AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2000.36
Data decisione, Autorità:
04.12.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
32.2000.00036
RG/sc
Lugano
4 dicembre 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 11 aprile 2000 di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 15 marzo 2000 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. Dal 1°
maggio 1994 __________, classe 1944, operaia di fabbrica a cottimo, beneficia
di una rendita AI per un grado d'invalidità del 50%.
1.2. In esito
alla procedura di revisione avviata nel novembre 1999, l'Ufficio assicurazione
invalidità (UAI), sulla base di nuovi accertamenti medici ed economici di cui
si dirà se necessario nel prosieguo, per decisione 15 marzo 2000 ha confermato
il diritto ad una mezza rendita:
"
(…)
Se il grado d'invalidità del beneficiario della
rendita subisce una modificazione che incide in modo rilevante sul diritto alla
rendita, questa sarà per il futuro, aumentata o diminuita in misura
corrispondente oppure soppressa.
Dopo gli accertamenti è stato confermato il
diritto alla rendita che viene attualmente corrisposta con un grado
d'invalidità del 50%.
- Una revisione della rendita è prevista per il
28.02.2003.
Gli accertamenti hanno rilevato che l'attività di
barista, svolta a metà tempo fino al 31 dicembre 1998, non è più adeguata
all'attuale stato di salute. L'assicurata è però ritenuta abile al lavoro in
misura del 50% in un'attività leggera ed adeguata. Il reddito annuo
conseguibile ammonta a Fr. 12'250.--. Senza il danno alla salute il guadagno attuale
sarebbe di Fr. 32'357.--. Dal confronto di questi redditi si ricava una
perdita di guadagno del 62 %. L'assicurata ha pertanto diritto al versamento di
una mezza rendita AI come finora.
La domanda di revisione deve essere pertanto
respinta." (Doc. AI _)
1.3. Con
tempestivo ricorso 11 aprile 2000 l'assicurata – rappresentata dal __________ -
ha impugnato la decisione amministrativa chiedendone l'annullamento e
conseguentemente il riconoscimento di una rendita intera d'invalidità.
Nel
gravame viene in particolare esposto:
"
(…)
Motivo che ha portato all'Ufficio AI del Canton
Ticino al rifiuto della revisione è da ricercare nella percentuale risultante
dal confronto dei redditi.
Siamo in grado di produrre al Doc. _ una
dichiarazione dell'ex-datore di lavoro __________con la quale si attesta che
qualora la dipendente fosse ancora in forza percepirebbe al 1.1.1999 un reddito
base di Fr. 2534.-- più una media di percentuale a cottimo del 127.96 il che
porterebbe la prestazione lorda mensile a Fr. 3291.--.
Siccome la convenzione dell'industria
metalmeccanica (Doc. _) applicata nella ditta __________ prevede all'articolo
16 una indennità di fine anno (tredicesima) ne risulta che il reddito ipotetico
della Sig.ra __________ sarebbe di Fr. 42'783.--.
Teniamo a sottolineare che proprio l'inabilità
lavorativa ha portato il datore di lavoro a sciogliere il rapporto d'impiego.
Facendo il paragone dei redditi
Reddito annuo conseguibile Fr.
12250.--
Reddito senza il danno alla salute Fr.
42783.--
Ne consegue una perdita di guadagno pari al 71%,
e di conseguenza un diritto ad una rendita di invalidità intera." (Doc. _)
1.4. Con risposta
4 maggio 2000 l’UAI ha proposto di respingere l'impugnativa adducendo:
"
(…)
- L'assicurata
motiva la propria richiesta sulla base del confronto fra un reddito senza danno
alla salute calcolato in Fr. 42'783.-- e un reddito annuo conseguibile in
attività esigibile pari a Fr. 12'250.--.
Il
primo valore viene giustificato dal fatto che, secondo l'ex datore di lavoro
__________l'assicurata, qualora fosse stata ancora in forza alla ditta alla
data del 01.01.1999, avrebbe percepito, con tutte le prestazioni accessorie, un
reddito annuo mensile pari a Fr. 3291.--, il che, unito alla 13a
mensilità, avrebbe portato a raggiungere il valore citato di Fr. 42'783.--.
Il
secondo valore corrisponde a quello calcolato dall'UAI, ed è relativo
all'abilità lavorativa residua del 50% in attività leggera ed adeguata,
partendo dal reddito di riferimento per tale attività, stabilito da codesto lodevole
Tribunale, in Fr. 24'500.-- per il personale femminile.
- La
comparazione dei redditi proposta dall'assicurata, tuttavia, non è conferente.
In
primo luogo, infatti, la comparazione deve avvenire sulla base di dati
confrontabili in modo omogeneo, mentre, nel caso di specie, viene proposta la
migliore progressione possibile del salario fino al 1999 e un reddito con
invalidità di natura convenzionale, stabilito dal Tribunale, che, a quanto ci
consta, risale, come ultimo aggiornamento, al 1994.
La
situazione dei redditi deve essere pertanto portata al 1994, epoca nella quale
è cessato definitivamente il rapporto di lavoro con la ditta __________ a causa
della situazione invalidante.
Al
31.12.1994, tuttavia, il reddito senza invalidità dell'assicurata era
quantificabile con certezza in Fr. 32'357.-- (cfr. questionario per il datore
di lavoro del 23.11.1993, all. 6, attualizzato nei calcoli secondo la nota
18.11.1999 di cui all'all. 39)." (Doc. _)
1.5. Con scritto
12 maggio al TCA il rappresentante dell'assicurata ha confermato la propria
domanda di giudizio, ribadendo, quale unico oggetto di contestazione, la non
corretta valutazione ai fini della graduazione dell'invalidità del reddito da
valido da parte dell'amministrazione (V).
Con
ulteriore scritto 24 novembre 2000 l'assicurata personalmente ha sollecitato
l'evasione del gravame (VI).
in
diritto
In ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999
nella causa D.C.).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è sapere se siano nella fattispecie adempiute le premesse
giustificanti una revisione della mezza rendita d'invalidità assegnata a
__________.
Con
l'atto impugnato, l'UAI ha infatti confermato il precedente grado d'incapacità
al guadagno del 50% e il conseguente diritto ad una mezza rendita AI.
L'insorgente dal canto suo postula l'erogazione di una rendita AI intera,
sostenendo di presentare un grado d'invalidità pari al 71%.
Se il
grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che
incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro,
aumentata o diminuita in misura corrispondente oppure soppressa (cfr. art. 41
LAI).
La
revisione avviene d'ufficio o su domanda (cfr. art. 87 cpv. 1 OAI).
Se la
capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il
cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a
prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato
tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a
durare (cfr. art. 88 a cpv. 1 OAI).
Analogamente,
in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del
cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da
tre mesi senza interruzione notevole (cfr. art. 88 a cpv. 2 OAI).
Queste
norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma
anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel
tempo (STFA 29 maggio 1991 in re St., RCC 1984 pag. 137).
2.3. Anche ai
fini della revisione del grado di invalidità fa stato l'art. 4 LAI, secondo il
quale per invalidità si intende l'incapacità di guadagno cagionata da un danno
alla salute (consid. 2.1).
Perciò,
la costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a
revisione secondo l'art. 41 LAI non solo in caso di modifica rilevante dello
stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo
stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di
guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno
1994 in re P. P. p. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid.
1a; DTF 109 V 116, consid. 3 b; DTF 105 V 30).
Affinché
sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni
cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da
influire sulla perdita di guadagno.
D'altra
parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista
astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI che prevede
l'assegnazione di un quarto di rendita se il grado d'invalidità è di almeno il
40%, una mezza rendita quando il grado d'invalidità è di almeno il 50% e una
rendita intera quando l'invalidità raggiunge almeno il 66 2/3%.
Secondo
l'art. 28 cpv. 2 LAI, inoltre, l'invalidità è determinata stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile
da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito del lavoro che
egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido.
In ogni
caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla
pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente
mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata,
sia giudicata in modo diverso (RCC 1987, pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile
1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).
Per
stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista
temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della
decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia
della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita
a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 109 V 262; 105
V 30; Valterio, op. Cit. P. 268; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die
Invalidenversicherung, Serie: Rechtssprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, p. 258).
2.4. In casu, in
esito agli accertamenti esperiti nell'ambito della revisione avviata su istanza
dell'assicurata nel novembre 1999, l'amministrazione ha confermato il diritto
ad una mezza rendita precedentemente erogata per un grado d'invalidità del 50%,
rilevando come il nuovo grado d'incapacità al guadagno, desunto dal raffronto
di un reddito da valido di fr. 32'357.- con il reddito da invalido di fr.
12'250.-, sia pari al 62%.
Col
gravame l'insorgente, nulla eccependo riguardo alle risultanze mediche, si
limita, come visto, a contestare la fissazione del reddito da valido,
rimproverando sostanzialmente all'amministrazione di aver erroneamente
considerato a tale uopo il reddito conseguibile senza il danno alla salute nel
1994. Applicando il reddito ipotetico che essa avrebbe percepito al momento
della richiesta di revisione, vale a dire nel 1999, l'assicurata sostiene che
dal raffronto dei redditi emergerebbe invece un grado d'incapacità al guadagno
pari al 71%, ciò che giustificherebbe la revisione della rendita e la
consecutiva erogazione di una rendita intera d'invalidità.
2.5. Ai fini del
calcolo dell'invalidità, secondo legge e giurisprudenza, dev’essere tenuto
conto del reddito ipotetico che l’assicurato potrebbe conseguire considerando
il danno alla salute di cui soffre e quello che avrebbe potuto conseguire se il
danno non fosse subentrato (cfr. consid. 2.3).
Per la
valutazione di entrambi i redditi da porre a confronto è determinante il
momento della decisione impugnata (cfr. RCC 1991 pag. 332, RCC 1989 pag. 123,
RCC 1980 pag.320). Per quanto riguarda in particolare la determinazione del reddito
da valido, occorre pertanto prendere in considerazioni il reddito che
l'assicurata avrebbe potuto verosimilmente conseguire senza il danno alla
salute sino al momento determinante dell'emanazione del provvedimento
litigioso.
In casu,
per il calcolo del reddito ipotetico da valido, occorre riferirsi al salario
percepito in concreto dall'assicurata prima dell'insorgenza dell'invalidità
(cfr. doc. AI _), tenendo conto delle eventuali modifiche che tale salario
avrebbe potuto subire sino al 2000, senza dover quindi ricorrere
all'applicazione di dati statistici, dagli atti risultando che il salario
percepito prima dell'invalidità corrispondeva alla retribuzione per l'attività
di operaia di fabbrica svolta a tempo pieno e con rendimento pieno (cfr.
Scheidegger, Rechtliche Rahmenbedingungen für die Verwendung von Tabellenlöhnen
bei der Invaliditätsgradermittlung, in: Rechtsfragen der Invalidität in der
Sozialversicherung, St. Gallen 1999, pag. 89 e segg.; cfr. SVR 2000 IV Nr. 13).
In
concreto dall'attestazione del datore di lavoro del 31 marzo 2000 (doc. _),
presso il quale, dal 1989 e sino all'insorgere dell'invalidità (1993)
l'assicurata svolgeva l'attività di operaia di fabbrica (a cottimo) nel settore
dell'industria metalmeccanica, risulta che nel 2000 il salario annuo, composto
di una retribuzione mensile fissa e della percentuale variabile di cottimo
(calcolata in base alla media delle percentuali), sarebbe stato - tenuto conto
degli aumenti salariali annui e compresa la tredicesima conformemente a quanto
previsto dalla convenzione dell'Industria metalmeccanica valida sino al giugno
2003 (cfr. doc. _) - di fr. 42'783.- (3'291 x 13).
Tale è in
concreto il reddito da valido computabile - alla luce della succitata
giurisprudenza e contrariamente all'importo erroneamente ritenuto dall'UAI con
riferimento al salario percepito dall'assicurata nel 1994 - ai fini del calcolo
dell'invalidità.
2.6. Per quanto
riguarda il reddito da invalido, l'UAI, sulla base della refertazione
medica agli atti, ha concluso - e ciò è rimasto incontestato - che a dispetto
del danno alla salute di cui è portatrice, l'assicurata è in grado di svolgere
nella misura del 50%, un'attività leggera. L'amministrazione ha quindi fissato
il salario conseguibile dall'assicurata tenendo conto del danno alla salute in
fr. 12'250.-
Orbene,
per determinare il reddito ipotetico da invalido conseguibile da manodopera
maschile nel Cantone Ticino in attività leggere e non qualificate, svolte a
tempo pieno e con rendimento completo in un mercato del lavoro equilibrato,
questo Tribunale, utilizzando dati salariali concreti, ha stabilito, in una
sentenza di principio pubblicata in SVR 1996, UV N° 55 pag. 183, che il reddito
annuo ammonta:
per il
1992 fr. 34'000.--
per il
1993 fr. 34'500.--
per il
1994 fr. 35'000.--
per il
1995 fr. 35'000.--
Il TCA ha
inoltre escluso cambiamenti nella remunerazione e ritenuto, anche per il 1996,
l'importo di fr. 35'000.-- (STCA 27 agosto 1996 in re J. M.).
Questa
Corte ha, inoltre, stabilito che, per il personale femminile, tenuto conto
delle divergenze salariali tra uomo donna emerse in diversi studi (cfr. OCST,
"Salari in Svizzera e in Ticino", I dati del 1996, Lugano 1999), tale
importo deve essere ridotto del 30 % (cfr. STCA del 30 aprile 1999 nella
causa M. S. e sentenze ivi citate; STFA del 23 marzo 1998 nella causa L. P. [I
306/97], non pubblicata, pag. 3).
Nel
passato, questi parametri sono sempre stati approvati dal TFA, in particolare
nella sentenza pubblicata in RAMI 1998 U292 pag. 223 (= SVR 1998 UV N° 6 p.
15s.).
In una
sentenza del 27 ottobre 1999 nella causa T. S., pubblicata in SVR 2000 IV N°
21, il TCA ha riconfermato la propria giurisprudenza; dopo avere constatato che
i salari di riferimento sarebbero praticamente identici anche utilizzando i
risultati dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari dell'ufficio
federale di statistica (cfr. DTF 124 V 324 = Pratique VSI 1999 pag. 51 seg.;
Pratique VSI 2000 pag. 84-85) riducendoli, se del caso, conformemente a quanto
stabilito dall'Alta Corte (cfr. DTF 124 V 323-324 = Pratique VSI 1999 pag.
55-56; Pratique VSI 2000 pag. 85-86).
La
giurisprudenza federale relativa alla fissazione del reddito da invalido è
stata tuttavia recentemente oggetto di una completa verifica da parte del
Tribunale federale delle assicurazioni.
In una
sentenza del 30 giugno 2000 nella causa V. B. (I 411/98), - riprendendo in
sintesi quanto stabilito con sentenza 9 maggio 2000 nella causa A., ora
pubblicata in DTF 126 V 75 e segg. - l'Alta Corte si è in particolare così
espressa riguardo alle conclusioni del suo esame:
" 3.-
(…)
b) Contrariamente all'UAI, l'autorità giudiziaria cantonale
ha invece proceduto al prescritto confronto dei redditi. Per quel che riguarda,
in particolare, il reddito ipotetico d'invalido, essa, facendo capo alla
propria giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione del salario di
riferimento ai fini del calcolo della capacità di guadagno residua, finora più
volte confermata dal Tribunale federale delle assicurazioni, ha ritenuto
l'importo di fr. 35'100.‑, che corrispondeva nel 1994 alla retribuzione
annua media conseguibile sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati
non qualificati con problemi di salute in attività leggere adeguate (SVR 1996
UV no. 55 pag. 186 consid. 2.11). Orbene, la questione dei salari medi fondati
su dati statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria ticinese si
riferisce, è stata oggetto di una recente sentenza del 9 maggio 2000 del
Tribunale federale delle assicurazioni nella causa A. (I 482/99), destinata
alla pubblicazione.
4.- In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza
stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato, in
primo luogo, la situazione salariale concreta in cui versa l'assicurato.
Qualora i dati economici effettivi difettino per l'inattività di quest'ultimo,
possono essere ritenuti, conformemente alla giurisprudenza, i dati forniti
dalle statistiche salariali.
La questione di sapere se e in quale misura i salari medi
fondati su dati statistici devono essere ridotti dipende dall'insieme delle
circostanze personali e della situazione professionale del caso concreto
(limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio,
nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi
che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente facendo un uso corretto
del potere di apprezzamento che le compete. La Corte ha precisato, al riguardo,
come una riduzione complessiva massima del 25% del salario statistico
permettesse di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul
reddito di lavoro.
Questa Corte ha poi ancora rilevato, nella medesima
sentenza, che nell'ambito dell'esame della riduzione globale da operare -
percentuale che è stimata e deve essere succintamente motivata
dall'amministrazione -, il giudice delle assicurazioni sociali non può senza
valido motivo sostituire il proprio apprezzamento a quello
dell'amministrazione. (n.d.r., in quella sentenza il TFA ha operato una
riduzione del 15% invece del 40% effettuata dai giudici cantonali).
5.- Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese, secondo
cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro
equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività confacenti
allo stato di salute è valutato senza particolare riferimento alle circostanze
specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa le
esigenze poste dalla nuova giurisprudenza precitata.
In queste condizioni, il giudizio di prima istanza e la decisione
amministrativa devono essere annullati, nel senso che gli atti sono rinviati
all'Ufficio ricorrente perché, stabilito il tasso d'invalidità fondandosi sulla
recente giurisprudenza di questa Corte, statuisca di nuovo sul diritto ai
provvedimenti professionali in lite."
Nella
recente sentenza 4 settembre 2000 nella causa N. R. (inc. __________), in
merito al calcolo del reddito da invalido questa Corte, sulla scorta delle
precisazioni fornite dall'Ufficio federale di statistica (UFS) circa
l'applicabilità dei dati statistici salariali contenuti nelle inchieste sulla
struttura dei salari pubblicate dall'UFAS ogni due anni, ha rilevato quanto
segue:
"
Al fine di non discriminare gli assicurati
attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto
alla media nazionale, visto che il reddito da non invalido è quello che
verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il
danno alla salute, questo Tribunale ritiene che nell'applicazione dei dati
statistici occorre utilizzare la tabella che riflette i salari versati nella
nostra regione.
Se si ignorasse questo aspetto, sostenendo per
ipotesi che siccome la LAI è una legge federale occorre riferirsi ad un unico
dato salariale statistico valido per tutto il paese (ad esempio fr. 4628.-- nel
1998 per un uomo, cfr. TA1; DTF 124 V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85), si
finirebbe per utilizzare dati salariali irrealistici ed in definitiva giungere
ad un risultato che non garantisce l'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 126 V
36; DTF 126 V 48; STFA del 22 maggio 2000 nella causa I. (I 312/99); DTF 126 I
76).
Del resto il TFA, nella sua giurisprudenza, ha
per lungo tempo giustamente e regolarmente tenuto conto dei salari vigenti nel
Cantone in cui opera l'assicurato (cfr. RCC 1989 pag. 485 "du Canton
concerné"; sentenza del 26 agosto 1998 nella causa K.W. citata in SVR 1996
UV Nr. 55 pag. 185: "Im Wohnsitz Kanton des Beschwerdegegners
(Thurgau)".
Nella sentenza pubblicata in SVR 2000 IV Nr. 21
il TCA ha al riguardo precisato:
"
La necessità di
adattare i salari medi nazionali alla situazione del Ticino risulta peraltro
implicitamente nella risposta del Consiglio di Stato del 28 settembre 1999 ad
una interrogazione dell'On. __________ del 14 agosto 1999 «Bassi salari e
reddito famigliare» con la quale chiedeva di pubblicare, dati disponibili per
documentare la situazione relativa al reddito e alle condizioni sociali della
famiglie in Ticino, nonché di presentare i dati aggiornati sui livelli
salariali nel nostro Cantone:
«(…)
Su scala federale la statistica ufficiale fornisce
diversi dati che permettono di conoscere l'evoluzione e la struttura dei salari
in Svizzera.
A livello regionale, le informazioni di cui si dispone
sono molto ridotte e riguardano unicamente la struttura dei salari, i cui dati
vengono rilevati ogni due anni. Si ricorda al lettore che nel 1994 la
statistica è stata sottoposta a profonda revisione, e per quell'anno,
eccezionalmente. Il Ticino ha potuto disporre di informazioni supplementari.
Il calcolo dei dati regionali (grandi regioni) si basa
tuttavia sullo schema di ponderazione dell'economia svizzera, schema che, come
noto, presenta diversità anche importanti rispetto al Ticino.
Non si è certi tuttavia in che misura questo
accorgimento provochi delle distorsioni nei dati pubblicati.
Per i prossimi anni è inoltre probabile che l'UST,
ritenuta l'importanza della tematica in questione, riesca a mettere a
disposizione delle regioni un numero più elevato di informazioni. Per il Ticino
si tratterebbe in questo caso di applicare ai dati lo schema di ponderazione
della struttura economica cantonale.»"
Va pure ricordato che, secondo il TFA, occorre
prendere in considerazione il salario, risultante dalla tabella, di un uomo, se
si tratta di un assicurato, e di una donna se si tratta di un'assicurata (cfr.
Pratique VSI 2000 pag. 84-85):
"
Dans ce cas, en raison
des inégalités de salaires entre les deux sexes révélées par les statistiques,
il faut se référer, pour les femmes, aux salaires des femmes et, pour les
hommes, aux salaires des hommes. Il n'est pas question de se baser sur une
valeur moyenne entre le salaires des femmes et des hommes."
Ora, dalle citate tabelle figura che nel Canton
Ticino per il 1998 il salario mediano di una donna esercitante attività
semplici e ripetitive era di fr. 2683.-- al mese nel settore pubblico e privato
(TA13), mentre invece nel settore privato il salario ammontava a fr. 2672.--
mensili (TA14). (A livello nazionale esso era invece di fr. 3505.--, TA1).
Infine, va ancora ricordato che i salari
risultanti dalle statistiche devono essere elevati per tenere conto di una
durata media del lavoro di 41,9 ore e non di 40 ore (cfr. Pratique VSI 2000
pag. 85: "Il convient cependant de relever que ce salaire standardisé se
base généralement sur une durée de travail de 40 heures par semaine, ce qui est
inférieur à l'horaire habituel moyen de travail de 41,9 heures dans les
entreprises en 1996 (L'économie publique, 1999 n° 8, annexe p. 27, Tableau B
9.2). Pour un horaire de travail hebdomadaire de 41,9 heures, le salaire se
monte ainsi à 4498 francs par mois ou à 53976 francs par année (Fr. 4498.-- x
12") e, se del caso, adattati al rincaro (cfr. STFA del 9 maggio 2000
nella causa I. consid. 7a).
Questo porterebbe, nel 1998, il salario ipotetico
conseguibile in attività leggera adeguata esercitata a tempo pieno e prima di
eventuali riduzioni per motivi particolari, che possono arrivare al massimo al
25% (cfr. DTF 124 V 323: Pratique VSI 2000 pag. 85 e, soprattutto, sentenza del
9 maggio 2000 nella causa A. (I 482/99), in fr. 45'390.-- (rispettivamente
fr. 47'929.--) per gli uomini e in fr. 33'587.-- (rispettivamente: fr.
33'725.--) per le donne."
2.7. Nella fattispecie in esame, questo TCA non può non rilevare
come la fissazione del reddito da invalido operata dall'UAI non soddisfi le esigenze
poste dalla nuova giurisprudenza.
L'incarto deve
pertanto essere rinviato all'amministrazione perché determini nuovamente tale
reddito conformemente ai suevidenziati dettami giurisprudenziali.
Sulla base
della recente giurisprudenza cantonale, l'UAI dovrà segnatamente accertare in
che misura l'ammontare del reddito conseguibile dall'assicurata in attività
leggere svolte al 50% è suscettibile di essere ulteriormente ridotto in
considerazione di circostanze personali e professionali quali in particolare
l'età, gli anni di servizio, le limitazioni dovute al danno alla salute e il
grado d'occupazione, ritenuta una riduzione massima del 25%.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é accolto ai sensi dei
considerandi.
§ La
decisione impugnata è annullata.
§§ L'incarto
è retrocesso all'amministrazione perché proceda conformemente ai considerandi.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L'UAI
verserà a __________ fr. 1000.-- per ripetibili.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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