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Numero d'incarto:
32.2000.91
Data decisione, Autorità:
07.02.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
32.2000.00091
RG/sc
Lugano
7 febbraio 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sull'istanza 13 marzo 2000 di
__________,
chiedente la revisione della
sentenza emessa l'8 febbraio 2000 da questo Tribunale nella causa da essa
promossa con ricorso 6 novembre 1998 contro la decisione del 8 ottobre 1998
emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. Per giudizio
8 febbraio 2000 (intimato il 15 febbraio 2000) il TCA ha respinto il ricorso
interposto dall'assicurata avverso la decisione 6 novembre 1998 con l'Ufficio
assicurazione invalidità (UAI) ha negato il diritto ad una rendita
d'invalidità.
1.2. Con atto 13
marzo 2000, non ancora scaduto il termine d'impugnazione tramite rimedio
ordinario di diritto, __________ ha chiesto al TCA di procedere alla revisione
della sentenza 8 febbraio 2000. Nell'istanza viene in particolare fatto valere:
"
(…)
una nuova valutazione clinica nella quale sia
aggiornato il mio attuale stato di salute, in quanto tale valutazione
rappresenta la fonte indiscutibile di prova della RILEVANTE DURATA della
incapacità al guadagno e, giustamente, il Giudice, mai e poi mai, avrebbe
potuto esprimere giusta valutazione in presenza di una considerazione medica
che ha un trascorso storico di ben oltre due anni!!
Tale valutazione clinica manca agli atti ed è
pertanto influente il decidere.
A tal fine, stante il "galoppante"
avanzamento del mio male, che peggiora con il passare dei mesi o che mi
avvicinerebbe distrutta alla prossima età pensionabile, si renderebbe utile, a
mezzo di un nuovo medico, anche eventualmente nominato d'ufficio dalla S.V.,
acquisire una nuova valutazione clinica che meglio descriva quale potrebbe
essere il mio stato di salute, qualora io dovessi persistere nel lavorare.
La documentazione medica costituisce, infatti, un
importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora
RAGIONEVOLMENTE esigibili dall'assicurato (SVR 1996 IV Nr. 74 pag. 214 consid.
2d).
In conclusione, siccome il grado di invalidità
deve essere necessariamente legato all'incapacità di guadagno che ne deriva e
che quest'ultima deve essere valutata in base a quale guadagno può e deve
essere ancora realizzato dall'interessato utilizzando la sua capacità
lavorativa residua, anche in considerazione delle possibilità di lavoro allo
stesso aperte, si fa presente a Codesto decidente, che la mia considerevole
età, coevamente al mio attuale stato di salute, non mi permettono più di stare
a lungo in piedi o seduta, in particolare per la durata dell'intera giornata
lavorativa e che non si può gestire un negozio controllando semplicemente la
parte amministrativa per non incorrere in notevoli perdite di guadagno!!!"
(Doc. AI _)
1.3. Con
pronuncia 15 settembre 2000 il TFA, cui l'atto è stato trasmesso perché venisse
considerato alla stregua di ricorso di diritto amministrativo, ha dichiarato il
gravame irricevibile per assenza di volontà di ricorrere e ha (ri)trasmesso
l'incarto al TCA per competenza (I).
1.4. Con scritto
26 gennaio 2001 l'istante ha trasmesso al TCA (e contestualmente all'U.
considerando in diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel
merito
2.2. L'art. 85
cpv. 2 lett. g LAVS, applicabile all'assicurazione invalidità in virtù del
rimando di cui all'art. 69 LAI, prescrive che i Cantoni devono garantire la
revisione contro le decisioni se sono stati scoperti nuovi fatti o mezzi di
prova oppure se un crimine o un delitto ha influito sulla decisione.
Ai sensi
dell'art. 14 lett. a delle Legge di procedura per le cause davanti al TCA
(LPTCA) contro le decisioni del TCA è ammessa la revisione se, segnatamente,
sono stati scoperti dei fatti nuovi o nuovi mezzi di prova oppure se un crimine
o un delitto ha influito sulla decisione;
La
revisione processuale, a cui il citato art. 14 LPTCA fa riferimento, è un
rimedio di diritto straordinario contro decisioni cresciute in giudicato del
tribunale (cfr. Ch. Zünd, Kommentar zum Gesetz über das
Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, Zurigo 1999, § 29 n. 2, pag.
223; cfr. anche DTF 119 V consid. 3a pag. 184);
2.3. Nell'evenienza
concreta la sentenza in oggetto, che l'assicurata ha espressamente manifestato
di non voler impugnare con rimedio di diritto ordinario dinanzi al TFA, è
cresciuta in giudicato 30 giorni dopo la sua intimazione, avvenuta il 15
febbraio 2000;
Come
visto, perché il TCA possa rivedere una sua decisione cresciuta in giudicato, é
necessario che siano scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova.
"Nuove",
secondo la costante giurisprudenza federale, vanno considerate circostanze che
si sono realizzate fino al momento in cui, nel procedimento principale,
deposizioni di fatto erano ancora possibili processualmente, ma che, nonostante
l'attenzione prestata, erano sconosciuti all'istante.
Inoltre,
i fatti nuovi devono essere di rilievo. Devono, in altri termini, essere idonei
a modificare la base fattuale della sentenza contestata ed a condurre, con
esatto apprezzamento giuridico, a diversa decisione (STFA 9 settembre 1980 in
causa W., e STFA 1° marzo 1982 in causa R.A., ambedue non pubblicate).
Per
quanto riguarda i nuovi mezzi di prova, essi devono o provare fatti nuovi di
rilievo motivanti la revisione o fornire la prova di fatti conosciuti nel procedimento
precedente, ma rimasti non provati a svantaggio dell'istante.
In
sostanza il nuovo mezzo di prova deve servire non ad apprezzare ma ad
accertare i fatti (DTF 110 V 141, consid. 2; 110 V 292 consid. 1; 109 V 121
consid. 2b; 108 V 168; 106 V 87 consid. 1a).
Costituisce,
dunque, fatto nuovo o nuovo mezzo di prova soltanto il fatto o il mezzo di
prova che non era già conosciuto nella precedente procedura o che non avrebbe
potuto essere prodotto dall'interessato nonostante quest'ultimo avesse fatto
prova della diligenza necessaria (RCC 1983, pag. 157; RCC 1970, pag. 457
consid. 3).
Secondo
la giurisprudenza costante del TFA, una perizia che apprezza in modo diverso
fatti noti e non modificati non costituisce un nuovo mezzo di prova ai sensi
dei predetti disposti (DTF 115 V 186 consid 2c; STFA 16.3.1992 in re A.B., non
pubbl.; RCC 1985, pag. 335, consid. 2b).
Analogamente,
non costituisce motivo di revisione il solo fatto che il giudice, possa avere
interpretato in modo errato dei fatti conosciuti. E' necessario che simile
errata interpretazione sia stata fatta poiché non erano conosciuti fatti
importanti per il giudizio o perché tali fatti non erano provati (DTF 110 V
141, consid 2;108 V 171 consid 1; RCC 1985, pag. 335, consid. 2b).
Soltanto,
dunque, fonda un'istanza di revisione il nuovo mezzo di prova che accerta fatti
nuovi suscettibili di dimostrare che gli elementi posti alla base della prima
pronuncia erano oggettivamente insufficienti od errati (RCC 1985, pag. 335,
consid. 2b; STFA 16.3.1992 cit.; RAMI 1991 15ss);
2.4. In casu
l'istante, rimproverando al TCA di aver valutato la sua incapacità al guadagno
senza considerare il peggioramento dello stato di salute intervenuto ancor
prima del giudizio dedotto in revisione, invoca in sostanza una "nuova
valutazione clinica".
A tale
riguardo pendente lite l'assicurata ha prodotto un certificato nel quale il
medico interpellato, il neurochirurgo dott. __________, ha sostanzialmente
evidenziato la necessità di una approfondita valutazione dello stato attuale
dell'assicurata (il certificato è stato redatto nel gennaio 2001) e del grado
d'incapacità lavorativa:
"
ho avuto l'occasione di aver visione della
documentazione, concernente la sopraccitata paziente, in merito ad una pratica
AI tuttora aperta, che viene trattata attualmente dal Tribunale cantonale delle
assicurazioni.
Personalmente, conosco la Sig.ra __________ da
aprile 2000. Trattasi di una paziente sofferente ormai da anni di problemi
lombari, in stato dopo intervento al bacino e protesi dell'anca. La paziente è
sofferente anche di una sindrome lombovertebrale, in presenza di un'ernia
discale con compressione radicolare L4 a sinistra. La situazione preoperatoria
era veramente disastrosa, la paziente era estremamente sofferente per questa
sintomatologia algica radicolare, con una grave paresi del quadricipite
sinistro grado II-III. La RM lombare e la mielografia funzionale avevano
confermato, oltre all'ernia, anche un canale spinale stretto.
La paziente è stata operata l'08.06.00 con decompressione
del canale spinale a livello L3/4 e L2/3. Dopo quest'intervento,
progressivamente la paresi è migliorata, per cui, al momento persiste una
paresi residuale grado IV del quadricipite, che impedisce ancora la paziente,
ma in maniera non eccessiva: la sintomatologia algica radicolare è notevolmente
regredita. Tuttavia, la paziente è molto sofferente per i restanti problemi
alle gambe, in stato dopo intervento per protesi dell'anca e problemi artrosici
diffusi del rachide lombare. La paziente deambula con una canna in posizione
anteflessa.
Valutando la situazione clinica e
neuroradiologica attuale, sono dell'opinione che una rendita AI sia
giustificata. Non mi esprimo sul grado di questa rendita, ma ritengo opportuno
ed anche corretto verso la paziente che un esame supplementare clinico venga
effettuato, per valutare lo stato attuale della paziente ed il grado
d'inabilità lavorativa, rispettivamente il grado di un'eventuale rendita.
Proporrei, quindi, un esame approfondito presso il SAM di Bellinzona o in un
qualsiasi altro centro competente." (Doc. _)
L'istante
ha pure prodotto un certificato della dr.ssa __________, fisiatra e
reumatologa, datato 7 marzo 2000, nel quale la specialista ha sostanzialmente
attestato:
"
Dolori molto forti all'anca sx con stato dopo
protesi totale dell'anca in seguito ad un'osteotomia secondo Chiari.
La scintigrafia ossea non ha confermato nessuno
scollamento della protesi. - La terapia è conservativa, ma la paziente non era
più capace al lavoro.
In più accusa dei problemi alla schiena con
alterazioni plurisegmentali della colonna vertebrale.
La Signora __________ è stata vista anche dal
chirurgo, Dr. __________, che consigliava una terapia conservativa.
Negli ultimi due anni la situazione è peggiorata
notevolmente visto che la paziente doveva lavorare da sola ed era perciò sotto
costante sovraccarico lavorativo, certamente non favorevole per il suo stato di
salute." (Doc. AI _)
Sempre
per quanto riguarda la certificazione medica prodotta a sostegno della domanda
di revisione, agli atti figura pure un precedente rapporto del dott. __________
datato 6 luglio 2000 all'attenzione del medico curante, nel quale viene
osservato:
"
T'informo sulla tua soprannominata paziente che
è stata degente presso la clinica __________ dal 07.06.00 al 16.06.00.
Diagnosi: ernia del disco L3/4 a
sx, stenosi del recesso L3/4 e L2/3 a sx.
Operazione: fenestrazione L3/4 a sx,
foraminotomia L4, discectomia.
Fenestrazione L2/3 e
decompressione.
Come tu sai, persiste uno st. d. intervento per
ernia del disco a livello L5/S1 23 anni fa. St. d. intervento al bacino ca. 15
anni fa e st. d. protesi dell'anca a sx. Da luglio '99 dolori radicolari a sx
di carattere invalidante. La paziente riesce e deambulare solo con l'aiuto di
canne ed in posizione antalgica anteflessa. Presenza di una paresi del m.
quadricipite grado III. La RM conferma un canale spinale relativamente stretto
a livello L3/4 e L2/3. Un'erniazione L3/4 a sx non è esclusa.
L'08.06.00 ha avuto luogo il sopracitato
intervento. Il decorso postop. è stato privo di complicazioni. Mobilizzazione
dal 1°, stretching neuromuscolare dal 3° e possibilità di sedersi dal 8° giorno
postop. Profilassi della tromboflebite con Fraxiparina 0,3 mg / giorno e calze
TED.
Il decorso è stato caratterizzato da una
progrediente regressione dei dolori lombari e radicolari. Persisteva un
disturbo parestetico alle gambe che richiederà maggior tempo di ripresa. Anche
la paresi del quadricipide sx è regredita.
Il 16.06.00 la signora __________ è stata
dimessa in buona condizione di salute e con una neurologia in fase di
miglioramento.
È prevista la continuazione di fisioterapia
ambulante. Controlli neurochirurgici avranno luogo nelle prossime
settimane." (Doc. AI _)
Con
certificato 23 ottobre 2000, infine, il dott. __________ ha certificato:
"
Conosco la Signora __________ dal 1.9.1999 su
invio della Dr.ssa __________.
A livello dell'anca sinistra ha subito
un'osteotomia del bacino e protesi totale dell'anca nel 1992.
L'ho vista l'ultima volta il 25.11.1999. Presentava
un'importante zoppia a sinistra, camminando con una stampella.
Mostrava una funzione dolorante e limitata
dell'articolazione coxo-femorale a sinistra.
Visto quanto sopra avevo proposto, l'anno scorso,
una cura di terapia conservativa in modo da non peggiorare la situazione sia
articolare come anche della schiena." (Doc. AI _)
2.5. E' anzitutto
da rilevare che la revisione quale rimedio straordinario non è possibile nel
caso in cui le censure che con essa vengono sollevate avrebbero potuto essere
fatte valere facendo uso dei rimedi ordinari di diritto (cfr. VPB 1996 Nr. 38
E.5; DTF 103 Ib 89 consid. 3; Kölz/Häner, Verwaltungsverfharen und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, pag. 262).
In
concreto, atteso che l'asserita non corretta valutazione dello stato di
salute e delle sue conseguenze sulla capacità lavorativa posta alla base della
pronuncia dedotta in revisione avrebbe potuto essere censurata facendo uso del
rimedio ordinario di diritto (ricorso di diritto amministrativo al TFA), gli
estremi per procedere ad una revisione non appaiono integrati già in
applicazione del suevocato principio.
Inoltre,
la documentazione medica prodotta non contiene nuovi elementi di fatto
rilevanti, realizzatisi nella precedente procedura e sconosciuti all'istante,
atti a dimostrare che gli elementi posti alla base del precedente giudizio
fossero oggettivamente insufficienti o errati.
Nella
misura in cui dalla nuova documentazione medica é dato di evincere - ipotesi
che non sembra tuttavia realizzata nel caso in esame (cfr. consid. 2.4) - una
diversa valutazione delle condizioni di salute e delle ripercussioni
invalidanti già note nel precedente procedimento, ciò non costituirebbe motivo
di revisione, l'apprezzamento in modo diverso di fatti noti e non modificati
non configurando nuovo mezzo di prova ai sensi dei citati artt. 85 cpv. 2 lett.
g e 14 lett. a LPTCA (cfr. consid. 2.3).
Giova
infine rilevare che, nella misura in cui nella citata refertazione medica è
fatto riferimento ad eventuali modifiche dello stato di salute e della capacità
lavorativa a dipendenza dell'intervento chirurgico effettuato nel giugno 2000
(cfr. certificato 24 gennaio 2001 del dott. __________ sub doc. _), tali nuove
circostanze potranno semmai fare oggetto di una nuova domanda di prestazioni da
presentarsi alla competente autorità amministrativa a norma dell'art. 87 cpv. 4
OAI. Nuovi fatti realizzatisi dopo l'emanazione del giudizio non costituiscono
infatti motivo di revisione (cfr. VPB 1993 Nr. 22; Rhinow/Koller/ Kiss,
Oeffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht, Basilea 1996, RZ 1431);
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Nella
misura in cui ricevibile l'istanza di revisione è respinta.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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