AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
31.2000.60
Data decisione, Autorità:
01.10.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
31.2000.00060
ZA/tf
Lugano
1 ottobre 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Zaccaria Akbas
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 1° dicembre
2000 ai sensi dell'art. 52 LAVS di
contro
__________,
In relazione alla
fallita __________
ritenuto, in
fatto
1.1. La
__________, con sede a __________, è stata iscritta a Registro di Commercio il
__________ 1993 (cfr. doc. _, FUSC del __________ 1993) a seguito della
modifica statutaria, segnatamente la nuova ragione sociale (precedente
__________).
Lo scopo sociale
consisteva nella produzione e nella distribuzione di soluzioni elettroniche per
l'elaborazione dei dati, il commercio di generi alimentari e la gestione di
esercizi pubblici, ecc. (cfr. doc. _).
ha ricoperto la carica di amministratore unico della società dalla costituzione
sino al fallimento, con diritto di firma individuale (cfr. doc. _).
La ditta
__________ è stata affiliata alla Cassa __________ in qualità di datrice di
lavoro dal 1° marzo 1993 al 30 novembre 1999.
La
__________ è entrata in mora con il pagamento dei contributi dal 1995. La Cassa
ha iniziato per questo motivo ad inviare sistematicamente delle diffide dal
mese di marzo 1995 ed ha promosso delle procedure esecutive dal mese di maggio
1995.
Con
decreti del 9 e 23 novembre 1999, la Pretura del Distretto di __________ ha
dichiarato l'apertura del fallimento e la sospensione della procedura per
mancanza di attivi ai sensi dell'art. 230 LEF (FUSC __________ 1999).
La Cassa
ha insinuato all'UF di __________ il proprio credito di fr. 3'724.65 per
contributi paritetici insoluti per gli anni 1998 e 1999, per quest'ultimo anno
fino al mese di aprile, dopo regolare controllo del datore di lavoro (cfr. doc.
_).
La
procedura fallimentare è stata definitivamente chiusa per mancanza di attivo in
data 13 dicembre 1999, siccome nessun creditore ha anticipato le spese, come
richiesto nella pubblicazione apparsa sul Foglio Ufficiale svizzero (cfr. doc.
_).
1.2. Costatato di
aver subito un danno, il 2 ottobre 2000 la Cassa ha emesso nei confronti di
__________ una decisione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS per fr. 3'724.65
concernente i contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF non versati nel 1998 e
1999, per quest'ultimo anno fino al mese di aprile (cfr. doc. _).
1.3. Con opposizione
29 ottobre 2000, __________ respinge l'addebito di intenzionalità e grave
negligenza, adducendo di aver assunto la carica di amministratore unico solo
quale prestanome.
La
società sarebbe stata gestita esclusivamente da __________ e da __________.
Egli
sarebbe psichicamente invalido da anni e sarebbe stato coinvolto senza la
propria volontà con promesse e menzogne.
e __________ non avrebbero inoltre mai accettato le dimissioni di __________
(cfr. doc. _)
1.4. Con
petizione 1° dicembre 2000, la Cassa ha postulato la condanna di __________ al
risarcimento di fr. 3'724.65, in quanto il convenuto non avrebbe ottemperato
agli obblighi di diligenza e vigilanza. La Cassa ha inoltre argomentato come
segue:
"
(…) Spetta in realtà all'amministratore,
conformemente alla giurisprudenza, vigilare sulle persone incaricate della
gestione e della rappresentanza, affinché rispettino le prescrizioni legali
(DTF 114 V 223). Ciò non è avvenuto, poiché la controparte ha assunto il
mandato quale "prestanome". In altre parole egli ha passivamente
accettato che gli ex coniugi __________ gestissero la società.
Anche lo scritto 7 marzo 2000 del convenuto alla
signor __________ (Doc. _) dimostra che egli è intervenuto forzatamente, quale
organo formale, a seguito della dichiarazione di fallimento della società,
quando il danno era già conosciuto.
Quindi, non aver fatto uso del potere decisionale
che il mandato conferiva al convenuto, non lo scagiona dalla propria
responsabilità ex art. 52 LAVS (STCA 13 febbraio 1995 in re W. P. S. B.) e ciò
in considerazione dal fatto che la violazione delle norme legali è possibile
anche per omissione.
Di conseguenza, la passività a dispetto della
conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi dovuti, deve essere
considerata un'inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989,
pag. 115).
Prove: C.S.
Il convenuto afferma inoltre che avrebbe
rinunciato alla carica di amministratore unico della società, ma che le
dimissioni non sarebbero mai state accettate.
Secondo la giurisprudenza del TFA, un
amministratore è da ritenersi liberato dalla sua responsabilità, ai sensi
dell'art. 52 LAVS, dalla data in cui ha dimissionato (RCC 1989, pag. 114,
consid. 4), in quanto da quella data non ha più la facoltà di controllo
sull'attività della ditta (DTF 109 V 86 consid. 13 = RCC 1983, pag. 475,
consid. 13).
Spetta all'organo interessato provare le
effettive dimissioni.
Agli atti non è tuttavia dimostrato quanto
asserito dal convenuto.
Prove: C.S.
Per quanto attiene all'addebito del ruolo di
amministratori di fatto della società dei signori __________ e __________,
l'attrice ne prende atto e si riserva, dopo gli accertamenti del caso, di
procedere con un'azione risarcitoria ex art. 52 LAVS anche contro quest'ultimi."
(cfr. doc. _)
1.5. Con risposta
21 dicembre 2000 il convenuto, ribadendo quanto espresso con l'opposizione, ha
precisato:
"
In risposta alla Vs. racc. del 5.12.00 vi
comunico di essere completamente estraneo ai fatti della __________ in maniera
cosciente perché psichicamente e fisicamente invalido da molti anni.
Fatti dovuti tra l'azionista unica e gerente
__________ e il suo ex marito __________ con procura generale. Fungevo solo e
unicamente da prestanome di comodo. Non mi sono mai reso conto di tutto ciò che
avveniva alla __________.
Suggeritomi da tempo da terza persona, dopo che
sono iniziati i litigi tra i due coniugi negli anni 98/99 di dimissionare, non
ho mai potuto farmi ascoltare. Nel frattempo la signora ha acquistato una
lussuosa villa a __________ attingendo, pare, una forte somma dai conti o dalla
Cassa della società, percependo la disoccupazione e lasciando in balia e allo
sbando il personale.
Il signor __________ si é premurato di dirmi, nel
frattempo, che verserà dal 2001, a rate mensili, l'importo dovuto alla Cassa
__________ (AVS)." (cfr. doc. _)
1.6. Con
osservazioni del 5 gennaio 2001, __________ osserva quanto segue:
"
In risposta alla vs. del 27.12. u.s., vi
comunico anche che il 16.3.99 l'avv. __________ mi convocò nel suo studio per
la revoca della procura generale al sig. __________ su ordine della presente
sig.ra __________ responsabilizzandolo per una continuazione corretta, fino
alle sue eventuali dimissioni con i rapporti di lavoro con sua moglie, essendo
in corso le pratiche di divorzio.
Da qualche tempo tra i due coniugi, sembra, non
c'era più fiducia approfittando che, per le loro ripicche, le responsabilità,
sapendo del mio stato di salute, sarebbero cadute su di me. Tutto ciò ha
causato la chiusura della __________ già subito nell'aprile 99 ed il
susseguente fallimento della società nel 99." (cfr. doc. _)
1.7. Con
osservazioni 26 gennaio 2001, la Cassa ha precisato che __________ non ha
richiesto alcun pagamento rateale del credito (cfr. doc. _)
1.8. A seguito di
un accertamento effettuato dal TCA, il medico curante di __________, Dr. Med.
__________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, ha confermato che il
convenuto è tuttora invalido al 100% per problemi psichici. Il medico ha anche
precisato che __________ era invalido al 100% anche nel periodo 1996-1999 (cfr.
doc. _).
1.9. In data 26
settembre 2001, l'Ufficio AI ha confermato che __________ è tuttora invalido al
100% (cfr. doc. _).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.,
I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel
merito
2.2. In virtù dell'art. 52 LAVS
"il datore di lavoro deve risarcire alla cassa di compensazione i danni da
lui causati violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni".
I
presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno,
la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici,
da parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.
Nell’ipotesi
in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta
allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via
sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con
riferimenti).
Sussidiarietà
significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore
di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo
obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e
direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la
cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro
(Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP/PJA
1996 pag. 107.; Frésard, Les développements récents de la
jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité
de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, no. 2
pag. 163).
In questo
contesto si situa anche il rilascio dell’attestato di carenza beni definitivo
in una procedura di esecuzione in via di pignoramento. Tale documento attesta
ufficialmente, oltre al mancato adempimento all’obbligo di versare i
contributi, l’insolvibilità del datore di lavoro. Quindi alla Cassa è lecito
richiedere il risarcimento ex art. 52 LAVS agli organi anche se la società
esiste giuridicamente (cfr. RCC 1988 pag. 137 consid. 3c). Per questo, dalla
notifica di tale atto, non vi è motivo per non iniziare una procedura di
risarcimento contro i suoi organi sussidiariamente responsabili (RCC 1988 pag.
137 consid. 3c, confermato in RCC 1991 pag. 135 consid. 2a; cfr. critica in M.
Kunz, Die Schadenersatzplicht des Arbeitsgebers in der AHV, Diss. Winterthur
1989 pag. 63).
2.3. Si ha un
danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici
legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra
allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto
o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS
o per insolvenza del datore di lavoro ( cfr. Nussbaumer, AJP/PJA 1996 pag.
1076; DTF 123 V 15, 16, consid. 5b). L'ammontare del danno corrisponde a quello
dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 =
RCC 1972 pag. 687; Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le
non-paiement de cotisations d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA
1987, no. 10, pag. 9).
Costituiscono
elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per
la parte del salariato che quella del datore di lavoro (Pratique VSI 1994 pag.
104); i contributi della disoccupazione; i contributi dovuti all’assicurazione
cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione ; le spese
esecutive, gli interessi moratori (cfr. la giurisprudenza citata in
Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento danni della Cassa di compensazione
AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, RDAT II 1995
pag. 369 s).
Nell'evenienza concreta,
dagli specchietti concernenti l'evoluzione del debito contributivo (cfr. doc.
_), dagli estratti conto dei contributi e dai quaderni dei salari (cfr. doc.
_), risulta chiaramente l'importo dei contributi non saldati.
Il danno ammonta dunque a fr.
3'724.65 (cfr. consid. 1.4.).
L'importo
del contendere non è del resto stato contestato dal convenuto.
2.4. Per
definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un
atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al
datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi
(Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento
l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle
sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo
di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di
un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo
di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto
(art, 14 cpv. 1 LAVS, art. 34ss OAVS; cfr. RCC 1985, pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo
di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un
compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con
riferimenti) ed il venire meno a questo compito costituisce una violazione di
prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale
del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a, DTF 111 V 173 consid. 2; DTF
108 V 186 consid. 1a; 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, 650 consid.
2).
Inoltre -
anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro
deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali egli è tenuto ad assumere
il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione
richiesta. Ne consegue che se egli è causa della propria insolvenza nei
confronti della Cassa, egli può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52
LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985,
pag. 608 consid. 5b).
2.5. La Cassa di
compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza
delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre
da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa,
rispettivamente degli art. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento
dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le
prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può
procedere contro di lui.
Incombe
allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione
e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per
negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in
base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213).
È quindi
possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro
riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di
difficoltà passeggere di liquidità.
Affinché
un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre
che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi
motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine
ragionevole (DTF 108 V 188; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b; RCC 1985 p. 604 consid.
3a).
L’obbligo
del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla
Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di
giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Knus, op.
cit., pag. 54, Frésard, op. cit., RSA 1987, pag. 7).
2.6. Ai sensi
della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore
di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire
importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura
della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che
si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di
lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato ( RCC
1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; M. Knus, op.
cit., p. 53). Questo dovere risulta accresciuto quando si tratta di un
amministratore unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria
alla corretta gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l'ossequio
della diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III
198 consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari
importanti della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare
affinché i contributi vengano regolarmente versati. Occorre però esaminare se
speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i
contributi o potevano scusarlo dal provvedervi ( DTF 121 V 244 consid. 4b; 108
V consid. 1b e 193 consid.2b)
2.7. __________
ha ricoperto la carica di amministratore unico della società dalla costituzione
(febbraio 1993) sino al fallimento (novembre 1999), con diritto di firma
individuale (cfr. doc. _).
Innanzitutto
va precisato che, secondo costante giurisprudenza (cfr. STCA 14 giugno 1995
nella causa G.C.; inc. __________), la responsabilità del datore di lavoro ai
sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per se
stessa, né a eventuali cause di un fallimento.
2.7.1. Il convenuto
contesta anzitutto l'addebito di grave negligenza, in quanto egli sarebbe
psichicamente invalido da anni e sarebbe stato coinvolto senza la propria
volontà con promesse e menzogne.
In
passato il TCA ha già avuto occasione di considerare giustificato il mancato
pagamento dei contributi, se è dovuto a grave malattia del presidente del CdA,
che aveva praticamene condotto alla rovina la ditta, poiché gli altri
amministratori non erano in grado di continuare gli affari, viste le
particolari conoscenze richieste (STCA 7 novembre 1990 in causa V.P., L.R.,
E.G., O.R.; STCA 8 luglio 1991 in causa L.B. e D.T.).
Inoltre,
non è stato ritenuto responsabile l'amministratore, che a seguito di
invalidità, non era più in grado di seguire gli affari della società, per il
danno insorto dopo l'evento invalidante (STCA 26 novembre 1991 in causa M.C.;
STCA 9 marzo 1993 in causa J.E., J.E., K.O., F.G., L.F., V.R. e V.A., consid.
2.6).
A
proposito di un amministratore unico con problemi di salute, in una sentenza
del TFA non pubblicata del 16 aprile 1998 nella causa O.G., H 193/96 Ws, l'Alta
Corte ha negato quale motivo di discolpa lo stato di salute del convenuto,
motivando:
"
(…)
c) Il ricorrente giustifica inoltre il mancato pagamento dei
contributi con motivi di salute, riferiti al periodo tra il 1989 e il 1993. A
sostegno del suo assunto, produce un certificato medico 31 luglio 1996 del
dott. G. di Lugano, dal quale si evince che ha subito una operazione di by‑pass
nel giugno 1990 e che era affetto da diabete di difficile controllo.
Questi motivi non possono essere fatti valere quale esimente ex
art. 52 LAVS. L'amministratore unico di una società deve infatti preoccuparsi
di affidarla, in sua assenza, ad una persona competente nella gestione e non
può limitarsi ad assumere un atteggiamento passivo. Si noti poi che nel 1990 O.
G. ha incassato da diverse assicurazioni un importo fatto successivamente
affluire alla società, che nel 1991 ha acceso un prestito ipotecario presso la
Banca R. di R. e che nel 1993 ha pure versato un'ulteriore somma alla A. G. SA.
Trattasi di atti concludenti che dimostrano come l'interessato, malgrado avesse
qualche problema di salute, si sia sempre attivamente occupato della società,
ricordato comunque che ‑ ove fosse stato realmente incapace di
determinarsi come si richiede a un amministratore unico - sarebbe stato suo
preciso dovere dimettersi dalla carica.
Il ricorrente ha quindi mancato al dovere di diligenza che si deve
esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria
di quella a cui appartiene l'interessato (DTF 112 V 159 consid. 4 e
riferimenti), peraltro molto addentro nell'ambito delle imprese di costruzione,
ritenuto che operava nella società già dal 1971 e che avrebbe dovuto sapere,
perché fatto notorio, che in tempi di grave crisi nel settore immobiliare
possono insorgere complicanze al momento dell'incasso dei crediti. Nemmeno la
circostanza che O. G. abbia profuso mezzi liquidi nella ditta ‑ in misura
comunque inferiore alle sue capacità, come dimostra la donazione ai figli di un
bene immobile del valore di fr. 180 000.‑ ‑ è sufficiente a sanare
la grave negligenza. Infatti non è accertato che la scelta di differire il
pagamento dei contributi paritetici fosse obiettivamente indispensabile per la
sopravvivenza della società. Neppure è assodato che il datore di lavoro potesse
oggettivamente presumere di soddisfare entro breve termine la Cassa riguardo a
ogni suo credito (DTF 108 V 188), visto che già dal 1990 sapeva che vi
sarebbero stati problemi d'incasso riferiti alla S. SA, già G.C.T. SA.
L'organo, secondo la giurisprudenza, deve prestare particolare attenzione nel
caso in cui sia a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi
finanziaria. In questo contesto il solo fatto che egli abbia investito
nell'impresa, a fondo perso, ingenti somme provenienti dal suo patrimonio
privato, nulla cambia, allorquando la sua responsabilità secondo l'art. 52 LAVS
sia stata appurata (sentenza inedita 19 febbraio 1992 in re V., J., W. e T., H
62/91).
Va ancora ricordato al ricorrente che il dovere di diligenza
risulta accresciuto quando si tratta di un amministratore unico, ritenuto che
quest'ultimo deve dar prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta
gestione degli affari sociali e che non' è sufficiente l'ossequio della
"diligentia quam in suis" (DTF 122 111 198 e riferimenti). Al
riguardo il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di
affermare che gli obblighi di vigilanza e di diligenza di un amministratore
unico sono da connotare con particolare rigore (DTF 112 V 3 consid. 2b), tanto
più quando, in mancanza di delega durante un periodo di malattia, lo stesso
amministratore se ne è occupato in prima persona.
Ne consegue che O. G. dovrà pertanto risarcire il danno subito
dalla Cassa."
Con
sentenza del 4 maggio 1995 Inc. __________, il TCA ha respinto la petizione
della Cassa __________ contro lo stesso convenuto __________, argomentando:
"
(…) Dagli atti AI richiamati d'ufficio dal TCA
(doc._) risulta che il convenuto, per motivi psichici, non era e non è in grado
di assumere un'attività lucrativa e men che meno di gestire o amministrare una
società.
Ora, il TCA ha già avuto occasione di considerare
giustificato il mancato pagamento dei contributi, se è dovuto a grave malattia
del presidente del CdA, che ha praticamene condotto alla rovina la ditta,
poiché gli altri amministratori non erano in grado di continuare gli affari,
viste le particolari conoscenze richieste (STCA 7 novembre 1990 in causa V.P.,
L.R., E.G., O.R.; STCA 8 luglio 1991 in causa L.B. e D.T.).
Inoltre, secondo la giurisprudenza cantonale, non
è responsabile l'amministratore, che a seguito di invalidità non era più in
grado di seguire gli affari della società, per il danno insorto dopo l'evento
invalidante (STCA 26 novembre 1991 in causa M.C.; STCA 9 marzo 1993 in causa
J.E., J.E., K.O., F.G., L.F., V.R. e V.A., consid. 2.6).
Infine, con sentenza del 2 agosto 1993 nella
causa L.B. questo TCA ha stabilito che l'amministratore di una società non può
essere reso responsabile del mancato pagamento dei contributi pagabili dopo
che, per motivi di salute, egli non era più in grado di seguire la gestione
della società.
Si deve ora ribadire che la persona totalmente
invalida per motivi psichici che viene indotta da terze persone ad assumere la
carica di amministratore unico di una società ch'egli non è in grado di gestire
a cagione del suo stato di salute non può essere reso responsabile del mancato
pagamento dei contributi.
Poiché, dunque, __________, da tutto inizio - a
causa della sua invalidità - non era in grado di amministrare la società di cui
era amministratore unico, la petizione della Cassa deve essere respinta".
Ora, come
abbiamo appena visto, __________ è già stato in passato oggetto di un
procedimento ex art. 52 LAVS (si rimanda agli accertamenti e alla
documentazione di cui all'Inc. __________). In quell'occasione (maggio 1995) il
TCA ha accertato lo stato invalidante del convenuto e lo ha ritenuto, per motivi
psichici, completamente incapace di assumere un'attività lucrativa, di gestire
e di amministrare una società.
Il
recente accertamento effettuato dal TCA per verificare se lo stato invalidante
era presente anche nel 1998 e 1999 ha dato esito positivo (cfr. doc. _). La
dottoressa __________ ha inoltre aggiunto che __________ è tuttora invalido al
100% per motivi psichici. Tale fatto è inoltre stato confermato dall'Ufficio AI
in data 26 settembre 2001 (cfr. doc. _).
Per
questi motivi il TCA non può che ribadire quanto già stabilito con sentenza del
4 maggio 1995. In altri termini __________ non era in grado di assumere la
carica di amministratore unico della __________ a causa del suo stato di salute
e non può quindi essere reso responsabile del mancato pagamento dei contributi.
Poiché, dunque, __________, sin dall'inizio - a causa della sua invalidità -
non era in grado di amministrare la società di cui era amministratore unico, la
petizione della Cassa nei suoi confronti deve essere respinta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione è respinta.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella
impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o
del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in
cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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