Using a mobile phone while driving without hands-free device

30.2005.79Autre juridiction2 août 2005Confirmed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Ticino Pretura penale rejected RI 1's appeal against a CHF 100 traffic fine for using a mobile phone while driving without hands-free equipment. The appellant argued that he had not received the contravention notice, that the procedure was flawed, and that the plate number may have been recorded incorrectly. The court held that a new notice had been validly served at the appellant's household, that the procedure was regular, and that his speculative objections had no evidentiary value. The fine was deemed proportionate, and the appellant was ordered to pay CHF 200 in court fees and CHF 50 in costs.

Regeste Omnilex

Art. 31 cpv. 1 LCStr, art. 3 cpv. 1 ONC and art. 90 cifra 1 LCStr; use of a mobile phone while driving without a hands-free device and evidentiary requirements in traffic-contravention proceedings. A driver must continuously control the vehicle and keep attention on the road; distraction by electronic devices is incompatible with the duty of care. In appeal proceedings against a traffic fine, bare assertions about possible administrative mistakes or plate-number errors are insufficient to overturn the authority's findings where service of the notice is established and the accused offers no concrete exculpatory proof. A sanction within the statutory range is upheld if proportionate to the offense and fault (consid. 3-6).

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 30.2005.79

Data decisione, Autorità: 02.08.2005, PRPEN

Titolo: uso del telefonino senza dispositivo di mani libere

Incarto n. 30.2005.79 4485/406

Bellinzona 2 agosto 2005

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per statuire sul ricorso 1° marzo 2005 presentato da

RI 1,

contro

la decisione n° 4485/406 dell’11 febbraio 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

viste le osservazioni presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto

A. La Sezione della circolazione con decisione 11 febbraio 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per aver circolato con il veicolo __________ impiegando, durante la guida, un telefono senza dispositivo mani libere.

Fatti accertati il 28 agosto 2004 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr e 3 cpv. 1 ONC.

B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

Eccepisce di non aver ricevuto l’intimazione di contravvenzione, si lamenta della lacunosa procedura, mentre asserisce che potrebbe esser avvenuto un errore nell’annotare la targa e che non rientrerebbe nelle sue “abitudini frequentare tale zona di __________”.

C. La Sezione della circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

  1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.

  2. Il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza (art. 31 cpv. 1 LCStr). Egli deve rivolgere la sua attenzione alla strada ed alla circolazione e non deve compiere movimenti che impediscono la manovra sicura del veicolo.

Inoltre la sua attenzione non deve essere distratta né dalla radio né da altri apparecchi riproduttori del suono (art. 3 cpv. 1 ONC).

Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).

  1. Il ricorrente contesta di aver ricevuto l’intimazione di contravvenzione; tuttavia se da un lato è vero che con decisione 10 gennaio 2005 questa autorità aveva annullato in ordine la risoluzione n° 31263/203 emessa il 10 dicembre 2004 dalla Sezione della circolazione proprio per il fatto che non è stato possibile provare l’avvenuta notifica dell’intimazione di contravvenzione, d’altro canto l’autorità amministrativa menzionata ha riaperto ex novo - come da sua

facoltà - la procedura con un’intimazione di contravvenzione emessa in data 13 gennaio 2005, che è stata ritirata dalla signora __________, madre del ricorrente, il giorno seguente (cfr. ricerca postale).

Quest’ultimo di conseguenza non può che essere a conoscenza dell’invio menzionato, tanto è vero che dalla documentazione agli atti si evince che egli medesimo ha annotato che la stessa “è in mio possesso” (cfr. ibidem); inoltre mal si comprenderebbe come potesse sapere la zona di __________ dove ha commesso l’infrazione (cfr. ricorso del 1° marzo 2005) se non avesse visto l’intimazione di contravvenzione, unico documento - dal momento che non ha ricevuto la precedente intimazione di contravvenzione (cfr. al riguardo il ricorso del 17 dicembre 2004) - dal quale risulta che i fatti rimproveratigli si sono svolti in via __________.

  1. La procedura adottata nell’evenienza concreta dalla Sezione della circolazione, per le motivazioni già esposte al precedente considerando, è corretta e di conseguenza non è in alcun modo lacunosa, come invece a torto sostiene l’insorgente, il quale non ha presentato le proprie osservazioni nel termine impartitogli con l’intimazione di contravvenzione del 13 gennaio 2005.

Inoltre si osserva come l’agente denunciante non è tenuto a fermare il multato al momento dell’infrazione e ad intimargli seduta stante la contravvenzione.

  1. Nel merito del gravame Il ricorrente si limita a invocare eventuali ed ipotetici errori di trascrizione del numero di targa da parte dell’agente denunciante, mentre asserisce che non rientrerebbe nelle sue abitudini frequentare quella zona di __________; tali considerazioni sono irrilevanti ai fini del giudizio, in quanto non hanno alcun valore probatorio per la fattispecie in esame, trattandosi di semplici deduzioni.

L’insorgente al contrario non ha negato gli addebiti mossigli, non ha provato di non esser stato al volante della vettura in quel frangente e neppure ha portato la benché minima prova in relazione all’assenza di telefonate in tale circostanza.

  1. La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

  2. Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

per questi motivi, visti gli art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr e 3 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

§ Di conseguenza, è confermata la decisione n° 4485/406 dell’11 febbraio 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino.

  1. La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

  2. Intimazione a:

Sezione della circolazione, Camorino,

Il presidente: Il segretario:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Mots-clés

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Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal was admissible and the procedure before the traffic authority was defective due to alleged lack of notification of the contravention notice.

Solution extraite

The appeal was admissible, but the notification argument failed because the renewed contravention notice had been collected by the appellant's mother and the appellant was aware of it; the procedure was not defective.

Motifs extraits

The authority had lawfully reopened the procedure and served a new notice, which was received at the appellant's household. The appellant's own statements showed knowledge of the notice and the place of the infraction.

Question juridique clé

Whether the appellant proved that he did not commit the traffic offense of using a mobile phone while driving without hands-free equipment.

Solution extraite

No; the appellant did not rebut the accusation or provide evidence contradicting the officer's report.

Motifs extraits

His speculation about possible number-plate errors and his claim not to frequent the area were mere assertions without probative value; he gave no proof that he was not driving or that no phone use occurred.

Question juridique clé

Whether the fine and procedural costs should be upheld.

Solution extraite

Yes; the fine was proportionate and within the legal limits, and costs were chargeable to the appellant.

Motifs extraits

Given the seriousness of the offense and the degree of fault, the sanction was appropriately set; unsuccessful appeals bear costs.

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