Traffic fine reduced due to outside-locality speed classification

30.2005.273Autre juridiction19 déc. 2005Partially Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

RI 1 appealed a cantonal traffic fine for allegedly driving 56 km/h in a 50 km/h zone in Chiasso. He contested both the validity of the signage and the classification of the road as being within locality. The Pretura penale held that irregular traffic signs remain binding in principle, but accepted that the road was not to be treated as a classic built-up-area street. It therefore reclassified the offence as outside locality and reduced the disciplinary fine from CHF 120 to CHF 100. Because the appeal succeeded in part, no court costs or indemnity were charged.

Regeste Omnilex

Art. 27 cpv. 1 LCS, Art. 22 cpv. 1 OSS; irregular road signs and protected appearance; classification of speed offence inside or outside locality. Irregularly published or positioned traffic signs must, as a rule, still be observed when they create for road users an appearance worthy of protection; only manifestly exceptional cases justify non-observance. Where the road segment cannot be qualified as a typical built-up-area street, the applicable disciplinary tariff is determined by the outside-locality excess-speed category. A partial success of the appeal may justify reducing the fine and waiving first-instance and appeal costs.

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 30.2005.273

Data decisione, Autorità: 19.12.2005, PRPEN

Titolo: Superamento nella località/fuori località del limite di 50 km/h (velocità punibile: 56 km/h); segnaletica irregolare.

Incarto n. 30.2005.273/AMM 20659/402

Bellinzona 19 dicembre 2005

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 28 agosto 2005 presentato da

RI 1

contro

la decisione n. 20659/402 del 12 agosto 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

viste le osservazioni del 14 settembre 2005 presentate dalla Sezione della circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che con decisione del 12 agosto 2005, la Sezione della circolazione ha ritenuto RI 1 colpevole di avere circolato il 6 aprile 2005 in territorio di Chiasso, alla guida del veicolo TI __________, “superando da 6 a 10 km/h, nella località, il limite massimo di velocità di 50 km/h, dopo deduzione del margine di tolleranza accordato per ragioni tecniche. Velocità punibile 56 km/h”;

che in applicazione della pena, l’autorità gli ha inflitto una multa di fr. 120.–, ponendo inoltre a suo carico una tassa di giustizia di fr. 40.– e spese in ragione di fr. 20.–;

che RI 1 è insorto contro tale decisione con un ricorso del 28 agosto 2005, nel quale postula in sostanza l’annullamento della multa o quanto meno, in subordine, l’esonero dal pagamento di tasse e spese;

che nelle osservazioni del 14 settembre 2005, la Sezione della circolazione dichiara di non formulare osservazioni e di rimettersi al giudizio della Pretura penale;

e considerato in diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che per l'art. 27 cpv. 1 prima frase LCS l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali; i segnali “Velocità massima” (2.30) e “Velocità massima 50, Limite generale” (2.30.1) indicano la velocità che i veicoli non devono superare anche se le condizioni della strada, della circolazione e della visibilità sono buone (art. 22 cpv. 1 prima frase OSS);

che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS);

che per il superamento nelle località della velocità massima consentita da 6 a 10 km/h, l'allegato 1 all'ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741. 031) commina una sanzione pecuniaria di fr. 120.– (infrazione n. 303.1 lett. b);

che la Sezione della circolazione rimprovera al multato – in applicazione delle predette norme – di avere circolato in abitato alla velocità punibile, dedotto il margine di tolleranza, di 56 km/h in luogo dei 50 km/h prescritti;

che il ricorrente, dopo avere ripercorso l’iter davanti all’autorità amministrativa, pone i seguenti quesiti a valere quali censure avverso la decisione impugnata (ricorso, pag. 5):

"è giustificato infliggere una multa considerato che il limite di velocità doveva essere pubblicato secondo l’art. 107 dell’OSStr, in quanto la forma “limite generale” nel caso specifico non può essere applicata, e che la segnaletica non è stata posizionata secondo le disposizioni dell’OSStr?

considerato che non vi è nessuna relazione tra l’efficienza dei ripari fonici e la velocità di percorrenza, il limite di 50 km/h su cosa si basa visto che non siamo all’interno di una località?

considerato che via Como non può essere annoverata come classica strada all’interno della zona edificata con limite generale di velocità di 50 km/h, l’importo della multa è corretto?";

che la mancata pubblicazione, l’infondatezza e/o l’errata collocazione della segnaletica non giovano tuttavia all'insorgente, ove si consideri come per costante giurisprudenza i segnali e le demarcazioni irregolari devono ad ogni modo essere osservati – salvo casi manifestamente eccezionali che in concreto non ricorrono – nella misura in cui creano per gli altri utenti della strada un’apparenza giuridica che merita di essere protetta (da ultimo: DTF inedita 6P.24/2005 6S.92/2005 del 10 novembre 2005, consid. 5.3 con richiamo);

che a ragione il multato si duole per converso di come la via in questione – a parere dell’ufficio della segnaletica stradale – “non può essere annoverata come la classica strada all’interno della zona edificata ai sensi dell’art. 4a cpv. 2 ONC” (cfr. lettera 24 maggio 2005 allegata al ricorso, pag. 1 punto 1);

che ciò posto, per il solo superamento fuori località della velocità massima consentita da 6 a 10 km/h, l'allegato 1 all'OMD commina una sanzione pecuniaria di fr. 100.– (infrazione n. 303.2 lett. b);

che s’impone pertanto, in parziale accoglimento del ricorso, di ridurre la multa in tale misura;

che nulla induce per altro verso a ritenere che l’interessato – fosse stato multato per ciò soltanto – sarebbe stato indotto a contestare la sanzione in procedura ordinaria; donde la rinuncia ad addebitargli oneri di primo grado;

che l’esito dell’impugnativa giustifica per finire di soprassedere al prelievo di tasse e spese dell'odierno giudizio, come pure alla postulata assegnazione di ripetibili, per altro nemmeno previste dalla LPContr;

per questi motivi,

visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 90 n. 1 LCS; 22 cpv. 1 OSS; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta una multa di fr. 100.–, senza tasse né spese.

  1. Non si prelevano tasse o spese dell'attuale giudizio, né si assegnano ripetibili;

  2. Intimazione a:

.

Il giudice: La segretaria:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Mots-clés

traffic offencespeed limitroad signagelocality classificationdisciplinary finecostsappealprotected appearance

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether irregular or improperly published road signs prevented punishment for the speed offence.

Solution extraite

The objection failed: even irregular signs must generally be respected when they create a legally protected appearance for other road users.

Motifs extraits

Established case law protects the appearance created by irregular signs and markings, except in manifestly exceptional cases not present here.

Question juridique clé

Whether the road segment should be treated as outside locality rather than within locality for the applicable speed limit.

Solution extraite

The court accepted that the road was not a classic built-up-area street and therefore treated the offence as outside locality.

Motifs extraits

The office responsible for road signage itself indicated that the street could not be classified as a typical road within the built-up zone under the relevant ordinance.

Question juridique clé

Whether the disciplinary fine should be reduced and the costs altered.

Solution extraite

Yes. The fine was reduced to CHF 100 and no first-instance or appellate costs were charged.

Motifs extraits

For a 6–10 km/h excess outside locality, the disciplinary fine schedule provides CHF 100; the success of the appeal also justified waiving costs.

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