Failure to transmit observations violated the right to be heard

30.2005.375Autre juridiction21 avr. 2006Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

RI 1 appealed a decision of the Sezione della circolazione that fined him CHF 100 for driving a motorcycle with an unapproved exhaust modification without a new inspection. He argued that he had timely contested the allegation in a written submission of 5 September 2005, but that writing had not been transmitted to the deciding authority. The Pretura penale held that this omission meant the authority decided without considering his objections, thereby violating his right to be heard. The appeal was upheld, the administrative decision was annulled, and no fees or costs were imposed.

Regeste Omnilex

Art. 29 cpv. 2 Cost.; right to be heard and failure to transmit timely observations; a decision rendered without consideration of duly filed submissions is not void but voidable. If the lower authority decides on the basis of an incomplete file because a party's timely observations were not forwarded, the ensuing violation of the right to be heard requires annulment of the decision; the authority remains free to reopen or resume the proceedings. Where the appeal succeeds, no court costs are charged (consid. 2-4).

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 30.2005.375

Data decisione, Autorità: 21.04.2006, PRPEN

Titolo: circolazione con vettura con tubo di scarico non omologato

Incarto n. 30.2005.375 28439/402

Bellinzona 21 aprile 2006

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Thi Thuc Trinh Tran in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 5 novembre 2005 presentato da

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione n. 28439/402 del 21 ottobre 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

viste le osservazioni del 25 novembre 2005 presentate dalla Sezione della circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto

che la Sezione della circolazione con decisione del 21 ottobre 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.–, oltre a una tassa di giustizia di fr. 20.– e alle spese fr. 10.–, per i seguenti fatti accertati il 1° settembre 2005 in territorio di Bellinzona:

"Ha circolato con la vettura [recte: motoveicolo; cfr. rapporto di contravvenzione] TI __________ alla quale sono state apportate delle modifiche (tubo di scarico non omologato) senza sottoporla a nuovo esame”;

che la risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 13 cpv. 3, 29, 93 cifra 2 LCStr; 34, 219 cpv. 1 e 2 OETV;

che contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone, in sostanza, l'annullamento;

che la Sezione della circolazione nelle sue osservazioni del 25 novembre 2005 propone, per contro, di respingere il gravame e di confermare la decisione impugnata;

considerato in diritto

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr: il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che la Sezione della circolazione rimprovera al multato, come detto, di aver circolato “con il motoveicolo TI __________ al quale sono state apportate delle modifiche (tubo di scarico non omologato) senza sottoporlo a nuovo esame”; sempre stando all’autorità di primo grado, “nei termini di legge assegnati non sono state presentate osservazioni” ;

che il 1° settembre 2005, per i fatti suddetti, la Polizia comunale di Bellinzona ha avviato nei confronti dell’insorgente una procedura ordinaria mediante intimazione di un rapporto di contravvenzione, in cui assegnava allo stesso un termine di 15 giorni per inoltrare eventuali osservazioni, ritenuto che trascorso tale termine il rapporto, unitamente alle osservazioni, sarebbe stato trasmesso alla Sezione della circolazione (cfr. avvertenza di cui al citato rapporto);

che nel suo gravame, il ricorrente – negando l’addebito mossogli per i motivi, in parte, già esposti in uno scritto del 5 settembre 2005 alla Polizia comunale di Bellinzona, che faceva seguito all’intimazione del rapporto di contravvenzione del 1° settembre 2005 – lamenta, in sostanza, di avere contestato l'infrazione – contrariamente a quanto indicato nella decisione impugnata – con il predetto scritto (allegato al ricorso);

che in concreto, come si evince dall’incarto della Sezione della circolazione acquisito d’ufficio agli atti, il rapporto di contravvenzione 1° settembre 2005 è stato trasmesso alla predetta autorità con l’espressa indicazione che non sono state formulate osservazioni, quindi senza la presa di posizione del ricorrente di cui al suo scritto 5 settembre 2005 (cfr. crocetta in basso apposta sul predetto rapporto di contravvenzione), pervenuto alla Polizia entro il termine quindicinale e del cui effettivo inoltro non vi è motivo di dubitare;

che l’autorità di primo grado non ha dunque preso in considerazione il predetto scritto per l’emanazione della propria decisione, ritenuto che è entrata in possesso dello stesso solo il 9 novembre 2005 (cfr. timbro d’entrata), contestualmente al ricorso erroneamente inoltrato alla medesima autorità dal ricorrente e in seguito trasmesso per competenza a questa Pretura;

che, a non averne dubbio, la mancata trasmissione dello scritto in questione viola il diritto di essere sentito del ricorrente, nella misura in cui la Sezione della circolazione si è pronunciata senza tener conto delle eccezioni e argomentazioni da lui addotte;

che tale violazione comporta l’annullabilità dell’avversata risoluzione: in altri termini, una decisione che viola il diritto di essere sentito non è nulla, bensì soltanto annullabile (cfr. DTF 116 Ia 455, 115 Ia 8);

che in queste circostanze la decisione va annullata, rimanendo ovviamente riservata all’autorità dipartimentale la facoltà di riassumere il procedimento contravvenzionale;

che il ricorso va pertanto accolto, ritenuto che, visto l’esito del gravame, non si prelevano né tassa di giustizia né spese;

per questi motivi, visti gli art. 13 cpv. 3, 29, 93 cifra 2 LCStr; 34, 219 cpv. 1 e 2 OETV; 29 cpv. 2 Cost.; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

  1. Non si prelevano né tasse né spese.

  2. Intimazione a:

Il presidente: La segretaria:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Mots-clés

right to be heardadministrative fineroad trafficobservationsannulmentcosts

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the first-instance authority violated the appellant's right to be heard by deciding without considering his timely written observations.

Solution extraite

Yes. The written objections had been timely filed with the police but were not transmitted to the deciding authority, so the decision was rendered without considering the appellant's arguments.

Motifs extraits

The file showed that the observations reached the police within the deadline, yet the contravention report was sent on the assumption that no observations had been made. The omission deprived the appellant of the opportunity to be heard.

Question juridique clé

What is the consequence of the right-to-be-heard violation for the administrative penalty decision and costs.

Solution extraite

The decision had to be annulled, while the authority remained free to restart the contravention proceedings; no court fees or expenses were charged.

Motifs extraits

A decision rendered in breach of the right to be heard is voidable, not null. Because the appeal succeeded, costs were not imposed.

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