AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2000.89
Data decisione, Autorità:
11.05.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
32.2000.00089
cs/sc
Lugano
11 maggio 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Christian Steffen
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 27 settembre 2000
di
contro
la decisione del 25 agosto 2000 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione del 25 agosto 2000 l'Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha posto
__________ al beneficio di una rendita d'invalidità (grado d'invalidità
dell'80%) di fr. 1'704.-- mensili con effetto dal 1° luglio 1999.
La
prestazione assicurativa è stata determinata sulla base di una scala di rendita
44 (periodo di contribuzione 36 anni) e di un reddito medio annuo di fr.
49'446.
1.2. L'assicurata
è tempestivamente insorta al TCA facendo valere quanto segue:
"
Dalle indicazioni in mio possesso ritengo che la
rendita AI di fr. 1'704.-- mensili non corrisponda ai contributi da me versati.
Domando quindi una nuova decisione che tenga conto quanto da me esposto."
(doc. _)
1.3. Con scritto
del 16 novembre 2000 l'UAI rinvia alla risposta del 25 ottobre 2000 della Cassa
di compensazione __________, del seguente tenore:
"
a seguito della deliberazione del 31 maggio 2000
dell'ufficio AI del Cantone Ticino, abbiamo stabilito per la persona
summenzionata una rendita intera di invalidità con effetto al 1° luglio 1999.
Conformemente alla decisione del 25 agosto 2000 è
stata calcolata una rendita mensile di Fr. 1'704.00, corrispondente ad una rendita
completa (scala 44).
In data 28 settembre 2000 la Signora __________
inoltra un ricorso chiedendo che le venga corrisposta una rendita più elevata.
In allegato vi trasmettiamo la documentazione e
prendiamo posizione come segue:
Il calcolo della rendita è determinato dagli anni
di contribuzione, dai redditi dell'attività lucrativa nonché dagli accrediti
per compiti educativi o d'assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in
cui l'avente diritto ha compiuto i 20 anni e il 31 dicembre che precede
l'insorgere dell'evento assicurato (Art. 36 LAI collegato con l'Art. 29bis
LAVS).
Il periodo di contribuzione è completo se una
persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati
della sua classe d'età (Art. 29ter LAVS).
La rendita è calcolata in base al reddito annuo
medio. Esso si compone:
a. dei redditi risultanti da un'attività
lucrativa;
b. degli accrediti per compiti educativi;
c. degli accrediti per compiti assistenziali.
(Art. 29quater LAVS)
La somma dei redditi provenienti dall'attività
lucrativa (indivisi prima del matrimonio e divisi durante il matrimonio) è
rivalutata in funzione dell'indice delle rendite previsto nell'articolo 33ter.
Il Consiglio federale determina annualmente i fattori di rivalutazione.
La somma dei redditi rivalutati derivanti da
un'attività lucrativa e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali
sono divisi per il numero di anni di contribuzione (Art. 30 cpv. 1 + 2 LAVS).
Scala delle rendite applicabile
Il periodo contributivo è completo (1963-1998) e
quindi è applicata la scala 44.
Reddito annuo medio
fattore di rivalutazione la registrazione CI 1.490
reddito rivalutato 1'767'787
durata di contribuzione determinante 36
anni
media non arrotondata 49'106
arrotondato al prossimo valore 49'446
In applicazione della scala delle rendite 44 e
del reddito annuo medio di Fr. 49'466.00 raggiungiamo, secondo la tabella per
le rendite valevole dal 1° gennaio 1999, una rendita intera pari a Fr.
1'704.00.
La rendita, secondo il nostro parere, è stata
calcolata tenendo in considerazione le prescrizioni di legge e quindi
proponiamo di respingere il ricorso." (Doc. _)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel
merito
2.2. A norma
dell'art. 28 cpv. 1 LAI l'assicurato ha diritto a una rendita intera se è
invalido almeno al 66 2/3 per cento, a una mezza rendita se è invalido almeno
al 50 per cento o a un quarto di rendita se è invalido almeno al 40 per cento;
nei casi economicamente rigorosi l'assicurato, conformemente all'art. 28 cpv.
1bis LAI, ha diritto a una mezza rendita se è invalido almeno nella misura del
40 per cento.
Il
diritto alla rendita secondo l’art. 28 LAI nasce al più presto nel momento in
cui l’assicurato presenta un'incapacità permanente di guadagno pari almeno al
40% oppure è stato, per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al
lavoro per almeno il 40% in media (art. 29 cpv. 1 lett. b LAI).
2.3. Secondo
l’art. 36 cpv. 1 LAI hanno diritto alle rendite ordinarie gli assicurati
legittimati alla rendita, che quando l’invalidità si manifesta, hanno pagato i
contributi AVS per almeno un anno.
Per quanto riguarda il calcolo delle rendite d’invalidità l’art. 36 cpv.
2 LAI prevede che sono applicabili per analogia le norme dell’AVS, riservate
alcune norme specifiche della LAI.
Se l'assicurato non ha ancora compiuto quarantacinque anni quando diventa
invalido, il reddito medio dell'attività lucrativa è aumentato di un supplemento
percentuale. Tale supplemento è fissato dal Consiglio federale secondo l'età
dell'assicurato al momento dell'insorgenza dell'invalidità (art. 36 cpv. 3
LAI).
Infine, se un assicurato con una durata intera di contribuzione non ha ancora
compiuto i 25 anni al momento dell'insorgenza dell'invalidità, la sua rendita
d'invalidità e le eventuali rendite completive ammontano ad almeno il 133 1/3
per cento dell'importo minimo della corrispondente rendita completa (art. 37
cpv. 2 LAI).
2.4. A seconda
che l'assicurato abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti oppure
che il suo periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive, egli ha
diritto ad una rendita completa o parziale (cfr. art. 29 cpv. 2 lett. a, b
LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita
completa) o di una scala inferiore (rendita parziale; cfr. art. 52 OAVS).
Il
calcolo della rendita di vecchiaia è determinato dagli anni di contribuzione,
dai redditi dell’attività di lucrativa nonché dagli accrediti per compiti
educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente
diritto ha compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’età
conferente il diritto alla prestazione (art. 29 bis cpv. 1 LAVS).
Il
periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso
numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art.
29 ter cpv. 1 LAVS).
Secondo
l’art. 29 ter cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi,
durante i quali:
-
una
persona ha pagato i contributi (lett. a);
-
il suo
coniuge, secondo l’art. 3 capoverso 3 LAVS, ha versato
almeno
il doppio del contributo minimo (lett. b);
- possono
essere computati accrediti per compiti educativi o
d’assistenza (lett. c).
Inoltre,
la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio dell'assicurato
(art. 29 quater LAVS).
Esso si
compone:
-
dei
redditi risultanti da un’attività lucrativa (lett. a);
-
degli
accrediti per compiti educativi (lett. b);
-
degli
accrediti per compiti assistenziali (lett. c).
La somma
dei redditi dell’attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il fattore
di cui all'art. 51 bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 e art. 33ter LAVS).
Il
reddito annuo medio è dunque determinato sommando i redditi da attività
lucrativa rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e
divisi per il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS).
Il
reddito annuo determinante (indicato sulla decisione della Cassa) non
corrisponde dunque necessariamente all'ultimo reddito conseguito
dall'assicurato, ma serve unicamente a fissare la corrispondente rendita.
2.5. Sono presi
in considerazione unicamente i redditi da un’attività lucrativa sui
quali sono stati versati i contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS).
I
contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono
moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di
contribuzione previsto dall’art. 5 capoverso 1; essi sono computati come
reddito di un’attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS).
Secondo
l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito
durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per
metà a ciascun coniuge se:
entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);
- una
persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia
(lett.
b);
- il
matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c).
Tuttavia
sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi
conseguiti:
-
tra
il 1° gennaio che segue il compimento del 20.o anno di età e il 31 dicembre che
precede l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge che ha per
primo diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e
-
i
periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati
all’AVS,
con riserva dell’art. 29 bis cpv. 2 LAVS (art. 29 quinquies
cpv. 4 lett. b LAVS).
Secondo
l’art. 29 sexies cpv. 1 LAVS è riconosciuto un accredito per compiti
educativi agli assicurati per gli anni durante i quali hanno esercitano
l’autorità parentale su uno o più figli minori di 16 anni (per determinati casi
cfr. art. 52e e f OAVS).
Generalmente
l’anno di inizio dell’accredito sorge con la nascita del primo figlio (marg.
5316 delle Direttive sulle rendite edite dall’UFAS (DR) valide dal 1.01.1997) e
cessa con il compimento del 16mo anno di età dell’ultimo figlio (marg. 5320
DR).
Tuttavia
nessun accredito è attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è
riconosciuto per l’anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS).
L’ammontare
dell’accredito corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia
annua minima al momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29 sexies
cpv. 2 LAVS).
L’accredito
assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è
tuttavia ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).
2.6. In concreto
la ricorrente sostiene che la rendita assegnatale non corrisponde ai contributi
da lei versati. Essa, implicitamente, contesta l'ammontare del reddito annuo
medio.
L'insorgente
non contesta invece la scala delle rendite, ossia la 44, che d'altronde è la
massima applicabile e che è stata correttamente calcolata dalla Cassa.
Spetta
dunque al TCA verificare la determinazione del reddito annuo medio (RAM).
Come
visto in precedenza (cfr. consid. 2.4), il RAM è composto dalla somma
risultante dai redditi da attività lucrativa e dagli accrediti per compiti di
educazione computabili durante il proprio periodo di contribuzione. In
concreto, poiché la ricorrente non ha avuto figli, determinante è unicamente il
reddito da attività lucrativa. Va inoltre rammentato che non sono computati i
redditi dell'anno in cui è sorto l'evento assicurato (in concreto: 1999, cfr.
art. 52c OAVS), né quelli compiuti prima del 1° gennaio che segue il compimento
dei 20 anni (art. 52b OAVS: solo in caso di durata di contribuzione incompleta
ai sensi dell'art. 29ter LAVS questi ultimi vengono calcolati).
Nel caso
di specie, la Cassa ha sommato tutti i redditi da attività lucrativa iscritti
nel conto individuale dell'assicurata relativi al periodo dal 1.1.1963 (anno
susseguente il compimento del 20.o anno di età) al 31.12.1998 (anno precedente
l'insorgere dell'evento assicurato), per un importo complessivo di fr.
1'186'434.
Orbene,
la somma dei redditi da attività lucrativa deve essere rivalutata in funzione
dell’indice previsto per l’adeguamento delle rendite all’evoluzione dei prezzi
e dei salari di cui all’art. 33 ter LAVS (cfr. rinvio dell'art. 30 cpv. 1
LAVS). Tale fattore di rivalutazione è stabilito dall’Ufficio federale delle
assicurazioni sociali (UFAS) secondo le modalità di calcolo esposte all’art. 51
bis OAVS. Il fattore di rivalutazione è contenuto nelle tavole per la
determinazione del reddito annuo medio, edite dall’UFAS, il cui uso è
obbligatorio (cfr. art. 30 LAVS, art. 51bis OAVS) e varia a seconda della prima
registrazione sul conto individuale determinante per la rendita.
Nel caso
che ci occupa, la prima registrazione determinante nel conto individuale
dell'assicurata è avvenuta nel 1963.
Pertanto, dalle citate tavole il fattore di rivalutazione risulta essere
l'1.490. L'importo rivalutato va poi diviso per i 36 anni effettivi di
contribuzione (1'186'434 x 1.490 : 36), per un reddito annuo di fr. 49'106 che,
arrotondato all’importo immediatamente superiore secondo le tabelle UFAS,
ammonta a fr. 49'446.--.
Di conseguenza
la prestazione a favore di __________, calcolata con l’ausilio delle citate
tabelle sulla base di una scala di rendita 44 ed un RAM di fr. 49'446, ammonta
a fr. 1'704.--, come rettamente calcolato dalla Cassa.
In conclusione, dopo
attento esame degli atti dell'incarto, questo TCA non può che confermare
l'esattezza del calcolo operato dalla Cassa.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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