AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
31.2000.4
Data decisione, Autorità:
09.11.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
31.2000.00004
ZA/sc
Lugano
9 novembre 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele
Guffi
con redattore:
Zaccaria Akbas
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 14 gennaio
2000 ai sensi dell'art. 52 LAVS della
Cassa cant. di compensazione Servizio
giuridico,
6501 Bellinzona 1 Caselle,
contro
__________,
In relazione
alla fallita
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 3
febbraio 1987 è stata costituita la società __________ A, con sede a __________
(cfr. doc. _).
Lo scopo
sociale consisteva nella produzione, sviluppo, acquisto, vendita, importazione
di elaboratori elettronici e relativi accessori, consulenza marketing
aziendale, acquisto e vendita di immobili.
ha ricoperto la carica di presidente del consiglio di amministrazione, con
diritto di firma individuale, dalla costituzione della società al 14 aprile
1993. Da tale data e fino alla dichiarazione di fallimento, egli ha assunto la
carica di amministratore unico.
La
__________ è stata affiliata quale datrice di lavoro presso la Cassa cantonale
di compensazione AVS/AI/IPG dal 1° luglio 1987 al 30 settembre 1998.
La
società è entrata in mora con il pagamento dei contributi, di conseguenza la
Cassa ha incominciato ad inviare le diffide di pagamento alla società a partire
dal mese di aprile 1996 ed ha iniziato le procedure esecutive dal mese di
giugno 1997 (cfr. doc. _).
Con
decreto 14 agosto 1998 la Pretura di __________ ha dichiarato l'apertura del
fallimento della società, mentre il 4 novembre 1998 ne ha decretata la
sospensione ex art. 230 LEF (FUSC del __________ 1998).
La Cassa
ha insinuato all'Ufficio esecuzioni e fallimenti del Distretto di __________ il
proprio credito di fr. 12'805.10 per i contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF
non soluti per gli anni dal 1996 al mese di agosto 1998, dopo regolare controllo
del datore di lavoro (cfr. doc. _).
In data 23
novembre 1998 il fallimento è stato chiuso per mancanza di attivo in quanto
nessun creditore aveva anticipato le spese di procedura (cfr. doc. _).
1.2. Costatato di
aver subito un danno, il 3 novembre 1999 la Cassa ha emesso nei confronti di
__________ una decisione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS per fr.
12'805.10, pari ai contributi non saldati dalla ditta __________ nel periodo
1996-1998, per quest'ultimo anno fino al mese di agosto (cfr. doc. _).
1.3. Con
opposizione 30 novembre 1999 il convenuto respinge l'addebito di intenzionalità
e negligenza grave, precisando:
"
In risposta alla vs. decisione del 03.11.1999,
mi oppongo alla stessa in quanto non c'è stata intenzionalità e nemmeno
negligenza grave da parte mia quale amministratore della società fallita.
La società esisterebbe ancora oggi, se la banca
__________ non avesse, senza alcuna ragione, disdetto il credito di Fr.
100'000.--, vitale per la continuazione dell'attività delle società.
L'impossibilità di rimborsare la banca a breve
termine (30 giorni) ne ha causato il fallimento.
Purtroppo la prassi delle banche in quel periodo
era quella di cercare di eliminare dai loro portafogli crediti concessi a ditte
che secondo loro non apportavano nessun beneficio alla banca.
Perciò se c'è stata intenzionalità, la stessa è
da cercare presso l'istituto di credito in questione.
Il sottoscritto ha sempre dato il massimo alla
ditta, senza trarne nessun profitto, anzi perdendo totalmente il capitale
investito ed i capitali privati prestati alla società." (Doc. _)
1.4. Con
petizione 14 gennaio 2000 la Cassa ha postulato la condanna di __________ al
pagamento di fr. 12'805.10, per i contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF non
versati dalla ditta __________ nel periodo 1996-1998, per quest'ultimo anno
fino al mese di agosto (cfr. doc. _). Nel merito l'attrice osserva che:
"
(…)
Nella fattispecie, l'attrice, pur comprendendo la
situazione di disagio intervenuta nella società a seguito dell'improvvisa disdetta
del credito da parte della banca, deve purtroppo rilevare che tale
argomentazione, sollevata dalla controparte per escludere la propria
responsabilità, non è considerata dalla costante giurisprudenza valido motivo
di discolpa.
Infatti, secondo la giurisprudenza (STCA del 14
giugno 1995 in re G.C.), la responsabilità del datore di lavoro, ai sensi
dell'art. 52 LAVS, non è in relazione alla gestione della società per se
stessa, né a cause eventuali di un fallimento.
Parimenti, anche il fatto di aver profuso ogni
sforzo per evitare il fallimento non esime l'organo dalla sua responsabilità,
se i contributi sociali rimangono scoperti dopo il fallimento (STCA del 18
gennaio 1996 in re M. e M.B.). (…)" (Doc. _)
1.5. Con risposta
5 aprile 2000, il convenuto ribadisce quanto sostenuto in sede di opposizione
(cfr. doc. _).
in
diritto
In ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999
nella causa D.C.).
Nel
merito
2.2. In virtù dell'art. 52 LAVS
"il datore di lavoro deve risarcire alla cassa di compensazione i danni da
lui causati violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni".
I
presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno,
la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici,
da parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.
Nell’ipotesi
in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta
allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via
sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con
riferimenti).
Sussidiarietà
significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore
di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo
obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e
direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la
cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro
(Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP/PJA
1996 pag. 107.; Frésard, Les développements récents de la
jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité
de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, no. 2
pag. 163).
In questo
contesto si situa anche il rilascio dell’attestato di carenza beni definitivo
in una procedura di esecuzione in via di pignoramento. Tale documento attesta
ufficialmente, oltre al mancato adempimento all’obbligo di versare i
contributi, l’insolvibilità del datore di lavoro. Quindi alla Cassa è lecito
richiedere il risarcimento ex art. 52 LAVS agli organi anche se la società
esiste giuridicamente (cfr. RCC 1988 pag. 137 consid. 3c). Per questo, dalla
notifica di tale atto, non vi è motivo per non iniziare una procedura di
risarcimento contro i suoi organi sussidiariamente responsabili (RCC 1988 pag.
137 consid. 3c, confermato in RCC 1991 pag. 135 consid. 2a; cfr. critica in M.
Kunz, Die Schadenersatzplicht des Arbeitsgebers in der AHV, Diss. Winterthur
1989 pag. 63).
2.3. Si ha un
danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici
legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra
allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto
o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS
o per insolvenza del datore di lavoro ( cfr. Nussbaumer, AJP/PJA 1996 pag.
1076). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che il datore
di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 pag. 687; Frésard, La
responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assurances
sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, no. 10, pag. 9), inclusa la quota
parte detratta dal salario del lavoratore (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid.
7a).
Nell'evenienza
concreta, dagli specchietti concernenti l'evoluzione del debito contributivo
(cfr. doc. _) e dalle insinuazioni di credito prodotte (cfr. doc. _) risulta
chiaramente l'importo dei contributi non saldati, oggetto della decisione 3
novembre 1999. Il danno ammonta dunque a fr. 12'805.10 (cfr. consid. 1.4)
2.4. Per
definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un
atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al
datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi
(Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art.
52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue
disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di
pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività
salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire
i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art, 14 cpv.
1 LAVS, art. 34ss OAVS; cfr. RCC 1985, pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo
di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un
compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con
riferimenti) ed il venire meno a questo compito costituisce una violazione di
prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale
del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a, DTF 111 V 173 consid. 2; DTF
108 V 186 consid. 1a; 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, 650 consid.
2).
Inoltre -
anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro
deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali egli è tenuto ad assumere
il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione
richiesta. Ne consegue che se egli è causa della propria insolvenza nei
confronti della Cassa, egli può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52
LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985,
pag. 608 consid. 5b).
2.5. La cassa di
compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza
delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre
da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa,
rispettivamente degli art. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di
pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le
prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può
procedere contro di lui.
Incombe
allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di
giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione
intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei
a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.
70 pag. 213).
È quindi
possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro
riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di
difficoltà passeggere di liquidità.
Affinché
un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre
che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi
motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine
ragionevole (DTF 108 V 188; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b; RCC 1985 p. 604
consid. 3a).
L’obbligo
del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla
Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di
giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Knus,
op. cit., pag. 54, Frésard, op. cit., RSA 1987, pag. 7).
2.6. Ai sensi
della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore
di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire
importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura
della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che
si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di
lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato ( RCC
1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; M. Knus, op.
cit., p. 53). Questo dovere risulta accresciuto quando si tratta di un amministratore
unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta
gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l'ossequio della
diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198
consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari importanti
della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i
contributi vengano regolarmente versati. Occorre però esaminare se speciali
circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o
potevano scusarlo dal provvedervi ( DTF 121 V 244 consid. 4b; 108 V consid. 1b
e 193 consid.2b)
2.7. Il convenuto
sostiene che se non fosse intervenuta l'improvvisa disdetta del credito
concesso dalla banca, essenziale per la continuità della ditta, la società non
sarebbe fallita. Egli sostiene inoltre di aver fatto tutto il possibile per
salvare la società investendo pure capitali privati. A __________ non appare
quindi ravvisabile nel proprio comportamento alcuna violazione, né intenzionale
né per negligenza grave, delle prescrizioni legali della LAVS.
Secondo
la giurisprudenza del TCA (cfr. STCA 14 giugno 1995 nella causa G.C.; inc.
__________) la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS
non è in relazione alla gestione della società per se stessa, né a eventuali
cause di un fallimento.
Nell'evenienza
concreta, dagli atti risulta che sin dal 1996 la società è stata in mora col
pagamento dei contributi, ciò che ha costretto la Cassa a diffidarla e a
precettarla (cfr. doc. _). Dal quarto trimestre del 1997 la ditta non ha in
pratica più pagato i contributi paritetici.
I
presunti sforzi del convenuto per salvare la ditta ed il differimento del
pagamento dei contributi per tale scopo, secondo la giurisprudenza, possono
essere invocati soltanto a condizioni molto restrittive (cfr. consid. 2.5), non
realizzate nel caso concreto.
Infatti
quella della ditta __________ non è stata una crisi passeggera di qualche mese.
Già dal 1996 la società ha iniziato ad essere in mora con il pagamento
dei contributi e dal giugno del 1997 ad essere precettata. A mente del TCA la
ditta non ha adempiuto ai suoi obblighi per un lasso di tempo troppo lungo per
ammettere un qualsiasi motivo di discolpa ai sensi della giurisprudenza citata
nei precedenti considerandi.
D'altra
parte il convenuto non ha neppure reso verosimile che vi erano dei seri e
oggettivi motivi per presumere che i contributi potessero essere versati entro
un breve termine.
L'aver
procrastinato costantemente il pagamento dei contributi paritetici e averlo
irrimediabilmente differito a partire dal quarto trimestre del 1997 (cfr. doc.
_), è segno di una negligenza non indifferente del datore di lavoro e fa
sorgere la responsabilità dell'amministratore unico, cui incombeva per legge la
massima vigilanza nella conduzione e nel controllo della società.
Il
mancato pagamento dei premi era dunque da considerare cronico.
Va al
riguardo ricordato che il TFA ha considerato tale il mancato pagamento dei
contributi durante numerosi mesi (STFA del 7 maggio 1997 nella causa G.G; cfr.
anche STFA del 7 maggio 1997 nella causa M.V, in cui il mancato pagamento è
durato all’incirca dieci mesi). L'Alta Corte ha per contro ritenuto
giustificato il mancato versamento della durata di tre mesi se prima erano
stati regolarmente versati (DTF 121 V 243).
Secondo la giurisprudenza del TFA, non può essere riconosciuto alcun motivo di
giustificazione se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era
cronico, e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure
esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA inedita
del 27 giugno 1994 in re M.A.).
In
un'altra sentenza il TFA ha precisato che l’organo della società deve prestare
particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la
ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA del 16 aprile 1998 in re O.
G. p. 6 e giurisprudenza ivi citata).
Inoltre,
secondo l'Alta Corte, nemmeno l’illiquidità della società giustifica il
procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari
criteri di discolpa posti dalla giurisprudenza federale (STCA 4 maggio 1995
nelle cause M.J., M.M., B.N. e P. L.).
In
concreto, non è dunque affatto accertato, con l'alto grado di verosimiglianza
richiesto dalla giurisprudenza, che la scelta di differire il pagamento dei
contributi paritetici fosse, secondo una valutazione ragionevole,
obiettivamente indispensabile per la sopravvivenza della società; e nemmeno è
assodato che il datore di lavoro potesse oggettivamente presumere di soddisfare
entro breve termine la Cassa di compensazione riguardo ad ogni suo credito (DTF
108 V 188).
Viste le
circostanze rilevate era pensabile il contrario.
Inoltre,
il convenuto non può nemmeno scagionarsi sostenendo che la ditta esisterebbe
ancora se la banca non avesse disdetto il credito (linea di credito).
Nella
presente fattispecie la funzione della Banca si è limitata a quella di banca
finanziatrice (cfr. STFA non pubblicata del 3 febbraio 2000 nella causa B. SA,
H 103/99 Ws). Come abbiamo potuto vedere la ditta non navigava in buone acque
da diverso tempo per cui addossare la colpa alla banca è pretestuoso.
Probabilmente la ditta faceva capo alla linea di credito per far fronte ai
pagamenti dei fornitori e alle spese correnti. È quindi chiaro che i mezzi per
pagare i debiti aziendali non provenivano, da ormai troppo tempo, dalla
produzione di utili aziendali.
Di
conseguenza __________, che era all'epoca amministratore unico della società, è
l'unico responsabile dei danni cagionati alla cassa e a lui solo erano
imputabili le gravi negligenze che ci occupano (cfr. consid. 2.6.).
Ne
consegue che __________ dovrà risarcire il danno subito dalla Cassa per il
mancato versamento dei contributi da parte della __________ e questo anche se
egli ha purtroppo "consumato i suoi capitali privati" (cfr.
consid 1.3.). Infatti, secondo il TFA, anche il fatto che il convenuto abbia
investito nella ditta, a fondo perso, ingenti somme provenienti dal suo
patrimonio privato, nulla cambia nella sostanza, allorquando la sua
responsabilità ex art. 52 LAVS sia stata appurata (sentenza non pubblicata nel
TFA del 29 febbraio 1992 nella causa V. J., W. e T.).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione é accolta.
§
__________ è condannato a versare alla Cassa
fr. 12'805.10.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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