AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
31.2001.7
Data decisione, Autorità:
23.05.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
31.2001.00007
BS/sc
Lugano
23 maggio 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof
Segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla STFA di rinvio 13 febbraio
2001 (H 338/00) nella causa promossa con petizione ex art. 52 LAVS del 2 agosto
1999 (inc. __________) della
__________,
contro
__________,
In relazione
alla fallita
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
petizione 2 agosto 1999 la Cassa __________ ha chiesto a __________ il
risarcimento di
fr. 7'606.05 a seguito dei contributi paritetici non versati dalla fallita __________
(società di cui egli è stato amministratore unico) per il 1996 e fino al mese
di maggio 1997, ritenuto che la decisione di risarcimento 18 gennaio 1999 era
cresciuta in giudicato in quanto validamente notificata alla scadenza del
termine di giacenza postale.
Rilevando in base agli atti come il convenuto non risultava aver mai lasciato
il proprio domicilio - circostanza per altro mai invocata dall'interessato a
giustificazione del mancato ritiro delle raccomandate contenenti la decisione
di risarcimento, con sentenza 1° settembre 2000 il TCA, stabilita la validità
della notifica e la conseguente crescita in giudicato della decisione di
risarcimento 18 gennaio 1999, ha dichiarato la petizione 2 agosto 1999 siccome
irricevibile (inc. __________).
1.2. Adito dal
convenuto, con sentenza 12 febbraio 2001 (H 338/00) il TFA ha tuttavia accolto
il gravame ritenendo sostanzialmente che il convenuto poteva legittimamente
assentarsi dal suo domicilio senza lasciare disposizioni in ordine
all'eventuale ritiro di raccomandate e quindi la decisione di risarcimento,
intimata in sua assenza, non poteva essere ritenuta validamente notificata.
Di conseguenza, annullando il giudizio cantonale, l'Alto Tribunale ha rinviato
gli atti al TCA:
"
affinché valuti se la petizione 2 agosto 1999,
ancorché formulata prima che il ricorrente abbia ricevuto nelle debite forme la
decisione ex art. 52 LAVS, possa essere considerata quale valida azione contro
l'opposizione formulata da __________ con atto 18 agosto 1999. In caso affermativo,
dovrà essere nuovamente fissato all'interessato il termine per presentare la
risposta di causa nelle forma di rito."
(STCA 12 febbraio 2001 consid. 3b).
1.3. Ritenendo la
petizione valida (cfr. doc. _), il TCA ha assegnato al convenuto il termine di
rito per presentare la risposta.
1.4. Con risposta
26 marzo 2001 __________ ha rilevato quanto segue:
"
con la presente vorrei precisare ancora una
volta alcuni punti:
ero amministratore della società a titolo di
favore senza nessuna remunerazione, non avevo nessuna mansione nella stessa,
sia amministrative, commerciali, contabili, gestione magazzino, pagamenti,
finanziamenti, contatti con le autorità e soprattutto non gestivo io il
personale.
Voglio sottolineare che non ho mai assunto
personale e non ho mai aperto un conto presso l'istituto AVS, adesso con il
senno del poi vi informo che tutte queste pratiche le ha gestite il Signor
__________ (a quell'epoca), e di mia insaputa altrimenti mi sarei guardato bene
di fare un tale passo.
Inoltre non ho mai ricevuto nessuna informazione
da parte della cassa AVS per iscrizioni di persone, e poi di conseguenza di
richiami per il mancato versamento dei contributi paritetici. Ora mi si chiede
con mio stupore di rispondere a tali impegni presi certamente non da me.
In conclusione circa un anno fa ho fatto visita presso i vostri uffici e ho
dichiarato che il doc. _ (lettera del 30.06.1997 alla cassa __________) in
vostro possesso non l'ho firmato io, tale affermazione la confermo di nuovo,
magari è proprio questo punto che fa si e vi faccia capire che io con tutta
questa storia non centro niente, anzi vorrei sapere che fine a fatto il Signor
__________." (Doc. _)
1.5. Con scritto
13 aprile 2001 la Cassa ha preso posizione in merito alla risposta di causa
(Doc. _).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.,
I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel
merito
2.2. In virtù
dell'art. 52 LAVS "il datore di lavoro deve risarcire alla cassa di
compensazione i danni da lui causati violando, intenzionalmente o per
negligenza grave, le prescrizioni".
I
presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno,
la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici,
da parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.
Nell’ipotesi
in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta
allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via
sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con
riferimenti).
Qualora
più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più
organi di una persona morale, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne
rispondono solidalmente (DTF 114 V 214 e sentenze ivi citate).
La
giurisprudenza non limita la responsabilità agli organi formali, ma anche a
quelle persone che prendono le decisioni che competono a tali organi o curano
l’andamento degli affari e determinano la formazione della volontà della
società (DTF 114 V 214; Nussbaumer, “Aktuelle Fragen aus dem Beitragsrecht den
AHV, pag. 102, in Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für
Verwaltungskurse an der Universität St. Gallen, volume 44, S. Gallo 1998; idem:
Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP/PJA 1996, pag. 1075;
Dieterle/Kieser, Der Schadensersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer
Treuhädler 1995, pag. 661s;
M. Knus,
Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, tesi, Winterthur 1989,
pag. 16), vale a dire persone che, pur non essendo designate quale organo della
SA, lo sono di fatto in quanto prendono le decisioni di competenza di questi
ultimi e assumono la gestione propriamente detta della società (amministratori
di fatto: DTF 114 V 78 = RCC 1988, pag. 631; RCC 1989, pag. 180).
2.3. Si ha un danno ai sensi
dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti
all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando questi
contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo
per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza
del datore di lavoro ( cfr. Nussbaumer, AJP/PJA 1996 pag. 1076). L'ammontare
del danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di lavoro avrebbe
dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 pag. 687; Frésard, La responsabilité de
l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assurances sociales selon
l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, no. 10, pag. 9), inclusa la quota parte detratta
dal salario del lavoratore (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a).
2.4. Per definizione,
il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da
un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di
lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994
pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono
innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di
esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i
contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività
salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire
i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art, 14 cpv.
1 LAVS, art. 34ss OAVS; cfr. RCC 1985, pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo
di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un
compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con
riferimenti) ed il venire meno a questo compito costituisce una violazione di
prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale
del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a, DTF 111 V 173 consid. 2; DTF
108 V 186 consid. 1a; 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, 650 consid.
2).
Inoltre -
anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro
deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali egli è tenuto ad assumere
il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione
richiesta. Ne consegue che se egli è causa della propria insolvenza nei
confronti della Cassa, egli può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52
LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985,
pag. 608 consid. 5b).
2.5. La cassa di
compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza
delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre
da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa,
rispettivamente degli art. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di
pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le
prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può
procedere contro di lui.
Incombe
allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di
giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione
intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei
a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.
70 pag. 213).
2.6. Ai sensi
della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore
di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire
importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura
della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che
si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di
lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato ( RCC
1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; M. Knus, op.
cit., p. 53). Questo dovere risulta accresciuto quando si tratta di un
amministratore unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria
alla corretta gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l'ossequio
della diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III
198 consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari
importanti della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare
affinché i contributi vengano regolarmente versati. . Occorre però esaminare se
speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i
contributi o potevano scusarlo dal provvedervi ( DTF 121 V 244 consid. 4b; 108
V consid. 1b e 193 consid.2b)
2.7. Le
circostanze fatte valere da __________, segnatamente l'aver assunto la carica
di amministratore unico a titolo di favore, senza alcun compenso, e il fatto
che la gestione della società della __________ era nella mani di __________,
non lo liberano da una sua responsabilità ex art. 52 LAVS.
Infatti, secondo la giurisprudenza del TFA, addurre che l'assunzione del
mandato di amministratore unico è avvenuta a titolo fiduciario o per altri
motivi non è sufficiente per liberarlo da una sua responsabilità ex art. 52
LAVS li (cfr. RCC 1992 pag. 262 consid. 7b), altrimenti si giungerebbe a
legittimare la posizione dell'"uomo di paglia" (STFA inedita del 29
maggio 1995 in re A.C; STFA inedita del 31 dicembre 1991 in re M.S. consid. 4).
Infatti,
quale amministratore unico, al convenuto spettava, ai sensi dell’art. 716a cpv.
1 cifra 5 CO “l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in
particolare per quanto concerne l’osservanza delle legge, dello statuto, dei
regolamenti e delle istruzioni “.
Pertanto
deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento
dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti
dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo
per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto
di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega
gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate
(DTF 114 V 219, consid. 4a = RCC 1989, pag. 1116, consid. 4a e STFA non
pubblicata del 25 luglio 1991 in re V.E. cfr. anche STFA non pubblicata del 29
agosto 1997 in re G.M.).
Secondo
la nostra Massima istanza, egli deve rassegnare le proprie dimissioni dal CdA
se, nonostante le sue sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono
impagati (cfr. STFA inedita del 21.12.1993 in re M.T.S. e STFA inedita del
15.12.1993 in re L.N.).
Se non ha
adempiuto ai suoi obblighi con la dovuta diligenza che, secondo la
giurisprudenza, va oltre la prudenza che è d’uso osservare nei propri affari
(STFA del 29 maggio 1995 nella causa A. C. p. 6; DTF 99 II 179; STFA non pubbl.
del 19 maggio 1995 nella causa M. D), il membro del Consiglio di
amministrazione sarà ritenuto responsabile del danno.
Ad esempio, l'Alto Tribunale non ha liberato dalla responsabilità fondata
sull'art. 52 LAVS un semplice operaio della società per la quale era
amministratore con diritto di firma collettivo (cfr. STFA inedita del 30
dicembre 1997 nella causa V.B. (H 66/96). Dopo aver ricordato gli obblighi di
vigilanza e controllo, il TFA ha rilevato che:
"
...
Né il ricorrente può liberarsi adducendo
che dell'amministrazione della ditta non si occupava egli stesso, semplice
operaio, ma il gruppo X.
V.B. era organo della O. SA e gli
spettavano quindi gli obblighi di vigilanza e controllo, di cui si è detto.
D'altra parte, l'affermazione dell'interessato, secondo cui egli non curava la
gestione - fatto, di per sé, non decisivo e comunque inidoneo a escludere la
responsabilità - è contraddetta dalle lettere a lui inviate alla Cassa di
compensazione il 9 aprile, 17 giugno e 19 ottobre 1993, ove si adducono i gravi
problemi d'incasso della società e si chiede una proroga del termine per
riversare i contributi.
L'interessato non ha provato l'esistenza di
motivi seri e oggettivi, che gli avrebbero reso impossibile lo svolgimento
della funzione d'amministratore della società. Non sono quindi dati i requisiti
per un'eventuale discolpa dalla responsabilità fondata sull'art 52 lavs.
Il fatto, addotto nel gravame, che dietro
la O. SA ci fosse il gruppo X. ad assicurarne la gestione non discolpa il
ricorrente. Il dovere di diligenza e controllo dell'andamento della società non
sfuggiva a V.B.
Egli non prova che, nonostante gli
esigibili sforzi di conoscere lo stato della ditta di cui era, come
amministratore, responsabile, la conoscenza degli atti gli sarebbe stata
sottratta."
2.8. Nell'evenienza
concreta, durante la breve affiliazione presso la Cassa, la __________ non ha
versato alcun contributo paritetico.
Il convenuto ha accettato la carica di amministratore unico per fare un favore
a __________ i, agendo praticamente quale "prestanome",
contravvenendo così al suo obbligo di vigilanza di cui al considerando
precedente.
Al proposito va ricordato che, secondo la giurisprudenza del TFA, un
amministratore unico deve dar prova di tutta la diligenza necessaria alla
corretta gestione degli affari sociali e di conseguenza non è sufficiente
l’ossequio della “diligentia quam suis” (DTF 122 II 198 e riferimenti).
Che la lettera 30 giugno 1997 e la distinta salari 1996 non siano state firmate
dal convenuto (contenuti in doc. _ inc. __________), non lo esonerava dal suo
obbligo di vigilanza, in particolare per quanto riguarda il pagamento degli
oneri sociali. Del resto tale controllo non doveva risultare difficile,
considerato che la società aveva solo pochi dipendenti.
In queste circostanze, dunque, la passività a dispetto della conoscenza (anche
eventuale) di mancati pagamenti di contributi dovuti, deve essere considerata
un'inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115).
Ne consegue che egli deve rispondere del danno subito dalla Cassa.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione è accolta.
§ __________ è chiamato a risarcire alla Cassa __________ di
compensazione fr. 7'606,05 per i contributi paritetici non versati dalla
__________.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster