Revision granted for mistaken identity in fine case

30.2006.325Autre juridiction7 déc. 2006Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

RI 1 sought revision of an earlier criminal appeal judgment confirming an administrative fine for employing a domestic worker without the required permit. A later non-prosecution decree showed that the case was one of mistaken identity. The Pretura penale held that this decree was a decisive new piece of evidence unknown at the time of the 2005 judgment and that RI 1 was not the offender. The revision request was therefore admitted, both the 2005 judgment and the 2004 administrative decision were annulled, and the amounts paid for the fine and for fees/costs were ordered refunded with 3% interest.

Regeste Omnilex

Art. 299 CPP; revision based on newly discovered evidence and mistaken identity; Art. 19 LPContr; refund of paid fine and costs. Revision against a final criminal decision is admissible where a subsequently produced, decisive item of evidence was unknown to the deciding court and shows that the convicted person was not the author of the offence. If revision is granted, the prior judgment and the underlying administrative conviction are annulled; the convicted person is entitled to reimbursement of the fine and procedural costs paid, with statutory interest from the date of payment.

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 30.2006.325

Data decisione, Autorità: 07.12.2006, PRPEN

Titolo: Revisione di una sentenza a seguito di omonimia scoperta solo in un secondo tempo

Incarto n. 30.2006.325 04 1618/709

Bellinzona 7 dicembre 2006

Sentenza di revisione In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per statuire sull’istanza di revisione 28 novembre 2006 presentata da

RI 1

contro

la sentenza 27 giugno 2005 emessa nei suoi confronti dalla Pretura penale, Bellinzona

letti ed esaminati gli atti;

rilevato che l’istanza non ha formato oggetto di intimazione;

considerato in fatto ed in diritto

  1. La Sezione dei permessi e dell'immigrazione con decisione 17 dicembre 2004 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 200.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 10.-, per aver impiegato in qualità di domestica (mezza giornata alla settimana), dal mese di aprile 2002 al 26 settembre 2003, per complessivi 78 giorni, la cittadina comunitaria __________, __________, sprovvista del permesso della Sezione dei permessi e dell’immigrazione che le consentisse di svolgere detta attività.

  2. Statuendo sul ricorso inoltrato da RI 1 la scrivente autorità, sulla base della documentazione agli atti, aveva – con decisione del 27 giugno 2005, incarto __________ – respinto il gravame e confermato la menzionata decisione della Sezione dei permessi e dell’immigrazione.

  3. Con scritto 28 novembre 2006 l’istante chiede la revisione della sentenza di cui sopra in quanto sostiene che nell’evenienza concreta si è trattato di un caso di omonimia; nel contempo domanda la restituzione dell’importo di fr. 250.- versato per la contravvenzione (cfr. supra, consid. 1) e di quello di fr. 200.- versato alla scrivente autorità per tasse e spese che le erano state caricate a seguito del mancato accoglimento del suo ricorso.

  4. Contro le decisioni definitive è data la revisione per i motivi dell’art. 299 CPP. L’istanza di revisione deve essere proposta all’autorità che ha giudicato in ultima istanza (art. 19 cpv. 1 e 2 LPContr).

Per l’art. 19 cpv. 6 prima frase LPContr se l’istanza di revisione è accolta al condannato, o ai suoi eredi, si devono restituire le spese del giudizio e le multe pagate con gli interessi.

  1. Agli atti è nel frattempo stato prodotto il decreto di non luogo a procedere del 21 giugno 2006 emesso nei confronti di __________; dallo stesso si evince in particolare che “assunta a verbale di interrogatorio, gli agenti di polizia hanno potuto costatare che __________ __________ non conosceva né la signora RI 1 né il suo indirizzo; la denunciata asseriva comunque di aver detto la verità al momento del suo fermo. Ciò detto, sempre gli agenti interroganti hanno chiesto a __________ di mostrare loro l’abitazione nella quale aveva svolto i lavori di pulizia. La denunciata aveva quindi indicato l’immobile corrispondente a __________. Si era pertanto trattato di una quasi omonimia che aveva indotto in errore la denunciata. __________ è poi stata verbalizzata e la stessa ha ammesso che __________ aveva lavorato alle sue dipendenze” (cfr. DNL del 21 giugno 2006, consid. 2) .

  2. Pacifico che il decreto di non luogo in questione è un mezzo di prova rilevante che non era noto al giudice che aveva statuito sulla fattispecie un anno prima; pertanto il caso in esame costituisce certamente un motivo di revisione ai sensi dell’art. 299 cpv. c CPP.

  3. Visto quanto precede, ritenuto come l’istante non è l’autrice dell’infrazione rimproveratale, questo giudice - senza doversi soffermare ulteriormente - deve riformare la sua decisione presa il 27 giugno 2005.

L’istanza presentata da RI 1 è pertanto accolta; di conseguenza sono annullate la sentenza della Pretura penale del 27 giugno 2005 e la decisione del 17 dicembre 2004 della Sezione dei permessi e dell’immigrazione.

Inoltre a RI 1 saranno retrocessi gli importi nel frattempo versati oltre agli interessi del 3% a far stato dalla data di pagamento.

per questi motivi visti in particolare gli art. 19 LPContr e 299 CPP

dichiara e

pronuncia: 1. L’istanza di revisione è accolta.

Di conseguenza sono annullate la sentenza 27 giugno 2005 (incarto __________) emessa dalla Pretura penale nei confronti di RI 1 e la decisione n° __________ del 17 dicembre 2004 emessa nei suoi confronti dalla Sezione dei permessi e dell’immigrazione.

  1. All’istante verrà retrocesso ad opera dell’Ufficio Esazione e condoni l’importo di fr. 250.-, versato per la contravvenzione emessa il 17 dicembre 2004 dalla Sezione dei permessi e dell’immigrazione, oltre interessi del 3% dal momento in cui è stato effettuato il pagamento.

  2. All’istante, previa comunicazione del numero di conto sul quale effettuare il versamento, verrà retrocesso da parte della Pretura penale l’importo di fr. 200.-, oltre interessi del 3% dal momento in cui è stato effettuato il pagamento, versato per tasse e spese a seguito della sentenza del 27 giugno 2005.

  3. Intimazione a:

Ufficio esazione e condoni, Bellinzona

Il presidente: Il segretario:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Mots-clés

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Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the revision request was admissible based on newly discovered evidence of mistaken identity.

Solution extraite

Yes. The later non-prosecution decree was a relevant piece of evidence unknown to the court when it ruled, and it showed the case involved mistaken identity.

Motifs extraits

Under Art. 299 CPP, revision is available against final decisions when a decisive new fact or piece of evidence emerges. The non-prosecution decree established that the real person had confused identities and that RI 1 was not the offender.

Question juridique clé

Whether the prior judgment and administrative fine decision should be annulled.

Solution extraite

Yes. Because the applicant was not the author of the offence, the prior decisions had to be set aside.

Motifs extraits

Once the mistaken identity was established, there was no need for further examination of the merits; the earlier criminal and administrative decisions could not stand.

Question juridique clé

Whether the amounts paid for the fine, fees, and costs had to be reimbursed with interest.

Solution extraite

Yes. The paid amounts had to be returned with 3% interest from the date of payment.

Motifs extraits

Art. 19 cpv. 6 LPContr provides that, if revision is granted to the convicted person, the paid fine and court costs must be refunded with interest.

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