Fine upheld for missing tachograph disc

30.2006.187Autre juridiction26 juin 2007Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

RI 1 appealed against a departmental decision imposing a CHF 140 fine for driving a heavy articulated vehicle without carrying the required tachograph disc for the previous day. He argued that he had been denied the right to be heard because he could not inspect the file, and he denied the offence by claiming he had not worked on the relevant days. The President of the Pretura penale found the file had been accessible, held that no hearing violation occurred, and ruled that the appellant had not made his exculpatory version plausible. The fine was therefore confirmed and the appeal dismissed, with court costs charged to the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 29 Cost.; art. 3, 13 and 15 LPContr; art. 56, 103 cpv. 1 and 106 cpv. 1 LCStr; art. 14 cpv. 6 vOLR 1 and art. 21 cpv. 2 ORL 1: the right to be heard is satisfied where the contravention file is accessible to the accused for consultation within the time limit for observations; the authority is not required to transmit the official file. A hearing complaint fails when the party could have consulted the file but did not do so. In road-transport control offences, the driver must be able to present the required discs; inability to produce them, absent a substantiated and plausible excuse, is sufficient to confirm the infringement. The appellant bears the burden of making the exculpatory circumstance credible; bare assertions are insufficient (consid. 1 and 5).

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 30.2006.187

Data decisione, Autorità: 26.06.2007, PRPEN

Titolo: Mezzo pesante che circola senza disco

Incarto n. 30.2006.187 16481/606

Bellinzona 26 giugno 2007

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Laura Bernasconi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 17 luglio 2006 presentato da

RI 1 __________ difeso da: DI 1

contro

la decisione __________ n. __________ emessa dalla CRTE 1

viste le osservazioni 8 agosto 2006 presentate dalla CRTE 1, __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto

A. CRTE 1 con decisione 7 luglio 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 140.-, per i seguenti motivi:

"Ha circolato con il veicolo articolato __________ / __________ omettendo di recare seco il disco del giorno precedente”.

Fatti accertati il 7 maggio 2006 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 56, 103 cpv. 1, 106 cpv. 1 LCStr; 14 cpv. 6, 21 cpv. 2 vOLR.

B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

C. La CRTE 1, con comunicazione 8 agosto 2006, si astiene dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.

considerato in diritto

  1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine.

Nel gravame 17 luglio 2006 il ricorrente lamenta un’asserta violazione del suo diritto di essere sentito, nella misura in cui non gli è stato permesso di potersi esprimere precedentemente in merito alle accuse rivoltegli. Precisa che con lettera 29 maggio 2006 ha chiesto di poter visionare l’incarto inerente la procedura aperta nei suoi confronti, senza che alla stessa sia stato dato seguito.

Principio fondamentale della procedura giudiziaria, e in particolare della procedura penale, il diritto di essere sentito garantito dall’art. 29 Cost, permette - per quanto qui interessa

  • alla persona ritenuta colpevole di aver commesso una contravvenzione, un crimine o un delitto, la possibilità di visionare gli atti componenti il suo incarto e di esprimersi in merito alle accuse ascrittegli.

La legge di procedura per le contravvenzioni garantisce tale diritto, obbligando l’autorità di prime cure ad assegnare al denunciato un termine di quindici giorni per presentare le proprie osservazioni, a permettere a quest’ultimo di chiedere un complemento d’inchiesta e a mettergli a disposizione gli atti componenti l’incarto (art. 3 e 13 LPContr). L’autorità non è tuttavia tenuta a trasmettere gli atti ufficiali componenti l’incarto contravvenzionale, ma unicamente a rendere lo stesso accessibile all’interessato affinché lo possa esaminare, prendendo, ove occorra, i necessari appunti. Qualora questo diritto non dovesse essere rispettato, la decisione dell’autorità di prima istanza deve essere annullata.

In specie, l’incarto era liberamente accessibile prima presso le autorità d’indagine a __________ e in seguito - dall’8 agosto 2006 - presso la Pretura penale a __________: spettava al ricorrente attivarsi per consultare lo stesso entro il termine impartito per presentare le osservazioni. Egli non può quindi lamentarsi di una violazione del diritto di essere sentito per celare una propria negligenza. Di transenna, si noti che tale richiesta sembra essere fine a sé stessa, in quanto era palese che gli atti componenti l’incarto fossero costituiti unicamente dal rapporto di contravvenzione 16 maggio 2006: considerato che l’addebito mossogli era precisamente quello di non aver prodotto i dischi richiesti - tranne quello del venerdì che è stato restituito, poiché in regola - l’autorità non poteva essere in possesso di altra documentazione.

Le doglianze riguardanti la violazione del diritto di essere sentito devono di conseguenza essere respinte. Nulla osta pertanto all’esame del ricorso nel merito che può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr.

  1. Giusta l’art. 14 cpv. 6 vOLR 1 (che corrisponde ora all’14c cpv. 1 OLR 1, in vigore dal 1° novembre 2006), il conducente deve essere in grado di presentare in qualsiasi momento all’autorità di esecuzione i dischi della settimana in corso come anche il disco dell’ultimo giorno della precedente settimana durante la quale ha guidato; i dischi non più utilizzati devono essere resi al datore di lavoro perché li conservi (cfr. art. 56 LCStr).

È punito con la multa chiunque viola le disposizioni sul controllo, in particolare chi non tiene o non tiene correttamente i mezzi di controllo, non se ne serve o non se ne serve correttamente, non li usa o li danneggia (art. 21 cpv. 2 lett. a ORL 1; cfr. 103 e 106 LCstr).

  1. La CRTE 1 – in applicazione delle predette disposizioni – ha sanzionato l’insorgente, come detto, per aver circolato omettendo di recare seco i dischi utilizzati nella settimana in corso e quello dell’ultimo giorno della settimana precedente durante la quale ha guidato il veicolo articolato targato __________.

  2. Con osservazioni 23 agosto 2006 – successive all’intimazione del rapporto di contro-osservazioni 5 giugno 2006 della Polizia cantonale da parte di questo giudice – l’insorgente contesta l’infrazione ascrittagli sostenendo che l’impossibilità nel presentare i mezzi di controllo è giustificata dal fatto che non ha lavorato nei giorni precedenti il controllo, fatta eccezione del venerdì, giorno per il quale ha regolarmente presentato il disco.

  3. Come già detto in precedenza, per legge, il conducente professionale di un veicolo a motore deve essere in grado di fornire in ogni momento i dischi utilizzati nella settimana in corso, il disco dell’ultimo giorno della settimana precedente durante la quale ha guidato un veicolo, nonché la carta del conducente, nel caso sia titolare di simile documento (obbligo introdotto a seguito della revisione entrata in vigore il 1° novembre 2006). L’impossibilità di produrre uno di questi mezzi di controllo, senza un valido motivo giustificativo, costituisce la prova che tale infrazione è stata commessa, donde la violazione della LCStr e delle relative norme d’esecuzione.

Nella fattispecie, il ricorrente non è stato in grado di produrre i dischi utilizzati durante la settimana in cui è avvenuto il controllo, fatta eccezione per quello relativo al venerdì, dal quale non sono emerse irregolarità. A giustificazione dell’assenza dei dischi, egli sostiene di non aver lavorato nei giorni precedenti il controllo e di non poterli quindi produrre.

Questa circostanza - peraltro facilmente dimostrabile - non è tuttavia stata provata né tanto meno resa verosimile da alcun documento, quale una copia del libretto o del piano di lavoro, o eventualmente da una dichiarazione del datore di lavoro. L’onere probatorio del ricorrente circa l’esistenza di una prova liberatoria risulta così disatteso, con la conseguenza che l’infrazione deve essere confermata.

Di transenna si rilevi che la giustificazione dell’insorgente appare comunque dubbiosa dato che è stata esposta per la prima volta con le osservazioni 2 agosto 2006 – e non già in sede di ricorso – quale “ultima ratio”.

Abbondanzialmente, si rileva che il ricorrente sostiene vagamente di non aver lavorato i giorni precedenti il controllo, guardandosi bene dal precisare qual è stato l’ultimo giorno in cui ha circolato con l’automezzo, ciò che non permette di escludere che abbia lavorato anche la settimana precedente, di modo che l’infrazione risulterebbe commessa nella misura in cui non è stato in grado di produrre il disco relativo all’ultimo giorno di detta settimana.

  1. La multa inflitta risulta, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

per questi motivi, visti gli art. 56, 103 cpv. 1, 106 cpv. 1 LCStr; 14 cpv. 6, 21 cpv. 2 vOLR 1; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.

  1. La tassa di giustizia di fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico ricorrente.

  2. Intimazione a:

Il presidente: La segretaria:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Entro lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in materia costituzionale (art. 119 LTG).

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Mots-clés

right to be heardtachograph discstraffic offenceburden of prooffinefile accessproportionalitycontravention procedure

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appellant's right to be heard was violated because he could not inspect the file or comment before the fine decision.

Solution extraite

No. The file was accessible, and it was the appellant's duty to consult it and submit observations within the time limit.

Motifs extraits

The authority had made the file available; the appellant did not show that access was refused. A hearing violation cannot be invoked to cover his own lack of diligence.

Question juridique clé

Whether the appellant committed the traffic-control offence by not carrying the required control discs.

Solution extraite

Yes. He failed to produce the discs for the relevant week, and he did not make plausible any exculpatory circumstance.

Motifs extraits

Under the applicable road transport rules, the driver must be able to present the discs from the current week and the last day of the previous week. The alleged non-working days were neither proved nor rendered plausible by documents or employer confirmation.

Question juridique clé

Whether the fine of CHF 140 was proportionate.

Solution extraite

Yes. The amount was within the legal limits and matched the seriousness of the infringement and fault.

Motifs extraits

Given the nature of the breach, the sanction was considered suitable and not excessive.

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