSEN OHNE WESENTLICHE EINSCHRÄNKUNG DER ARBEITSFÄHIGKEIT,
ABER MIT KRANKHEITSWERT
- Koronare Herzkrankheit bei:
-
arterieller Hypertonie (behandelt)
-
Dyslipidaemie (behandelt)
-
positiver Familienanamnese
-
früherem Nikotinabusus
-
Status nach 3-fachem koronarem
Bypass (11/1998)
- Chronische funktionelle Dyspepsie bei:
- Status nach gastroduodenaler
Ulkuskrankheit
- Prostatahyperplasie
- Prostatismus (anamnestisch)
- Glaukom beider Augen. (…)" (doc.
_)
Per quel
che concerne la capacità lavorativa di __________ e le eventuali possibilità di
un miglioramento delle sue condizioni di salute, i periti, in risposta ai
quesiti peritali, si sono così espressi:
"
(…)
- Beurteilung der Arbeitsfähigkeit
5.1. ARBEITSFÄHIGKEIT IN BISHERIGER
TÄTIGKEIT
Für die angestammte
Tätigkeit als Gymnasiallehrer schätzen wir die Arbeitsfähigkeit auf 30% der
Norm, limitierend dabei sind vor allem die psychiatrischen, weniger die
rheumatologischen Befunde.
5.2. ARBEITSFÄHIGKEIT BEI ANDERER TÄTIGKEIT
Auch für alternative Tätigkeiten gilt das
unter 5.1. Angeführte.
5.3. MÖGLICHKEITEN ZUR VERBESSERUNG DER ARBEITSFÄHIGKEIT DURCH
MEDIZINISCHE ODER BERUFLICHE MASSNAHMEN
Medizinische Massnahmen
Weiterhin gute hausärztliche Betreuung.
Berufliche Massnahmen
Entfällt.
5.4. MUTMASSLICHER BEGINN DER REDUZIERTEN ARBEITSFÄHIGKEIT
Ab 10.05.2002, dem
Datum unserer Schlussbesprechung, wobei Herr __________ bereits seit Oktober
1999 eine 50%-ige Invalidenrente bezieht.
5.5. PROGNOSE
Vermutlich stationär.
- Weitere
Angaben
Wir schlagen unserer
Kollegin Dr. __________ vor, die
Medikamentenliste soweit wie möglich zu straffen, z. B. die Homberger-Tropfen,
die CrataegusTropfen und das Padma wegzulassen und bei Persistenz der
Dyslipidämie unter 20 mg Selipran und Omegafettsäuren-Kapseln die
Selipran-Dosis auf täglich 40 mg zu erhöhen; unser Kardiologe regt an, wegen
gelegentlicher Palpitationen zu versuchen, das Adalat CR mit
einem Betablocker zu ersetzen.
- Beantwortung der Fragen des
Vizepräsidenten des Kantonalen Versicherungsgerichtes, Versicherungsrichter
- Orthopädische
psychische, kardiologische, neurologische, gastroenterologische und andere Beschwerden
sowie objektive Befunde
Cf. 1.2.4., 1.2.5. und 2.1. bis 2.4..
- Komplette Diagnosenliste
Cf. 4.1. bis 4.3..
- Seit wann leidet Herr __________ an
diesen Problemen?
Die Frage kann nicht
schlüssig beantwortet werden, da das Hauptproblem, nämlich das Psychische,
höchstwahrscheinlich bis auf die Kindheit zurückgeht. Die anderen Pathologien
sind soweit möglich in unserer Diagnoseliste (Cf. 4.1. bis
4.3.) datiert.
- Sind
letzt oder in Zukunft ärztliche Behandlungen oder spezielle Therapien nötig?
Falls ia welche? Mit welchen Kosten muss gerechnet werden?
Jetzt und auch in
Zukunft werden die bisherigen Therapien und Kontrollen der koronaren
Herzkrankheit und deren Risikofaktoren, der gastroenterologischen und
rheumatologischen Problematik sowie des Glaukoms, in Zukunft möglicherweise
auch des Prostataproblems, nötig sein; eine spezielle Therapie für das
Hauptproblem, welches in der psychiatrischen Diagnose festgehalten ist,
erübrigt sich (Cf. Psychiatrisches Konsilium).
Die Kosten für das Weiterführen
der gewohnten Therapie dürften sich im bisherigen Rahmen bewegen.
- Jetzige
und zukünftige Arbeitsfähigkeit als Lehrer oder in anderen Arbeiten?
Cf. 5.1. und 5.2..
- Ist das Problem ein bleibendes?
Ja.
- Weitere
Bemerkungen?
Nein.
- Probleme
mit Auswirkung auf die Erwerbsfähigkeit?
Cf. 4.1..
- Inwiefern und in welchem Ausmass
beeinträchtigen sie die Erwerbstätigkeit als Lehrer?
Cf. 5.1..
- Welche anderen Erwerbstätigkeiten
wären geeigneter, und in weichem Ausmass könnte sie ausqeübt werden?
Aufgrund derpsychiatrischen Gegebenheiten und des Alters muss realistischerweise
davon ausgegangen werden, dass es keine anderen Erwerbstätigkeiten mehr gibt.
- Falls eine Entwicklung des
Gesundheitszustandes stattgefunden hat: Inwiefern ?, Seit wann?, Mit welchem
Einfluss auf die Erwerbsfähigkeit?
Die Entwicklung des Hauptproblems, nämlich des psychischen, retrospektiv
zu beurteilen, wäre reine Spekulation; es muss angenommen werden, dass sich im
Laufe der letzten Jahre, mitbeeinflusst durch die anderen gesundheitlichen Probleme
sowie die Familienverhältnisse, der Gesundheitszustand sich sukzessive
vermindert und schliesslich zur Dekompensation geführt hat." (doc. _)
In considerazione soprattutto dell'affezione psichiatrica i periti
hanno quindi concluso per un'incapacità lavorativa complessiva del 70% a datare
dal mese di maggio 2002.
Pronuciandosi
sulla decorrenza dell'incapacità lavorativa ed in particolare sulla graduazione
della stessa nel periodo antecedente il maggio 2002, con complemento peritale 3
settembre 2002 i periti hanno osservato:
"1. Der Psychiater Dr. __________ schreibt: „Die jetzt beim Versicherten festgestellten psychischen
Störungen bestehen mindestens seit dem 14.04.2000, Datum des psychiatrischen Gutachtens
von Herrn Dr. med. __________ ".
Damit nimmt er keine Stellung zum Ausmass dieser Störungen zu
verschiedenen Zeitpunkten, was bei psychischen Problemen, besonders, ohne den
Versicherten gesehen zu haben, ohnehin unmöglich ist.
-
Es
dürfte statthaft und einer salomonischen Lösung entsprechend sein, anzunehmen,
dass sich vom Frühjahr 2000 bis zum Frühjahr 2002 die psychisch bedingte
Arbeitsunfähigkeit von 50 kontinuierlich auf 70% erhöht hätte und folgerichtig
eine 66 2/3%-ige Arbeitsunfähigkeit zirka ab 01.01.2002 vorhanden
gewesen wäre.
-
Der
Zeitpunkt des Inkrafttretens einer gutachterlichen Aussage wird nicht vom
Konsiliarius und Teilgutachter, sondern von den Hauptgutachtern
festgesetzt." (doc. _)
2.6. Perché un
rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed
esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami
approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia
stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della
situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate
(Ulrich Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag.
31; Pratique VSI 1997 pag. 123).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell’ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell’ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212;
STFA inedita del 14 aprile 1998 in re O.B., STFA inedita del 28 novembre 1996
in re G.F., STFA inedita del 24 dicembre 1993 in re S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1
pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332 ).
Lo stesso
vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAL 1986
pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Il TFA ha
inoltre precisato che, nell’ipotesi in cui si tratti di una lite in materia di
prestazioni, dall'art. 4 CF rispettivamente 6 CEDU, non può essere dedotto il
diritto di essere sottoposto ad una perizia medica esterna (DTF 122 V 157).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio
interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e
l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
In
un’altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia
giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l’Alta Corte questo
servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un
vincolo per cui l’istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare
considerazione gli interessi specifici dell’assicurazione invalidità (STFA
inedita del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b, VSI 2001 pag. 110
consid. 3c).
Per quel
che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della
vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a
favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3a/cc; U. Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997 pag.
230).
2.7. In caso di
perizia giudiziaria, il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalle
conclusioni del perito, il cui ruolo consiste proprio nella messa a
disposizione della giustizia della propria scienza medica, per fornire
un'interpretazione scientifica dei fatti (DTF 122 V 161, DTF 112 V 32 consid.
1a, DTF 107 V 174 consid. 3; STFA inedita del 12 novembre 1998 in re L.A, STFA
inedita del 14 aprile 1998 in re O.B, STFA inedita del 28 novembre 1996 in re
G. F.; SVR 1998 LPP Nr. 16 pag. 55); Il giudice può disattendere le conclusioni
del perito giudiziario, nel caso in cui il rapporto peritale contenga delle
contraddizioni o sulla base di una controperizia, richiesta dal medesimo
tribunale, che conduca ad un altro risultato (DTF 101 IV 130).
Egli può
discostarsene anche nel caso in cui, fondandosi sulla diversa opinione di
altri esperti, ritiene di avere sufficienti motivi per mettere in dubbio
l'esattezza della perizia giudiziaria.
Va
tuttavia sottolineato che il perito giudiziario - contrariamente al perito di
parte o allo specialista che si esprime sotto un'altra veste - ha uno statuto
speciale nel senso ch'egli esercita, in virtù del mandato giudiziario che lo
sottopone alla comminatoria secondo l'art. 307 del Codice penale, una funzione
qualificata al servizio della giurisprudenza (RCC 1986 pag. 201 consid. 2a).
Per ciò
che concerne il valore probante di un rapporto medico é inoltre determinante il
fatto che il rapporto sia completo nei punti litigiosi, si basi su uno studio
esteso, prenda in considerazione anche le lamentele espresse, sia stato
consegnato in piena conoscenza dell'incarto, sia chiaro nell'esposizione delle
relazioni mediche e nella valutazione della situazione medica e le conclusioni
dell'esperto siano motivate (RAMI 1991 pag. 311 consid. 1).
2.8. Nell'evenienza
concreta questo TCA non intravede ragioni che gli impediscono di far proprie le
conclusioni dei periti basate su un approfondito e completo esame di tutte le
affezioni lamentate dall’assicurato. Alla perizia del __________ deve essere
quindi attribuita forza probante piena conformemente ai succitati parametri
giurisprudenziali (cfr. consid. 2.6, 2.7).
Anzitutto
i periti sono giunti, in considerazione soprattutto della componente patologica
psichiatrica - indagata e valutata sulla scorta del consulto specialistico del
dott. __________ - ad una logica e convincente conclusione in merito
all'incapacità lavorativa dell'assicurato cifrata al 70% a far tempo dal maggio
2002, sia quale insegnante che in qualsiasi altra attività (cfr. consid. 2.5).
Per quanto
riguarda in particolare la graduazione dell'incapacità lavorativa nel periodo
precedente il maggio 2002, i periti del __________, osservando dapprima come la
problematica psichiatrica risalga con ogni verosimiglianza all'epoca
dell'infanzia e come "die Entwicklung des Hauptproblems, nähmlich des
psychischen, retrospektiv zu beurteilen, wäre reine Spekulation; es muss
angenommen werden, dass sich im Laufe der letzten Jahre, mitbeeinflusst durch
die anderen gesundheitlichen Probleme sowie die Familienverhältnisse, der
Gesundheitszustand sich sukzessive vermindert und schliesslich zur
Dekompensation geführt hat", in sede di complemento peritale hanno
precisato di ritenere siccome ammissibile che a far tempo dalla primavera 2000
e sino alla primavera del 2002 vi sia stata un'evoluzione dell'incapacità
lavorativa dal 50% al 70% (ciò che corrisponde del resto a quanto attestato
dallo psichiatra __________ in sede di consultazione specialistica peritale:
" Der Gesundheitszustand…hat sich aus rein psychiytrischer Sicht seit
Frühjahr 2000 verschlechtert und hat zu einer Einbusse der Erwerbsfähigkeit von
70% geführt") e che di conseguenza un'incapacità del 662/3% potrebbe
essere subentrata a far tempo circa dal gennaio 2002 (cfr. complemento
peritale, doc. _).
Alla luce di quanto precede, a mente di questa Corte è da ritenere dimostrato
con la certezza richiesta nel campo delle assicurazioni sociali (DTF 121 V 47
consid. 2a, 208 consid. 6a, DTF 115 V 142 consid. 8b; SVR 1996 Nr. 85 pag. 269,
1996 LPC Nr. 22 pag. 263ss; RAMI 1994 pag. 210/211) che __________ dal maggio
2002 presenta un'incapacità lavorativa del 70% nella sua professione di
insegnante come in qualsiasi altra attività. Per quanto riguarda invece la
valutazione della capacità lavorativa precedentemente al maggio 2002, è solo a
far tempo dal gennaio 2002 che è dato di ritenere con il cennato grado di
certezza esservi stato un aumento dell'incapacità dal 50% (esistente
dall'ottobre 1998, cfr. rapporto 18 ottobre 1999 del dott. __________, doc. AI
_) al 66 2/3%, nessun atto medico all'inserto permettendo di giungere a diversa
attendibile conclusione.
2.9. Secondo
costante giurisprudenza del TFA, l'autorità giudicante deve di regola limitare
l'esame del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è
stata resa la decisione impugnata (DTF 116 V 248 consid. 1c, DTF 112 V 93
consid. 3, DTF 109 V 179 consid. 1, DTF 107 V 5 consid. 4a, DTF 105 V 141
consid. 1b; STFA inedita del 6 dicembre 1991 in re R.C., pag. 5).
Eccezionalmente, il giudice può anche tener conto, per motivi d'economia
procedurale, dei fatti intervenuti posteriormente, a condizione che questi
ultimi siano stabiliti in modo sufficientemente preciso e nella misura in cui
essi siano strettamente legati all'oggetto della causa e siano suscettibili di
facilitare l'accertamento delle circostanze rilevanti (DTF 105 V 161 consid.
2d, DTF 103 V 53 consid. 1, DTF 99 V 101 consid. 4; STFA inedita del 6
settembre 1996 in re S., I 174/96; STFA inedita del 3 febbraio 1998 in re O., I
87/97; RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, RCC 1980 pag. 263, RCC 1974 pag. 192
consid. 4, RCC 1970 pag. 582 consid. 3).
In casu
le risultanze peritali consentono di procedere ad una valutazione
dell'incapacità lavorativa e, di riflesso, al guadagno dell'assicurato anche
successivamente alla data d'emissione del querelato provvedimento. Appaiono
pertanto integrati gli estremi giustificanti, per economia di procedura, una
riforma del querelato provvedimento in punto al diritto di __________ a
prestazioni assicurative dopo tale data. Tale modo di procedere appare a
maggior ragione legittimo se si considera che le parti hanno avuto la
possibilità, pendente lite, di esprimersi in merito alle valutazioni peritali
relative alla situazione fattuale posta alla base del presente giudizio (DTF
103 V 54 consid. 1, DTF 98 V 251, DTF 98 1b 512; STFA inedita del 3 febbraio
1998 in re O., I 87/97).
Stante
quanto sopra, considerato come un aumento dell'incapacità lavorativa (e di
guadagno) dal 50% al 662/3 è da riteneresi essere subentrato a far tempo da gennaio 2002 e che
da maggio 2002 l'incapacità è del 70%, a datare dal 1. aprile 2002 __________
ha diritto ad un rendita intera d'invalidità (sino al 31 marzo 2002 egli ha
diritto ad una mezza rendita).
Infatti
giusta l’art. 88a cpv. 2 OAI, per essere riconosciuta la modifica dello stato
invalidante giustificante un aumento della rendita ex art. 41 LAI deve
perdurare almeno tre mesi senza interruzione notevole, ritenuto che la rendita
più elevata è assegnata fin dal primo giorno del mese nel corso del quale ha
termine il periodo di tre mesi (RCC 1980 pag. 479).
3.1. Con il
gravame il legale dell'insorgente contesta pure - a dire il vero in maniera
piuttosto generica - il calcolo della rendita, chiedendo al Tribunale di
verificare la scala della rendita, la durata di contribuzione e l'ammontare del
reddito annuo medio determinante di fr. 56'682.--.
Giusta
l'art. 36 cpv. 1 LAI hanno diritto alle rendite ordinarie gli assicurati
legittimati alla rendita che, quando l'invalidità si manifesta, hanno pagato i
contributi per almeno un anno. Il capoverso 2 prevede che, fatto salvo il
capoverso 3, le disposizioni della legge sull'AVS sono applicabili per analogia
al calcolo delle rendite ordinarie. A norma del citato capoverso 3 prima frase
se l'assicurato non ha ancora compiuto i 45 anni quando diventa invalido, il
reddito medio dell'attività lucrativa è aumentato di un supplemento
percentuale.
Va
brevemente rammentato che il calcolo della rendita è determinato dagli anni di
contribuzione, dai redditi dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per
compiti educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui
l’avente diritto ha compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l'insorgere
dell'evento assicurato (art. 29 bis cpv. 1 LAVS).
Il
periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso numero di
anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29 ter
cpv. 1 LAVS).
Secondo
l’art. 29 ter cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi,
durante i quali:
-
una
persona ha pagato i contributi (lett. a);
-
il suo
coniuge, secondo l’art. 3 capoverso 3 LAVS, ha versato
almeno
il doppio del contributo minimo (lett. b);
- possono
essere computati accrediti per compiti educativi o
d’assistenza (lett. c).
Inoltre,
la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio dell'assicurato (art. 29
quater LAVS).
Esso si
compone:
-
dei
redditi risultanti da un’attività lucrativa (lett. a);
-
degli accrediti
per compiti educativi (lett. b);
-
degli
accrediti per compiti assistenziali (lett. c).
La somma
dei redditi dell’attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il fattore
di cui all'art. 51 bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 e art. 33ter LAVS).
Il
reddito annuo medio è determinato sommando i redditi da attività lucrativa
rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per
il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS).
Nel caso
che ci occupa, __________, classe __________, ha diritto ad una mezza rendita
di invalidità dal 1° ottobre 1999.
Per
determinare il periodo di contribuzione dell'assicurato fa stato il periodo dal
1° gennaio 1960 (1° gennaio susseguente il 20.o anno di età) fino al 31 dicembre
1998 (31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato).
Dall’esame
dei conti individuali del ricorrente, dove sono tra l'altro registrati i
redditi da attività lucrativa per i quali sono stati versati i contributi AVS
(art. 30ter LAVS e art. 140ss OAVS) risulta che l'interessato presenta un
periodo di contribuzione incompleto, a causa delle lacune contributive dal 1960
al settembre 1964 (data di entrata in Svizzera dell'insorgente) e dal 1974 al
settembre 1977 (allorquando era residente all'estero).
In
concreto, in base ai conti individuali dell'insorgente, l'amministrazione è
rettamente giunta ad un periodo contributivo totale di 31 anni e 3 mesi.
Inoltre,
in virtù dell'art. 52c OAVS i periodi di contribuzione tra il 31 dicembre precedente
l'insorgere dell'evento assicurato e il sorgere del diritto alla rendita
possono essere computati per colmare lacune di contribuzione. I redditi
provenienti da un'attività lucrativa realizzati durante questo periodo non sono
tuttavia presi in considerazione per il calcolo della rendita.
Per
questo motivo, giustamente, i redditi del 1999 e, a maggior ragione quelli del
2000, non sono stati presi in considerazione nel calcolo della rendita.
In
concreto la Cassa, in virtù di tale disposto, ha per contro aggiunto 9 mesi
supplementari.
In
applicazione delle tabelle sulle rendite il cui uso è obbligatorio, con un
periodo di 32 anni interi (effettivi: 31 anni e 3 mesi), la Cassa ha
giustamente preso in considerazione la scala 37.
Va ora
verificato l'ammontare del reddito annuo medio (RAM), determinato dai redditi
da attività lucrativa sui quali l’assicurato ha versato i contributi durante il
proprio periodo di contribuzione che va dal 1° gennaio 1960 (1° gennaio
seguente il compimento del 20.o anno di età) al 31 dicembre 1998 (31 dicembre
precedente l'insorgere dell'evento assicurato), ai quali sono aggiunti
eventuali compiti educativi, il tutto deve essere poi diviso per gli anni di
contribuzione effettivi.
La Cassa
ha proceduto alla somma dei redditi da attività lucrativa del ricorrente
iscritti nel suo conto individuale.
L'amministrazione
ha in particolare ripartito e attribuito per metà all'insorgente i redditi
conseguiti durante gli anni civili di matrimonio comune dal 1.1.1965 (anno seguente
il matrimonio) al 31.12.1997 (anno precedente l'insorgere del primo evento
assicurato, ossia l'età pensionabile della moglie). Infatti, giusta l'art. 29
quinquies cpv. 3 lett. a LAVS i redditi che i coniugi hanno conseguito durante
gli anni civili di matrimonio vengono ripartiti e attribuiti per metà a
ciascuno dei coniugi se entrambi hanno diritto ad una rendita. Sottostanno alla
ripartizione e attribuzione reciproca unicamente i redditi conseguiti tra il 1°
gennaio che segue il compimento dei 20 anni e il 31 dicembre che precede
l'insorgere dell'evento assicurato da parte del coniuge che ha per primo
diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e in periodi
durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati presso l'assicurazione
svizzera per la vecchiaia e i superstiti (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. b
LAVS).
Inoltre,
giusta l'art. 50b cpv. 3 OAVS i redditi realizzati durante l'anno del
matrimonio nonché durante l'anno civile dello scioglimento del matrimonio non
sono sottoposti alla ripartizione.
Per cui
la Cassa sommando i relativi redditi è rettamente giunta ad un importo di fr.
939'839.
La somma
dei redditi da attività lucrativa deve essere rivalutata in funzione
dell’indice previsto per l’adeguamento delle rendite all’evoluzione dei prezzi
e dei salari di cui all’art. 33 ter LAVS (cfr. art. 30 cpv. 1 LAVS). Tale
fattore di rivalutazione è stabilito dall’Ufficio federale delle assicurazioni
sociali (UFAS) secondo le modalità di calcolo esposte all’art. 51 bis OAVS. Il
fattore di rivalutazione è contenuto nelle tavole per la determinazione del
reddito annuo medio, edite dall’UFAS, il cui uso è obbligatorio (cfr. art.
30bis LAVS, art. 51 OAVS) e varia a seconda della prima registrazione sul conto
individuale dell’assicurato determinante per la rendita.
Nel caso
che ci occupa, la prima registrazione determinante nel conto individuale
dell’assicurato è avvenuta nel 1961.
Pertanto,
dalle citate tavole il fattore di rivalutazione risulta essere l'1,553. L'importo
rivalutato va poi diviso per il periodo effettivo di contribuzione (31 anni e 3
mesi).
Ne discende che la media
dei redditi da attività lucrativa si fissa in fr. 46'706.-- (939'839 X 1,553 :
31 anni e 3 mesi).
L’assicurato
ha avuto dal suo matrimonio tre figlie nate nel __________, __________e
__________.
Per ogni
anno in cui l’assicurato ha provveduto all’educazione dei figli minori di 16
anni viene assegnato un accredito che corrisponde al triplo della rendita
minima vigente al momento in cui è sorto il diritto alla rendita. Nessun
accredito è attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è
riconosciuto per l’anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS).
Da
rilevare inoltre che ai sensi dell’art. 29 sexies cpv. 3 LAVS, l’accredito per
compiti educativi assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di
matrimonio è ripartito per metà tra i coniugi e la ripartizione viene eseguita
unicamente per il periodo di contribuzione.
Pertanto sono stati riconosciuti accrediti per compiti educativi dal 1966 (anno
susseguente la nascita della prima figlia) fino al 1986 (anno in cui la terza
figlia ha compiuto 16 anni), eccetto il periodo di residenza all'estero negli
anni tra il 1974 e il 1977.
Infatti
gli accrediti per compiti educativi vengono computati per i periodi in cui uno
o entrambi i genitori avevano figli a carico ed erano assicurati in
conformità dell'art. 1 cpv. 1 e 3 oppure all'art. 2 LAVS.
Quindi al
ricorrente sono stati computati 17 mezzi accrediti.
La media
dell’accredito per compiti educativi (intero) è determinata secondo la seguente
formula:
(rendita di vecchiaia annua minima x 3) x
numero bonifici educativi
durata di
contribuzione computabile
(marg.
5333 delle Direttive sulle rendite (DR), edite dall'UFAS).
In
concreto al ricorrente vanno pertanto attribuiti fr. 9'841 (1005 x 12 x 3 x
17/2 : 31 anni e 3 mesi).
Per cui
l'ammontare complessivo del reddito annuo è di fr. 56'547 (46'706 + 9'841) che
arrotondato all'importo immediatamente superiore secondo le tabelle UFAS
raggiunge fr. 56'682, per una rendita mensile al 50%, nel 1999, di fr. 757,
come calcolato dalla Cassa.
In questo
senso la decisione impugnata, per quanto concerne la rendita dovuta nel 1999,
merita conferma. La cassa dovrà invece versare all'insorgente una rendita
intera a partire dal 1° aprile 2002 (cfr. consid. 2.9).
3.2. Il
ricorrente ha postulato il rimborso dei costi che
egli ha dovuto sopportare per l'allestimento del parere medico effettuato dal
dott. __________ e prodotto pendente lite (cfr. doc. _).
A mente
di questa Corte non è grazie al referto allestito dal dott. __________,
interpellato direttamente dall'assicurato, che la fattispecie ha potuto venire
compiutamente delucidata da un profilo medico in sede di procedura ricorsuale,
durante la quale si è reso necessario ricorrere all'allestimento di una perizia
giudiziaria, la quale ha permesso di accertare in modo convincente l'effettiva
situazione medica e determinare in maniera concludente l'incidenza dello stato
di salute dell'assicurato sulla sua capacità lavorativa.
Non si
giustifica pertanto il rimborso da parte dell'autorità convenuta - a titolo di
spese ripetibili - dei costi relativi all'allestimento del citato rapporto
medico (sul diritto al rimborso, in sede giudiziaria, delle spese di perizie di
parte cfr. DTF 105 V 62; Leuzinger-Naef, Bundesrechtliche
Verfahrensanforderungen betreffend Verfahrenskosten, Parteientschädigung und
unentgeltlichen Rechtsbeistand in Sozialversicherungsrecht, in: SZS 1991 pag. 176
e segg; Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg
1999, pag. 131; cfr. anche RAMI 1994 U182, pag. 47 e segg.).
3.3. Malgrado,
quindi, la decisione impugnata risulti corretta, poiché la presente decisione
si fonda su fatti posteriori alla decisione impugnata, il ricorrente,
parzialmente vittorioso e rappresentato in causa, ha diritto a un'indennità di
patrocinio, che viene quantificata in fr. 2'000.-.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é parzialmente accolto.
§ __________
ha diritto ad una mezza rendita dal 1° ottobre 1999 e ad una rendita intera dal
1° aprile 2002.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L'UAI
verserà al ricorrente fr. 2000.-- a titolo di ripetibili.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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