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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2000.116
Data decisione, Autorità:
25.06.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
32.2000.00116
RG/sc
Lugano
25 giugno 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Stefania Cagni
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 7 novembre 2000
di
contro
la decisione del 24 ottobre 2000 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in fatto che,
-
con
decisione 28 ottobre 999, cresciuta in giudicato, l'Ufficio assicurazione
invalidità (UAI) ha respinto la richiesta di rendita presentata da __________
non raggiungendo l'invalidità il minimo previsto dalla LAI;
-
con
istanza 15 settembre 2000 l'assicurata ha rinnovato la sua richiesta;
-
per
decisione 24 ottobre 2000 l'UAI non è entrato in merito della stessa motivando:
"
Con decisione del 28.10.1999, una richiesta
relativa allo stesso argomento è stata respinta. Un nuovo esame potrà essere
considerato unicamente se verrà reso plausibile che lo stato di fatto ha subito
delle modifiche determinanti rispetto alle condizioni anteriori dopo la
decisione menzionata. Inoltre, un'altra entrata in materia o un nuovo esame
dello stato di fatto non modificato non entra in linea di conto.
La nuova richiesta di prestazioni non apporta
nessun elemento atto a comprovare l'avvenuta modifica del suo stato di salute.
Il certificato medico datato 16.10.2000 non
oggettiva un peggioramento intervenuto dopo il 28.10.1999.
Di conseguenza, non entreremo nel merito della
sua richiesta di prestazioni." (Doc. _)
-
contro la
decisione amministrativa è tempestivamente insorta l'assicurata facendo
sostanzialmente valere un aggravamento delle sue condizioni di salute;
-
con
risposta di causa 10 aprile 2001 l'UAI ha chiesto la reiezione del gravame,
osservando in sostanza come l'assicurata non abbia reso verosimile un
cambiamento del suo stato di salute e rilevando come la documentazione medica
prodotta non evidenzia un quadro clinico diverso da quello posto alla base
della precedente decisione.
considerato in diritto che
In
ordine
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999
nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel
merito
- ove la
rendita è stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente, una
nuova richiesta è riesaminata soltanto quando il grado d'invalidità risulti
modificato in misura rilevante (art. 87 questi cpv. 3 e 4 OAI).
Questa
regolamentazione deve essere applicata anche quando, in precedenza, la rendita
era stata rifiutata per assenza d'invalidità (RCC 1983 pag. 492 consid. 1c).
La ratio
dell'art. 87 cpv. 4 OAI è quella di impedire che l'amministrazione debba
costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la
prestazione in causa è già stata rifiutata da una decisione cresciuta in
giudicato (RCC 1992 pag. 99 consid. 4b, RCC 1985 pag. 335 consid. 2c, RCC 1984
pag. 366 consid. 3, RCC 1983 pag. 389 consid. 2a, RCC 1983 pag. 492 consid. 1c,
RCC 1971 pag. 494 consid. 2 in fine, RCC 1966 pag. 264-265).
Se
l'assicurato non rende attendibile che la sua invalidità si è modificata in
modo tale da influire sul diritto alla rendita, la nuova domanda è dichiarata
irricevibile, nel senso che la Cassa emana una decisione di non entrata in
materia (RCC 1991 pag. 270 consid. 1a).
Se
l'assicurato interpone ricorso, il giudice esamina solo se l'amministrazione ha
rifiutato di entrare in materia a buon diritto. Se invece essa ha accettato di
esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione
dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle
circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (RCC
1991 pag. 270 consid. 1a, RCC 1983 pag. 389 consid. 2b);
- se
l'assicurato rende attendibile la modifica l'amministrazione deve entrare nel
merito della nuova richiesta ed esaminare materialmente se la modifica è
effettivamente intervenuta (RCC 1984 pag. 366 consid. 3, RCC 1983 pag. 389
consid. 2b; Valterio, Droit et pratique de l'assurance-invalidité, pag. 270;
Fonjallaz, Invalidité et révision des rentes d'invalidité, pag. 114).
In
quest'evenienza la Cassa deve procedere in modo analogo alla procedura
applicabile in caso di revisione secondo l'art. 41 LAI (RCC 1992 pag. 98
consid. 3a).
Se
l'amministrazione constata che il grado di invalidità non si è modificato dalla
precedente decisione cresciuta in giudicato, essa rigetta la nuova domanda.
Nella circostanza opposta l'amministrazione esamina se la modifica intervenuta
è tale da ammettere questa volta un'invalidità pensionabile ai sensi dell'art.
28 cpv. 1 LAI (RCC 1992 pag. 98 consid. 3a, RCC 1983 pag. 492 consid. 1c, RCC
1983 pag. 389 consid. 2b);
- per
analogia alla procedura di revisione, per esaminare materialmente una nuova
richiesta di rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o
economiche dell'assicurato abbiano subito una notevole modificazione, tale da
influire in modo diverso sulla perdita di guadagno.
D'altra
parte la modifica deve essere notevole, non tanto vista in astratto, ma
piuttosto in rapporto all'art. 28 cpv. 1 LAI che prevede l'assegnazione di un
quarto di rendita quando il grado d'invalidità è di almeno il 40%, una mezza
rendita quando il grado d'invalidità è di almeno il 50% e una rendita intera
quando l'invalidità raggiunge almeno il 66 2/3%.
Comunque
una revisione della rendita è possibile unicamente se, da quando è stata resa
la decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non
basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia
giudicata in modo diverso (RCC 1987, pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile 1991
in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4);
-
in
casu, avendo l'UAI emanato una decisione di non entrata in materia, unico
punto di giudizio è quello a sapere se l'amministrazione ha rifiutato a buon
diritto di esaminare il merito della richiesta;
-
in
relazione alla nuova richiesta di prestazioni l'assicurata ha prodotto un
rapporto del dott. __________ della clinica __________ il quale, sulla base
degli accertamenti eseguiti nel periodo 3 aprile 6 giugno 2000 ha concluso che
"angesichts der Gesamtsituation scheint eine IV-Anmeldung (50%) wohl
unumgänglich zu sein" (cfr. inc. amm, rapporto 8 maggio 2000 clinica
__________);
-
tale
rapporto è stato quindi trasmesso all'UAI, il quale,
al fine
di valutare l'esistenza di un eventuale peggioramento delle condizioni di
salute, ha chiesto all'assicurata di produrre ulteriore certificazione medica
al riguardo;
- in
risposta alla richiesta dell'UAI l'assicurata ha trasmesso un certificato 16
ottobre 2000 del medico curante dr.ssa __________, nel quale si legge:
"
Così richiesta certifico che la summenzionata
signora __________, è da tempo sofferente per una sindrome lombovertebrale, per
la quale è stata più volte esaminata da specialisti della Clinica ortopedica
__________ (v. perizia dell'ottobre 1998 e consulti specialistici susseguenti).
Un netto peggioramento della situazione con
dolori invalidizzanti al cinto lombosacrale è poi sopraggiunto dal marzo 1999,
dopo il trattamento fisioterapico stazionario effettuato presso la Clinica
__________ (gennaio - febbraio 1999).
La paziente assume importanti dosi di analgetici,
che pure contribuiscono a peggiorare la sua qualità di vita.
In ragione di quanto esposto appoggio la
richiesta della signora di una rendita AI del 50%. Questo apprezzamento è
condiviso anche dal Dott. __________, capoclinica della Clinica
__________."
- in
occasione della precedente procedura amministrativa sfociata nella decisione 28
ottobre 1999, gli specialisti della Rheumaklinik __________ avevano accertato
una capacità quale casalinga almeno del 90%, rispettivamente costatato
l'assenza di limitazioni nello svolgimento di attività leggere non comportanti
l'obbligo di sollevare pesi oltre i 10 kg.
Alla
medesima conclusione era del resto giunta la dr.ssa de __________ della Clinica
__________, la quale con rapporto 22 giugno 1999 aveva attestato una piena
capacità sia in attività domestiche che nell'esercizio di attività leggere non
comportanti il sollevamento di pesi oltre i 10-15kg e con possibilità di
cambiamento regolare di posizione (cfr. inc. amm). Al riguardo la sanitaria
aveva ritenuto siccome esigibile la ripresa della precedente attività di
modista;
-
sempre
nell'ambito della precedente procedura, con rapporti 16 dicembre 1997 e 10
febbraio 1999 il medico curante dr. __________ aveva attestato, con riferimento
all'attività di casalinga, la presenza di un deficit funzionale del 50%, mentre
con certificato 24 giugno 1998 egli aveva giudicato l'assicurata completamente
inabile nell'esercizio dell'attività salariata (cfr. inc. amm);
-
se è
vero, da un lato, che l'indicazione del dott. __________ - condivisa dal medico
curante - relativa alla necessità di concedere all'assicurata una "rendita
AI del 50%" non configura in sé circostanza che giustifichi un nuovo
esame della fattispecie, d'altro lato, a mente di questo TCA, l'attestazione
del medico curante circa un "peggioramento della situazione con dolori
al cinto lombosacrale.. sopraggiunto dal marzo 1999, dopo il trattamento
fisioterapico stazionario effettuato presso la Clinica __________
(gennaio-febbraio 1999)" sostanzia in maniera sufficientemente
attendibile che non solo dal marzo 1999, ma verosimilmente anche dopo
l'emanazione della precedente decisione, le condizioni cliniche dell'assicurata
hanno subito un progressivo peggioramento che potrebbe influire sul diritto
alla rendita;
-
la circostanza
sopra descritta avrebbe quindi dovuto indurre l'amministrazione a procedere ad
un nuovo esame della fattispecie;
-
gli atti
vengono pertanto ritrasmessi all'UAI perché entri nel merito della nuova
richiesta ed esamini se ed in che misura la modifica delle circostanze ritenuta
attendibile in questa sede è effettivamente avvenuta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é accolto e, di
conseguenza, la decisione impugnata è annullata.
2.- Gli atti
vengono trasmessi all'UAI perché entri nel merito della richiesta di
prestazioni del 15 settembre 2000.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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