AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
31.2001.14
Data decisione, Autorità:
10.12.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
31.2001.00014
ZA/sc
Lugano
10 dicembre 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Zaccaria Akbas
segretario:
Gianluca
Menghetti
statuendo sulla petizione del 23 maggio
2001 ai sensi dell'art. 52 LAVS di
__________,
contro
__________,
In relazione alla
fallita __________
ritenuto, in
fatto
1.1. La
__________, con sede a __________, è stata iscritta a Registro di Commercio il
12 luglio 1995 (cfr. doc. _; FUSC del __________ 1995). In precedenza la
società era domiciliata a __________.
Lo scopo
sociale consisteva nella gestione, la compra-vendita di bar, ristoranti,
alberghi, ecc. (cfr. doc. _).
ha ricoperto la carica di amministratrice unica della società dal 28 maggio
1998 sino all'11 agosto 1999 (cfr. doc. _), con diritto di firma individuale
(cfr. doc. _). La radiazione venne pubblicata il 17 settembre 1999.
La ditta
__________ è stata affiliata alla Cassa __________ di compensazione AVS in
qualità di datrice di lavoro il 28 gennaio 1999, retroattivamente dal 1° aprile
1997 sino al 31 ottobre 1999 (cfr. doc. _).
La
__________ è entrata in mora con il pagamento dei contributi. La Cassa ha
iniziato per questo motivo ad inviare sistematicamente delle diffide di
pagamento dal mese di maggio 1999 ed a promuovere le procedure esecutive dal
mese di giugno 1999 (cfr. doc. _).
Con
decreti del 3 aprile 2000 e 7 giugno 2000, la Pretura del Distretto di
__________ ha dichiarato l'apertura del fallimento e la sospensione della
procedura per mancanza di attivi ai sensi dell'art. 230 LEF (FUSC del
__________ 2000).
La Cassa ha
insinuato all'UEF di __________ il proprio credito di fr. 14'746.55, per
contributi paritetici AVS non soluti per gli anni dal 1997 al 1999, dopo
regolare controllo del datore di lavoro (cfr. doc. _).
Il
fallimento è stato definitivamente chiuso in data 7 giugno 2000 in quanto
nessun creditore ha anticipato le spese richieste dall'UEF, come richiesto
nella pubblicazione apparsa sul Foglio Ufficiale svizzero (cfr. doc. _).
1.2. Per questo
motivo, costatato di aver subito un danno, il 2 aprile 2001 la Cassa ha emesso
nei confronti di __________ una decisione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS
per fr. 14'746.55, concernente i contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF non
versati dal 1997 al 1999, per quest'ultimo anno sino al mese di giugno (cfr.
doc. _).
1.3. Con
opposizione 30 marzo 2001, __________ ha respinto l'addebito di intenzionalità
e grave negligenza, sostenendo di aver assunto la carica di amministratrice
unica della società solo quale prestanome. La società sarebbe stata gestita
esclusivamente dal procuratore __________.
L'UEF di
__________ avrebbe pure denunciato penalmente __________ (cfr. doc. _).
1.4. Con
petizione 23 maggio 2001, la Cassa ha postulato la condanna di __________
precisando:
"
(…)
Nella fattispecie, la convenuta sostiene che ad
esercitare un potere effettivo sulla società, - quale organo di
"fatto" - sarebbe stato il procuratore __________.
Al riguardo si sottolinea che l'esistenza di un
amministratore di fatto non scarica, a priori, l'amministratore formale dalla
sua responsabilità ex art. 52 LAVS (STFA inedita del 30 marzo 1993 in re D.A.,
consid. 3c; STCA inedita del 7 agosto 1996 in re O.G., consid. 2.9).
In particolare, l'amministratore diligente non
può mettere in pericolo o lasciare che sia messo in pericolo, il versamento
alla Cassa dei contributi paritetici AVS.
Spetta in realtà all'amministratore,
conformemente alla giurisprudenza, vigilare sulle persone incaricate della
gestione e della rappresentanza, affinché rispettino le prescrizioni legali
(DTF 114 V 223). Ciò non è avvenuto, poiché la controparte ha assunto il
mandato quale "prestanome". In altre parole ella ha passivamente
accettato che il signor __________ gestisse la società.
Quindi, non aver fatto uso del potere decisionale
che il mandato conferiva alla convenuta, non la scagiona dalla propria
responsabilità ex art. 52 LAVS (STCA 13 febbraio 1995 in re W. P. S. B.) e ciò
in considerazione dal fatto che la violazione delle norme legali è possibile
anche per omissione.
Pertanto, la passività a dispetto della
conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi dovuti, deve essere
considerata un'inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989,
pag. 115).
Di conseguenza, non avendo la convenuta
ottemperato agli obblighi di diligenza e di vigilanza che, secondo la
giurisprudenza, va oltre la prudenza che è d'uso osservare nei propri affari,
deve assumersi le conseguenze del mancato pagamento dei contributi alla Cassa.
Prove: C.S.
La convenuta afferma infine che avrebbe
anticipato al procuratore __________, già nel mese di maggio 1999, la volontà
di dimissionare.
Secondo la giurisprudenza del TFA, un
amministratore è da ritenersi liberato dalla sua responsabilità, ai sensi
dell'art. 52 LAVS, dalla data in cui ha dimissionato (RCC 1989, pag. 114,
consid. 4), in quanto da quella data non ha più la facoltà di controllo
sull'attività della ditta (DTF 109 V 86 consid. 13 = RCC 1983, pag. 475,
consid. 13).
Avendo la signora __________ dimissionato da
amministratrice unica della società, in data 11 agosto 1999 (Doc. _), ella
impegna la propria responsabilità per l'intero danno subito dalla Cassa.
Prove: C.S.
Per quanto attiene all'addebito del ruolo di
amministratore di fatto della società del signor __________, l'attrice ne
prende atto e si riserva, dopo gli accertamenti del caso, di procedere con
un'azione risarcitoria ex art. 52 LAVS anche contro quest'ultimo. (…)"
(Doc. _)
1.5. Con risposta
6 agosto 2001 la convenuta ha ribadito quanto esposto in sede di opposizione,
precisando:
" con
riferimento al vostro scritto sopramenzionato, ribadisco quanto già fatto
presente in sede di opposizione alla richiesta di risarcimento, ossia che la
mia funzione è stata solo di "prestanome".
La mia entrata nell'amministrazione __________ è stata unicamente
dettata dalla necessità della __________, di ottenere un finanziamento dalla
__________ e a tal fine l'amministratore doveva essere persona senza carichi
di esecuzioni.
Procuratore della __________ e "amministratore di fatto"
è sempre stato il signor __________.
La giurisprudenza afferma che bisogna agire contro le persone che
si occupano effettivamente dell'amministrazione e non fermarsi alle pure
apparenze giuridiche.
Dopo la mia uscita il __________ mi assicurava che avrebbe
proceduto alla nomina di un nuovo amministratore Cosi non è stato.
Io venivo contattata da un tale Avv. __________ che mi faceva
presente che prima di accettare un mandato di amministrazione era sua prassi
vedere la situazione contabile.
Chiedeva espressamente di fargli avere una situazione contabile al
30.6.99 , cosa che io provvedevo a rimettergli per mezzo di mio marito
__________, che si recava personalmente alla __________, società di cui era
amministratore unico l'Avv. __________.
Nonostante questo la __________ non provvedeva alla nomina di un
nuovo amministratore.
Si arrivava al fallimento __________. il 7.6.2000 ossia un anno
dopo la mia uscita.
L'Ufficio esecuzioni ha proceduto a denuncia penale nei confronti
del __________.
Si chieda vengano richiamati gli atti e le deposizioni giacenti al
Ministero Pubblico.
In qualità di teste si prega vengano chiamati i sigg.
__________.
Faccio notare a codesto Tribunale , che l'atto costitutivo della
__________, così come indicato nella denuncia penale, contro il __________ del
19.6.01 è stato redatto dall'Avv. __________." (Doc. _)
1.6. In data 15
agosto 2001 la convenuta ha osservato quanto segue:
" ribadisco
e confermo quanto scritto finora e cioè che il signor __________, oltre ad
essere procuratore iscritto a registro di commercio era ed é sempre stato
l'amministratore di fatto della __________.
Si richiamano gli atti giacenti al MINISTERO PUBBLICO di Lugano.
Chiedo espressamente di essere convocata in qualità di teste.
Voglio assolutamente far chiarezza in quanto essendo persona
integra moralmente ho subito un enorme danno dal profilo morale oltre che
finanziario.
A riprova delle mie affermazioni allego:
‑ lettera 10.8.99 alla __________ o
‑ lettera
23.8.99 alla CASSA __________ DI COMPENSAZIONE AVS, __________
‑ lettera 4.11.99 all'__________
‑ lettera 5.1.2000 __________
‑ lettera 28.8.00 alla __________
‑ lettera 17.7.00 alla __________
‑ lettera 27.4.99 __________ " (Doc. _)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.,
I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel
merito
2.2. In virtù dell'art. 52 LAVS
"il datore di lavoro deve risarcire alla cassa di compensazione i danni da
lui causati violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni".
I
presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno,
la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici,
da parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.
Nell’ipotesi
in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta
allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via
sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con
riferimenti).
Sussidiarietà
significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore
di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo
obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e
direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la
cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro
(Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP/PJA
1996 pag. 107.; Frésard, Les développements récents de la
jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité
de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, no. 2
pag. 163).
In questo
contesto si situa anche il rilascio dell’attestato di carenza beni definitivo
in una procedura di esecuzione in via di pignoramento. Tale documento attesta
ufficialmente, oltre al mancato adempimento all’obbligo di versare i
contributi, l’insolvibilità del datore di lavoro. Quindi alla Cassa è lecito
richiedere il risarcimento ex art. 52 LAVS agli organi anche se la società
esiste giuridicamente (cfr. RCC 1988 pag. 137 consid. 3c). Per questo, dalla
notifica di tale atto, non vi è motivo per non iniziare una procedura di
risarcimento contro i suoi organi sussidiariamente responsabili (RCC 1988 pag.
137 consid. 3c, confermato in RCC 1991 pag. 135 consid. 2a; cfr. critica in M.
Kunz, Die Schadenersatzplicht des Arbeitsgebers in der AHV, Diss. Winterthur
1989 pag. 63).
2.3. Si ha un
danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici
legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra
allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto
o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS
o per insolvenza del datore di lavoro ( cfr. Nussbaumer, AJP/PJA 1996 pag.
1076; DTF 123 V 15, 16, consid. 5b). L'ammontare del danno corrisponde a quello
dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 =
RCC 1972 pag. 687; Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le
non-paiement de cotisations d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA
1987, no. 10, pag. 9).
Costituiscono
elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per
la parte del salariato che quella del datore di lavoro (Pratique VSI 1994 pag.
104); i contributi della disoccupazione; i contributi dovuti all’assicurazione
cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione ; le spese
esecutive, gli interessi moratori (cfr. la giurisprudenza citata in
Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento danni della Cassa di compensazione
AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, RDAT II 1995
pag. 369 s; STFA del 24 ottobre 2000 nella causa T., C. e S., H 113/00, consid.
6).
Nell'evenienza
concreta, dagli specchietti concernenti l'evoluzione del debito contributivo
(cfr. doc. _), dagli estratti conto dei contributi e dai quaderni dei salari
(cfr. doc. _), risulta chiaramente l'importo dei contributi non saldati di fr.
14'746.55 (cfr. consid. 1.4.).
La
convenuta non ha del resto contestato l'importo del danno.
2.4. Per
definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un
atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al
datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi
(Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento
l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle
sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo
di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di
un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo
di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto
(art, 14 cpv. 1 LAVS, art. 34ss OAVS; cfr. RCC 1985, pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo
di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un
compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con
riferimenti) ed il venire meno a questo compito costituisce una violazione di
prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale
del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a, DTF 111 V 173 consid. 2; DTF
108 V 186 consid. 1a; 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, 650 consid.
2).
Inoltre -
anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro
deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali egli è tenuto ad assumere
il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione
richiesta. Ne consegue che se egli è causa della propria insolvenza nei
confronti della Cassa, egli può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52
LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985,
pag. 608 consid. 5b).
2.5. La cassa di
compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza
delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre
da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa,
rispettivamente degli art. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di
pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le
prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può
procedere contro di lui.
Incombe
allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di
giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione
intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei
a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.
70 pag. 213).
È quindi
possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro
riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di
difficoltà passeggere di liquidità.
Affinché
un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre
che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi
motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine
ragionevole (DTF 108 V 188; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b; RCC 1985 p. 604
consid. 3a).
L’obbligo
del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla
Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di
giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Knus,
op. cit., pag. 54, Frésard, op. cit., RSA 1987, pag. 7).
2.6. Ai sensi
della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore
di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante
a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura
della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che
si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di
lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato ( RCC
1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; M. Knus, op.
cit., p. 53). Questo dovere risulta accresciuto quando si tratta di un
amministratore unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria
alla corretta gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l'ossequio
della diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III
198 consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari
importanti della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare
affinché i contributi vengano regolarmente versati. Occorre però esaminare se
speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i
contributi o potevano scusarlo dal provvedervi ( DTF 121 V 244 consid. 4b; 108
V consid. 1b e 193 consid.2b)
2.7. Innanzitutto
va precisato che, secondo costante giurisprudenza (cfr. STCA del 14 giugno 1995
nella causa C.,__________) la responsabilità del datore di lavoro ai sensi
dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per se stessa,
né a eventuali cause di un fallimento.
ha ricoperto la carica di amministratrice unica della società dal 28 maggio
1998 sino all'11 agosto 1999 (cfr. doc. _), con diritto di firma individuale
(cfr. doc. _)
2.7.1. __________
sostiene di aver assunto la carica di amministratrice unica della società quale
prestanome.
La
società sarebbe stata gestita esclusivamente dall'amministratore di fatto
__________.
Accettando
il mandato di amministratrice unica della __________, __________ ha assunto
tutti gli oneri che da tale funzione derivano (cfr. STFA del 5 novembre 2001
nella causa F., H 153/01, consid. 6b; STFA del 31 agosto 2001, nella causa B.,
H 446/00, consid. 4a).
La
responsabilità per il corretto adempimento degli oneri assicurativi nonché la
diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali non incombeva
quindi solo a __________ (presunto organo di fatto della società), bensì anche e
soprattutto all'amministratrice unica __________, trattandosi di attribuzioni
inalienabili nel senso dell'art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO (cfr. STFA del 27
aprile 2001 nella causa B., H 234/00, consid. 5d; STFA del 13 novembre 2000
nella causa S., consid. 4b, H 238/98). In caso contrario si finirebbe per
legittimare la figura "dell'uomo di paglia" (cfr. STFA del 27
aprile 2001 nella causa B., H 234/00, consid. 5d; STFA del 13 febbraio 2001
nella causa M, H 225/00, consid. 3c; STFA del 29 maggio 1995 nella causa C.,
consid. 3b, H 294/94).
Nella
presente fattispecie le argomentazioni sollevate dalla convenuta non sono
sufficienti per liberarla della responsabilità ex art. 52 LAVS.
D'altronde
__________ non ha minimamente provato di essere stata impedita di raccogliere
informazioni in merito al pagamento dei contributi sociali né ha indicato come
e quando ha verificato che i contributi sociali venissero regolarmente pagati
(ad esempio interpellando direttamente la Cassa). La convenuta si è limitata a
dire che era __________ ad occuparsi della conduzione e la gestione della
società.
Tutto ciò
non è sufficiente.
La
convenuta, in violazione degli obblighi che le derivano dalla carica di
amministratrice unica di una società anonima, non ha svolto nessun tipo di
controllo.
Come
ricorda la costante giurisprudenza federale, ad ogni amministratore spetta ai
sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO “l’alta vigilanza sulle persone
incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza
della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni “.
Pertanto
deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento
dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti
dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo
per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto
di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega
gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate(DTF
114 V 219, consid. 4a = RCC 1989, pag. 1116, consid. 4a e STFA non pubblicata
del 25 luglio 1991 in re V.E. cfr. anche STFA del 29 agosto 1997 nella causa
M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi
vengano regolarmente versati (DTF 108 V 202 consid. 3a; Frésard, Les
développements récent de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances
relative à la responsabilité del l’employeur selon l’art. 52 LAVS, RSA 1991,
pag. 165). Secondo la nostra Massima istanza, egli deve rassegnare le proprie
dimissioni dal CdA se, nonostante le sue sollecitazioni, i contributi
paritetici rimangono impagati (cfr. STFA del 21 dicembre 1993 nella causa
M.T.S. e STFA del 15 dicembre 1993 nella causa N.).
Se non ha
adempiuto i suoi obblighi con la dovuta diligenza che, secondo la
giurisprudenza, va oltre la prudenza che è d’uso osservare nei propri affari
(STFA del 29 maggio 1995 nella causa A. C. p. 6; DTF 99 II 179; STFA del 19
maggio 1995 nella causa M. D), il membro del Consiglio di amministrazione o
l'amministratore unico sarà ritenuto responsabile del danno.
Il ruolo
di presunto organo di fatto di __________, non giustifica comunque la passività
di __________. Ella non ha adempiuto ai propri obblighi con la dovuta diligenza
che, secondo la giurisprudenza, va oltre la prudenza che è d’uso osservare nei
propri affari (STFA del 29 maggio 1995 nella causa A. C. p. 6; DTF 99 II 179).
La
convenuta non poteva, nella veste di amministratrice unica di una società
anonima, accontentarsi di svolgere un ruolo passivo nella società. Essa avrebbe
dovuto verificare puntualmente e personalmente che i contributi paritetici
venissero effettivamente versati alla Cassa.
Essersi
fidata senza una verifica accurata della situazione finanziaria della ditta, è
segno di una grave negligenza dell'amministratrice unica. I controlli le
avrebbero permesso di appurare la precaria situazione finanziaria della società
(cfr. STFA dell'8 marzo 2001 nella causa A. C., G. P. e F. F., H 115/00 e H
132/00, consid. 8b), che navigava in brutte acque da diverso tempo,
costringendo la Cassa a diffidarla e precettarla sin dal maggio 1999.
Se avesse
subito agito con determinazione, uscendo dalla società per tempo, avrebbe
certamente evitato di trovarsi in una simile situazione. Se è vero che
l'amministratore unico, rispettivamente il membro del CdA può delegare compiti
- tra cui anche quello di curare che i contributi vengano pagati -, è pur vero
che la delega non lo esime dal vigilare che le funzioni delegate siano effettivamente
svolte (cfr. STFA del 5 aprile 2001, nella causa A., H 436/00, consid. 3b).
Per
quanto attiene alla presunta ed esclusiva colpa di __________ i, si ricorda in
questo contesto che l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nell'ambito della
responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS per giustificare una riduzione del
risarcimento in relazione con la gravità dell'errore commesso dal responsabile
(cfr. Pratique VSI 1996, pag 306, citata in STFA del 13 novembre 2000 nella
causa S., consid. 4b, H 238/98).
In
sostanza, il disinteresse mostrato da __________ ne determina la sua
responsabilità ex art. 52 LAVS. La convenuta ha omesso di compiere quanto
doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle
incombenze riconducibili alla funzione di amministratrice unica di una società
anonima. Ella ha omesso di verificare se i contributi sociali fossero stati
pagati. Questa omissione costituisce una grave violazione del suo dovere di
diligenza (cfr. RCC 1992, pag. 269), dovere
che risulta accresciuto quando si tratti, come in concreto, di un amministratrice
unica (cfr. STFA del 5 novembre 2001 nella causa F., H 153/01,
consid. 6b; STFA non pubblicata del 5 aprile 2001, nella causa A., H 436/00,
consid. 3b; DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche
DTF 122 III 198 consid. 3a).
Del
resto, la passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati
pagamenti di contributi deve essere considerata un’inosservanza per negligenza
grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115).
2.7.2. Secondo la
giurisprudenza del TFA, un amministratore è da ritenersi liberato dalla
responsabilità ex art. 52 LAVS dalla data in cui egli ha dimissionato quale
organo della società: a partire da questa data (e non radiazione del Registro
di Commercio) egli non ha infatti più alcuna facoltà di controllo sull’attività
della medesimo (SVR 2000 AHV Nr. 24; DTF 112 V 6).
Se un
amministratore è, di fatto, escluso dalla gestione, il suo statuto di organo
della società resta intatto fino alla revoca formale delle sue funzioni da
parte dell’assemblea generale (RCC 1989 pag. 114 consid. 4).
Sia in
caso di dimissioni che di revoca delle funzioni, la sua responsabilità non è
impegnata per i contributi scaduti al momento della sua uscita dal CdA, ma
pagabili dopo questa data (RCC 1983 pag. 472 consid. 6).
Da
rilevare, infine, che spetta all’organo interessato provare le effettive
dimissioni, rispettivamente la revoca delle funzioni di amministratore (STCA
del 13 febbraio 1995 nella causa W).
Come
rettamente stabilito dalla Cassa, visto che __________ ha provato di aver
dimissionato l'11 agosto 1999, la sua responsabilità deve essere estesa
all'intero danno vantato dalla Cassa pari ai contributi paritetici insoluti dal
1997 al giugno 1999 (cfr. doc. _).
2.7.3. Infine,
per quanto riguarda la richiesta di assunzione di prove fatte dalla convenuta,
corollario del diritto di essere sentito ai sensi dell’art. 29 cpv. 2 CF, è
utile precisare che sono in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente
determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di
prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di prova che non
porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che sono noti
all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360 consid. 1a
con riferimenti, Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2.a edizione,
Berna 1997, § 53 N 24, pag. 344).
Quando l'istruttoria da
effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione
anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove. Un tale modo di
procedere non lede il diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 CF
(DTF 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Nel caso in esame, la
documentazione acquisita durante l'istruttoria è sufficiente per statuire in
merito alla presente vertenza, per cui il TCA non ritiene necessario assumere
altre prove.
In
particolare non è necessario sentire i testi proposti in quanto la negligenza
grave della convenuta è stata ampiamente comprovata con la documentazione
depositata agli atti (cfr consid. 2.7.1), mentre per quello che concerne il
presunto ruolo di __________ quale unico vero amministratore di fatto della
__________, ciò come abbiamo visto, non può assurgere a motivo di discolpa
(cfr. consid. 2.7.1).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione è accolta.
§) Di
conseguenza __________ è condannata a risarcire alla Cassa __________ di
compensazione fr.14'746.55
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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