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Numero d'incarto:
32.2000.2
Data decisione, Autorità:
07.11.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
32.2000.00002
BS
Lugano
7 novembre 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 10 gennaio 2000
di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 28 febbraio 2000 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
e ora sull’istanza 27 ottobre 2000 tendente
alla tassazione della nota d’onorario
richiamati - l’ordinanza 5
giugno 2000 del Giudice delegato con cui l’assicurata è stata posta al
beneficio dell’assistenza giudiziaria tramite l'avv. __________;
- la
sentenza 5 ottobre 2000 dello scrivente Giudice delegato che ha respinto il
ricorso;
vista - la lettera
27 ottobre 2000 con cui l'avv. __________ ha chiesto la tassazione della nota
professionale. Complessivamente egli ha indicato un onorario di fr. 1'250.-- e
spese per fr. 161,90, IVA esclusa;
considerato che:
a) Secondo
l’art. 69 LAI gli articoli da 84 a 85bis LAVS si applicano per analogia.
L’articolo
85 cpv. 2 lett. f LAVS prevede in particolare che la procedura inerente il
Tribunale cantonale delle assicurazioni deve soddisfare tra l’altro il seguente
requisito:
" è
garantito il diritto a farsi patrocinare. Ove sia giustificato al ricorrente è
concessa un’anticipazione sulle spese o l’assistenza giudiziaria.”
b) In ossequio
alla giurisprudenza del TFA la questione di sapere se e a quali condizioni
esiste nella procedura cantonale di ricorso il diritto all'assistenza giudiziaria
gratuita deve essere stabilito in base al diritto federale, mentre la
regolamentazione concernente la commisurazione dell’indennità per gratuito
patrocinio spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362ss; RCC 1985 pag. 175
consid. 1b, RCC 1984 pag. 279 consid. 3c; Leuzinger-Naef,
"Bundesrechtliche Verfahrensanforderungen betreffend Verfahrenskosten,
Parteientschädigung und unentgeltlichen Rechtsbeistand im
Sozialversicherungsrecht" in SZS 1991 pag. 185; Rumo-Jungo, op.cit., p.
114; E. Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Zurigo 1995 p. 197).
Nell’ambito
dell’assicurazione vecchiaia, infatti, e, quindi, anche nell’ambito dell’assicurazione
invalidità, il diritto federale non stabilisce i criteri per la fissazione
dell'ammontare dell'indennità in caso di gratuito patrocinio, così come non
prevede i criteri per la fissazione dell’ammontare delle spese ripetibili (DTF
110 V 362 consid. 1b; cfr. anche per analogia STFA non pubbl. del 13 dicembre
1995 in re W. A).
Diversa è
invece la situazione per quel che concerne il calcolo delle spese ripetibili in
materia di assicurazione contro gli infortuni, contro le malattie e
assicurazione militare, nei cui ambiti l’importo delle citate spese è
determinato in relazione alla fattispecie e alle difficoltà del processo, senza
tener conto del valore litigioso (cfr. art. 108 cpv. 1 lett. g LAINF, art. 87
lett. g LAMal e art. 106 cpv. 2 lett. g LAM; RAMI 1997 p. 319ss).
c) In caso di
gratuito patrocinio l'indennità si calcola secondo i medesimi criteri applicati
per la fissazione delle ripetibili, se non esistono disposizioni cantonali di
diverso tenore (SZS 1991 p. 186; cfr. DTF 110 V 362-365 consid. 3b).
Nel
Cantone Ticino, l’art. 22 cpv. 2 della Legge di procedura davanti al TCA
dispone che l’importo delle ripetibili è determinato in relazione alla
fattispecie ed alla difficoltà del processo, senza tener conto del valore
litigioso. Dal tenore della citata disposizione procedurale emerge che la
restrizione contenuta in alcune leggi federali materiali (LAINF, LAM e LAMal) è
stata dunque generalizzata (cfr. STCA del 14 marzo 1994 nella causa G.L., inc.
LAINF 23/89).
Questa
impostazione è peraltro contenuta nel progetto di legge federale sulla parte
generale del diritto della assicurazioni sociali (LFPG; cfr. RAMI 1997 p. 320).
Infine,
al proposito, va rilevato con sentenza 8 giugno 1998 in re E. B (inc.
__________), il Consiglio di moderazione ha dichiarato non applicabile l'art.
30 della Tariffa dell'Ordine degli avvocati del Canton Ticino (TOA). Tale
norma, che stabilisce l'onorario normale per le cause nell'ambito delle
assicurazioni sociali, rinvia infatti, tra l'altro, all'art. 9 della tariffa
stessa che prevede il valore litigioso quale base di calcolo dell'onorario.
e) Per quanto
riguarda in concreto l’ammontare dell’indennità, in una sentenza pubblicata in
RAMI 1996 p. 261 e 262, il TFA ha stabilito che l’importo di fr. 2’000 (spese
incluse), attribuito a titolo di ripetibili per una procedura davanti al TFA
all’assicurato assistito legalmente, è applicabile anche nell’ambito
dell’assistenza giudiziaria gratuita. Sono riservati i casi complessi per i
quali si sono resi necessari sforzi importanti (cfr. RAMI 1997 p. 322, in cui
la nostra massima istanza ha ritenuto insufficiente un’indennità per ripetibili
di fr. 2’500).
f) Per
quanto concerne la valutazione del lavoro svolto dal legale, essa avviene
prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto delle
assicurazioni sociali (Leuzinger-Näf, op. cit., SZS 1991 pag. 183).
Gli
elementi da considerare nel calcolo dell’indennità non si limitano tuttavia
all’attività svolta nei confronti del Tribunale, bensì anche agli atti
preparatori, quali le visite e le conferenze con il cliente, la stesura del
ricorso e i preparativi necessari relativi alla redazione dello stesso (DTF 117
Ia 25/26 consid. 4c.; DTF 120 Ia 17 consid. 3f; Favre, L’assistance judiciaire
gratuite en droit suisse, thèse 1989, p. 137).
g) Nel caso
concreto, dalla nota professionale risulta che l'avv. __________ ha fatturato
un onorario di fr. 1'250.-- per la sua attività di patrocinatore iniziata il 10
gennaio 2000.
Dagli atti in possesso del Tribunale risulta tuttavia che è stata l'assicurata
a firmare di proprio pugno il ricorso di otto righe.
L'avv.
__________ ha per contro redatto la domanda di assistenza giudiziaria e
risposto allo scritto 24 maggio 2000 del TCA concernente l'assistenza
giudiziaria.
Nel dettaglio della parcella il patrocinatore ha tra l'altro indicato quattro
"sessioni con il cliente", quantificando in 4 il "totale delle
ore" e in 5 il "totale lettere e sessioni telefoniche".
Orbene, pur volendo considerare che il legale è stato interpellato più volte
dalla sua cliente, magari stendendo anche il ricorso, un simile onorario per 4
ore di attività risulta essere eccessivo.
Del resto gli atti istruttori eseguiti dall'avv. __________ si limitano a due
lettere in una causa di non particolare difficoltà per un avvocato versato
nelle assicurazioni sociali.
Inoltre egli non ha dedotto il 30 % come prescritto dell'art. 36 LTG.
Per questi motivi e visto che nelle assicurazioni sociali vige il principio
indagatorio (cfr. DTF 114 V 97 consid. 4b), appare giustificato riconoscere un
onorario di fr. 600.--.
Pertanto,
complessivamente la nota da tassare ammonta a
fr. 761,90 (fr. 600.-- + fr. 161,90 di spese) ai quali è da aggiungere l'IVA al
7,5%
Per questi motivi
decreta
- La nota 27
ottobre 2000 dell’avv. __________ è tassata in
fr.
761,90, IVA al 7,5% esclusa.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
- Contro
l’ammontare dell’onorario il patrocinatore e il Dipartimento delle Istituzioni
possono ricorrere entro 15 giorni al Consiglio di moderazione.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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