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Numero d'incarto:
30.2006.50
Data decisione, Autorità:
25.01.2007, TCA
Titolo:
Condono del contributo minimo AVS per una persona senza attività lucrativa. Va ammesso solo se l'assicurato si troverebbe, dopo il pagamento, in situazione di estremo disagio economico. Calcolo del fabbisogno minimo della ricorrente. Il condono è concesso.
Raccomandata
Incarto n.
30.2006.50
TB
Lugano
25 gennaio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 6 novembre 2006
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 20
ottobre 2006 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto, in
fatto
A. Con
decisione di fissazione dei contributi personali AVS/AI/IPG, il 28 luglio 2006
la Cassa CO 1 ha stabilito che RI 1 deve pagare per l'anno 2006 un contributo di Fr. 433,50.
Il 22 agosto 2006 la
Cassa ha emanato una seconda decisione di uguale contenuto, ma relativa ai
contributi del 2005.
Questi importi
corrispondono al minimo legale previsto dall'art. 10 LAVS poiché l'assicurata, persona
senza attività lucrativa, non possiede nessuna sostanza in Svizzera ed all'estero
e nemmeno percepisce un reddito sotto forma di rendite di ogni genere.
B. Le
opposizioni formulate dall'assicurata
contro le predette decisioni formali sono state respinte il 20 ottobre 2006 (doc.
A) dalla Cassa mediante un'unica
decisione su opposizione. L'Amministrazione
non ha concesso all'opponente
il condono del pagamento del contributo minimo richiesto per gli anni 2005 e
2006, ma l'ha invitata a
postulare la prestazione complementare ed a fare richiesta per un pagamento
rateale del dovuto.
C. Con
tempestivo ricorso del 6 novembre 2006 RI 1, rappresentata dal marito RA 1, ha
evidenziato le sue precarie condizioni finanziarie dovute alle esigue entrate
mensili identificate nella sola rendita AVS del marito (Fr. 2'150.-). Dedotte le necessarie spese per
vivere, il condono del pagamento del contributo minimo rimane la loro unica soluzione.
Con risposta del 17
novembre 2006 (doc. III) la Cassa di compensazione ha ribadito la sua
posizione, forte del preavviso negativo espresso il 29 agosto 2006 (doc. 2) dal
competente Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento.
La ricorrente non ha
prodotto ulteriori mezzi di prova (doc. IV).
in
diritto
in
ordine
- La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque
decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21
luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
nel
merito
- Sono
assicurate obbligatoriamente in conformità alla Legge federale
sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) le persone
fisiche che hanno il loro domicilio civile in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a
LAVS).
A norma dell'art. 3
cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto
che esercitano un'attività lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa,
l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in
cui compiono i 20 anni e dura fino alla fine del mese in cui compiono 64 anni,
se sono di sesso femminile o 65 anni, se di sesso maschile.
Giusta l'art. 10 cpv.
1 LAVS, le persone che non esercitano un'attività lucrativa pagano, secondo le loro condizioni sociali, un contributo
da Fr. 324.- (nel 2005 e 2006: Fr. 353.-) a Fr. 8'400.-. Gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa e che, durante un anno civile, pagano, incluso il
contributo di un eventuale datore di lavoro, contributi inferiori a Fr. 324.-
(Fr. 353.-), sono considerati non esercitanti un'attività lucrativa.
Per l'art. 10 cpv. 2 LAVS, gli assicurati che non
esercitano un'attività
lucrativa, se mantenuti o assistiti da enti pubblici o da terzi, pagano il
contributo minimo.
Il contributo AVS è
dunque pagato "secondo le condizioni sociali" dell'assicurato.
Questi assicurati sono quindi tenuti a pagare i contributi sia sulla sostanza,
sia sul reddito annuo conseguito sotto forma di rendite moltiplicato per 20,
ciò che corrisponde ad un tasso di interesse del 5% (art. 28 cpvv. 1 e 2 OAVS;
RCC 1990 pag. 455 consid. 2a; RCC 1986 pag. 350).
- A
norma dell’art. 11 cpv. 2 LAVS, se il pagamento del contributo minimo
costituisce un onere troppo grave per l’assicurato, il contributo può essere
condonato, a specifica richiesta dell'interessato e previa consultazione dell’autorità designata dal
Cantone di domicilio. Per questi assicurati è infatti il Cantone di domicilio
che paga il contributo minimo.
La domanda scritta e
motivata di condono deve essere indirizzata alla Cassa di compensazione a cui
si è affiliati (art. 32 cpv. 1 OAVS), la quale deciderà sulla base del parere
dell’autorità designata dal Cantone. Il condono può essere accordato per due
anni al massimo (art. 32 cpv. 2 OAVS).
Secondo la
giurisprudenza consolidatasi attorno all'art. 11 LAVS, il condono del
contributo minimo AVS può essere concesso se è dimostrato che a seguito del
pagamento del contributo dovuto, l'assicurato verrebbe a trovarsi in una
particolare situazione di estremo disagio economico (RCC 1950 pag. 334). Perché
vi debba essere condono, occorre che il richiedente non possa far fronte ai
propri bisogni vitali, non bastando invece che, abituato a una vita agiata, si
senta soggettivamente in una situazione di disagio (RCC 1981 pag. 322; RCC 1953
pag. 319). In particolare, la giurisprudenza federale ha stabilito che si può
riconoscere una particolare situazione di disagio economico, allorquando il
reddito netto dell'assicurato è inferiore ai minimi di esistenza valevoli agli
effetti del diritto esecutivo (RCC 1978 pag. 523). Più precisamente, il minimo
vitale previsto dal diritto esecutivo rappresenta di massima il limite di
guardia al di sotto del quale il pagamento di un contributo costituisce un
onere troppo gravoso (RCC 1979 pag. 46; RCC 1981 pag. 323). Occorre però in
ogni caso tener presente la situazione economica complessiva del debitore (DTF
104 V 61; RCC 1978 pag. 522; RCC 1980 pag. 501).
- Nel
caso concreto, la ricorrente afferma di vivere grazie alla rendita AVS del
marito, pari a Fr. 2'150.-
mensili, e di non avere altre entrate, essendo senza attività lucrativa.
Quali spese menziona l'affitto di Fr. 900.- al mese e parte della
cassa malati, senza cifrarla. Evidenzia inoltre di avere pendenti diversi
precetti esecutivi, ma non comprova la circostanza.
Le norme legali appena
citate, così pure la giurisprudenza, consentono di condonare il pagamento dei
contributi se questo pagamento costituisce un onere gravoso per l'assicurato. Quale parametro per il calcolo
del proprio fabbisogno va utilizzato il minimo vitale previsto dal diritto
esecutivo.
Nel Cantone Ticino, la
tabella per il calcolo del minimo d'esistenza agli effetti del diritto esecutivo prevede che le spese di
sostentamento, abbigliamento e biancheria, igiene e salute, manutenzione delle
apparecchiature e dell’arredamento domestico, cultura, così come le spese di
elettricità e/o gas, sono in linea di principio riconosciute come assolutamente
necessarie e impignorabili giusta l'art. 93 LEF. Esse sono comprese nell'importo base mensile, che per coniugi è fissato in Fr. 1'550.-. A questa somma vanno poi aggiunti,
per quanto di pertinenza con la fattispecie, il canone di locazione
effettivamente pagato, le spese di riscaldamento, i contributi AVS/AI/IPG ed i
premi di cassa malati.
Ora, se all'unica entrata mensile di cui dispone la
ricorrente insieme al marito, ammontante a Fr. 2'150.-, si deduce il minimo vitale LEF per coniugi, a questi ultimi rimane
una disponibilità di soli Fr. 600.- al mese, con la quale essi nemmeno possono pagare
il canone di locazione cifrato in Fr. 900.- (doc. VI). Se a ciò si aggiungono
le sette procedure esecutive in corso accertate dal TCA pendente causa pari a Fr. 20'826,15 ed i cinque attestati di carenza beni per un totale di Fr. 18'129,85 (doc. VIII), è impensabile, quindi,
che l'assicurata – e suo marito
- si debbano e si possano fare carico, anche in modo rateale, del pagamento dei
di lei contributi personali AVS/AI/IPG.
Per questo motivo, la
sua domanda tesa all'ottenimento
del condono del pagamento del contributo minimo di Fr. 433,50 richiestole sia
per l'anno 2005 sia per il 2006
deve essere accolta.
- Visto
quanto precede, il ricorso deve essere accolto e la decisione impugnata
annullata.
Da ultimo, questo Tribunale
si allinea per contro all'invito
espresso dall'Amministrazione
nei confronti della ricorrente, ossia di formulare sollecita richiesta al
competente Servizio delle prestazioni complementari della Cassa cantonale di
compensazione di Bellinzona, per il tramite della propria agenzia comunale AVS,
per ottenere una prestazione complementare (PC). Qualora i coniugi dovessero
ottenere questa prestazione, essi beneficeranno inoltre del pagamento dei premi
di cassa malati e del contributo minimo AVS, attualmente a carico della ricorrente.
Va infine ricordato all'assicurata
che la richiesta delle PC deve essere formulata dal marito, beneficiario di una
rendita AVS e quindi solo legittimato a chiedere questo tipo di aiuto.
Malgrado sia vincente
in causa, siccome non patrocinata all'assicurata non vanno assegnate ripetibili
(art. 61 lett. g LPGA).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
-
Il
ricorso è accolto.
-
Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. Non si assegnano ripetibili.
-
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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