AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
32.2000.19
Data decisione, Autorità:
06.11.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
32.2000.00019
RG/sc
Lugano
6 novembre 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 14 febbraio 2000
di
__________,
contro
la decisione del 1 febbraio 2000 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. Dal 1°
agosto 1998 __________, 1941, cameriera responsabile di servizio, beneficia di
una mezza rendita AI per un grado d'invalidità del 53%.
1.2. In esito
alla procedura di revisione avviata nell'agosto 1999, l'Ufficio assicurazione
invalidità (UAI), sulla base delle risultanze mediche emerse nell'ambito degli
accertamenti predisposti dall'assicuratore LAINF, per decisione 1° febbraio
2000 ha soppresso il versamento della mezza rendita AI con effetto immediato,
motivando:
"
(…)
Se la capacità di guadagno migliora
l'assicurazione ritiene che tale circostanza possa avere un influsso sul
diritto alla rendita (riduzione o soppressione) a decorrere dal momento in cui
si può supporre che il cambiamento constatato perduri (art. 88a dell'Ordinanza
sull'assicurazione invalidità). Detto cambiamento dev'essere in ogni caso
tenuto in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione
notevole, e che presumibilmente continuerà a sussistere. La rendita sarà
ridotta o soppressa con il primo giorno del secondo mese che segue la notifica
della decisione.
Preso atto della nuova documentazione medica
specialistica acquisita agli atti AI (rapporto peritale 25.05.99 del Dr. Med.
__________ , per conto dell'__________) nonché considerata la decisione
25.06.1999 rilasciata dal citato Ente assicurativo, cresciuta in giudicato, si
sopprime con effetto immediato il versamento della rendita AI, ritenuto che
l'assicurata nella professione esercitata all'epoca dell'insorgenza del danno
alla salute, è da ritenersi incapace dal lavoro nella misura massima del 20 %.
Per attività del tipo Barmaid, ricezionista,
gerente, ed in lavori similari, dove non viene richiesto un affaticamento
prolungato dei polsi sussiste totale abilità al lavoro." (Doc. AI _)
1.3. Con
tempestivo ricorso 14 febbraio 2000 l'assicurata ha impugnato la decisione
amministrativa contestando in sostanza le risultanze mediche poste alla base
del provvedimento amministrativo.
1.4. Con risposta
14 marzo 2000 l’UAI ha proposto di respingere l'impugnativa adducendo:
" con
riferimento al ricorso in oggetto, osserviamo come l'assicurata si riferisca,
essenzialmente, alle fasi acute determinate dalla rottura dei polsi, dapprima
quello sinistro e successivamente quello destro.
In tal senso, la perizia del Dott. __________ (cfr. referto
25.05.1999, contenuto nell'all. _) non trascura certamente la situazione acuta
creata dagli eventi infortunistici, ma formula la valutazione sull'invalidità
sulla base dell'evoluzione clinica, arrivando a stabilire un'incapacità
lavorativa massima del 20%, determinata dal fatto che entrambi i polsi non
possono essere eccessivamente affaticati, pur conservando, globalmente, la loro
funzionalità.
E' ancora da precisare che tale valutazione è successiva rispetto
all'esame dell'abilità lavorativa effettuato dall'UAI per mezzo del proprio
consulente (cfr. rapporto 06.08.1998, all. 58), il quale in quel momento
ravvisava una capacità di guadagno residua del 47%, ancora legata, appunto,
alle controindicazioni immediatamente successive agli esiti della fase acuta
dell'infortunio.
La soppressione della rendita è quindi giustificata dal
sostanziale miglioramento dello stato di salute, che incide in misura
sostanziale sulla capacità di guadagno, incrementandola fino al punto da
ridurre la perdita di guadagno al 20% al massimo nella professione
precedentemente esercitata di gerente di esercizi pubblici, mentre viene
ravvisata una capacità lavorativa totale in mansioni quali barmaid, recezionista,
gerente ed altre similari dove non viene richiesto l'affaticamento prolungato
dei polsi.
E' ancora da precisare che sotto il profilo generale
dell'attendibilità probatoria, la citata perizia del Dott. __________ non
evidenzia alcun elemento incongruente e nemmeno appare lacunosa o basata su
elementi incompleti; l'atto peritale in questione segue anzi i canoni usuali di
completezza e affidabilità, sia nella parte analitica che in quella sintetica,
che caratterizzano la generalità degli atti medici di questo tipo, non
essendovi quindi alcun motivo per discostarsi dalle relative conclusioni."
(Doc. _)
in
diritto
In ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999
nella causa D.C.).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è sapere se siano nella fattispecie adempiute le premesse
giustificanti la soppressione della mezza rendita assegnata a __________ a far
tempo dal 1° agosto 1998.
L'art. 4
cpv. 1 LAI definisce l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al
guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla
salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi:
·
un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e
·
la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité
dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
Va
inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40 %.
2.3. Se il grado
d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in
modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata
o diminuita in misura corrispondente oppure soppressa (cfr. art. 41 LAI).
La revisione
avviene d'ufficio o su domanda (cfr. art. 87 cpv. 1 OAI).
Se la
capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il
cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a
prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato
tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a
durare (cfr. art. 88 a cpv. 1 OAI).
Analogamente,
in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del
cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da
tre mesi senza interruzione notevole (cfr. art. 88 a cpv. 2 OAI).
Queste
norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma
anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel
tempo (STFA 29 maggio 1991 in re St., RCC 1984 pag. 137).
2.4. Anche ai
fini della revisione del grado di invalidità fa stato l'art. 4 LAI, secondo il
quale per invalidità si intende l'incapacità di guadagno cagionata da un danno
alla salute (consid. 2.1).
Perciò,
la costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a
revisione secondo l'art. 41 LAI non solo in caso di modifica rilevante dello
stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo
stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di
guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno
1994 in re P. P. p. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid.
1a; DTF 109 V 116, consid. 3 b; DTF 105 V 30).
Affinché
sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni
cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da
influire sulla perdita di guadagno.
D'altra
parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista
astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI che prevede
l'assegnazione di un quarto di rendita se il grado d'invalidità è di almeno il
40%, una mezza rendita quando il grado d'invalidità è di almeno il 50% e una
rendita intera quando l'invalidità raggiunge almeno il 66 2/3%.
In ogni
caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla
pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente
mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata,
sia giudicata in modo diverso (RCC 1987, pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile
1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).
Per
stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista
temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della
decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia
della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita
a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 109 V 262; 105
V 30; Valterio, op. Cit. P. 268; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die
Invalidenversicherung, Serie: Rechtssprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, p. 258).
2.5. Nel caso in
esame, con decisione 11 marzo 1999 l'UAI, sulla scorta degli accertamenti
medici, segnatamente del rapporto 1° luglio 1998 del Dipartimento di chirurgia
dell'Ospedale __________, l'UAI ha attribuito all'assicurata una mezza rendita
per un grado d'invalidità del 53%.
Dal
citato referto si evince infatti:
"
(…)
3 Diagnosi:
Frattura intra‑articolare del
III distale del radio destro e frattura del processo stiloideo dell'ulna;
22.8.1997 riduzione chiusa e fissazione della frattura con aghi di Kirschner.
Immobilizzazione del polso con gesso
circolare; algodistrofia (morbo di Sudeck) al polso e mano destri; stato dopo
frattura del polso sinistro con limitazione funzionale importante.
4 Consultazione
del 22.6.1998, trattamento dal 19.8.1997 a tuttora.
4.1 e La
paziente ebbe alcuni anni or sono una frattura del III distale
4.3 del
radio sinistro, trattata dal Sr. __________. Dopo la suddetta frattura permane
una deformazione del polso con importante limitazione funzionale.
Il
19.8.1997 cade rovinosamente e subisce una frattura al III distale del radio
destro e frattura del processo stiloideo dell'ulna destra. In un primo tempo si
tenta la riduzione con immobilizzazione per mezzo di 2 stecche di gesso. Nel
gesso però la frattura subisce un accorciamento e scivolamento e quindi il
22.6.1998 viene effettuata una riduzione, sotto controllo radioscopico e la
fissazione della frattura per mezzo di aghi di Kirschner. Il polso viene
immobilizzato in un gesso dapprima aperto e poi chiuso. Dopo l'asportazione
degli aghi di Kirschner si nota l'apparire di un'importante algodistrofia, con
importante gonfiore e mobilità estremamente ridotta e dolorosa del polso e
delle dita della mano. Il Sudeck viene trattato con blocchi di Guanetidina e la
paziente effettua regolari sedute di ergoterapia.
Attualmente
sono regrediti i disturbi dovuti all'algodistrofia e la mobilità é migliorata.
Permane
però una limitazione importante per quanto concerne la pro‑e‑supinazione
con estremamente indebolita la forza bruta. Radiologicamente persiste un
accorciamento del radio ed un'incongruenza dell'articolazione radio‑ulnare
distale. Osteopenia.
Per ciò
che concerne il polso sinistro vi é pure una limitazione della pro‑e‑supinazione,
nonché della flessione ed estensione con deformazione del polso.
5 Sì
6 Sì
DOMANDE SULL'ULTIMA ATTIVITA'ESERCITATA
1 Molto
grande in quanto durante l'attività che la paziente esercitava finora doveva
usare molto le mani per alzare e portare oggetti pesanti e quindi necessitava
di polsi ben fermi e privi di dolori
2.1 No
2.2 Sì del 50%
DOMANDE SULLE POSSIBILITA'DI REINTEGRAZIONE
1 No
1.2 La
situazione attuale ha un notevole influsso sulla capacità lavorativa poiché la
paziente sicuramente non può effettuare dei lavori che necessitano l'uso
continuo delle mani e dei polsi, specie per effettuare movimenti di pro‑e‑supinazione,
nonché portare pesi
2 Sì
2.1 Attività
di tipo impiegata d'ufficio, lavoro al computer ed in generale lavori che non
necessitano un affaticamento delle mani.
Evitare movimenti continui dei polsi o il portare e
spostare pesi.
4 ore
2.2 No. La
paziente potrebbe effettuare le 4 ore di lavori leggeri con pieno rendimento.
" (Doc. AI _, pag 2-3)
Con
decisione 25 giugno 1999, l'assicuratore LAINF, in base alla perizia
specialistica allestita dal dott. __________ in data 25 maggio 1999, aveva
stabilito un grado d'invalidità del 20%, rilevando:
"
(…)
- Diagnostic ?
a) Hand und Handgelenk rechts:
• Nach
perkutaner Kirschnerdrahtosteosynthese verheiIte, intraartikuläre Radiusfraktur
loco classico (Colles) mit:
‑ Radiusverkürzung von 4mm
‑ diskreter Knochendystrophie bei abgelaufenem
M. Sudeck
‑ Pseudarthrose des Processus styloideus
ulnae
• Arthrose nach intraartikulärer
Impressionsfraktur des proximalen
Interphalangealgelenks des 111 Fingers
• Morbus Dupuytren des IV und V Strahls (Grad 1)
b) Handgelenk links:
• Beginnende
radio‑carpale Arthrose nach Radiusfraktur loco classico mit
Radiusverkürzung (4mm) und Pseudarthrose des processus styloideus ulnae
- Causalité naturelle:
5.1 L'accident est‑il l'unique cause ou éventuellement une
cause concurrente de l'atteinte physique constatée ?
Für die Beschwerden des rechten Handgelenks
ist der Unfall vom 19.8.1997, für die Arthrose im proximalen
Interphalangealgelenk vom rechten III Finger der Unfall vom ? .10.1998
einzige Ursache.
Für den M. Dupyutren des IV und V Strahls der
rechten Hand und die Beschwerden im linken Handgelenk ist weder der Unfall vom
19.8.97 noch vom Okt. 98 verantwortlich.
5.2 Si la question 6.1. ne peut être clairement affirmée ou
infirmée:
L'accident
est‑il uniquement une cause possible ou est‑il la cause
probable d'une manière prépondérant?
entfällt
- Peut‑on attendre une nette
amélioration de l'état de santé d'un traitement médical supplémentaire ?
Nein
Für eine operative Korrektur der Radiusverkürzung
(bilateral; ev. schon vorbestehend) ist z.Zt. keine Indikation gegeben, da die
Schmerzen minim und nur sporadisch auftreten, die Kraftlosigkeit damit wenig
beeinflusst werden kann und die Patientin dafür nicht motiviert ist.
- Question concernant l'incapacité de
travail:
7.1 Dans quelle mesure l'assurée n'est‑elle plus capable
d'une maníère durable, d'accomplir un travail exigible dans sa profession
(femme de chambre)?
Meine direkten Erkundigungen bei der ehemaligen
Arbeitsstelle von Frau __________, dem Hotel __________, haben folgendes ergeben:
Sie war vorn 10. 3.1997 bis 31.10.1997 angestellt und zwar in einer
Halbtagsstelle (22 V2 Std./Wo) als Kellnerin im Frühstückservice (und
nicht als "femme de chambre").
Sie gibt an, sie könne diese Arbeit nicht mehr
ausführen, da ihr die Kraft fehle, ein schweres Tablar zu tragen, was vor allem
beim Abräumen der Tische nötig sei.
Diese Angabe, auch nach Rücksprache mit der
Personalchefin des Hotels, trifft zu, wobei eine Einschränkung der
Arbeitsfähigkeit von 40% gegeben ist. Diese Beeinträchtigung wird aber hälftig
durch die Beschwerden der linken Hand verursacht, sodass für die durch die UnfalIfolgen
der rechten Hand verursachte Arbeitsunfähigkeit 20% veranschlagt werden
(über Beschwerden im III. rechten Finger hat Frau __________ nicht geklagt).
7.2 Dans quelle mesure n'est‑elle plus capable d'accomplir
un travail exigible dans une activité adaptée, sans mesure de réadaptation?
Als ehemalige Gerentin eines Restaurants kann der
Patientin (ungeachtet des Arbeitsmarktes und des Alters) eine uneingeschränkte
Arbeitsfähigkeit für eine Arbeit zugemutet werden, bei der sie mit den
Handgelenken keine Kraftanstrengung erbringen muss (z.Bsp. Gerentin,
Receptionistin, Bannaid, etc.). (…)"
(Doc. AI _, pag. 4-5)
Sulla
scorta degli accertamenti medici eseguiti nell'ambito della procedura LAINF,
l'UAI ha quindi proceduto in via di revisione alla soppressione della rendita
adducendo un miglioramento della capacità di guadagno dell'interessata la
quale, a mente dell'amministrazione, esprime ora un'incapacità al lavoro nella
precedente professione pari al 20% e, di riflesso, un'incapacità al guadagno
della medesima entità.
Orbene,
dal fascicolo emerge che alla base della precedente decisione l'amministrazione
aveva posto le considerazioni e le conclusioni relative allo stato di salute e
alle conseguenze sulla capacità lavorativa dell'assicurata contenute nel
menzionato referto del Dipartimento di chirurgia.
L'UAI
fonda invece ora il proprio giudizio circa l'asserito aumento della capacità di
guadagno su accertamenti medici, nei quali la valutazione dell'incapacità
lavorativa posta dal perito incaricato dall'assicuratore LAINF è stata
effettuata considerando unicamente gli esiti e i postumi infortunistici dovuti
alle affezioni e ai disturbi lamentati dall'assicurata al polso destro e al
terzo dito destro (cfr. doc. AI _), ad esclusione delle patologie riscontrate
al polso sinistro (considerato invece nella precedente valutazione ad opera dei
medici incaricati dall'UAI, cfr. doc. AI _) ed al radio destro non
riconducibili a fattori infortunistici. Patologie che l'UAI, nell'ambito della
revisione in rassegna, non ha ritenuto di dover far oggetto di indagine medica
ai fini di determinarne l'eventuale valenza invalidante.
Inoltre,
per quanto riguarda la valutazione delle affezioni considerate rilevanti dal
profilo infortunistico (affezione al polso destro e al terzo dito destro), le
stesse - oltre a non contenere elementi che permettano di giudicare in che
misura, per rapporto alla situazione presente all'epoca dell'emanazione del
primo provvedimento, sia effettivamente intervenuto un cambiamento dello stato
di salute e un miglioramento della capacità lavorativa - configurano, a
giudizio di questa Corte, un diverso apprezzamento di uno stato di salute e di
una capacità di rendimento rimasti sostanzialmente invariati (dal referto del
dott. __________ risulta addirittura che nell'ottobre 1998, dopo l'emanazione
della prima decisione quindi, si é verificato un ulteriore evento
infortunistico) rispetto alle peraltro motivate e concludenti constatazioni
degli specialisti del citato Dipartimento, i quali hanno escluso per il futuro
un miglioramento dello stato di salute (cfr. scritto 19 novembre 1998
Dipartimento chirurgia ad assicuratore LAINF, doc. AI _).
In simili
circostanze, a mente di questo TCA non appare nella specie dimostrato con la
certezza richiesta nel settore delle assicurazioni sociali che successivamente
all'emanazione della decisione 13 marzo 1999 lo stato di salute dell'assicurata
sia migliorato in maniera tale da influire sul grado d'invalidità, né risulta
altresì dimostrato che le conseguenze dello stesso sulla situazione economica
siano mutate.
Le
premesse per procedere alla revisione non appaiono pertanto realizzate.
Per il che, il ricorso merita di essere accolto
mentre la decisione impugnata deve essere annullata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é accolto.
§ La
decisione impugnata è annullata.
§§
__________ ha diritto ad una mezza rendita AI.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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