AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
30.2005.40
Data decisione, Autorità:
10.07.2006, TCA
Titolo:
Agente dipendente acquisitore di clienti di telefonia.Dipendenza organizzativa dalla Sagl.Fatturazione alla Sagl,non a terzi.Provvigioni mensili come salario.Pagamento fatture entro breve tempo.Nessun rischio economico né d'incasso.Deduzione 25% dal salario per spese non imponibili.Rinvio a Cassa.
Raccomandata
Incarto n.
30.2005.40
TB
Lugano
10 luglio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 luglio 2005 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 14 giugno
2005 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto, in
fatto
A. L'11 maggio 2005 (doc. B) l'Amministrazione ha inviato a __________ uno
scritto con cui gli comunicava che non era stato possibile affiliarlo come
indipendente per l'attività
svolta per la società RI 1, motivando il rifiuto con il mancato adempimento di
alcune condizioni tipiche valide per i rappresentanti di commercio e gli
agenti.
Il 13 maggio 2005
(doc. H) la Cassa di compensazione ha quindi emanato una decisione di
tassazione d'ufficio di
fissazione dei contributi AVS/AI/IPG/AD e AF portante sul periodo di
contribuzione dal 1° ottobre 2003 al 31 dicembre 2004. L'Amministrazione ha considerato __________
dipendente della società e quindi ha affiliato quest'ultima come datrice di lavoro del primo. Considerando quindi un
salario di Fr. 44'407.- non
notificato come tale, la Cassa ha stabilito in Fr. 6'165,30 i contributi sociali dovuti dalla società per gli anni
2003-2004.
B. A
seguito dell'opposizione interposta
dalla Sagl, la Cassa ha indetto un'udienza di discussione con l'interessata ed il 14 giugno 2005 (doc. A) ha emanato una decisione su opposizione
con cui ha respinto le lagnanze dell'opponente.
C. Per il tramite dell'avv. RA 1, il 12 luglio
2005 (doc. I) la società si è
aggravata al TCA contro questa
decisione, chiedendo che il ricorso venga integralmente accolto e, in via
subordinata, che sia emanata una nuova tassazione che tenga in considerazione
la deduzione del 25% dal salario residuo imponibile per il rimborso spese.
Delle censure sollevate dalla ricorrente si dirà, per quanto necessario, nelle
motivazioni del giudizio. Con risposta di causa la Cassa ha ribadito le sue precedenti
argomentazioni (doc. III).
L'8 giugno 2006 le parti hanno avuto modo di
esprimersi davanti al TCA in
occasione dell'audizione di __________
(doc. XVIII).
in
diritto
in ordine
- La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2
cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle
assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
nel merito
- Oggetto
del contendere è la qualifica (dipendente oppure indipendente) dell'attività lucrativa svolta da __________ nel
periodo ottobre 2003-dicembre 2004 per conto della società RI 1.
A norma dell'art. 4
LAVS, i contributi sono prelevati sia dal reddito di un'attività salariata, sia
dal reddito di un'attività lucrativa indipendente.
Secondo l'art. 5 cpv.
2 LAVS, il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a
dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato.
Per l'art. 9 cpv. 1
LAVS, il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente comprende
qualsiasi reddito che non sia mercede a dipendenza d'altri.
Giusta l'art. 10 LPGA,
è considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario
determinante secondo la pertinente legge.
L'art. 12 LPGA prevede
che è considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito
dall'esercizio di un'attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere
contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro
dipendente (cpv. 2).
Per quanto concerne la
qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, il Tribunale federale
delle assicurazioni ha precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti,
la natura dal profilo del diritto civile del contratto vincolante un assicurato
a un datore di lavoro non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi
per stabilire se una persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente
o indipendente (STFA dell’11 marzo 2005, H 322/03; STFA del 21 marzo 2005, H
31/04).
In particolare,
insolite costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo
statuto di contribuzione qui non hanno alcun valore (RCC 1986 pag. 650).
- Di
principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5
LAVS, quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto
concerne l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio
può essere dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che
l'assicurato non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro,
il quale dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità.
Questi principi non
comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita
economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è
necessario lasciare alla prassi delle Autorità amministrative e alla prudenza
dei Giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di
fronte ad attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente
dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il
rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni
diverse (STFA del 16 dicembre 2002 nella causa D. SA, H 279/00; DTF 123 V 162
consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a;
DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si
dovrà vedere quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto (STFA del
18 settembre 2000 nella causa F.M., H 59/00).
- Secondo
la giurisprudenza del TFA (ricapitolata in DTF 122 V 169 e DTF 122 V 284
consid. 2b; Pratique VSI 2001 pag. 252) i criteri caratteristici di una
attività indipendente sono ad esempio: investimenti di una certa
importanza fatti dall’assicurato, utilizzo di locali propri e impiego di
personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il
rischio economico imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal
risultato dell’attività, le spese generali incorse sono sopportate
dall’assicurato (RCC 1986 pag. 331 consid. 2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b).
Un altro indizio di un’attività lucrativa indipendente è l’esercizio, a nome
proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante
società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982
pag. 176). A riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori
di diversi mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di ogni
singolo mandato (RCC 1982 pag. 208).
Si è in presenza di
un’attività dipendente quando le caratteristiche di un contratto di
lavoro sono adempiute, vale a dire quando l’assicurato fornisce un lavoro entro
un termine prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e,
durante l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può
praticamente esercitare un’altra attività lucrativa (REHBINDER, Schweizerisches
Arbeitsrecht, 12a edizione, pag. 34 segg.; VISCHER, Der Arbeitsvertrag, SPR
VII/1, pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258 consid. 3c).
Costituiscono indizi in questo senso l’esistenza di un piano di lavoro, la
necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle
infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il rischio economico
dell’assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva) dal
risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag. 347
consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventualità di
una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione
simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 =
Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).
- Il TFA ha pure stabilito che la qualificazione dell'assicurato
come dipendente o indipendente non dipende dal fatto puramente formale della
sua affiliazione avvenuta d'ufficio o su richiesta personale dell'interessato
in una o nell'altra categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se
formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica
definitivamente, in quanto lo scopo principale dell'affiliazione è quello di
assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne
lo stato professionale definitivamente.
Solo la natura di tale
attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è
determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a priori
che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come indipendente,
eserciti un'attività di natura dipendente (STFA del 24 febbraio 1989 nella
causa D. SA; STCA del 3 ottobre
1991 nella causa A.B; Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165).
Per questi motivi un
assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro
e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna
esaminare se proviene da un’attività dipendente o meno (Pratique VSI 1995 pag.
145 consid. 5a; DTF 104 V 127).
- Il
TFA ha costantemente stabilito che per giudicare se un rappresentante di
commercio o un agente è salariato o indipendente non è importante
sapere se i suoi rapporti di servizio sono retti da un contratto di viaggiatore
di commercio o da un contratto di agenzia ai sensi del diritto delle
obbligazioni (RCC 1980 pag. 112 consid. 2, RCC 1955 pag. 153, RCC 1952 pag.
356, RCC 1950 pag. 378; STFA dell'8 marzo 1990 nella causa C.C. SA). L'Alta
Corte federale ha riconosciuto che, in generale, i rappresentanti di commercio
fruiscono di una grande libertà quanto all'impiego del loro tempo e
all'organizzazione del loro lavoro. Malgrado ciò, è raro che essi assumano un
rischio economico uguale a quello di un imprenditore.
Il TFA è quindi giunto alla conclusione
che i rappresentanti di commercio, vista la natura delle loro attività e
le loro condizioni di lavoro, possono essere considerati dei lavoratori indipendenti
nei confronti dell'AVS solo in casi eccezionali (RCC 1980 pag. 112 consid. 2;
RCC 1955 pag. 82; RCC 1953 pag. 393).
Si deve presumere l'esistenza di
un'attività dipendente anche quando il rappresentante non
percepisce un salario fisso, ma solo provvigioni (RCC 1988 pag. 398; RCC 1986
pag. 126; RCC 1972 pag. 330; RCC 1953 pag. 393), si assume le spese generali
(RCC 1986 pag. 126, RCC 1980 pag. 304, RCC 1971 pag. 90, RCC 1955 pag. 82), non
è vincolato ad una regione geografica, non è obbligato a rispettare un determinato
orario di lavoro (RCC 1972 pag. 330), lavora per più ditte (RCC 1955 pag. 82,
RCC 1953 pag. 393), risponde per il delcredere ai sensi degli artt. 348a e 418c
CO (RCC 1972 pag. 330), è iscritto a registro di commercio (RCC 1986 pag. 126,
RCC 1982 pag. 209, RCC 1955 pag. 82) ed è designato quale agente ai sensi degli
art. 418a segg. CO (RCC 1980 pag. 112, RCC 1972 pag. 330, RCC 1955 pag. 153).
A proposito degli agenti, il TFA
ha stabilito che, dal punto di vista dell'AVS, questi sono in generale dei salariati,
per il motivo che il rischio economico da loro sopportato si limita il più
delle volte al fatto che il guadagno dipende dal successo personale degli affari
conclusi (RCC 1980 pag. 112 consid. 2; RCC 1967 pag. 429; RCC
1954 pag. 116; KÄSER, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen
AHV, n. 4.63, pag. 119).
L'agente e il rappresentante
di commercio esercitano attività lucrativa indipendente se
sopportano un vero e proprio rischio imprenditoriale, vale a dire se dispongono
di una propria organizzazione di vendita (RCC 1988 pag. 399 consid. 2b; RCC
1986 pag. 127 consid. 2b e 604, RCC 1982 pag. 208, RCC 1980 pag. 112).
Secondo la prassi amministrativa questo
si verifica quando le tre condizioni seguenti sono soddisfatte
contemporaneamente: l'agente o il rappresentante di commercio utilizza locali
commerciali propri o in affitto (non sono considerati locali commerciali quelli
adibiti ad abitazione), occupa del personale (non sono considerati personale la
moglie e gli altri membri della famiglia che non ricevono un salario) e
sopporta la maggior parte delle spese di esercizio (Direttive UFAS sul salario
determinante (DSD), NN. 4027 e 4028; Pratique VSI 1995 pag. 27; Pratique VSI
1993 pag. 228 consid. 3b; RCC 1988 pag. 399 consid. 2b, RCC 1986 pag. 127
consid. 2b e 604 consid. 2b, RCC 1982 pag. 209 consid. 4b, RCC 1980 pag. 112
consid. 2, RCC 1967 pag. 429; STFA dell'8 marzo 1990 nella causa C.C. SA).
Diversa è invece la situazione del mediatore,
il quale, di regola, è considerato quale persona esercitante un'attività indipendente
(RCC 1988 pag. 315 seg. consid. 3c). Come ogni mandatario il mediatore deve
eseguire il suo mandato conformemente alle istruzioni del mandante (artt. 397 e
412 cpv. 2 CO). Il contratto di mediazione può essere revocato immediatamente
(artt. 412 cpv. 2 e 404 CO) e secondo l'art. 413 cpv. 1 CO il mediatore ha
diritto alla mercede solo se la sua interposizione o la sua indicazione
conducono alla conclusione del contratto. Quest'ultimo elemento, che mette in
evidenza il carattere propriamente aleatorio dell'attività di mediatore,
è importante dal punto di vista del diritto delle assicurazioni sociali.
Infatti la presenza del rischio corso dall'imprenditore è uno dei criteri che
permette di riconoscere l'esistenza di un'attività indipendente (GREBER/DUC/
SCARTAZZINI, op. cit., n. 159 ad art. 5 LAVS, pag. 195).
Circa le spese sopportate dal mediatore,
queste gli sono rimborsate – anche nel caso in cui l'affare non venga concluso
- unicamente se ciò è stato convenuto (art. 413 cpv. 3 CO). Per queste ragioni,
di principio, il mediatore è considerato come un indipendente, a differenza
del viaggiatore di commercio che, di regola, è un salariato (DTF 97 V 137
consid. 2; RCC 1988 pag. 314; RCC 1986 pag. 604 consid. 2b; RCC 1980 pag. 304;
RCC 1972 pag. 330).
Lo statuto d'indipendente
riconosciuto al mediatore si rifà alla giurisprudenza relativa agli agenti,
che sono ugualmente ritenuti come dei mandatari (art. 418a segg. CO). Secondo
questa giurisprudenza, l'agente esercita la sua attività a titolo indipendente
se sopporta un rischio economico (nel senso di rischio di perdita) e non ha
alcun rapporto di subordinazione con le persone per le quali lavora.
Queste due condizioni sono adempiute
quando l'agente stesso sopporta le spese occasionate, qualunque sia il
risultato del suo agire e quando lavora in proprio nome per diverse società in
contemporanea, senza tuttavia dipendere economicamente da esse (RCC 1988 pag.
314; RCC 1986 pag. 604 consid. 2b; RCC 1982 pag. 208).
- Giusta
l'art. 12 cpv. 1 LAVS è considerato datore di lavoro chiunque paghi, a persone
obbligatoriamente assicurate, una retribuzione giusta l'art. 5 capoverso 2
LAVS. Sono tenuti al pagamento dei contributi tutti i datori di lavoro che
hanno uno stabilimento d'impresa in Svizzera o che, nella loro economia
domestica, impiegano personale di servizio obbligatoriamente assicurato (cpv.
2). È riservata l'esenzione dall'obbligo di pagare i contributi in virtù di
convenzioni internazionali o di consuetudini stabilite dal diritto delle genti
(cpv. 3).
L’art. 11 LPGA
considera datore di lavoro chi impiega salariati.
Il datore di lavoro è
la persona per la quale il salariato esegue un lavoro, su retribuzione, in una
situazione dipendente e per un tempo determinato o indeterminato (Direttive
UFAS sulla riscossione dei contributi (DRC), N. 1001). In generale il datore di
lavoro è la persona che paga il salario determinante al salariato (art. 12 cpv.
1 LAVS). Si considera salario determinante secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS
qualsiasi retribuzione di un lavoro dipendente fornito per un tempo determinato
o indeterminato (Direttive UFAS sul salario determinante (DSD), N. 1001).
La LAVS presume che la
persona che paga dei salari è un datore di lavoro (GREBER/DUC/SCARTAZZINI, op.
cit., pag. 364, n. 4 ad art. 12 LAVS).
- L'insorgente
pretende che __________ continui ad essere qualificato come indipendente. A suo
dire, i summenzionati accordi di collaborazione non conterrebbero nessun
ordine, istruzione o raccomandazione portante sulle modalità e/o la tempistica
da ossequiare da parte della ditta individuale del collaboratore. Quest'ultima "poteva infatti agire
liberamente e come meglio credeva sul mercato, la remunerazione essendo
comunque dovuta solo in presenza di un risultato tangibile, ossia la
sottoscrizione di abbonamenti.". Inoltre, questo accordo di
collaborazione sarebbe stato stipulato con la società __________ di __________,
che aveva degli uffici propri ed impiegava del personale (una segretaria), e
non con la persona di __________. Pertanto, il mandato di collaborazione
conferito alla ditta non sarebbe in alcun modo legato alla persona di __________,
potendo infatti egli delegare le incombenze assunte dalla ditta a suoi
collaboratori. Di conseguenza, non vi sarebbe alcun contratto di lavoro fra questa
persona e la Sagl ricorrente. Quest'ultima rileva ancora che la ditta individuale avrebbe offerto le sue
prestazioni anche a numerosi altri clienti e che quindi essa non sarebbe stata
la sua unica mandante. Infine, osserva che la __________ sarebbe stata
organizzata in modo completamente autonomo, perciò si sarebbe assunta la
maggior parte delle spese d'esercizio,
costi oltretutto superiori al rimborso spese concordato con la ricorrente.
Nessun rapporto di dipendenza vincolerebbe quindi l'insorgente al suo collaboratore, perciò essa non può essere
considerata come sua datrice di lavoro né pertanto essere tenuta a versare i
contributi paritetici.
Durante l'udienza di discussione indetta dal TCA per l'8 giugno 2006 (doc. XVIII), __________ ha avuto modo di chiarire l'attività svolta per la ricorrente e dalla
sua ditta individuale, come pure il suo ruolo nei confronti di queste società.
- Dagli
atti di causa emerge che la ricorrente, ha concluso due "accordi di
collaborazione commerciale" con la persona che la Cassa di compensazione
ha considerato come suo dipendente.
Con il primo accordo, del 1° ottobre
2003, la Sagl insorgente ha conferito a __________, "amministratore
unico della ditta individuale __________, il mandato di consulente di vendita
indipendente nel campo della telefonia rete fissa e rete mobile, sia alla
clientela aziendale che privata, per il cantone Ticino e Grigioni italiano.
Questo accordo è rinnovabile annualmente in funzione dei risultati raggiunti
dal signor __________." (doc. 2).
Il secondo accordo (doc. C), più
completo e dettagliato del precedente, è stato sottoscritto il giorno
successivo dalle predette società e concerneva la collaborazione "nella
promozione e vendita di prodotti e/o consulenze, distribuiti e commercializzati
da entrambe le società in uno spirito di piena collaborazione e
trasparenza." La ditta individuale __________ di __________ "s'impegna
con scrupolo e professionalità a promuovere le soluzioni __________ della ditta
__________ in ambito aziendale ed a titolo accessorio per la clientela privata
su tutto il territorio della Confederazione Elvetica e nel Liechtenstein su
precise direttive di RI 1. Il prodotto comprende offerte promozionali e non
nell'ambito della telefonia fissa, mobile e di trasferimento dati
per P.M.I. In caso d'aziende di grandi dimensioni sarà concordata
una strategia "adhoc" con la direzione di RI 1 a livello tariffario
ecc. finalizzata all'acquisizione del cliente, viaggi fuori
cantone c/o eventuale sede centrale ecc". L'accordo regola anche le
modalità operative, secondo le quali la società "s'impegna
a procedere all'organizzazione delle visite alla clientela
aziendale utilizzando… le visite spontanee previo coordinamento con RI 1 sulla
zona e la clientela esistente, le visite previo appuntamento fissato telefonicamente
e le visite previo risposta a formulario o documentazione inviate per posta (RI
1).".
Va subito evidenziato che la censura
sollevata dalla società ricorrente secondo cui questi due accordi sarebbero
stati stipulati con la ditta __________ e non con __________, non muta la
sostanza dei fatti. Trattandosi di una società di persone e non di una società
avente personalità giuridica, questa ditta, individuale, si identifica
esattamente nella persona del suo titolare, ovvero in __________, come indica
la ragione sociale stessa. Vi è dunque una sovrapposizione d'identità. In
questo senso, conferire mandato alla ditta individuale oppure al suo titolare
non muta lo stato di cose: il titolare oppure un suo eventuale dipendente, in
rappresentanza della ditta, avrebbe dato seguito alla collaborazione concordata
con la Sagl.
Già da una prima analisi degli accordi esposti
emerge che, nell'esercizio di queste attività, __________ può essere
qualificato come un agente dipendente della società ricorrente. Il
lavoro d'agente come acquirente di clienti per la telefonia fissa e mobile, tipicamente
a zone (cfr. consid. 6), inizialmente limitato al Canton Ticino ed al Grigioni
Italiano è stato immediatamente esteso a tutta la Svizzera ed al Liechtenstein
e si svolgeva su precise indicazioni della società insorgente.
Contrariamente a quanto
sostenuto dalla ricorrente, infatti, per l'espletamento di queste attività il suo collaboratore doveva
fare spesso capo alla medesima, nel senso che non era completamente autonomo
nel suo lavoro. La Sagl gli forniva infatti "precise direttive"
su come promuovere le __________ su tutto il territorio nazionale e del Principato.
Se il collaboratore contattava delle grandi aziende, egli doveva "concordare
la strategia" specifica con la società ricorrente. Il contratto agli
atti definisce pure le modalità con cui __________ doveva svolgere l'attività per la quale era stato ingaggiato.
Infatti, malgrado il collaboratore avesse la facoltà di operare in tutta
la Svizzera, egli doveva comunque concordare in anticipo con RI 1 la
zona in cui lavorare e la clientela da contattare. Talvolta era la stessa
società affiliata alla Cassa di compensazione che le indicava direttamente a
quale cliente rendere visita, e ciò sulla scorta di formulari di risposta che
la ricorrente aveva precedentemente inviato a potenziali clienti.
A questo proposito, durante l'audizione
dell'assicurato __________ è emerso che "con il
responsabile RI 1 ci vedevamo settimanalmente affinché io potessi consegnargli
i contratti sottoscritti, poiché documenti di spettanza __________ e non mia e
poi ricevevo in quelle occasioni le mie provvigioni o perlomeno acconto sulle
stesse che io chiedevo quando mi necessitava. In quelle occasioni __________
coordinava il lavoro nel senso che dava disposizioni generali, quali ad esempio
di non contattare un certo cliente perché lo avrebbe fatto lui o di non
presenziare in una determinata area commerciale perché vi sarebbe andato o __________
o __________. Non dava però mai indicazioni precise sulla modalità di trattare
un cliente. Io venivo sistematicamente informato delle novità in casa __________
ossia nuovi prodotti, nuove offerte alla clientela. Le informazioni mi venivano
date sia personalmente in occasione degli incontri che per posta elettronica." (doc. XVIII).
Visto quanto precede,
è dunque possibile affermare che il collaboratore della Sagl poteva sì lavorare
senza costrizioni di tempo e di orari, come evidenziato dal suo rappresentante.
Tuttavia, l'assicurato era
piuttosto limitato per quanto concerne l'organizzazione del suo lavoro,
dovendo molto spesso seguire precise istruzioni e modalità operative fornite
dalla società insorgente. È quest'ultimo elemento, soprattutto, che sottolinea
il vincolo di dipendenza esistente nella collaborazione fra la ricorrente e __________.
- Per
quanto concerne i compensi ricevuti dal collaboratore della società insorgente
nel periodo 2003-2004, il TCA
osserva che la Cassa ha prodotto tutte le fatture allestite dal primo nei
confronti della seconda partendo da ottobre 2003 fino a dicembre 2004, eccetto
quelle relative ai mesi di aprile e maggio 2004 (doc. 1). Queste fatture sono
piuttosto dettagliate ed indicano i tipi di contratti stipulati, il numero di
clienti residenziali contattati, il forfait delle spese per l'auto e di diaria per ogni mese e l'acconto, variabile, che veniva posto in
deduzione del suo compenso. Il saldo del pagamento a suo favore doveva addirittura
avvenire entro cinque giorni su un conto bancario intestato all'assicurato.
Il compenso, avente
veste di provvigione, risulta dalla tabella presente nell'accordo del 2 ottobre 2003 (doc. C). Esso dipendeva
dalla categoria dei clienti acquisiti e dal numero di iscrizioni dei medesimi effettuate.
Più questo numero era elevato, maggiori erano anche le provvigioni che spettavano
a __________. Lo stesso discorso vale per il rimborso forfetario delle spese d'automobile e di diaria, varianti dai Fr.
120.- rispettivamente Fr. 100.- per l'iscrizione di 1 a 20 clienti, ai Fr. 350.- rispettivamente Fr. 200.-
per l'acquisizione di oltre 51
iscrizioni. Per ogni iscrizione andata a buon fine, l'assicurato percepiva una commissione variante da un minimo di Fr.
25.- ad un massimo di Fr. 90.-. A titolo d'esempio, eccetto per agosto 2004, ogni mese le provvigioni spettanti
all'assicurato si situavano
sempre fra i Fr. 2'000.- ed i
Fr. 4'000.-, importi a cui si
aggiungevano le spese per l'automobile
e per la diaria.
Questi importi
dimostrano che il collaboratore in questione esercitava l'attività d'acquisizione di clienti per la telefonia in modo piuttosto assiduo,
tanto che, come affermato in sede d'audizione, "Si trattava per me dell'attività principale che
svolgevo sostanzialmente a tempo pieno." (doc. XVIII pag. 2). Essa ha
costituito, praticamente, la sua più importante risorsa finanziaria, creando
pure al contempo una sorta di dipendenza economica nei confronti dell'insorgente.
- Le
prestazioni erano sostanzialmente fornite dall'assicurato e non erano poi né rifatturate dalla ricorrente né girate
a terze persone per un pagamento diretto; beneficiaria delle stesse era
soltanto la Sagl, per cui l'assicurato (e per esso la sua ditta individuale),
quando lavorava per quest'ultima, non ha mai fatturato le proprie prestazioni a
terzi.
Questo fa sì che
nell'eseguire la propria attività per l'insorgente, l'interessato non ha corso
– contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente - alcun rischio particolare
legato al suo lavoro e nemmeno ha dovuto accollarsi un rischio economico nel
senso di rischio di perdita nel non riuscire ad incassare quanto fatturato
(Pratique VSI 1995 pagg. 27 seg.; GREBER/DUC/ SCARTAZZINI, op. cit., pag. 167
n. 56, ad art. 5 LAVS).
L'assicurato non si è infatti assunto
direttamente e personalmente alcun rischio economico, nella misura in cui la società
insorgente lo retribuiva regolarmente ogni mese con le provvigioni che
gli spettavano (cfr. tabella doc. C) ogni qualvolta egli acquisiva un nuovo
cliente.
Questa regolarità di
retribuzione si osserva maggiormente dal settembre 2004, quando essa non si
basava più sul numero di clienti iscritti, ma partiva già da un importo di base
mensile fisso di Fr. 3'200.-, che
veniva poi eventualmente diminuito a dipendenza del risultato ottenuto
realmente il mese precedente. __________ non si è così assunto personalmente alcun
rischio d'incasso avendo garantito, alla fine di ogni mese, il versamento della
retribuzione concordata contrattualmente, proprio come un normale collaboratore
dipendente subordinato al suo datore di lavoro che riceve sempre lo stesso
stipendio alla fine di ogni mese. I versamenti pattuiti erano quindi
sostanzialmente fissi, regolari e verosimilmente comprensivi delle spese a
forfait (spese per l'automobile
e per la diaria) oltre alle normali provvigioni aziendali, elementi questi
certamente non tipici di un mandato, ma di un rapporto di lavoro dipendente.
Inoltre, l'eventualità
che la ricorrente avrebbe potuto non versare più al suo collaboratore
l'onorario mensile convenuto avrebbe solo posto lo stesso nella medesima
posizione di un lavoratore dipendente che non riceve quanto pattuito con il proprio
datore di lavoro.
Da ciò discende che il
rischio economico e d'incasso che l'assicurato sopportava era praticamente
nullo e di conseguenza non analogo a quello di un imprenditore indipendente.__________
non si è dunque assunto direttamente e personalmente alcun rischio aziendale ed
economico tipico di ogni imprenditore (STFA del 29 dicembre 2003 nella
causa B., H 320/01), neppure nel senso di rischio di perdita
nel non riuscire ad incassare quanto fatturato (Pratique VSI 1995 pagg. 27
seg.; GREBER/DUC/SCARTAZZINI, op. cit., pag. 167 n. 56, ad art. 5 LAVS). In
sostanza, si è infatti trattato di un rischio meramente virtuale di mancato
pagamento, atteso che le fatture che emetteva venivano sempre onorate dalla
ricorrente entro un termine molto breve, verosimilmente i cinque giorni fissati
dall'assicurato medesimo (STFA
dell'11 marzo 2005 nella causa
F.C. SA, H 322/03, consid. 3.4).
Infine, in merito alle
spese generali sostenute dall'assicurato, va ribadito che nell'ambito
dell'attività svolta per la Sagl quest'ultima gli rimborsava –
indipendentemente quindi dalle effettive spese sostenute – un importo forfetario
per le spese d'automobile e di
diaria. Anche per questo motivo, quindi, il rischio economico a carico di __________
per la sua collaborazione con RI 1 era dunque minimo.
A mente del TCA, dunque, appare corretto affermare che
tutti questi elementi contribuiscono a riconoscere il ruolo di dipendente di __________
in seno alla società ricorrente. L'accento va posto in particolare sia sull'esistenza della subordinazione dal profilo delle modalità di azione
siccome espressamente impartite dalla Sagl, sia sull'assenza di un particolare
rischio economico legato all'esercizio della sua attività.
Questo aspetto emerge
inoltre con lo stato di cose secondo cui l'assicurato nemmeno ha effettuato degli investimenti di una certa
importanza per l'espletamento
della sua attività a favore della ricorrente. La circostanza che "i
miei uffici erano in Via __________, si trattava di un locale dove avevo una
scrivania, il mio computer e dove tenevo il mio materiale. L'affitto l'ho
sempre pagato io e non la RI 1" e che "È giusto dire che da RI
1 ebbi un telefonino che mi serviva per le telefonate di lavoro, la scheda sim
e le telefonate erano però con l'abbonamento a carico mio." (doc.
XVIII pag. 3), non è infatti sufficiente né quindi decisiva per qualificarlo
come imprenditore autonomo.
- Lo
stesso collaboratore ha affermato che la società insorgente non gli ha mai
impedito di esercitare più mandati imponendogli un divieto di farle concorrenza
("Il contratto non impedisce la concorrenza specifica nel settore
telecomunicazioni e mai la RI 1 mi ha vietato formalmente di fornire le mie
prestazioni a __________ o __________, anche se per me era implicito che non
l'avrei fatto. Ho avuto in quel periodo un contatto con __________ perché mi
interessava diventare loro dipendente fisso, con il responsabile tecnico di cui
non ricordo il nome, ma la cosa non approdò a nulla se non a farmi capire,
qualora avessi collaborato fisso con __________, evidentemente non potevo
pensare ad altri competitori del mercato della telefonia.", doc. XVIII
pag. 4).
Dalle ulteriori informazioni
acquisite nel corso dell'istruttoria,
si deduce che malgrado l'esistenza di altri datori di lavoro ("nel
periodo in discussione ho pure collaborato come dipendente della __________
dove tra l'altro era attivo anche il figlio di __________. L'attività è durata
solo 3 o 4 mesi e dovevo vendere camion. Ho iniziato lì per una questione
finanziaria. Non so precisare le date esatte ma anche per __________ ho avuto
una collaborazione remunerata con provvigioni per la vendita di mobili,
collaborazione durata meno di quella svolta per __________.", doc.
XVIII pagg. 3 e 4), l'assicurato
non è stato impedito di concentrare le sue energie ed il suo tempo
essenzialmente nella ricerca di numerosi nuovi clienti per la telefonia,
attività che ha costituito per il collaboratore stesso una buona parte dei suoi
redditi.
La conseguenza secondo
cui durante gli anni in esame l'assicurato avrebbe assunto altri incarichi ricevuti da altri
committenti, non è decisiva. Come detto, infatti, ogni singolo rapporto
lavorativo deve essere esaminato distintamente ed indipendentemente dagli
altri. Un assicurato può essere qualificato quale dipendente
per un'attività ed indipendente per un'altra. Un assicurato può pure trovarsi
simultaneamente in condizione d'indipendente e di dipendente nei confronti di
una stessa persona (DTF 105 V 113).
- In
sede di udienza è quindi emersa una significativa dipendenza economica ed
organizzativa fra __________ e RI 1. Il reddito conseguito dall'assicurato per l'attività svolta in seno
alla Sagl - e fatturata tramite la sua ditta individuale - era di tutto rilievo
rispetto alle entrate globali del collaboratore. Vero è che queste prestazioni
erano fatturate dalla __________ all'indirizzo della società insorgente e che i
pagamenti che quest'ultima effettuava spettavano alla ditta individuale e non
direttamente al suo titolare. Tuttavia, va ritenuto, come già evidenziato, che
egli era l'unica persona che lavorava per la medesima, essendone il titolare.
Tanto è vero che
durante la propria audizione "Il teste precisa che ha sempre svolto
l'attività di acquisizione della clientela su incarico di RI 1 da solo, precisa
di avere accompagnato __________ per insegnargli le modalità dell'attività, e
ciò 2 o 3 volte, così che è poi successo anche con il sig. __________. Si
trattava per me dell'attività principale che svolgevo sostanzialmente a tempo
pieno." (doc. XVIII pag. 2).
Nemmeno il fatto che
"È vero che il periodo che non so precisare ma credo tra il 2004-2005
la sig.ra __________ era mia collaboratrice e svolgeva sostanzialmente
l'attività di telemarkering ossia cercava telefonicamente clientela da
acquisire per la RI 1. La sig.ra __________ non era la mia compagna era una
collaboratrice e mi dava una mano. Collaborava 1 o 2 mezze giornate la
settimane e io la remuneravo con piccoli compensi. In totale ritengo di averle
versato fr. 800.-." (doc. XVIII pag. 2 e 3) può fare apparire l'assicurato come un indipendente, siccome
questa collaborazione, saltuaria e non particolarmente remunerata, non ha
sgravato l'interessato dal
ruolo di primo piano che ha assunto nei confronti della società ricorrente.
Infine, il fatto che
"la __________ abbia effettivamente cercato dei collaboratori mediante
delle pubblicazioni. Il teste evidenzia di avere sì cercato dei collaboratori,
salvo errore su __________ (sito internet) quando la necessità si è fatta
sentire ed è stata più intensa. Dalla documentazione prodotta dalla fiduciaria
in sede di opposizione emerge che la ricerca è avvenuta nel marzo 2005. In
effetti io ho lavorato forte a marzo ed aprile per cui in quel periodo mi
necessitava una collaborazione. In quel periodo la sig.ra __________ non
lavorava più per me." (doc. XVIII pag. 4), non influenza l'esito del presente giudizio, poiché il
periodo in esame concerne soltanto gli anni 2003 e 2004.
Va ancora osservato
che la circostanza secondo cui l'assicurato poteva delegare a terzi parte del
proprio lavoro da eseguire nei confronti della società ricorrente, indica
semplicemente come si trattasse di un rapporto di servizio a più stadi (STFA
del 16 dicembre 2002 nella causa D. SA, H 279/00, consid. 4).
-
In
base a quanto precede, la tesi ricorsuale non può essere seguita. I diversi
elementi risultanti dal caso concreto indicano che si è in presenza, in materia
di obbligo contributivo alle assicurazioni sociali, di un rapporto di
dipendenza fra __________ e la ricorrente. Le caratteristiche di un'attività
salariata sono infatti predominanti rispetto alle ragioni di affiliare
l'assicurato come un imprenditore autonomo. Di conseguenza, nel principio la
decisione su opposizione impugnata deve essere confermata, per cui sui salari pagati
all'assicurato durante gli anni 2003-2004 la società insorgente è tenuta a
versare i contributi paritetici fissati dalla Cassa CO 1.
-
Resta
da verificare se la ricorrente debba versare i contributi paritetici sull'intera somma ripresa a titolo di salario
(circa Fr. 44'000.-) oppure se
debba esserle accordato il diritto alla deduzione del 25% dal salario conseguito
quale rimborso spese non imponibile, normalmente concessa alla categoria dei
venditori e rappresentanti di commercio.
Di regola, per gli
agenti di commercio (compresi anche gli agenti d'assicurazione), la prassi
prevede la possibilità di dedurre forfetariamente dal salario lordo soggetto a
contribuzione una percentuale del 25% per le spese sostenute.
Le Direttive sul
salario determinante (DSD) prevedono che se, in caso di spese generali indicate
separatamente, le prestazioni del datore di lavoro designate quali indennità
spese appaiono esagerate, si ammetteranno al massimo le deduzioni forfetarie (N.
4032 DSD).
Se le spese generali
non sono indicate separatamente, di regola si dovranno dedurre dal salario
lordo le spese generali effettivamente sopportate dal rappresentante di
commercio nell'esercizio della sua attività. Se le spese generali esposte non
sono né provate né verosimili, normalmente può essere dedotto dal salario lordo
il 25% a titolo forfetario (N. 4034 DSD).
Se in un singolo caso
le spese generali effettive fossero manifestamente inferiori a quelle calcolate
secondo i predetti tassi, si devono ammettere solo le spese che corrispondono
approssimativamente alle spese generali effettive sostenute (N. 4035 DSD).
Infine, se
verosimilmente il datore di lavoro rimborsa solo parzialmente le spese
generali, si possono applicare all'importo totale versato (salario + rimborso) i
tassi forfetari precedentemente indicati (N. 4036 DSD).
Nel caso di specie, il
dipendente riceveva ogni mese un rimborso forfetario separato per le spese d'automobile e quale diaria. Come visto,
questi importi variavano a dipendenza del numero di clienti acquisiti sull'arco di un mese, partendo da un minimo di
Fr. 120.- ad un massimo di Fr. 350.- per le spese d'automobile, rispettivamente di Fr. 100.- e Fr. 200.- per la diaria.
Inizialmente, questi
rimborsi si aggiungevano all'importo conseguito con le provvigioni incassate per ogni cliente
iscritto. Dal settembre 2004, la retribuzione dell'assicurato consisteva invece in un importo base fisso e nulla era
specificato riguardo al fatto se era già comprensivo di un rimborso spese o
meno.
Se è reso verosimile
che l'importo compreso fra Fr. 120.- e Fr. 350.- rimborsato mensilmente dal
datore di lavoro all'assicurato
per le spese dell'automobile è
solo un rimborso parziale, la Cassa deve riconoscere una deduzione del 25% a
titolo di spese dal salario lordo (importo fisso o provvigione + spese di Fr. 120.-/
Fr. 350.-).
Se la ricorrente non rende
verosimile questa circostanza, vanno riconosciute, quali spese, solo l'importo effettivamente versato, che si
situa fra Fr. 120.- e Fr. 350.- mensili conformemente alla tabella di cui all'accordo del 2 ottobre 2003 (doc. C).
Alla medesima
conclusione si giunge per il forfait mensile della diaria, variabile da Fr.
100.- a Fr. 200.-.
Va inoltre verificato
se ed in che misura il salario dei mesi di settembre-dicembre 2004 sia comprensivo
di un rimborso spese.
Come visto, di regola,
gli agenti commerciali beneficiano di una deduzione forfetaria del 25% dal
salario lordo soggetto a contribuzione per le spese sostenute. A mente del TCA, nel caso concreto, trattandosi di
spese forfetarie apparentemente non giustificate (per l'automobile e come diaria), l'incarto deve essere rinviato alla Cassa
affinché riesamini la fattispecie e, in applicazione delle citate direttive, verifichi
se vi sia spazio per riconoscere all'assicurato almeno una parte delle spese forfetarie come richiesto
dalla società ricorrente.
Parzialmente vincente
in causa e siccome rappresentata da un patrocinatore legale, la ricorrente ha
diritto a delle ripetibili, in casu, ridotte (art. 61 lett. g LPGA).
- Da
ultimo, la ricorrente ha chiesto l'assunzione di ulteriori prove (in
particolare, doc. I: audizione di __________ ed edizione della contabilità
della ditta individuale __________ relativa al periodo 2003-2005).
A questo proposito il TCA rileva innanzitutto che l'audizione richiesta può essere rifiutata
senza per questo ledere il diritto d'essere sentito, sancito dalla Costituzione federale e dall'art. 6 n.
1 CEDU.
Infatti, secondo la
giurisprudenza, l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi
dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una
parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di
audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure
richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (STFA dell'8
novembre 1999 nella causa G.H. contro CCC e TCA, H 74/99 Ws, consid. 5b pag. 6; DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V
90 consid. 6 pag. 94 ed il rinvio alla DTF prima citata).
Inoltre, conformemente
alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio
conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove
(apprezzamento anticipato delle prove; KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
des Bundes, 2a ed., pag. 39 n. 111 e pag. 117 n. 320; GYGI,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA del 28 giugno
2004 nella causa S.P., H 270/03; STFA del 3 maggio 2004 nella causa D. SA, H
318/02; STFA del 5 giugno 2003 nella causa V.C. e R.G., H 268/01 e 269/01; STFA
del 13 maggio 2003 nella causa T.T.C. SA, H 218/01; DTF 122 II 469 consid. 4a; DTF 122 III 223 consid. 3c, DTF 120 Ib 229 consid. 2b; DTF 119 V
344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere
non costituisce una violazione del diritto di essere sentito (SVR 2001 IV n. 10
pag. 28 consid. 2b; riguardo al previgente art. 4 vCost. fed, ora art. 29 cpv.
2 Cost. fed.: DTF 124 V 94 consid. 4b; DTF 122 V 162 consid. 1d; DTF 119 V 344
consid. 3c e riferimenti).
In concreto, va
rilevato da una parte come l'istanza
d'audizione sia stata formulata in via generica e d'altra parte considerato che
nelle more istruttorie sia stato dato seguito all'audizione del dipendente __________.
Inoltre, siccome la presente causa ha potuto essere decisa sulla scorta degli
atti già a disposizione di questo TCA, che appaiono chiari, illuminanti ed ancora non contestati nel loro
contenuto, lo stesso rinuncia all'assunzione di ulteriori prove, in specie
all'edizione della documentazione relativa alla ditta individuale del salariato
della ricorrente ed all'audizione dell'altra teste indicata dalla società insorgente, poiché queste prove
non influiscono sull'esito del presente giudizio.
A __________, quale
parte interessata e direttamente interpellata dal TCA, va trasmessa copia della presente sentenza (cfr. anche STFA del 2
maggio 2005, H 14/04).
- Nella
misura in cui il presente giudizio ha attinenza a contributi imposti dal
diritto federale, è data facoltà di impugnativa al Tribunale Federale delle
Assicurazioni mediante ricorso di diritto amministrativo.
Per quanto il presente
giudizio si riferisca invece alla richiesta di versamento di contributi per
assegni familiari - che attengono al diritto cantonale -, non vi è controllo
giudiziario da parte del Tribunale Federale delle Assicurazioni mediante
ricorso di diritto amministrativo (DTF 124 V 146 consid. 1 e riferimenti);
pertanto, il giudizio cantonale è definitivo.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
- Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ La
decisione impugnata è annullata e l'incarto rinviato all'Amministrazione, affinché proceda conformemente
alle considerazioni esposte nel giudizio (cfr. consid. 15).
-
Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa CO 1
rifonderà alla ricorrente Fr. 400.- (IVA compresa) a titolo di ripetibili
ridotte.
-
Comunicazione
del presente giudizio alle parti ed a __________ quale parte interessata.
-
Nella
misura in cui la lite ha per oggetto la richiesta di contributi per assegni
familiari, la presente decisione è definitiva.
-
Per
quanto attiene ai contributi di diritto federale la presente decisione viene
comunicata agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con
ricorso di diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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