AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
31.2001.31
Data decisione, Autorità:
19.02.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
31.2001.00031
ZA/tf
Lugano
19 febbraio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Zaccaria Akbas
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 4 ottobre
2001 ai sensi dell'art. 52 LAVS di
Cassa di comp. AVS __________
contro
__________,
rappr. da: avv. __________,
In relazione alla
fallita __________
ritenuto, in
fatto
1.1. La
__________, con sede a __________, è stata iscritta a Registro di Commercio il
__________ 1988 (cfr. doc. _).
Lo scopo
sociale consisteva nella gestione del Ristorante __________, come pure qualsiasi
operazione mobiliare e commerciale nel settore dell'industria ristoratrice ed
alberghiera (cfr. doc. _).
ha ricoperto la carica di amministratrice unica della società dal 6 giugno 1997
fino al 13 luglio 1999, con diritto di firma individuale.
La ditta
__________ è stata affiliata alla Cassa di compensazione AVS __________ in
qualità di datrice di lavoro dal 1° giugno 1997 al 28 febbraio 2000 per la
gestione del __________.
La
__________ è entrata in mora con il pagamento dei contributi sin dalla
costituzione. La Cassa ha iniziato per questo motivo ad inviare
sistematicamente delle diffide ed a promuovere le procedure esecutive (cfr.
doc. _).
In data
10 agosto 2000 e 18 ottobre 2000 l'UF di __________ ha rilasciato 5 attestati
di carenza beni per un totale di fr. 22'870.30 (cfr. doc. _).
Con
decreti del 12 dicembre 2000 e 18 aprile 2001, la Pretura del Distretto di
__________ ha dichiarato l'apertura del fallimento e la sospensione della
procedura per mancanza di attivi ai sensi dell'art. 230 LEF (FUSC del
__________ 2001).
Il
fallimento è stato definitivamente chiuso in quanto nessun creditore ha
anticipato le spese all'UF come richiesto nella pubblicazione apparsa sul
Foglio Ufficiale svizzero.
1.2. Per questo
motivo, costatato di aver subito un danno, il 9 luglio 2001 la Cassa ha emesso
nei confronti di __________ e __________, in via solidale tra di loro, due
decisioni di risarcimento danni ex art. 52 LAVS per fr. 24'295.35 concernente i
contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF non versati dal 1°giugno 1997 al 30
giugno 1999 (cfr. doc. _).
1.3. Con
opposizione 4 settembre 2001, __________, rappresentata dall'avv. __________,
ha sollevato l'eccezione di perenzione in quanto la Cassa sarebbe a conoscenza
del danno a partire dal rilascio degli attestati di carenza beni. (cfr. doc.
_).
1.4. Con
petizione 22 agosto 2001, la Cassa, precisando dapprima che __________ non ha
interposto opposizione, ha postulato la condanna di __________ motivando:
"
Per quanto riguarda l'obiezione sollevata
nell'opposizione, circa la perenzione del danno subito, si fa rilevare che la
Cassa, ha costatato per la prima volta di aver subito un danno, nel momento in
cui ha ricevuto dall'Ufficio esecuzione di __________ i primi attestati di
carenza di beni.
Questo avveniva il 17 agosto 2000, anche se
l'attestato di carenza di beni è datato 10 agosto 2000, (cfr. doc. _). Da quel
momento la Cassa ha un anno di tempo per procedere, in base all'art. 52 LAVS,
contro gli amministratori responsabili del danno causato.
Il termine di un anno è quindi rispettato essendo
la decisione di risarcimento danni stata intimata il 16 agosto 2001.
In questo contesto, sia il Tribunale Federale che
il Tribunale Cantonale delle assicurazioni, hanno a più riprese confermato che
in un'esecuzione in via di pignoramento la conoscenza del danno è data nel
momento in cui alla Cassa è notificato l'attestato di carenza di beni ai sensi
dell'art. 115 cpv. 1, in relazione con l'art. 149 LEF. Quindi è da quel momento
che il termine di un anno di perenzione incomincia a decorrere (DTF 113 V 257s
= RCC 1988 pag. 136; RCC 1991 pag. 132).
Visto quanto precede, l'obiezione sollevata dalla
signora __________, segnatamente, appellarsi alla prescrizione, non possono
scagionarla dal dover risarcire il danno causato.
Non va nemmeno sottaciuto il fatto che la
__________, nel periodo dell'affiliazione alla nostra Cassa, se si eccettuano i
versamenti per contributi dovuti sull'indennità per insolvenza ricevuti da
questa assicurazione, ha effettuato un unico versamento di Fr. 486.70 in data
26 ottobre 1998.
In sostanza, si può quindi affermare che da parte
dell'allora amministratrice unica c'è stato un disinteressamento totale per le
questioni amministrative finanziarie della __________, che ha portato la
stessa, nel giro di circa 2 anni (periodo di amministrazione della signora
__________), ad un indebitamento di Fr. 32'687.25 relativo ad oneri sociali.
La Cassa, con la decisione di risarcimento danni
intimata alla signora __________ ha determinato l'importo risarcibile
considerando come data di uscita dal consiglio di amministrazione quella
indicata nell'estratto del registro di commercio (13.07.1999).
Di conseguenza, essendo il termine di pagamento
del 2. trimestre 1999, scaduto il 10 luglio 1999, i relativi contributi sono
inclusi nell'importo di Fr. 24'295.35.
Da documentazione fattaci pervenire direttamente
dalla signora __________, si rileva che ha inviato le proprie dimissioni dalla
funzione di amministratrice unica all'assemblea generale straordinaria il 28
maggio 1999 (lettera normale e probabilmente indirizzo insufficiente) e il 16
giugno 1999 per lettera raccomandata direttamente all'Ufficio registri di
__________ che con lettera del 16 giugno 1999 la informa sulla prassi da
adottare per questa formalità (cfr. doc. _).
Pertanto nel corso dell'istruttoria si dovrà
ancora verificare la data esatta con la quale l'assemblea generale degli
azionisti ha ratificato le dimissioni della signora __________.
In un secondo tempo si dovrà valutare l'opportunità
di ridurre l'importo risarcibile se la ratifica delle dimissioni fosse data
prima del 10 luglio 1999, termine di pagamento del 2. trimestre 1999, ritenuto
che per costante giurisprudenza il membro dimissionario di un CdA non impegna
la sua responsabilità per i contributi che sono scaduti al momento della sua
uscita dall'amministrazione della società, ma pagabili dopo questa data.
Per quanto concerne la proposta di transazione
formulata in sede di opposizione la Cassa non intende entrare nel merito. Questo
in base alle direttive formulate dall'Ufficio federale delle assicurazioni
sociali in (Pratique VSI 6/1999 pag. 196 3. cpv.) secondo cui, "En tant
que responsables de l'exécution uniforme de l'AVS su l'ensemble du territoire
de la Confédération, nous demandos aux caisse de compensation de ne pas
consentir en régle génerale à des transactions"."(cfr. doc. _)
"
Quindi, nel caso specifico se l'amministrazione
avesse adottato queste procedure, molto probabilmente non si giungeva
all'intimazione di una decisione di risarcimento danni qui contestata.
Infatti, i contributi dovuti dalla __________, in
relazione alla gestione dal __________, non sono mai stati pagati. Nel
tentativo del loro incasso, la Cassa ha dovuto procedere all'emissione di
precetti esecutivi per i quali l'UEF di __________ ha rilasciato gli attestati
di carenza di beni allegati." (cfr. doc. _)
1.5. Con risposta
19 novembre 2001 la convenuta, rappresentata dall'avv. __________, ha ribadito
quanto sostenuto in sede di opposizione, precisando:
" (…)
La Cassa ritiene di respingere l'eccezione di prescrizioni ex art.
82 LAVS già sollevata dalla convenuta in sede di opposizione perché essa
sostiene di avere ricevuto gli attestati di carenza di beni a seguito di
pignoramento il 17 agosto 2000; la propria petizione, del 14 agosto 2001,
sarebbe dunque tempestiva.
Essa porta a sostegno della propria tesi il doc. _: trattasi di
carenza di beni, che recano un timbro di data ("17 agosto 2000").
Con ogni verosimiglianza trattasi però di un timbro opposto dall'attrice,
che non prova dunque alcunché.
Si chiede in merito la produzione della busta inviata dall'ufficio
esecuzioni o di altra documentazione postale, attestante il giorno di ricezione
dei suddetti attestati di carenza di beni (peraltro relativi a domande di
pignoramento ricevute il 26 novembre 1999 e il 22 febbraio 2000).
In via subordinata, si rileva che il 10 luglio 1999 diveniva
esigibile il pagamento del secondo trimestre dell'anno 1999. Se l'assemblea
generale degli azionisti avesse dunque ratificato le dimissioni della convenuta
al più tardi a quella data, si dovrebbe comunque ridurre la pretesa della Cassa
di fr. 3'294.60.
In merito va rilevato che dall'estratto del registro di commercio
della fallita __________ si rileva che le dimissioni di __________ sono state
iscritte nel libro giornale il 13 luglio 1999; ma questa, in deroga all'art.
932 cpv. 1 CO e conformemente all'art. 932 cpv. 3 CO, non è però la data
decisiva circa la responsabilità della convenuta.
In effetti, determinante è la data dell'asemblea generale degli
azionisti che ha ratificato le dimissioni della convenuta; per ovvie ragioni
cronologiche, essa dovrebbe essere avvenuta prima del 13 luglio 1999.
Fosse avvenuta anche solo tre giorni prima, la pretesa principale
della cassa sarebbe da respingersi." (cfr. doc. _)
1.6. A seguito di
un accertamento effettuato dal TCA, il RC di __________ ha prodotto la
documentazione inerente all'iscrizione n° 3294 relativa alle dimissioni di
__________ (cfr. doc. _ allegati).
1.7. Con scritto 23
novembre 2001 l'avv. __________ chiede l'assunzione delle seguenti prove:
"
- l'edizione dall'attrice della documentazione
comprovante la data di
ricezione degli attestati di carenza di beni
prodotti sub doc. _;
- il richiamo dal Registro di commercio di
__________ della
documentazione relativa all'iscrizione n.
__________del 13.07.1999 (FUSC
n. __________del __________.1999, pag.
__________)."(cfr. doc. _)
1.8. A seguito di
un accertamento effettuato dal TCA, l'UF di __________ ha risposto come segue:
"
in risposta alla vostra lettera del 23 c.m. vi
precisiamo che la corrispondenza verbale di pignoramento/Attestato carenza di
beni copia al debitore per le procedure menzionate è stata inviata in busta
semplice il giorno 16 agosto 2000 al seguente indirizzo:
__________ in liq.
__________ (cfr. doc. _)
1.9. Con scritto
27 novembre 2001, la Cassa ha osservato:
"
con riferimento alla sua lettera del 23 novembre
2001, in allegato e a comprova della data di spedizione da parte dell'UE di
__________ degli attestati di carenza di beni no. __________, __________,
__________e __________, le inviamo la dichiarazione rilasciata dallo stesso
Ufficio il 26 novembre 2001.
Di conseguenza, essendo gli attestati di carenza
di beni citati stati spediti per lettera raccomandata il 16 novembre 2000
dall'UE di __________, da parte nostra sono stati ritirati il giorno successivo
e cioè il 17 novembre 2001 come alla data indicata "timbro" sugli
attestati di carenza di beni.
Comunichiamo inoltre che a pag. 5 della
petizione, relativamente alle dimissioni dal consiglio di amministrazione della
signora __________, già avevamo detto di una probabile modifica dei contributi
richiesti con nostra decisione di risarcimento danni a dipendenza di quando le
dimissioni sostanzialmente sono state date." (cfr. doc. _)
1.10. Con scritto
28 novembre 2001 l'avv. __________ ha osservato:
"
Con riferimento al vostro scritto del 27
novembre 2001, rilevo che le dimissioni della mia cliente dalla carica di
amministratore della __________ sono del 28 maggio 1999, e il verbale
d'assemblea generale è del 6 luglio 1999." (cfr. doc. _)
1.11. Con scritto
28 novembre 2001, la Cassa ha ridotto l'importo del danno a fr. 21'046.75 (cfr.
doc. _).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R.
e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA del 22
dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. In virtù dell'art. 52 LAVS
"il datore di lavoro deve risarcire alla cassa di compensazione i danni da
lui causati violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni".
I
presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno,
la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici,
da parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.
Nell’ipotesi
in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta
allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via
sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con
riferimenti).
Sussidiarietà
significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore
di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo
obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e
direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la
cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro
(Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP/PJA
1996 pag. 107.; Frésard, Les développements récents de la
jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité
de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, no. 2
pag. 163).
In questo
contesto si situa anche il rilascio dell’attestato di carenza beni definitivo
in una procedura di esecuzione in via di pignoramento. Tale documento attesta
ufficialmente, oltre al mancato adempimento all’obbligo di versare i
contributi, l’insolvibilità del datore di lavoro. Quindi alla Cassa è lecito
richiedere il risarcimento ex art. 52 LAVS agli organi anche se la società
esiste giuridicamente (cfr. RCC 1988 pag. 137 consid. 3c). Per questo, dalla
notifica di tale atto, non vi è motivo per non iniziare una procedura di
risarcimento contro i suoi organi sussidiariamente responsabili (RCC 1988 pag.
137 consid. 3c, confermato in RCC 1991 pag. 135 consid. 2a; cfr. critica in M.
Kunz, Die Schadenersatzplicht des Arbeitsgebers in der AHV, Diss. Winterthur
1989 pag. 63).
2.3. La convenuta
sostiene la perenzione del credito risarcitorio in quanto la Cassa sarebbe
venuta in possesso degli attestati di carenza beni prima del 16 agosto 2000.
Va
innanzitutto rilevato che, ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 OAVS il diritto al
risarcimento dei danni si prescrive quando la Cassa di compensazione non lo fa
valere mediante una decisione entro un anno dal momento in cui ne ha avuto
conoscenza e, in ogni caso, decorsi 5 anni dal giorno in cui essi si sono
avverati. Contrariamente al tenore letterale dell’art. 82 OAVS, si tratta di
termini di perenzione, che vengono considerati d’ufficio.
D’altra
parte la Cassa ha conoscenza del danno nel momento in cui, facendo uso
dell’attenzione da lei esigibile, accerta che la situazione di fatto non
permette l’esazione dei contributi e consente di fondare la decisione di
risarcimento (DTF 121 III 388 consid. 3a e b; DTF 119 V 92 con riferimenti cfr.
anche DTF 121 V pag. 240).
Il TFA ha
altresì precisato che il credito risarcitorio della Cassa nasce il giorno in
cui il danno è causato. Nell’ambito di un fallimento del datore di lavoro detto
giorno è quello dell’apertura del fallimento stesso, poiché è da questo momento
che gli oneri sociali scoperti non possono più essere recuperati seguendo la
procedura ordinaria (DTF 123 V 15 consid. 5b e c, 170 consid. 2b, 121 III 384
consid. 3bb, 388 consid. 3a e b riferimenti; principi recentemente riconfermati
in STFA inedita dell'8 novembre 1999 in re G. H., pag. 4).
Decisiva
per la decorrenza del termine annuo di perenzione non è però la data
d’insorgenza del danno, ma quella in cui la cassa di compensazione ne viene
effettivamente a conoscenza (cfr. Nussbaumer, “Das Schadenersatzverfahren
nach art. 52 AHVG” pag. 109, in Aktuelle Fragen aus dem Beistragsrecht der AHV,
Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der
Universität St. Gallen, volume 44, S. Gallo 1998; STFA inedita dell'8 novembre
1999 in re G. H., pag. 4).
Quando il
danno risulta da un fallimento, il momento della “conoscenza del danno” ai
sensi dell’art. 82 cpv. 1 OAVS non coincide con quello in cui la cassa è a
conoscenza della ripartizione finale o riceve un attestato di carenza beni; la
giurisprudenza del TFA considera in effetti che il creditore intenzionato a
chiedere il risarcimento di un danno subito in un fallimento conosce
sufficientemente il suo pregiudizio, in via di massima, quando è
informato del suo collocamento nella liquidazione; a quel momento egli conosce
o può conoscere l’importo dell’inventario, il suo proprio collocamento nella
liquidazione, nonché il dividendo prevedibile. I medesimi principi sono
applicabili anche nel caso di un concordato con l’abbandono dell’attivo (DTF
121 III 388 consid. 3b; 119 V 92 consid. 3 con riferimenti).
La
conoscenza del danno può, in presenza di particolari circostanze, sussistere
già prima del deposito dello stato di graduatoria; segnatamente
allorquando la Cassa è stata resa edotta dall’amministrazione del fallimento,
in seguito ad un’assemblea dei creditori, che nessun dividendo verrà
distribuito ai creditori della sua classe. L’esistenza di tali circostanze
viene ammessa con riserbo: delle semplici indiscrezioni o delle informazioni
provenienti da persone non autorizzate non permettono ancora di fondare e di
motivare l’istanza giudiziaria (DTF 118 V 196 consid. 3b; 116 II 162; RCC 1992
pag. 504 consid. 3b; riguardo al riconoscimento del danno al momento della
prima assemblea dei creditori cfr. Pratique VSI 1996 pag. 167 consid. 3c/aa =
DTF 121 V 240 consid. 3c/aa). Tuttavia può accadere che la conoscenza del danno
può avvenire dopo il deposito dello stato di graduatoria se, a questo
momento, l’ammontare effettivo degli attivi non è stato ancora stabilito,
poiché, ad esempio, gli immobili devono dapprima essere venduti, per cui l'amministrazione
del fallimento non può fornire nessuna indicazione in merito a un possibile
dividendo. (DTF 118 V 196 consid. 3b; RCC 1992, pag. 266 consid. 5c,
Nussbaumer, op. cit., pag. 406).
In
un’esecuzione per via di pignoramento la conoscenza del danno coincide con
la notifica dell’attestato di carenza beni ai sensi dell’art. 115 cpv. 1, in
relazione con l’art. 149 LEF questo anche nell’ipotesi in cui il datore di
lavoro è una persona giuridica non ancora sciolta per fallimento.
Da quel
momento decorre il termine di perenzione di un anno (DTF 113 V 257s = RCC 1988
pag. 136; RCC 1991 pag. 132; Nussbaumer, Les caisses de compensation en tant
que parties à une procédure de réparation d’un dommage selon l’art. 52 LAVS in
RCC 1991 pag. 405 in fine).
Tuttavia
ciò non è il caso quando si tratta di un attestato di carenza di beni
provvisorio, in quanto generalmente in quel momento non si ha conoscenza del
danno. Questo atto infatti obbliga la Cassa di compensazione, dal punto di
vista del diritto dei contributi, a inoltrare una domanda di vendita ed
attendere il relativo esito. Diverso è il caso allorquando, secondo le
circostanze, manifestamente dalla realizzazione non ci si può attendere alcun
ricavo (RCC 1988 pag. 322; RCC 1991 pag. 135 consid. 2a in fine).
Il momento della “conoscenza
del danno” può avvenire precedentemente al fallimento, ossia in caso di
rilascio di un attestato di carenza beni durante un’esecuzione in via di
pignoramento (cfr. DTF 113 V 256 con riferimenti), oppure, a determinate condizioni,
durante una moratoria concordataria (DTF 121 V 241 consid. 3c/bb in fine, AHI
Praxis 1995 pag. 164, consid. 4d).
Ad esempio in una sentenza
del 1° febbraio 1995 pubblicata in Pratique VSI 1995 pagg. 169 e ss, il TFA si
è posto la questione di sapere se la Cassa doveva informarsi dei motivi che
hanno portato al rifiuto dell'omologazione di un concordato con abbandono
dell'attivo e se doveva, se del caso, intraprendere il necessario per
salvaguardare il termine di perenzione annuo dell'art. 82 cpv. 1 OAVS. A tale
quesito l'Alta Corte ha risposto affermativamente, in quanto la Cassa, che
all'epoca secondo la vecchia LAF era collocata in seconda classe, nella sua
qualità di creditore privilegiato non poteva disinteressarsi dei motivi che
hanno indotto il giudice di rifiutare l'omologazione, che in quella fattispecie
le avrebbero fatto comprendere che il suo credito non sarebbe stato totalmente
coperto con il dividendo che poteva sperare di ottenere dal fallimento (cfr.
Pratique VSI 1995 pag. 173).
In una
recente sentenza del 6 novembre 2000 pubblicata in Pratique VSI 2001 pagg. 194
e ss, il TFA ha stabilito che la perdita del privilegio nel fallimento per i
crediti di contributi dovuti, non modifica assolutamente l'attuale
giurisprudenza secondo la quale di norma la Cassa di compensazione, in caso di
fallimento del datore di lavoro, viene a conoscenza del danno solo al momento
del deposito della graduatoria.
2.4. La
__________ è entrata in mora con il pagamento dei contributi sin dalla
costituzione. La Cassa ha iniziato per questo motivo ad inviare
sistematicamente delle diffide ed a promuovere le procedure esecutive (cfr.
doc. _).
In data
10 agosto 2000 e 18 ottobre 2000 l'UF di __________ ha rilasciato 5 attestati
di carenza beni per un totale di fr. 22'870.30 (cfr. doc. _).
Con
decreti del 12 dicembre 2000 e 18 aprile 2001, la Pretura del Distretto di
__________ ha dichiarato l'apertura del fallimento e la sospensione della
procedura per mancanza di attivi ai sensi dell'art. 230 LEF (FUSC del __________
2001).
Come
abbiamo visto nel considerando precedente, in un’esecuzione per via di
pignoramento la conoscenza del danno coincide con la notifica dell’attestato di
carenza beni ai sensi dell’art. 115 cpv. 1, in relazione con l’art. 149 LEF, e questo
anche nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica non
ancora sciolta per fallimento.
Da quel
momento decorre il termine di perenzione di un anno (DTF 113 V 257s = RCC 1988
pag. 136; RCC 1991 pag. 132; Nussbaumer, Les caisses de compensation en tant
que parties à une procédure de réparation d’un dommage selon l’art. 52 LAVS in
RCC 1991 pag. 405 in fine).
Quindi il
momento della “conoscenza del danno” può avvenire precedentemente al
fallimento, ossia in caso di rilascio di un attestato di carenza beni durante
un’esecuzione in via di pignoramento.
Questo
TCA dopo aver effettuato gli accertamenti del caso (cfr. doc. _), può affermare
con certezza che il primo attestato di carenza beni è pervenuto alla Cassa dopo
il 16 agosto 2000 (cfr. doc. _). Essendo la decisone di risarcimento del 16
giugno 2001, il credito risarcitorio non é perento.
2.5. Si ha un
danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici
legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra
allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto
o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS
o per insolvenza del datore di lavoro ( cfr. Nussbaumer, AJP/PJA 1996 pag.
1076; DTF 123 V 15, 16, consid. 5b). L'ammontare del danno corrisponde a quello
dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 =
RCC 1972 pag. 687; Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le
non-paiement de cotisations d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA
1987, no. 10, pag. 9).
Costituiscono
elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per
la parte del salariato che quella del datore di lavoro (Pratique VSI 1994 pag.
104); i contributi della disoccupazione; i contributi dovuti all’assicurazione
cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione ; le spese
esecutive, gli interessi moratori (cfr. la giurisprudenza citata in
Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento danni della Cassa di compensazione
AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, RDAT II 1995
pag. 369 s; STFA del 24 ottobre 2000 nella causa T., C. e S., H 113/00, consid.
6).
2.6. Per ciò che
attiene all'importo del danno, il legale dell'assicurata in sede di risposta ha
sostenuto che:
"(…) In via subordinata, si rileva che il 10 luglio 1999
diveniva esigibile il pagamento del secondo trimestre dell'anno 1999. Se
l'assemblea generale degli azionisti avesse dunque ratificato le dimissioni
della convenuta al più tardi a quella data, si dovrebbe comunque ridurre la
pretesa della Cassa di fr. 3'294.60 (…) (cfr doc. _).
Per quel
che concerne l'ammontare del danno, spetta all’amministrazione di documentare
la propria pretesa mediante estratti, salari, fatture, estratti conto ecc.
(cfr. Trisconi-Rossetti, op. cit., RDAT II 1995, pag. 396, N.4.4.2.).
Tuttavia
va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione
delle parti, in caso di contestazione, incombe alla controparte portare le
prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è
corretto ( RCC 1991 pag. 133, consid. II/1b).
Del
resto, secondo la giurisprudenza del TFA, se il credito fatto valere dalla
cassa di compensazione in una procedura di risarcimento danni si basa su una
decisione di fissazione di contributi arretrati cresciuta in giudicato,
l’ammontare del danno fatto valere davanti all’autorità cantonale di ricorso
può essere rivisto soltanto se vi sono motivi di indubbia erroneità dei
contributi. Questo vale anche nel caso in cui la decisione di fissazione dei
contributi non sia stata indirizzata personalmente alle singole persone
chiamate in seguito in causa (RCC 1991, pag. 133, consid. II/1b; cfr.
Trisconi-Rossetti, op. cit., RDAT II 1995, pag. 374, N.4.3.6).
Infatti,
la possibilità di ricorrere contro la decisione sui contributi arretrati
protegge in modo sufficiente gli organi del datore di lavoro divenuto
insolvibile contro il rischio di dover assumere crediti di risarcimento
ingiustificati (STFA inedita del 14 dicembre 1998 in re R.G., consid. 3c, H
234/97, del 6 gennaio 1998 in re A.D.M. consid. 6c, H 99/95).
Con
scritto del 28 novembre 2001 la Cassa ha ridotto l'importo del contendere
motivando:
"
Alla luce della documentazione inviatami in data
odierna, con particolare riferimento alle dimissioni della signora __________
dalla carica di amministratrice unica della società citata le comunichiamo che
le osservazioni formulate dalla controparte a pag. 2 cpv. 1 della risposta alla
nostra petizione sono pertinenti.
Di conseguenza, la pretesa avanzata dalla Cassa
in sede risarcitoria deve essere modificata da Fr. 24'295.35 a Fr. 21'046.75,
venendo a cadere l'esigibilità dei contributi relativi al 2. trimestre 1999 di
Fr. 3'248.60, come al seguente dettaglio:
Contributi AVS/AI/IPG Fr. 12'676.00
Contributi disoccupazione Fr. 3'765.15
Contributi Assegni Familiari Fr. 2'580.15
Spese d'amministrazione Fr. 370.95
Spese intimazione, tassazioni d'ufficio Fr. 730.00
Spese esecutive Fr. 724.30
Interessi di mora Fr. 200.20
Totale contributi scoperti Fr. 21'046.75
(cfr. doc. _)
Ne
consegue che l'importo del danno è da ridurre a fr. 21'046.75.
2.7. Per
definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un
atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al
datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi
(Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento
l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle
sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo
di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di
un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo
di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto
(art, 14 cpv. 1 LAVS, art. 34ss OAVS; cfr. RCC 1985, pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo
di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un
compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con
riferimenti) ed il venire meno a questo compito costituisce una violazione di
prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale
del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a, DTF 111 V 173 consid. 2; DTF
108 V 186 consid. 1a; 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, 650 consid.
2).
Inoltre -
anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro
deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali egli è tenuto ad assumere
il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione
richiesta. Ne consegue che se egli è causa della propria insolvenza nei
confronti della Cassa, egli può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52
LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985,
pag. 608 consid. 5b).
2.8. La cassa di
compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza
delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre
da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa,
rispettivamente degli art. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di
pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le
prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può
procedere contro di lui.
Incombe
allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di
giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione
intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei
a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.
70 pag. 213).
È quindi
possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro
riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di
difficoltà passeggere di liquidità.
Affinché
un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre
che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi
motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine
ragionevole (DTF 108 V 188; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b; RCC 1985 p. 604
consid. 3a).
L’obbligo
del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla
Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di
giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Knus,
op. cit., pag. 54, Frésard, op. cit., RSA 1987, pag. 7).
2.9. Ai sensi
della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore
di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire
importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura
della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che
si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di
lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato ( RCC
1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; M. Knus, op.
cit., p. 53). Questo dovere risulta accresciuto quando si tratta di un
amministratore unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria
alla corretta gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l'ossequio
della diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III
198 consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari
importanti della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché
i contributi vengano regolarmente versati. Occorre però esaminare se speciali
circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o
potevano scusarlo dal provvedervi ( DTF 121 V 244 consid. 4b; 108 V consid. 1b
e 193 consid.2b)
2.10. In concreto
__________, non ha invocato alcunché a propria discolpa, dichiarandosi
implicitamente responsabile del danno per la parte da lei riconosciuta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione è parzialmente accolta .
§ Di
conseguenza __________ è condannata a versare alla Cassa di compensazione AVS
__________ fr. 21'046.75.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa
verserà alla convenuta fr. 300.-- a titolo di ripetibili.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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